Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Prof. Daniela Valentino
Corso di Diritto Privato
Parte quarta – Autonomia negoziale
Il contratto
Patologia dei contratti (nullità, rescissione)
412-421
INVALIDITÀ DELL’ATTO NEGOZIALE
L’atto negoziale è nullo nelle ipotesi previste dalla legge a salvaguardia di valori superiori e di interessi generali
Caratteri generali:
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Nullità (artt. 1418 - 1424 c.c.)
L’atto nullo non produce effetti sin dall’origine.
L’azione di nullità può essere proposta da chiunque vi abbia interesse.
La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
L’azione di nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione dell’azione di ripetizione.
L’azione di nullità è di mero accertamento: la
sentenza del giudice è solo dichiarativa di una nullità che deriva direttamente dalla legge.
Il negozio nullo non può essere convalidato.
IPOTESI DI NULLITÀ
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La nullità è prevista dalla legge nelle ipotesi in cui l’atto presenta un vizio
strutturale o una illiceità (inerenti uno dei suoi elementi essenziali).
- Contratto in frode alla legge
Il contratto è nullo quando la causa è illecita perché
costituisce il mezzo per eludere le norme imperative (art.
1344 c.c.).
Il contratto è nullo quando il motivo è illecito, a patto che tale motivo sia comune ad entrambe le parti e sia stato determinante del consenso (artt. 1345 e 1418 c.c.).
- Illiceità dei motivi
- Mancanza della causa o difetto dei suoi requisiti
Il contratto è nullo quando è privo della causa (principio di causalità negoziale) o la causa è illecita o non meritevole di tutela.
- Mancanza dell’oggetto e difetto dei suoi requisiti.
Il contratto è nullo quando è privo dell’oggetto, oppure quando l’oggetto è impossibile, indeterminato o indeterminabile.
Il contratto è nullo altresì quando l’oggetto è illecito perché contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. L’illiceità dell’oggetto si estende infatti, in tal caso, all’intero contratto.
- Difetto della forma
Il contratto è nullo per mancanza della forma soltanto quando la legge lo prevede espressamente perché reputa la forma elemento essenziale del contratto stesso (forma ad substantiam).
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- Altre ipotesi
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (art. 1418, comma 3)
RECUPERO DEL NEGOZIO INVALIDO
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Nullità
Principio → il contratto nullo non può essere
convalidato se la legge non dispone diversamente (art.
1423 c.c.).
Eccezioni (secondo un’impostazione dottrinaria):
→ conferma del testamento nullo (art. 590 c.c.)
→ conferma della donazione nulla (art. 799 c.c.)
→ trascrizione cd. sanante (artt. 2652 n. 6 e 2690 n. 3
c.c.)
RECUPERO DEL NEGOZIO INVALIDO
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Nullità delle singole clausole del contratto
• La nullità parziale del contratto o di una singola clausola importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto colpita dalla nullità (art. 1419 c.c. – nullità parziale): principio della conservazione del negozio.
N.B. L’essenzialità della clausola invalida è valutata
ora in termini soggettivi, avuto riguardo agli interessi
perseguiti dalle parti al momento della conclusione
del contratto, ora in termini oggettivi, avuto riguardo
all’idoneità o meno del contratto a produrre una
qualche utilità per le parti anche senza la clausola
viziata.
RECUPERO DEL NEGOZIO INVALIDO
Nullità delle singole clausole del contratto
La nullità di una singola clausola non provoca la nullità del contratto quando la clausola nulla è sostituita di diritto da norme imperative (artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c. – sostituzione automatica di clausole).
Nullità
Nei contratti conclusi fra più parti (contratto plurilaterale) la nullità del vincolo di una sola parte non provoca la nullità dell’intero contratto a meno che la sua partecipazione non debba considerarsi essenziale, tenuto conto delle circostanze (art. 1420 c.c.).
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RECUPERO DEL NEGOZIO INVALIDO
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- Conversione sostanziale
“Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità”
(art..1424 c.c.).
Presupposti essenziali:
• Elemento oggettivo → il contratto nullo deve contenere i requisiti di sostanza e di forma previsti per il contratto diverso.
• Elemento soggettivo → con riferimento allo scopo perseguito, si può ritenere che le parti avrebbero concluso il contratto diverso.
- Conversione formale
La conversione formale interviene quando il negozio è nullo per difetto della forma adottata, ma possiede i requisiti di altra forma valida. Il nuovo negozio è identico, sotto il profilo del contenuto, al negozio nullo.
Conversione del negozio nullo
RECUPERO DEL NEGOZIO INVALIDO
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Annullabilità
La convalida è l’atto con il quale il negozio annullabile viene recuperato, cioè con il quale il soggetto legittimato alla proposizione dell’azione di annullamento manifesta l’intento di rendere il contratto invalido definitivamente efficace (art. 1444 c.c.).
Si distingue tra:
• convalida espressa → il soggetto che convalida il contratto lo fa
attraverso un atto espresso che contiene la menzione del contratto stesso, del
motivo di annullabilità e della dichiarazione di convalida. Tale atto è un
negozio unilaterale, non recettizio, accessorio rispetto al negozio convalidato;
• convalida tacita → il soggetto che convalida il contratto lo fa tacitamente, dando esecuzione al contratto pur conoscendo il motivo di
annullabilità.
Convalida
RECUPERO DEL NEGOZIO INVALIDO
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Annullabilità Rettifica
La rettifica è un negozio unilaterale recettizio
accessorio che consente il recupero del contratto
annullabile per errore (art. 1432 c.c.) attraverso una
modifica del contenuto compatibile con l’intento
perseguito dal contraente in errore: il contraente non
in errore, attraverso la rettifica, evita l’annullamento
del contratto offrendosi di eseguire la prestazione in
favore del contraente in errore come se l’errore
stesso non si fosse mai verificato.
RESCISSIONE (Artt. 1447 - 1452 c.c.)
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Presupposti: iniquità delle condizioni contrattuali per approfittamento dello stato di pericolo o dello stato di bisogno di una parte.
→ Vizio genetico, coevo alla conclusione del contratto;
tutela l’equilibrio contrattuale.
Differenze rispetto a:
Invalidità (tutela la libera formazione della volontà)
Risoluzione (riguarda un vizio funzionale o sopravvenuto).
1. Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.)
Presupposti: i. obbligazione assunta a condizioni inique;
ii. necessità nota alla controparte di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Conseguenze: i. Rescissione su istanza della parte lesa;
ii. eventuale equo compenso assegnabile dal giudice alla parte che ha reso la prestazione.
RESCISSIONE
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2. Azione generale di rescissione per lesione - stato di bisogno - (art. 1448 c.c.)
Presupposti:
- Oggettivi: lesione ultra dimidium/stato di bisogno.
- Soggettivi: approfittamento dello stato di bisogno.
Conseguenze e disciplina:
- Rescissione con effetto ex nunc (sentenza costitutiva);
- non convalidabilità del contratto;
- modificabilità attraverso riduzione ad equità;
- prescrizione 1 anno;
- inapplicabilità ai contratti aleatori;
- non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.