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“ECOBONUS” E “SISMABONUS”: SCONTO SUL CORRISPETTIVO

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Academic year: 2021

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(1)

“ECOBONUS” E “SISMABONUS”:

SCONTO SUL CORRISPETTIVO

Arianna Zeni

(Gruppo di Studio EUTEKNE)

(2)

Sconto sul corrispettivo - Fattispecie

provv. Agenzia delle Entrate Sconto sul corrispettivo

interventi

di riqualificazione energetica (art. 14 co. 3.1

del DL 63/2013)

interventi antisismici

(art. 16 co. 1-octies del DL 63/2013) provv. Agenzia delle Entrate

(3)

Sconto sul corrispettivo

Norma di riferimento

art. 10 co. 1 e 2 del DL 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”) (in vigore dall’1.5.2019)

artt. 14 e 16 del DL 63/2013

Modalità attuative

provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057

Per un approfondimento si veda Zeni A. “Sconto sul corrispettivo per «Sismabonus»

ed «Ecobonus», in Schede di Aggiornamento, 8-9, 2019, p. 1595 ss.

(4)

La possibilità di ottenere lo sconto sul corrispettivo in luogo della detrazione fiscale riguarda:

 gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui ai co. 344 - 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013, compresi

quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt.

1117 e 1117-bis c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;

 gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 dello stesso DL 63/2013.

Possono optare per lo sconto tutti i soggetti che hanno diritto alle

Sconto sul corrispettivo

(5)

L’esercizio dell’opzione per lo sconto sul corrispettivo deve essere effettuata d’intesa con il fornitore.

Lo sconto:

 può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e gli interventi antisismici di cui all’art. 16 del DL 63/2013;

 è di importo pari all’ammontare della detrazione spettante, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta

di riferimento;

 è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Sconto sul corrispettivo

(6)

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate I soggetti che hanno diritto alla detrazione devono comunicare l’esercizio dell’opzione entro il 28

febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese,

accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate pena inefficacia

La comunicazione può essere inviata dal 16.10.2019.

In alternativa si può utilizzare il modello allegato al provv. 660057/2019 ed inviarlo all’Agenzia delle Entrate (anche via PEC, sottoscritto dal

soggetto che ha esercitato l’opzione, con il relativo documento d’identità).

Sconto sul corrispettivo - Modalità di esercizio

dell’opzione

(7)

Non appare chiaro se l’opzione per lo sconto possa essere esercitata soltanto per le spese sostenute dall’1.5.2019 oppure possa riguardare tutte le spese sostenute nell’anno 2019.

A favore di quest’ultima soluzione sembra deporre il provv. 660057/2019 il quale, al punto 2.1, pare considerare l’intero periodo d’imposta nella determinazione dell’ammontare del contributo.

Sconto sul corrispettivo

(8)

Anno di sostenimento delle spese Termini per la comunicazione dell’opzione per lo sconto

2019 Dal 16.10.2019 al 28.2.2020

2020 Entro il 28.2.2021

Sconto sul corrispettivo

(9)

Il modello allegato al provv. Agenzia delle Entrate 660057/2019 deve essere utilizzato:

 sia per la comunicazione della cessione delle detrazioni fiscali;

 sia per la comunicazione dell’esercizio dell’opzione per lo sconto del corrispettivo.

Il modello allegato al provv. Agenzia delle Entrate 100372/2019 che riguarda la cessione della detrazione spettante per gli interventi di

riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 può continuare ad essere utilizzato fino al 31.12.2019.

Sconto sul corrispettivo

(10)

Nella fattura emessa a fronte dei suddetti interventi, lo sconto non viene sottratto all’imponibile IVA.

Es: lavori di riqualificazione energetica pari a 50.000 euro con IVA del 10%

(eseguiti nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia) che consentono di fruire della detrazione del 65%, la fattura dovrà indicare:

 imponibile di 50.000 euro;

 l’IVA del 10% pari a 5.000 euro;

 lo sconto praticato ai sensi dell’art. 10 del DL 34/2019 pari a 35.750 euro (65% su 55.000 euro);

Sconto sul corrispettivo - Fatturazione

(11)

Lo sconto è riconosciuto all’atto dell’emissione della fattura.

Le spese relative agli interventi devono essere mediante bonifico agevolato (bancario o postale) (il provv. 660057/2019, punto 1.5 non sembra fare eccezioni)

Titolari di reddito d’impresa??

Cfr. risposta Assosoftware 10.10.2019

Sconto sul corrispettivo - Fatturazione

(12)

Sconto sul corrispettivo - Fatturazione

(13)

Al fornitore l’ammontare dello sconto è rimborsato sotto forma di credito d’imposta:

 da utilizzare esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24 presentato esclusivamente in via telematica (senza limiti);

 a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è effettuata la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate;

 in 5 quote annuali di pari importo.

Sconto sul corrispettivo

(14)

Se la comunicazione all’Agenzia delle Entrate è effettuata nel mese di

gennaio 2020; il primo fornitore potrà recuperare il credito soltanto dopo aver confermato l’esercizio dell’opzione e attestato l’effettuazione dello sconto e comunque dal 10.2.2020.

Per le spese sostenute nel 2019, se la comunicazione è eseguita nel mese di ottobre 2019, il fornitore può utilizzare in compensazione il credito già dal 10.11.2019 (la prima delle cinque rate potrebbe essere utilizzata in compensazione già nel 2019).

Sconto sul corrispettivo

(15)

Il fornitore, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, deve preventivamente:

 confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione;

 attestare l’effettuazione dello sconto.

La quota di credito che non è utilizzata nell’anno:

 può essere utilizzata negli anni successivi;

 non può essere richiesta a rimborso.

Sconto sul corrispettivo

(16)

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi.

Questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito.

È esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001.

Sconto sul corrispettivo

(17)

Cessione della detrazione

(18)

Art. 10 co. 3-ter del DL 34/2019 (c.d. “Decreto Crescita”)

Interventi lett. h) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR

Sono gli interventi di recupero edilizio relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici

CESSIONE DELLA DETRAZIONE

Ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi

Cessione della detrazione

- Interventi di recupero con risparmio energetico

(19)

La disposizione contenuta nel co. 3-ter decorre dal 30.6.2019 (data di

entrata in vigore della L. 28.6.2019 n. 58, di conversione del DL 34/2019).

Detrazione IRPEF: sembrerebbe che la cessione possa riguardare solo le spese sostenute (non ancora pagate) dal 30.6.2019.

Modalità attuative per la cessione definite dal provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660057.

Cessione della detrazione

- Interventi di recupero con risparmio energetico

(20)

Cessione della detrazione

- Interventi di recupero con risparmio energetico

(21)

La detrazione non può essere in ogni caso ceduta:

 agli istituti di credito e agli intermediari finanziari;

 alle amministrazioni pubbliche ex D.Lgs. 165/2001 (cfr. circ. Agenzia Entrate 18.5.2018 n. 11).

La cessione è possibile “in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi” fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi” (provv. 660057/2019).

Cessione della detrazione

- Interventi di recupero con risparmio energetico

(22)

La cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale spettante deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.

Per le spese sostenute nel 2019, quindi, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 28.2.2020.

La comunicazione può essere effettuata a decorrere dal 16.10.2019.

Cessione della detrazione

- Interventi di recupero con risparmio energetico

(23)

Anno di sostenimento delle spese Termini per la comunicazione dell’opzione per lo sconto

2019 Dal 16.10.2019 al 28.2.2020

2020 Entro il 28.2.2021

Cessione della detrazione

- Interventi di recupero con risparmio energetico

(24)

Comunicazione:

 con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel);

 in alternativa, utilizzando il modello allegato al provv. 660057/2019.

Unico modello:

 per la comunicazione della cessione delle detrazioni;

 per la comunicazione dell’esercizio dell’opzione per lo sconto.

Cessione della detrazione

- Interventi di recupero con risparmio energetico

(25)

Interventi di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR:

Barrare casella 11 “Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego

delle fonti rinnovabili di energia”

Cessione della detrazione

- Interventi di recupero con risparmio energetico

(26)

I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario:

 esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24;

 in 10 quote annuali di pari importo;

 senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Il credito d’imposta attribuito al cessionario è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento

della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso.

Cessione della detrazione

- Interventi di recupero con risparmio energetico

(27)

Si posso estendere i chiarimenti della risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 309?

In caso di cessione della detrazione fiscale al fornitore:

 in fattura: la base imponibile IVA deve comprendere l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente, comprensivo

dell’importo della detrazione ceduta al fornitore/cedente;

 il contribuente/persona fisica può pagare con bonifico il corrispettivo indicato in fattura ridotto dell’importo del credito ceduto.

Cessione della detrazione

- Interventi di recupero con risparmio energetico

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