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Cessione di beni o servizi - Vendita Trasferimento di beni (mobili o immobili) erogazione di servizi. Trasferimento d azienda

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Academic year: 2022

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Corso di Laurea in Management and Finance Corso di Laurea in Management and Finance

I SINGOLI CONTRATTI I SINGOLI CONTRATTI

Per poter scegliere il contratto più idoneo a conseguire gli effetti desiderati, deve essere chiaro lo scopo che si intende perseguire (ad esempio, finanziare una determinata attività, cedere beni, promuovere servizi ecc…)

Per poter scegliere il contratto più idoneo a conseguire gli effetti desiderati, deve essere chiaro lo scopo che si intende perseguire (ad esempio, finanziare una determinata attività, cedere beni, promuovere servizi ecc…)

Finalità Contratto utilizzabile Caratteristiche

Cessione di beni o servizi - Vendita Trasferimento di beni (mobili o immobili)

erogazione di servizi. Trasferimento d’azienda

Finanziamento - Mutuo

- Apertura di credito - Anticipazione bancaria - Sconto

- factoring

Consentire all’impresa l’accesso a forme di

finanziamento differenziate e strategiche rispetto al core business

Rilascio di una garanzia - Fideiussione - Pegno - Ipoteca - Altre garanzie

Sono quasi sempre contratti accessori e collegati a quelli di finanziamento e ne consentono da parte dell’istituto erogante la sostenibilità e fattibilità Godimento di beni e servizi - Locazione

- Leasing

Consentono l’utilizzo di un bene o di un servizio in maniera elastica (scalabilità). Consentono di evitare

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I SINGOLI CONTRATTI I SINGOLI CONTRATTI

IL LEASING

Il leasing (o locazione finanziaria) è un contratto (atipico) in forza del quale chi intende usare o godere di un determinato bene (UTILIZZATORE) chiede ad un’impresa di leasing di procurarselo per poi riceverlo in godimento.

È una tecnica contrattuale molto utilizzata nella pratica commerciale ed ha la finalità di consentire all’impresa di disporre dei beni strumentali necessari per l’attività produttiva (macchinari, impianti, attrezzature etc..) senza essere costretta ad immobilizzare ingenti capitali per l’acquisto.

È un contratto all’interno del quale si ravvisano elementi di alcuni contratti tipici come la locazione ordinaria (affitto), la vendita con riserva di proprietà (a rate) e in parte il mutuo. Si discosta da questi per alcune sue peculiarità, in particolare consente di evitare l’acquisto immediato della proprietà e l’accesso più semplice al funzione finanziari sottesa rispetto al muto.

IL LEASING

Il leasing (o locazione finanziaria) è un contratto (atipico) in forza del quale chi intende usare o godere di un determinato bene (UTILIZZATORE) chiede ad un’impresa di leasing di procurarselo per poi riceverlo in godimento.

È una tecnica contrattuale molto utilizzata nella pratica commerciale ed ha la finalità di consentire all’impresa di disporre dei beni strumentali necessari per l’attività produttiva (macchinari, impianti, attrezzature etc..) senza essere costretta ad immobilizzare ingenti capitali per l’acquisto.

È un contratto all’interno del quale si ravvisano elementi di alcuni contratti tipici come la locazione ordinaria (affitto), la vendita con riserva di proprietà (a rate) e in parte il mutuo. Si discosta da questi per alcune sue peculiarità, in particolare consente di evitare l’acquisto immediato della proprietà e l’accesso più semplice al funzione finanziari sottesa rispetto al muto.

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TIPOLOGIE DI LEASING

- Leasing di godimento in cui la durato del contratto è sostanzialmente coincidente alla vita economica del bene ed in cui il valore residuo del bene alla scadenza contrattuale è limitato. Questo leasing è diretto essenzialmente a far godere il bene e, pertanto, i canoni versati remunerano esclusivamente l’uso del bene;

- Leasing traslativo nel quale per l’utilizzatore è particolarmente conveniente esercitare l’opzione di acquisto del bene che ne costituisce l’oggetto in quanto lo stesso conserva, alla scadenza del contratto, un valore residuo apprezzabile, superiore al prezzo di opzione. In questo caso i canoni oltre a remunerare l’’uso del bene, scontano anche una quota del prezzo.

Il contratto di Leasing può inoltre differenziarsi a seconda dei soggetti che intervengono e degli interessi di cui questi sono portatori, per cui possono aversi:

- Leasing finanziari;

- Leasing operativi;

- Sale and leas-back.

TIPOLOGIE DI LEASING

- Leasing di godimento in cui la durato del contratto è sostanzialmente coincidente alla vita economica del bene ed in cui il valore residuo del bene alla scadenza contrattuale è limitato. Questo leasing è diretto essenzialmente a far godere il bene e, pertanto, i canoni versati remunerano esclusivamente l’uso del bene;

- Leasing traslativo nel quale per l’utilizzatore è particolarmente conveniente esercitare l’opzione di acquisto del bene che ne costituisce l’oggetto in quanto lo stesso conserva, alla scadenza del contratto, un valore residuo apprezzabile, superiore al prezzo di opzione. In questo caso i canoni oltre a remunerare l’’uso del bene, scontano anche una quota del prezzo.

Il contratto di Leasing può inoltre differenziarsi a seconda dei soggetti che intervengono e degli interessi di cui questi sono portatori, per cui possono aversi:

- Leasing finanziari;

- Leasing operativi;

- Sale and leas-back.

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IL LEASING FINANZIARIO.

È quella tipologia di leasing conclusa nell’ambito di un’operazione trilaterale alla quale partecipano la società di leasing (concedente), l’impresa interessata all’utilizzo del bene (utilizzatore) ed un’impresa che produce o distribuisce il bene stesse (fornitore).

Gli elementi caratterizzanti di questo contratto sono:

a) La concessione del godimento del bene per un periodo di tempo determinato, tempo che nel leasing di beni strumentali tende a coincidere con la vita tecnica del bene stesso.;

b) La corresponsione da parte dell’utilizzatore di un canone periodico a fronte del godimento del bene;

c) La facoltà di acquisire la proprietà del bene alla scadenza del contratto pagando un prezzo predeterminato (c.d. riscatto) IL LEASING FINANZIARIO.

È quella tipologia di leasing conclusa nell’ambito di un’operazione trilaterale alla quale partecipano la società di leasing (concedente), l’impresa interessata all’utilizzo del bene (utilizzatore) ed un’impresa che produce o distribuisce il bene stesse (fornitore).

Gli elementi caratterizzanti di questo contratto sono:

a) La concessione del godimento del bene per un periodo di tempo determinato, tempo che nel leasing di beni strumentali tende a coincidere con la vita tecnica del bene stesso.;

b) La corresponsione da parte dell’utilizzatore di un canone periodico a fronte del godimento del bene;

c) La facoltà di acquisire la proprietà del bene alla scadenza del contratto pagando un prezzo predeterminato (c.d. riscatto)

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IL LEASING FINANZIARIO.

Questa tipologia di leasing è stata recentemente oggetto di un intervento normativo con la legge n. 124 del 2017 nella quale, all’articolo 137, viene definito il contratto di leasing (locazione finanziari): «come il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto all’albo […] si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilita ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.»

Elemento caratterizzante della fattispecie normativa (ma che già era prevista nei modelli contrattuali in uso) è l’assunzione di tutti i rischi, anche di perimento in capo all’utilizzatore.

Ed è questa la differenza principale con il contratto di vendita con riserva di proprietà (artt. 1523 c.c. ss) e con il contratto di locazione, per cui nei contratti di leasing finanziario si prevede:

- Che l’utilizzatore è tenuta a pagare i canoni pattuiti anche in caso di mancata o ritardata consegna del bene da parte del fornitore;

- In deroga agli artt. 1578 e 1579 c.c. l’utilizzatore non può invocare la garanzia per i vizi nei confronti del concedente, anche se gli stessi rendono del tutto impossibile il godimento;

- In deroga all’art. 1588 c.c. l’utilizzatore è responsabile per la perdita o il perimento del bene anche se dovuti a causa a lui non imputabile, sicché dovrà corrispondere i canoni residui anche se ha cessato di godere del bene.

IL LEASING FINANZIARIO.

Questa tipologia di leasing è stata recentemente oggetto di un intervento normativo con la legge n. 124 del 2017 nella quale, all’articolo 137, viene definito il contratto di leasing (locazione finanziari): «come il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto all’albo […] si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilita ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.»

Elemento caratterizzante della fattispecie normativa (ma che già era prevista nei modelli contrattuali in uso) è l’assunzione di tutti i rischi, anche di perimento in capo all’utilizzatore.

Ed è questa la differenza principale con il contratto di vendita con riserva di proprietà (artt. 1523 c.c. ss) e con il contratto di locazione, per cui nei contratti di leasing finanziario si prevede:

- Che l’utilizzatore è tenuta a pagare i canoni pattuiti anche in caso di mancata o ritardata consegna del bene da parte del fornitore;

- In deroga agli artt. 1578 e 1579 c.c. l’utilizzatore non può invocare la garanzia per i vizi nei confronti del concedente, anche se gli stessi rendono del tutto impossibile il godimento;

- In deroga all’art. 1588 c.c. l’utilizzatore è responsabile per la perdita o il perimento del bene anche se dovuti a causa a lui non imputabile, sicché dovrà corrispondere i canoni residui anche se ha cessato di godere del bene.

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IL LEASING FINANZIARIO.

Sono frequenti clausole contrattuali che prevedono la responsabilità dell’utilizzatore per i danni derivati dall’uso del bene, con conseguente esonero della società concedente da ogni responsabilità in merito.

Solitamente nella prassi accade che è l’utilizzatore (azienda) a prendere contatti con il fornitore ed è lo stesso utilizzatore a scegliere il bene o i beni oggetto di futuro leasing, per questo vengono previste clausole di esonero da responsabilità per quanto riguarda i vizi e l’evizione.

All’utilizzatore rimane in ogni caso la facoltà di tutelare i propri interessi agendo in giudizio nei confronti del fornitore con le azioni di garanzia (per vizi e per evizione) derivanti dalla vendita dei beni.

IL LEASING FINANZIARIO.

Sono frequenti clausole contrattuali che prevedono la responsabilità dell’utilizzatore per i danni derivati dall’uso del bene, con conseguente esonero della società concedente da ogni responsabilità in merito.

Solitamente nella prassi accade che è l’utilizzatore (azienda) a prendere contatti con il fornitore ed è lo stesso utilizzatore a scegliere il bene o i beni oggetto di futuro leasing, per questo vengono previste clausole di esonero da responsabilità per quanto riguarda i vizi e l’evizione.

All’utilizzatore rimane in ogni caso la facoltà di tutelare i propri interessi agendo in giudizio nei confronti del fornitore con le azioni di garanzia (per vizi e per evizione) derivanti dalla vendita dei beni.

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IL CANONE

l’utilizzatore come detto paga un canone, che solitamente è periodico, per tutta la durata del contratto. Il canone ha natura di

corrispettivo per l’uso del bene e, pertanto, gli interessi sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma dallo stesso.

L’importo del canone dipende da diversi fattori:

- Natura dei beni oggetto di contratto, tenuto conto del loro prevedibile uso e della loro obsolescenza - Il prezzo d’acquisto del bene

- Il prezzo di riscatto

- Il profitto della società di leasing concedente - Presumibile vita economica del bene

- Durata del contratto.

IL CANONE

l’utilizzatore come detto paga un canone, che solitamente è periodico, per tutta la durata del contratto. Il canone ha natura di

corrispettivo per l’uso del bene e, pertanto, gli interessi sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma dallo stesso.

L’importo del canone dipende da diversi fattori:

- Natura dei beni oggetto di contratto, tenuto conto del loro prevedibile uso e della loro obsolescenza - Il prezzo d’acquisto del bene

- Il prezzo di riscatto

- Il profitto della società di leasing concedente - Presumibile vita economica del bene

- Durata del contratto.

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SCADENZA DEL CONTRATTO

Alla scadenza del contratto l’utilizzatore può optare per una delle seguenti possibilità:

- Acquistare il bene oggetto di leasing (c.d. riscatto del bene). In questo caso l’utilizzatore deve comunicare alla società di leasing la sua intenzione di riscattare il bene esercitando l’opzione di acquisto prevista dal contratto. Il riscatto è solitamente ricompreso tra il 5 e il 10 % del valore iniziale del bene ed il contratto può prevedere una clausola di adeguamento se si sono verificati eventi particolari.

- Restituire il bene;

- Rinnovare il contratto proseguendo nel rapporto.

SCADENZA DEL CONTRATTO

Alla scadenza del contratto l’utilizzatore può optare per una delle seguenti possibilità:

- Acquistare il bene oggetto di leasing (c.d. riscatto del bene). In questo caso l’utilizzatore deve comunicare alla società di leasing la sua intenzione di riscattare il bene esercitando l’opzione di acquisto prevista dal contratto. Il riscatto è solitamente ricompreso tra il 5 e il 10 % del valore iniziale del bene ed il contratto può prevedere una clausola di adeguamento se si sono verificati eventi particolari.

- Restituire il bene;

- Rinnovare il contratto proseguendo nel rapporto.

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INADEMPIMENTO

In caso di risoluzione quindi:

- Il concedente ha diritto ad ottenere la restituzione del bene e ha l’obbligo di corrispondere il ricavato dalla vendita dedotti i canoni scaduti e a scadere, il prezzo di opzione ed i costi sostenuti per la custodia e la vendita;

- Il concedente avrà diritto a vedersi corrispondere la differenza tra vendita e debito residuo se dalla vendita viene ricavato un importo inferiore.

Tali previsioni potranno essere applicate solo in caso di risoluzione per inadempimento grave dell’utilizzatore e non, ad esempio, in caso di accordo tra le parti o di riscatto anticipato.

INADEMPIMENTO

In caso di risoluzione quindi:

- Il concedente ha diritto ad ottenere la restituzione del bene e ha l’obbligo di corrispondere il ricavato dalla vendita dedotti i canoni scaduti e a scadere, il prezzo di opzione ed i costi sostenuti per la custodia e la vendita;

- Il concedente avrà diritto a vedersi corrispondere la differenza tra vendita e debito residuo se dalla vendita viene ricavato un importo inferiore.

Tali previsioni potranno essere applicate solo in caso di risoluzione per inadempimento grave dell’utilizzatore e non, ad esempio, in caso di accordo tra le parti o di riscatto anticipato.

Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi

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IL CONTRATTO DI CLOUD COMPUTING

Cos’è il Cloud Computing?

Il Cloud Computing è un modello architetturale che abilita l’accesso on-demand tramite la rete a un pool condiviso di risorse di elaborazione configurabili (ad es. reti, server storage, applicazioni e servizi), che possono essere erogate e liberate in modo rapido con contenute attività di gestione.

MODELLI DI DISTRIBUZIONE: PRIVATA, PUBBLICA, IBRIDA

MODELLI DI DELIVERY DEL SERVIZIO: IaaS, PaaS, SaaS

IL CONTRATTO DI CLOUD COMPUTING

Cos’è il Cloud Computing?

Il Cloud Computing è un modello architetturale che abilita l’accesso on-demand tramite la rete a un pool condiviso di risorse di elaborazione configurabili (ad es. reti, server storage, applicazioni e servizi), che possono essere erogate e liberate in modo rapido con contenute attività di gestione.

MODELLI DI DISTRIBUZIONE: PRIVATA, PUBBLICA, IBRIDA

MODELLI DI DELIVERY DEL SERVIZIO: IaaS, PaaS, SaaS

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MODELLI DI DISTRIBUZIONE

- CLOUD PUBBLICO: è fornito da un provider che rende disponibili, attraverso la rete (internet) risorse come macchine virtuali, storage e applicazioni e che provvede alla configurazione e alla gestione del sistema

- CLOUD PRIVATO: è sostanzialmente un sistema costituito da server di proprietà dell’impresa e può essere collocato sia presso la sede aziendale sia presso data center terzi.

- CLOUD IBRIDO: si presenta come soluzione intermedia fra il cloud privato ed il pubblico: i servizi vengono forniti in parte dal cloud interno in parte da un provider esterno

MODELLI DI DISTRIBUZIONE

- CLOUD PUBBLICO: è fornito da un provider che rende disponibili, attraverso la rete (internet) risorse come macchine virtuali, storage e applicazioni e che provvede alla configurazione e alla gestione del sistema

- CLOUD PRIVATO: è sostanzialmente un sistema costituito da server di proprietà dell’impresa e può essere collocato sia presso la sede aziendale sia presso data center terzi.

- CLOUD IBRIDO: si presenta come soluzione intermedia fra il cloud privato ed il pubblico: i servizi vengono forniti in parte dal cloud interno in parte da un provider esterno

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MODELLI DI DELIVERY DEL SERVIZIO

Software as a Service (SaaS)

Permette di noleggiare applicazioni su una infrastruttura accessibile da vari dispositivi client attraverso un’interfaccia comune come un broswer Web o un client dedicato (ad esempio una web-based e-mail o un elaboratore di testi)

Plattoform as a Service (PaaS)

Permette di noleggiare sistemi operativi, middleware, linguaggi, tecnologie di base dati necessari per sviluppare un’applicazione

Infractructure as a Service (IaaS)

MODELLI DI DELIVERY DEL SERVIZIO

Software as a Service (SaaS)

Permette di noleggiare applicazioni su una infrastruttura accessibile da vari dispositivi client attraverso un’interfaccia comune come un broswer Web o un client dedicato (ad esempio una web-based e-mail o un elaboratore di testi)

Plattoform as a Service (PaaS)

Permette di noleggiare sistemi operativi, middleware, linguaggi, tecnologie di base dati necessari per sviluppare un’applicazione

Infractructure as a Service (IaaS)

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Software as a Service Plattform as a Service

Infrastructure as a Service

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STRUTTURA DEL CONTRATTO

I contratti di Cloud Computing sono accordi attraverso i quali le parti generalmente regolamentano la messa a disposizione e l’utilizzo della memoria remota e dei servizi connessi.

Lo schema contrattuale è molto complesso e non rientra tra i contratti tipici, in quanto non viene disciplinato dal nostro ordinamento in modo specifico. Si tratta infatti di un contratto di servizio atipico, che spesso presenta anche profili

«internazionali».

Le PARTI del contratto sono solitamente tre:

1) IL CLOUD PROVIDER (o INTERNET SERVICE PROVIDER);

2) IL CLIENTE AMMINISTRATORE, cioè colui che configura i servizi offerti dal provider e svolge una funzione di STRUTTURA DEL CONTRATTO

I contratti di Cloud Computing sono accordi attraverso i quali le parti generalmente regolamentano la messa a disposizione e l’utilizzo della memoria remota e dei servizi connessi.

Lo schema contrattuale è molto complesso e non rientra tra i contratti tipici, in quanto non viene disciplinato dal nostro ordinamento in modo specifico. Si tratta infatti di un contratto di servizio atipico, che spesso presenta anche profili

«internazionali».

Le PARTI del contratto sono solitamente tre:

1) IL CLOUD PROVIDER (o INTERNET SERVICE PROVIDER);

2) IL CLIENTE AMMINISTRATORE, cioè colui che configura i servizi offerti dal provider e svolge una funzione di

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COMPOSIZIONE DEI CONTRATTI

- Condizioni generali del servizio, che regolano ad esempio la durata, il corrispettivo, la responsabilità, le ipotesi di risoluzione del contratto e le modalità di recesso, la giurisdizione, la legge applicabile etc…

- Gli SLA (Service Level Agreement) sono le clausole che definiscono i livelli qualitativi del servizio offerto e sono costituiti da

«allegati tecnici» che indicano dettagliatamente i parametri del servizio offerto

- Le condizioni particolari che disciplinano le specifiche obbligazioni delle parti contrattuali - Le modalità di trattamento dei dati personali

Parte della dottrina ritiene che il contratto di cloud computing abbia natura di ‘appalto di servizi’ (art. 1655 c.c.), sulla base della considerazione che il risultato conseguito sia affine a quello ottenuto attraverso i contratti di outsourcing. Altra parte della dottrina ha invece ritenuto che si tratti di contratto misto, con elementi riconducibili all’appalto di servizi (quali la prestazione di

“facere”, come la messa a disposizione di memoria di archiviazione) e altri riconducibili al contratto di licenza (es. per la parte che riguarda l’offerta di utilizzo software). Aderendo a questa tesi, sarà applicabile l’una o l’altra disciplina a seconda del tipo di prestazione che ha dato luogo alla controversia. Ad esempio, la prestazione riconducibile all’appalto di servizio dovrà intendersi come obbligazione “di risultato”, mentre non altrettanto sarà per la prestazione di licenza d’uso.

COMPOSIZIONE DEI CONTRATTI

- Condizioni generali del servizio, che regolano ad esempio la durata, il corrispettivo, la responsabilità, le ipotesi di risoluzione del contratto e le modalità di recesso, la giurisdizione, la legge applicabile etc…

- Gli SLA (Service Level Agreement) sono le clausole che definiscono i livelli qualitativi del servizio offerto e sono costituiti da

«allegati tecnici» che indicano dettagliatamente i parametri del servizio offerto

- Le condizioni particolari che disciplinano le specifiche obbligazioni delle parti contrattuali - Le modalità di trattamento dei dati personali

Parte della dottrina ritiene che il contratto di cloud computing abbia natura di ‘appalto di servizi’ (art. 1655 c.c.), sulla base della considerazione che il risultato conseguito sia affine a quello ottenuto attraverso i contratti di outsourcing. Altra parte della dottrina ha invece ritenuto che si tratti di contratto misto, con elementi riconducibili all’appalto di servizi (quali la prestazione di

“facere”, come la messa a disposizione di memoria di archiviazione) e altri riconducibili al contratto di licenza (es. per la parte che riguarda l’offerta di utilizzo software). Aderendo a questa tesi, sarà applicabile l’una o l’altra disciplina a seconda del tipo di prestazione che ha dato luogo alla controversia. Ad esempio, la prestazione riconducibile all’appalto di servizio dovrà intendersi come obbligazione “di risultato”, mentre non altrettanto sarà per la prestazione di licenza d’uso.

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LA PRIVACY NEL CONTRATTO DI CLOUD COMPUTING

L’erogatore del servizio assume un ruolo fondamentale rispetto alla protezione dei dati affidategli. È dunque imprescindibile, prima di stipulare un contratto di cloud computing, capire con quali modalità il provider tratti i dati personali degli utenti finali, e accertare che il trattamento avvenga nel pieno rispetto degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679(GDPR)

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b), del GDPR, il titolare e il responsabile del trattamento devono mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre, “la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento”.

LA PRIVACY NEL CONTRATTO DI CLOUD COMPUTING

L’erogatore del servizio assume un ruolo fondamentale rispetto alla protezione dei dati affidategli. È dunque imprescindibile, prima di stipulare un contratto di cloud computing, capire con quali modalità il provider tratti i dati personali degli utenti finali, e accertare che il trattamento avvenga nel pieno rispetto degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679(GDPR)

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b), del GDPR, il titolare e il responsabile del trattamento devono mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre, “la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento”.

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In estrema sintesi, il GDPR e gli standard ISO/IEC 27701 e ISO/IEC 27018 prevedono i seguenti principi da rispettare per la tutela della sicurezza dei dati degli utenti:

- garanzia all’utente del controllo dei propri dati: il provider deve agevolare l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica e/o cancellazione da parte dell’interessato;

- Finalitàdel trattamento: le sole finalità del trattamento sono quelle rese note nel contratto di servizio. Scopi pubblicitari o di marketing presuppongono il consenso esplicito dell’interessato;

- minimizzazionedei dati: file e documenti temporanei devono essere cancellati o distrutti entro un periodo specificato;

- limitazione all’uso, alla conservazione e alla divulgazione:a meno di espresse disposizioni di legge, la richiesta di divulgazione di dati da parte di autorità amministrative o giudiziarie deve essere notificata al cliente tempestivamente;

- trasparenza: il ricorso a subappaltatori da parte del provider deve essere reso noto al cliente prima del loro utilizzo, e deve essere preventivamente autorizzato se il subappaltatore tratta dati personali per conto del cliente, e dunque opera quale sub responsabile del trattamento;

- accountability(o principio di responsabilità): il provider deve mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di

sicurezza adeguato al rischio e deve notificare tempestivamente al cliente le violazioni che comportano perdite, diffusione o modifica dei dati personali (data breach);

- conformità alle norme in materia di privacy anche in caso di trasferimento dei dati:il provider deve indicare i Paesi in cui potrebbero essere In estrema sintesi, il GDPR e gli standard ISO/IEC 27701 e ISO/IEC 27018 prevedono i seguenti principi da rispettare per la tutela della sicurezza dei dati degli utenti:

- garanzia all’utente del controllo dei propri dati: il provider deve agevolare l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica e/o cancellazione da parte dell’interessato;

- Finalitàdel trattamento: le sole finalità del trattamento sono quelle rese note nel contratto di servizio. Scopi pubblicitari o di marketing presuppongono il consenso esplicito dell’interessato;

- minimizzazionedei dati: file e documenti temporanei devono essere cancellati o distrutti entro un periodo specificato;

- limitazione all’uso, alla conservazione e alla divulgazione:a meno di espresse disposizioni di legge, la richiesta di divulgazione di dati da parte di autorità amministrative o giudiziarie deve essere notificata al cliente tempestivamente;

- trasparenza: il ricorso a subappaltatori da parte del provider deve essere reso noto al cliente prima del loro utilizzo, e deve essere preventivamente autorizzato se il subappaltatore tratta dati personali per conto del cliente, e dunque opera quale sub responsabile del trattamento;

- accountability(o principio di responsabilità): il provider deve mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di

sicurezza adeguato al rischio e deve notificare tempestivamente al cliente le violazioni che comportano perdite, diffusione o modifica dei dati personali (data breach);

- conformità alle norme in materia di privacy anche in caso di trasferimento dei dati:il provider deve indicare i Paesi in cui potrebbero essere

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GLI ELEMENTI CONTRATTUALI DI MAGGIOR RILIEVO E A CUI OCCORRE PORRE ATTENZIONE SONO:

La Responsabilità del Fornitore (CISP) – Spesso i contratti contengono clausole tendenti ad escludere la responsabilità del provider per talune tipologie di danni, e a stabilire un limite di risarcibilità predeterminato (una sorta di “massimale”).

Livelli di servizio e penalità – I Service Level Agreement (SLA), con cui il provider definisce i parametri di riferimento per l’erogazione del servizio e il monitoraggio della qualità. Un buon contratto è bene che indichi detti parametri di misurazione tecnica della qualità del servizio, oltre alle penalità che il provider deve riconoscere al cliente in caso di perdite di performance del servizio al di sotto dei livelli contrattualmente garantiti, oltre al risarcimento del maggior danno e una clausola risolutiva espressa per cessare il contratto.

Tutela della sicurezza dei dati – il contratto dovrebbe indicare le misure tecniche ed organizzative adottate per la tutela dei dati (sia “a riposo”, sia “in transito”) e i controlli di sicurezza.

Disaster Recovery – il contratto deve contenere l’indicazione del sito secondario da cui verrà erogato il servizio in caso di GLI ELEMENTI CONTRATTUALI DI MAGGIOR RILIEVO E A CUI OCCORRE PORRE ATTENZIONE SONO:

La Responsabilità del Fornitore (CISP) – Spesso i contratti contengono clausole tendenti ad escludere la responsabilità del provider per talune tipologie di danni, e a stabilire un limite di risarcibilità predeterminato (una sorta di “massimale”).

Livelli di servizio e penalità – I Service Level Agreement (SLA), con cui il provider definisce i parametri di riferimento per l’erogazione del servizio e il monitoraggio della qualità. Un buon contratto è bene che indichi detti parametri di misurazione tecnica della qualità del servizio, oltre alle penalità che il provider deve riconoscere al cliente in caso di perdite di performance del servizio al di sotto dei livelli contrattualmente garantiti, oltre al risarcimento del maggior danno e una clausola risolutiva espressa per cessare il contratto.

Tutela della sicurezza dei dati – il contratto dovrebbe indicare le misure tecniche ed organizzative adottate per la tutela dei dati (sia “a riposo”, sia “in transito”) e i controlli di sicurezza.

Disaster Recovery – il contratto deve contenere l’indicazione del sito secondario da cui verrà erogato il servizio in caso di

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Soggetti responsabili della tutela dei dati personali (Privacy policy) – è bene regolamentare nel contratto (o tramite allegata designazione di responsabile del trattamento), gli obblighi e le reciproche responsabilità in relazione al trattamento dei dati, nonché i doveri di assistenza e collaborazione che i responsabili e sub-responsabili devono garantire al titolare, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

Modalità di Audit –l’utente deve poter essere messo nella condizione di poter controllare il Cloud Service Provider sia per verificare che l’esercizio del servizio sia conforme alle regole contrattualmente dichiarate, sia per verificare l’effettiva protezione dei dati.

Risoluzioni contrattuali (way-out) – l’utente dovrebbe potersi riservare la possibilità di far cessare gli effetti del contratto – tramite apposite clausole risolutive espresse, qualora il servizio si riveli insoddisfacente, ad esempio, per ripetuti inadempimenti agli SLA, o se è venuto meno l’interesse per il servizio, ad esempio, per mutate esigenze aziendali – e di conoscerne nel dettaglio le conseguenze pratiche (portabilità, tempi e mezzi di restituzione delle informazioni…).

Migrazione: occorre prevedere la possibilità di migrare le proprie applicazioni verso un altro fornitore Cloud in maniera semplice e sicura, predeterminando modalità e tempistiche di uscita dal servizio Cloud, modalità di restituzione dei dati e possibilità di lasciare le interfacce di interoperabilità aperte, in modo da poter effettuare le operazioni di migrazioni in autonomia.

La mancata regolazione della portabilità dei dati e dei tempi di uscita dal contratto di cloud rischia infatti di creare il c.d. lock in, cioè l’impossibilità di fatto di cambiare il provider. Oltre agli aspetti contrattuali, occorre porre attenzione agli aspetti tecnologici Soggetti responsabili della tutela dei dati personali (Privacy policy) – è bene regolamentare nel contratto (o tramite allegata designazione di responsabile del trattamento), gli obblighi e le reciproche responsabilità in relazione al trattamento dei dati, nonché i doveri di assistenza e collaborazione che i responsabili e sub-responsabili devono garantire al titolare, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

Modalità di Audit –l’utente deve poter essere messo nella condizione di poter controllare il Cloud Service Provider sia per verificare che l’esercizio del servizio sia conforme alle regole contrattualmente dichiarate, sia per verificare l’effettiva protezione dei dati.

Risoluzioni contrattuali (way-out) – l’utente dovrebbe potersi riservare la possibilità di far cessare gli effetti del contratto – tramite apposite clausole risolutive espresse, qualora il servizio si riveli insoddisfacente, ad esempio, per ripetuti inadempimenti agli SLA, o se è venuto meno l’interesse per il servizio, ad esempio, per mutate esigenze aziendali – e di conoscerne nel dettaglio le conseguenze pratiche (portabilità, tempi e mezzi di restituzione delle informazioni…).

Migrazione: occorre prevedere la possibilità di migrare le proprie applicazioni verso un altro fornitore Cloud in maniera semplice e sicura, predeterminando modalità e tempistiche di uscita dal servizio Cloud, modalità di restituzione dei dati e possibilità di lasciare le interfacce di interoperabilità aperte, in modo da poter effettuare le operazioni di migrazioni in autonomia.

La mancata regolazione della portabilità dei dati e dei tempi di uscita dal contratto di cloud rischia infatti di creare il c.d. lock in, cioè l’impossibilità di fatto di cambiare il provider. Oltre agli aspetti contrattuali, occorre porre attenzione agli aspetti tecnologici

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Corso di Laurea in Management and Finance Corso di Laurea in Management and Finance

Legge applicabile e foro competente in caso di controversie. Le norme europee (regolamento CE n. 593/2008, sostitutivo della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, e Convenzione di Bruxelles) stabiliscono l’applicabilità al contratto della legge dello Stato in cui risiede il consumatore. Inoltre, il legislatore italiano esclude che il consumatore possa essere privato della tutela minima richiesta dal Codice del Consumo. Se però l’utente non è un consumatore, ma è un’azienda (o una società commerciale), non si applica la tutela del foro del consumatore e sono valide le (assai frequenti) clausole volte a limitare la responsabilità del cloud provider, principalmente quelle derogatorie del foro competente (clausola vessatoria). Per molte fattispecie (come i casi da data breach) il luogo di collocazione dei propri dati determina la giurisdizione e la legge applicabile.

Legge applicabile e foro competente in caso di controversie. Le norme europee (regolamento CE n. 593/2008, sostitutivo della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, e Convenzione di Bruxelles) stabiliscono l’applicabilità al contratto della legge dello Stato in cui risiede il consumatore. Inoltre, il legislatore italiano esclude che il consumatore possa essere privato della tutela minima richiesta dal Codice del Consumo. Se però l’utente non è un consumatore, ma è un’azienda (o una società commerciale), non si applica la tutela del foro del consumatore e sono valide le (assai frequenti) clausole volte a limitare la responsabilità del cloud provider, principalmente quelle derogatorie del foro competente (clausola vessatoria). Per molte fattispecie (come i casi da data breach) il luogo di collocazione dei propri dati determina la giurisdizione e la legge applicabile.

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