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Il nuovo regime IVA dei voucher: buoni monouso e buoni multiuso

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Academic year: 2021

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Il nuovo regime IVA dei voucher:

buoni monouso e buoni multiuso

Simonetta La Grutta

Commercialista - Gruppo di studio Eutekne

(2)

Base giuridica UE

Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27.6.2016 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni.

Introduce gli articoli:

30-bis – definizione di buoni;

30-ter – trasferimento dei buoni;

73-bis – base imponibile delle operazioni effettuate a fronte di buono multiuso.

Entro il 31.12.2022 La Commissione UE presenta al Parlamento UE e al Consiglio UE, in base alle informazioni ricevute dagli Stati membri, una relazione:

Di valutazione dell’applicazione delle nuove norme.

Di proposta di eventuali modifiche.

(3)

Finalità

Secondo considerando della direttiva 2016/1065:

 Garantire un trattamento uniforme e certo.

 Assicurare la coerenza con i principi di una imposta sui consumi proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi.

 Evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, fenomeni di doppia imposizione o non imposizione.

 Ridurre il rischio di elusione fiscale.

(4)

D.Lgs. 29.11.2018 n. 141 (G.U.SG 28.12.2018 n. 300) Entrata in vigore: 29.12.2018

Efficacia: buoni emessi successivamente al 31.12.2018 Introduce nel DPR 633/72

art. 6-bis - Definizione di buono-corrispettivo;

art. 6-ter - Definizione di buono-corrispettivo monouso;

art. 6-quater - Definizione di buono-corrispettivo multiuso;

art. 13 co. 5-bis - Base imponibile del buono-corrispettivo multiuso.

Norme nazionali

(5)

Definizione di buono-corrispettivo - Art 6-bis

 Uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo totale o parziale.

 A fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

 Che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione:

- i beni da cedere o;

- i servizi da prestare;

- le identità dei potenziali cedenti o prestatori;

- le condizioni generali di utilizzo.

Può presentarsi in forma fisica o elettronica.

(6)

Definizione di buono-corrispettivo

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina:

 Gli strumenti di pagamento, poiché non includono il diritto a ricevere un bene o un servizio, ma si limitano ad effettuare il pagamento.

 I buoni sconto.

 I titoli di trasporto.

 I biglietti di ingresso a cinema e musei.

 I francobolli e i titoli similari.

 I “buoni pasto”.

 Le ricariche telefoniche di cui all’art. 74 del DPR 633/72.

(7)

La Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo afferma l’esclusione dei buoni pasto dalla disciplina dettata per i voucher:

tali buoni “continuano ad essere assoggettati alla disciplina IVA prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali”.

Buoni pasto

(8)

 È un buono di cui al momento dell’emissione è nota la disciplina

applicabile ai fini IVA alla cessione di beni o alla prestazione di servizi a cui da diritto.

 (Emissione e) trasferimento precedente l’utilizzo costituisce effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi a cui da diritto.

 L’utilizzo non costituisce effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi cui da diritto.

 La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui da diritto il buono è rilevante ai fini IVA se effettuata da un soggetto diverso dall’emittente il buono. In tal caso, si considera effettuata nei confronti del soggetto

emittente il buono.

Buono-corrispettivo monouso - Art 6-ter

(9)

 È un buono di cui al momento dell’emissione non è nota la disciplina

applicabile ai fini IVA alla cessione di beni o alla prestazione di servizi a cui da diritto.

 (Emissione e) trasferimento precedente l’utilizzo non costituisce

effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi a cui da diritto.

 L’utilizzo costituisce effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi cui da diritto.

 I “servizi di distribuzione” dei buoni multiuso hanno autonoma dignità IVA.

Buono-corrispettivo multiuso - Art 6-quater

(10)

Base imponibile buono-corrispettivo multiuso - Art. 13 co. 5-bis

È costituita:

a) dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo;

b) in assenza del dato sub a) dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati;

c) se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo.

La base imponibile, comprensiva dell’imposta, dei servizi di distribuzione e simili, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituito dalla differenza tra il valore

monetario del buono-corrispettivo e l’importo dovuto per il trasferimento del buono- corrispettivo medesimo.

(11)

Buono-corrispettivo multiuso - Art. 6-quater

Momento di effettuazione dell’operazione:

per le cessioni di beni: all’atto della consegna o spedizione dei beni mobili (salvo non avvenga prima il pagamento del corrispettivo);

all’atto del pagamento del corrispettivo.

L’accettazione del buono equivale al pagamento (totale o parziale) del corrispettivo.

In caso di mancato utilizzo durante il periodo di validità del buono, il corrispettivo è conservato dal fornitore, senza che si dia luogo ad imposizione IVA.

Lo stesso principio vale, in caso di parziale utilizzo, per la parte di buono non utilizzata.

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