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CAPITOLO I - Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 231 del 2001

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CAPITOLO I - Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 231 del 2001

Sommario: I.1L’introduzione del Decreto Legislativo 231/01 nell’ordinamento italiano;I.2 L’imputabilità della responsabilità in capo all’ente; I.3 Le misure sanzionatorie; I.4 Le fattispecie di reato previste dal Decreto e dalle successive modificazioni; I.5 Introduzione del “modello esimente” della responsabilità amministrativa dell’ente; I.6L’organismo di vigilanza; I.7 Il codice etico.

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I.1 L’introduzione del Decreto Legislativo 231/01 nell’ordinamento italiano

All’inizio degli anni ottanta si assiste ad una crescita esponenziale del fenomeno dei

“White collar crimes”, il fenomeno fortemente in crescente anche nelle organizzazioni ed istituzioni “lecite”, perpetrato mediante politiche interne inclini ad attività quali: la lesione di interessi pubblici, la truffa finanziaria e la corruzione, ha portato la politica comunitaria ad invogliare le singole realtà nazionali a produrre strumenti legislativi che permettessero di perseguire direttamente le società o gli enti che si fossero macchiate di reati di matrice economica.

Dalle decisioni promosse a livello europeo nasce in Italia, la Legge Delega n. 300 del 20001, con l’obiettivo di disciplinare la responsabilità degli enti per illeciti di tipo economico.

Di svolta epocale nel nostro ordinamento giuridico basato sul brocardo costituzionale all’ art. 27 secondo il quale “societas delinquere non potest”. Nel 2001 al fine di dare attuazione alla norma dell'articolo 11, della legge 29 settembre 2000, n. 300 è stato promulgato il D.Lgs. 231/2001, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica2; che individua per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità amministrativa dell’Ente limitatamente ai reati commessi dai propri dirigenti, amministratori o dipendenti in favore e a beneficio dello stesso Ente.

1 L. 29 settembre 2000, n. 300 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles s il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica. Pubbl. nella G.U. 25 ottobre 2000, n. 250, S.O.

2 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.140 del 19-6-2001.

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14

Secondo parte della dottrina, l’intento del legislatore italiano mira a mitigare gli aspetti tipici del nostro sistema amministrativo e penale, tentando di introdurre all’interno del nostro sistema i Compliance Program di provenienza anglo-americana, trasferendo così agli operatori economici una sorta di funzione di “garanzia” atta a prevenire la commissione di crimini economici durante l’attività aziendale.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (di seguito anche solo “Decreto”), introduce nell’ordinamento italiano un nuovo regime di “responsabilità” a carico degli enti3 derivante dalla commissione, o tentata commissione, di determinate fattispecie di reato, nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma e si aggiunge, a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l’illecito. Inoltre, la responsabilità coinvolge il patrimonio dell’ente e indirettamente, gli interessi economici dei soci.

3 D.Lgs. 231/01, art. 1, co. 2: “Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.” e co. 3: “Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” in particolare, qualora l’ente svolga una attività di impresa, che sebbene abbia ricadute indirette su beni costituzionalmente protetti, si caratterizza per un servizio impostato su criteri di economicità, la fa rientrare a pieno titolo tra i soggetti cui si applica il Decreto.

Responsabilità penale della persona fisica Commissione del reato

Il reato rientra nella tipologia prevista dal

D.Lgs. 231/01

Il reato è nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente

Responsabilità amministrativa

dell’ente

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La “responsabilità amministrativa” prevista dal Decreto consente di colpire il patrimonio degli enti, e quindi l’interesse economico dei soci, (direttamente tramite sanzioni pecuniarie, o indirettamente tramite, l’interdizione dall’esercizio dell’attività) che hanno tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati, da parte delle persone fisiche che rappresentano l’ente4 o che operano per l’ente5.

L’Ente è responsabile se il reato, è stato commesso a “suo interesse o a suo vantaggio”6, non è pertanto necessario aver conseguito un “vantaggio” concreto, ma è sufficiente che vi fosse “l’interesse” a commettere il reato.

L’Ente tuttavia non risponde, se dimostra di aver “adottato ed efficacemente attuato”

un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello”) tale da prevenire la commissione dei reati della stessa fattispecie di quello verificatosi; viene così introdotta la clausola “esimente” della responsabilità dell’azienda.

Il reato, quindi, deve essere stato commesso aggirando fraudolentemente il Modello stesso. La valutazione della validità del Modello adottato e della sua efficace attuazione è formulata dal giudice in sede di accertamento penale (ovvero, la prova della solidità del modello si ha solo nel malaugurato caso di procedimento penale per uno dei reati considerati)7.

4 D.Lgs. 231/01, art. 5, co. 1, lett. a): “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.”.

5 D.Lgs. 231/01, art. 5, co. 1, lett. b): “da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui…” all’art. 5, co. 1, lett. a).

6 D.Lgs. 231/01, art. 5, co. 1

7 L’applicazione della c.d. “esimente”, in occasione di procedimento penale per uno dei reati considerati dal D.Lgs. 231/01, è tuttavia subordinata alla positiva valutazione, da parte del giudice penale, dell’idoneità del modello a prevenire la commissione di tali reati. Tale valutazione riguarda due diversi e successivi momenti: - l’adozione (facoltativa) di un sistema idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01; - l’efficace attuazione di tale sistema (ovviamente nel caso in cui sia adottato).

(6)

16 .

I.2 L’imputabilità della responsabilità in capo all’ente

L’articolo 5 del Decreto recita testualmente: “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

Come si evince dal testo del Decreto, l’accertamento della responsabilità dell’ente presuppone la commissione o, anche solo il tentativo di commissione, di un reato c.d.

presupposto8 da parte di una persona fisica che sia riconducibile all’ente in base a due criteri

8 Reati presupposto: reati compresi tra quelli previsti agli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01.

Introduce principi generali e i criteri di attribuzione della responsabilità

Individua i reati in relazione ai quali insorge la responsabilità dell’ente

Individua gli adempimenti necessari per l’esonero dalla responsabilità

Descrive le sanzioni in caso di commissione del reato

IL DECRETO LEGISLATIVO 231

1

2

4 3

(7)

1. Criterio oggettivo il reato deve essere commesso da parte di un soggetto legato all’ente da un rapporto qualificato, ovvero da un soggetto in posizione «apicale», che riveste cioè funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, anche in via di fatto, o da un soggetto in posizione

«subordinata», cioè sottoposto ai poteri di direzione e controllo dei soggetti

«apicali». Il reato deve essere commesso nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente.

2. Criterio Soggettivo la responsabilità dell’ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla volontà criminosa, colpevole inerzia dell’ente stesso di fronte a prevedibili episodi criminosi commessi al suo interno.

Sotto il profilo oggettivo quindi la persona fisica che commette o anche solo tenta di commettere, uno dei reati presupposto, deve essere connesso all’ente da un particolare

“rapporto giuridico qualificato” e deve commettere il reato presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Tuttavia, l’accertamento dei criteri oggettivi non è sufficiente, da solo, per avviare un’azione amministrativa nei confronti dell’ente.

È indispensabile, infatti, accertare il criterio soggettivo imposto dal Decreto che permette di individuare la colpevolezza in capo all’ente, la cd. Colpa di organizzazione .

La colpa di organizzazione diviene, così, particolarmente significativa, nella ratio del legislatore che vede la stessa espressione di scelte di politica aziendale non avvedute e, perciò, formalizza in chiave imputativa (soggettiva), i processi organizzativi, di programmazione e di gestione dell’ente. Attraverso il criterio soggettivo, il legislatore, pone attenzione sul modo di conduzione dell’impresa sollevando il problema di colpa scaturita da disorganizzazione dell’ente, di fronte a prevedibili episodi criminosi commessi al suo interno.

Per completezza di trattazione in materia di responsabilità, si ritiene utile sottolineare il carattere di autonomia della responsabilità dell’ente, rispetto a quella dell’autore del reato9.

9 Articolo 8 D.Lgs. 231/2001

(8)

18

La responsabilità amministrativa dell’ente, infatti, segue un’attività processuale autonoma che permane, anche quando il soggetto che ha commesso il reato non è stato identificato, o non è imputabile, o quand’anche il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia, comportando così un processo ad esclusivo carico della persona giuridica, non essendo possibile accertare la responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato In materia di responsabilità dell’ente, è tuttavia necessario sottolineare quanto previsto dal Decreto a seguito di operazioni societarie che comportano modifiche nell’organizzazione dell’ente c.d. vicende “modificative”10 dell’ente.

È noto, infatti, che durante la vita aziendale possano intervenire, in capo alle persone giuridiche, differenti vicende che modificano e mutano, più o meno profondamente, i tratti aziendali o ne provochino addirittura la “scomparsa”, per incorporazione o per smembramento in altri soggetti, attraverso operazioni societarie di trasformazione, fusione o scissione.

Il principio fondamentale stabilisce che è solamente l’ente a rispondere, con il suo patrimonio o con il proprio fondo comune, dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. La norma esclude dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il loro patrimonio.

Alle sanzioni pecuniarie inflitte all’ente sono applicati, come criterio generale, i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell’ente oggetto di trasformazione per i debiti dell’ente originario.

Le sanzioni interdittive rimangono invece a carico dell’ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo d’attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di trasformazione dell’ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all’ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l’ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato all’operazione. Se essa è

10 Sezione II, Capo II, d.lgs. 231/2001 raggruppa sotto il nomen iuris di “vicende modificative dell'ente”

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avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell’ente originario e non di quelle dell’ente risultante dalla fusione.

Approccio differente, rispetto alle altre operazioni “straordinarie”, è attuato dal legislatore per le operazioni di cessione d'azienda. In caso di cessione o di conferimento dell’azienda nell’ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l’ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell’azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

I.3 Le misure sanzionatorie

Le sanzioni previste dal Decreto, a carico degli enti, sono di differenti tipologie e portata e vengono definite dal Giudice secondo differenti criteri.

Tipologie di sanzioni applicabili all’ente

1 Sanzione pecuniaria 2 Sanzione interdittiva 3 Confisca

4 Pubblicazione della sentenza di condanna

1. Sanzione pecuniaria11 fino ad un massimo di Euro 1.549.370,69, sempre applicata in caso di condanna.

11 Il "tetto" di 1.549.370,69 non si applica per i reati di cui all'art. 25-septies “in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote”.

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20

La sanzione pecuniaria viene applicata secondo il metodo delle quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, il giudice determina la sanzione considerando come fattori di calcolo la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell'Ente, le attività poste in essere dall’ente per prevenirne la commissione, inoltre, al fine di rendere certa la riscossione delle somme dovute il giudice stabilisce l’ammontare della sanzione, tenendo conto delle condizioni economico patrimoniali dell’impresa giudicata.

2. Sanzione interdittiva12 inflitta in aggiunta alla sanzione pecuniaria:

- interdizione dall’esercizio dell’attività sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;

- divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;

- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Possono avere durata compresa tra i tre e i ventiquattro mesi e si applicano solo nei casi espressamente previsti13 e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative

- in caso di reiterazione degli illeciti.

È inoltre possibile il commissariamento dell’ente di durata pari a quella della pena interdittiva14 quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

12 Le sanzioni interdizione permanente si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata ovvero in caso di condanna almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

13 Cfr. § I.4 tabelle reati e relative sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto.

14 Art. 15 D.Lgs. n. 231/2001

(11)

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

3. La confisca , che consiste nell’acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare). Anche questa tipologia di sanzione è sempre disposta, con la sentenza di condanna. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non e’ possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato

4. La pubblicazione della sentenza di condanna, può essere disposta quando, nei confronti dell’ente, viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza e’

pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la sede principale.

(12)

22

I.4 Le fattispecie di reato previste dal Decreto e dalle successive modificazioni

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono tassativamente quelle espressamente elencate dal legislatore, in una sorta di “catalogo dei reati”, indicato negli articoli da 24 a 25 del Decreto, che fanno insorgere la responsabilità dell’ente, comportando, in caso di sentenza, le sanzioni previste dal ai sensi del D.Lgs. 231/01 a carico dell’ente.

Nella versione iniziale del 2001, frutto delle indicazioni europee attivate per contrastare i c.d. “white collar crimes”, il ventaglio di reati era circoscritto ai reati ed illeciti nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione, all'indebita percezione di finanziamenti, alla corruzione e precisamente ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, 25 D.Lgs. 231/01):

Norma d.lgs.

231/2001

Riferimento normativo

Reato Sanzioni pecuniarie

Sanzioni interdittive

Normativa di

riferimento

24 (Reati

commessi nei rapporti con la Pubblica

Amministrazio ne)

Art. 316bis Cod. penale

Malversazion e a danno dello Stato

Da 100 a 500 quote;

qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave, da 200 a 600 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. c), d), ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della

responsabili tà

amministrat iva delle persone giuridiche, delle società e delle

associazioni anche prive di

personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 Art. 316ter

Cod. penale

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Da 100 a 500 quote;

qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave, da

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. c), d), ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni

(13)

200 a 600 quote.

settembre 2000, n.

300. (GU n.140 del 19-6-2001) Art. 640,

comma 2, n.

1 Cod. penale

Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Da 100 a 500 quote;

qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave, da 200 a 600 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. c), d), ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni

Art. 640bis Cod. penale

Truffa

aggravata per il

conseguiment

o di

erogazioni pubbliche

Da 100 a 500 quote;

qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave, da 200 a 600 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. c), d), ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni

Art. 640ter Cod. penale

Frode

informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Da 100 a 500 quote;

qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno grave, da 200 a 600 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. c), d), ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

(14)

24 Norma d.lgs.

231/2001

Riferiment o normativo

Reato Sanzioni pecuniari

e

Sanzioni interdittiv

e

Normativa di riferimento

25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione )

Art. 317 Cod. penale

Concussion e

Da 300 a 800 quote

Quelle previste dall’art.

9, comma 2 per un periodo non inferiore ad 1 anno.

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della

responsabilità amministrativ

a delle

persone giuridiche, delle società

e delle

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma

dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

(GU n.140 del 19-6- 2001)

Art. 318 Cod. penale

Corruzione per un atto d'ufficio

Da 100 a 200 quote.

Non previste.

Art. 319

Cod. penale

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Da 200 a 600 quote qualora il delitto sia aggravato ai sensi dell’art.

319bis del Cod.

penale, da 300 a 800 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non inferiore ad 1 anno.

Art. 319ter, comma 1 Cod. penale

Corruzione in atti giudiziari

Da 200 a 600 quote

Quelle previste dall’art.

9, comma 2 per un periodo non inferiore ad 1 anno.

Art. 319ter, comma 2 Cod. penale

Corruzione in atti giudiziari

Da 300 a 800 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non

(15)

inferiore ad 1 anno.

Art.

319quater Cod. penale

Induzione indebita a

are o

promettere utilità

Da 300 a 800 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non inferiore ad 1 anno.

Art. 321 Cod. penale

Pene per il corruttore

In caso di reati ex art. 318 Cod.

Penale da 100 a 200 quote. In caso di reati ex artt. 319 e 319ter Cod.

Penale da 200 a 600 quote. In caso di reati ex artt.

319bis e 319ter, comma 2, da 300 a 800 quote.

In caso di reati ex art.

318 Cod.

Penale non previste. In caso di reati ex artt. 319, 319ter, 319bis e 319ter, comma 2, quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non inferiore ad 1 anno.

Art. 322, commi 1 e 3 Cod. penale

Istigazione alla

corruzione

Da 100 a 200 quote.

Non previste.

Art. 322, commi 2 e 4 Cod. penale

Istigazione alla

corruzione

Da 200 a 600 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non inferiore

(16)

26

ad 1 anno.

Con il passare degli anni ed il susseguirsi di numerose sentenze di condanna, il ventaglio di reati inizialmente previsto dal Decreto si è sempre più esteso, come si evince dalle principali categorie di reato riportate nelle integrazioni apportate agli artt. 24 e 25 del Decreto:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);

Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1);

Reati societari (art. 25 ter);

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);

Abusi di mercato (art. 25 sexies);

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.

25 octies);

Delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all‘Autorità Giudiziaria (art. 25 decies);

Reati ambientali (art. 25 undecies);

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);

Reati transnazionali (art. 10, Legge n. 146/2006).

(17)

Le ipotesi delittuose originariamente previste dall’art. 24 e dall’art. 25, infatti, hanno subito nel tempo un notevole incremento, anche per la necessità di dare attuazione agli strumenti normativi di carattere internazionale che prevedevano questo genere di sanzioni.

Di seguito gli atti legislativi che hanno ampliato l’area della responsabilità amministrativa degli enti, al fine di facilitare il corretto e completo inquadramento sistematico delle disposizioni sanzionatorie.

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie (GU n.224 del 26- 9-2001) convertito nella Legge 23 novembre 2001, n. 409 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro (GU n.274 del 24-11-2001) che ha introdotto l’art. 25 bis e successive modificazioni apportate con Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.15

Norma d.lgs.

231/2001

Riferiment o normativo

Reato Sanzioni pecuniari

e

Sanzioni interdittive

Normativa di riferiment

o

25bis (Falsità in monete, in

carte di

pubblico

credito, in valori di bollo e in strumenti o

segni di

riconoscimento )

Art. 453 Cod. penale

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo

concerto, di monete

falsificate

Da 300 a 800 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2

per un

periodo non inferiore ad 1 anno.

Articolo integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15

Art. 454 Cod. penale

Alterazione di monete

Da 100 a 500 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2

per un

periodo non inferiore ad 1 anno.

15 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.176 del 31-7-2009 - Suppl. Ordinario n. 136

(18)

28 Art. 455

Cod. penale

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Da 300 a 800 quote ridotte da un terzo alla metà per le ipotesi di cui al 453 Cod.

penale. Da 100 a 500 quote ridotte da un terzo alla metà per le ipotesi di cui al 454 Cod.

penale.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2

per un

periodo non inferiore ad 1 anno.

Art. 457 Cod. penale

Spendita di monete

falsificate ricevute in buona fede

Da 100 a 200 quote.

Non previste.

Art. 459 Cod. penale

Falsificazione dei valori di bollo,

introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o

messa in

circolazione di valori di bollo falsificati

Le stesse previste per i reati di cui agli artt. 453, 455, 457 ridotte di un terzo.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2

per un

periodo non inferiore ad 1 anno.

Art. 460 Cod. penale

Contraffazione

di carta

filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di

Da 100 a 500 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2

per un

periodo non inferiore ad 1 anno.

(19)

valori di bollo

Art. 461 Cod. penale

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Da 100 a 500 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2

per un

periodo non inferiore ad 1 anno.

Art. 464, comma 1 Cod. penale

Uso di valori

di bollo

contraffatti o alterati

Da 100 a 300 quote.

Non previste.

Art. 464, comma 2 Cod. penale

Uso di valori

di bollo

contraffatti o alterati

Da 100 a 200 quote.

Non previste

Art. 473 Cod. penale

Contraffazione , alterazione o uso di segni distintivi di opere

dell’ingegno o di prodotti industriali

Da 100 a 500 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2

per un

periodo non inferiore ad 1 anno.

Art. 474 Cod. penale

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Da 100 a 500 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2

per un

periodo noninferior e ad 1 anno.

Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 - Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n.

(20)

30

366.(GU n.88 del 15-4-2002) che ha introdotto l’art. 25 ter - Reati societari- e successive modificazioni apportate con Legge 28 dicembre 2005, n. 262 - Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari.16

Norma d.lgs.

231/2001

Riferimento normativo

Reato Sanzioni

pecuniarie

Sanzioni interdittive

Normativa di

riferimento

25ter (Reati

societari)

Art. 2621 Cod. civ

False

comunicazioni sociali

Da 200 a 300 quote. Qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la

sanzione è aumentata di un terzo.

Non previste

Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3.

Art. 2622,

comma 1

Cod. civ.

False

comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Da 300 a 660 quote.

Qualora l’ente abbia

conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.

Non previste

Art. 2622,

comma 3

Cod. civ.

False

comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Da 400 a 800 quote.

Qualora l’ente abbia

conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.

Non previste

Art. 2623 Cod. civ.

Falso in

prospetto (ABROGATO)

16 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.301 del 28-12-2005 - Suppl. Ordinario n.

208

(21)

Art. 2624,

comma 1

Cod. civ.

Falsità nelle relazioni o nelle

comunicazioni delle società di revisione

Da 200 a 260 quote.

Qualora l’ente abbia

conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.

Non previste

Art. 2624,

comma 2

Cod. civ.

Falsità nelle relazioni o nelle

comunicazioni delle società di revisione

Da 400 a 800 quote

Qualora l’ente abbia

conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.

Non previste

Art. 2625,

comma 2

Cod. civ.

Impedito controllo

Da 200 a 360 quote. Qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la

sanzione è aumentata di un terzo.

Non previste

Art. 2626 Cod. civ.

Indebita

restituzione dei conferimenti

Da 200 a 360 quote. Qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la

sanzione è aumentata di un terzo.

Non previste

(22)

32

Art. 2627 Cod. civ.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Da 200 a 360 quote. Qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.

Non previste

Art. 2628 Cod. civ.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Da 200 a 360 quote. Qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la

sanzione è aumentata di un terzo.

Non previste

Art. 2629 Cod. civ.

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Da 300 a 660 quote. Qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.

Non previste

Art. 2629bis Cod. civ.

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi

Da 400 a 1000 quote. Qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la

sanzione è aumentata di un terzo.

Non previste

Art. 2632 Cod. civ.

Formazione fittizia del capitale

Da 200 a 360 quote. Qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di

Non previste

(23)

un terzo.

Art. 2633 Cod. civ.

Indebita

ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Da 300 a 660 quote.

Qualora l’ente abbia

conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.

Non previste

Art. 2636 Cod. civ.

Illecita influenza sull’assemblea

Da 300 a 660 quote. Qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la

sanzione è aumentata di un terzo.

Non previste

Art. 2637 Cod. civ.

Aggiotaggio Da 400 a 1000 quote. Qualora l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.

Non previste

Art. 2638 Cod. civ.

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Da 400 a 800 quote.

Qualora l’ente abbia

conseguito un profitto di rilevante entità la

sanzione è aumentata di un terzo.

Non previste

(24)

34 Art. 2635

Cod. Civ.

Corruzione tra privati

Da 200 a 400 quote.

Non previste

Legge 14 gennaio 2003, n. 7 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, 17che ha introdotto l’art. 25 quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Norma d.lgs.

231/2001

Riferimento normativo

Reato Sanzioni pecuniarie

Sanzioni interdittive

Normativa di riferimento

25quater (Reati con

finalità di terrorismo

o di

eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi

speciali)

Delitti con

finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

Se il delitto è punito con la reclusione inferiore a 10 anni, da 200 a 700 quote. Se il delitto è punito con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l’ergastolo, da 400 a 1000 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non inferiore ad 1 anno.

Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3

Legge 11 agosto 2003, n. 228 - Misure contro la tratta di persone. (GU n.195 del 23-8- 2003) che ha introdotto l’art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale, e successive modificazioni apportate con Legge 6 febbraio 2006, n. 38 - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo pornografia anche a mezzo Internet18.

Norma d.lgs.

231/2001

Riferimento normativo

Reato Sanzioni pecuniarie

Sanzioni interdittive

Normativa di

riferimento

17 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.21 del 27-1-2003

18 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.38 del 15-2-2006

(25)

25quinquies (Delitti

contro la personalità

individuale) Art. 600

Cod. penale

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Da 400 a 1000 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non inferiore ad 1 anno.

Articolo aggiunto dalla L.

11/08/2003 n. 228, art.

5.

Art. 600 bis,

comma 1

Cod. penale

Prostituzione minorile

Da 300 a 800 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non inferiore ad 1 anno.

Art. 600 bis, comma 2 Cod. penale

Prostituzione minorile

Da 200 a 700 quote.

Non previste.

Art. 600 ter, commi 1 e 2 Cod. penale

Pornografia minorile

Da 300 a 800 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non inferiore ad 1 anno.

Art. 600 ter, commi 3 e 4 Cod. penale

Pornografia minorile

Da 200 a 700 quote.

Non previste.

Art. 600 quater Cod.

penale

Detenzione di materiale pornografico

Da 200 a 700 quote.

Non previste.

Art. 600 quater 1 Cod. penale

Pornografia virtuale

Da 300 a 800 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non inferiore ad 1 anno.

Art. 600

quinquies Cod. penale

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della

prostituzione minorile

Da 300 a 800 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non inferiore ad 1 anno.

(26)

36 Art. 601

Cod. penale

Tratta di persone

Da 400 a 1000 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non inferiore ad 1 anno.

Art. 602 Cod. penale

Acquisto e alienazione di schiavi

Da 400 a 1000 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non inferiore ad 1 anno.

Legge 18 aprile 2005, n. 62 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 200419 che ha introdotto l’art. 25 sexies Reati di abuso di mercato.

Norma d.lgs.

231/2001

Riferimento normativo

Reato Sanzioni pecuniarie

Sanzioni interdittive

Normativa di riferimento

25sexies (Reati di

abuso di

mercato) Parte V,

titolo Ibis, capo II T.U.

(D.lgs. n.

58/1998)

Abusi di mercato

Da 400 a 1000 quote. Se il prodotto o il profitto del reato è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale prodotto o profitto.

Non previste. Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n.

62, art. 9

Legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile20, che ha introdotto l’art. 25 quater 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

19 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.96 del 27-4-2005 - Suppl. Ordinario n. 76

20 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.14 del 18-1-2006

(27)

Norma d.lgs.

231/2001

Riferimento normativo

Reato Sanzioni pecuniarie

Sanzioni interdittive

Normativa di

riferimento

25quater-1 (Pratiche

di mutilazione

degli organi genitali

femminili) Art. 538bis Cod. penale

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Da 300 a 700 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non inferiore ad 1 anno.

Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8

Legge 16 marzo 2006, n. 146 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 200121, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad una serie di reati transnazionali

Reati

Transnazionali

Legge 16 Marzo 2006, n. 146, art. 10

Legge 3 agosto 2007, n. 123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia22 che ha introdotto l’art. 25 septies e successive modificazioni apportate con Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro23.

Norma d.lgs.

231/2001

Riferimento normativo

Reato Sanzioni pecuniarie

Sanzioni interdittive

Normativa di riferimento 25septies

(Reati di omicidio colposo e lesioni

Art. 589 Cod. penale

Omicidio colposo

1000 quote. Quelle previste dall’art. 9,

Articolo aggiunto dalla L. 3

21 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.85 del 11-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 91

22 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.185 del 10-8-2007

23 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.101 del 30-4-2008 - Suppl.

Ordinario n. 108

(28)

38 colpose gravi o

gravissime,

commessi con violazione delle norme

antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della

salute sul lavoro)

comma 2

per un

periodo da 3 mesi a 1 anno.

agosto 2007 n.

123, art. 9 e

modificato dal D.lgs.

81/08 Art. 590,

comma 3, Cod. penale

Lesioni personali colpose

1000 quote. Quelle previste dall’art. 9, comma 2

per un

periodo da 3 mesi a 1 anno.

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione24, che ha introdotto l’art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Norma d.lgs.

231/2001

Riferimento normativo

Reato Sanzioni pecuniarie

Sanzioni interdittive

Normativa di

riferimento

25octies (Ricettazione,

riciclaggio e impiego di denaro, beni

o utilità di provenienza

illecita)

Art. 648 Cod. penale

Ricettazione Da 400 a 1000 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non

superiore a 2 anni.

Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3

Art. 648bis Cod. penale

Riciclaggio Da 400 a 1000 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non

superiore a 2 anni.

24 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n.

268

(29)

Art. 648ter Cod. penale

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Da 200 a 800 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2 per un periodo non

superiore a 2 anni.

Legge 18 marzo 2008, n. 48 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno25 che ha introdotto l’art. 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Norma d.lgs.

231/2001

Riferimento normativo

Reato Sanzioni

pecuniarie

Sanzioni interdittive

Normativa di

riferimento

24bis (Delitti informatici e

trattamento illecito di

dati)

Art. 491bis Cod. penale

Falsità dei documenti informatici

Da 100 a 400 quote.

Quelle previste dall’art.

9, comma 2, lett. c), d),

ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7

Art. 615ter Cod. penale

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Da 100 a 500 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. a), b), ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

25 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.80 del 4-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 79

(30)

40

Art. 615quater Cod. penale

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi

informatici o telematici

Da 100 a 300 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. b) ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

Art.

615quinquies Cod. penale

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici

diretti a

danneggiare o interrompere un sistema

informatico o telematico

Da 100 a 300 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. b) ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

Art.617quarter

Cod. penale

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Da 100 a 500 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. a), b), ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

Art.

617quinquies Cod. penale

Installazione di apparecchiature

atte ad

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Da 100 a 500 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. a), b), ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

(31)

Art.635bis Cod. penale

Danneggiamento di informazioni,

dati e

programmi informatici

Da 100 a 500 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. a), b), ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

Art. 635ter Cod. penale

Danneggiamento di

informazioni,

dati e

programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica

utilità

Da 100 a 500 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. a), b), ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

Art. 635quater Cod. penale

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Da 100 a 500 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. a), b), ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

Art.

635quinquies Cod. penale

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Da 100 a 500 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. a), b), ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

Art. 640ter Cod. penale

Frode

informatica con la sostituzione dell’identità digitale

Da 100 a 500 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. a), b), ed e) per un

(32)

42

periodo da 3 mesi a 2 anni.

Parte III, Titolo III, Capo II del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

• Trattamento illecito dei dati • Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali • Inosservanza di provvedimenti del Garante

Da 100 a 500 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. a), b), ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

Art. 55, co. 9 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito

Da 100 a 500 quote

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. a), b), ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

Art.

640quinquies Cod. penale

Frode

informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Da 100 a 400 quote.

Quelle previste dall’art. 9, comma 2, lett. c), d), ed e) per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

Legge 15 luglio 2009, n. 94 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica26 che ha introdotto l’art. 24 ter Delitti di criminalità organizzata.

Norma d.lgs.

Riferimento normativo

Reato Sanzioni pecuniarie

Sanzioni interdittive

Normativa di

26 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.170 del 24-7-2009 - Suppl. Ordinario n. 128

(33)

231/2001 riferimento

24ter (Delitti di criminalità

organizzata)

Art. 416 Cod. penale

Associazione per

delinquere

Da 300 a 800 quote

Quelle previste dall’art.

9, comma 2

per un

periodo non inferiore ad 1 anno.

Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 Art. 416,

comma 6

Cod. penale

Associazione per

delinquere

Da 400 a 1000 quote

Quelle previste dall’art. 9,

comma 2

per un

periodo non inferiore ad 1 anno.

Art. 416bis Cod. penale

Associazione

di tipo

mafioso

Da 400 a 1000 quote

Quelle previste dall’art. 9,

comma 2

per un

periodo non inferiore ad 1 anno.

Art. 416ter Cod. penale

Scambio elettorale politico mafioso

Da 400 a 1000 quote

Quelle previste dall’art.

9, comma 2

per un

periodo non inferiore ad 1 anno Art. 630

Cod. penale

Sequestro di persona a scopo di estorsione

Da 400 a 1000 quote

Quelle previste dall’art. 9,

comma 2

per un

periodo non inferiore ad 1 anno

(34)

44 Art. 74 DPR

9 ottobre 1990, n. 309

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Da 400 a 1000 quote

Quelle previste dall’art. 9,

comma 2

per un

periodo non inferiore ad 1 anno Art. 407, co.

2, lett. a), n.5 Cod.

procedura penale

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di

armi da

guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi

clandestine nonché di più armi comuni da sparo

Da 300 a 800 quote

Quelle previste dall’art. 9,

comma 2

per un

periodo non inferiore ad 1 anno

Legge 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia27 che ha introdotto l’art. 25 bis1 e l’art. 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Norma d.lgs.

231/2001

Riferimento normativo

Reato Sanzioni pecuniarie

Sanzioni interdittive

Normativa di

riferimento

25novies (Delitti in

Artt. 171, co. 1, let. abis), e co.

3, 171bis,

Delitti in materia di violazione

Da 100 a 500 quote

Quelle previste dall’art. 9,

Articolo aggiunto dalla Legge

27 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.176 del 31-7-2009 - Suppl. Ordinario n. 136

(35)

materia di violazione del diritto

d'autore) 171ter,

171septies e 171octies, legge 22 aprile 1941, n. 633

del diritto d’autore

comma 2 per un periodo non superiore a 1 anno.

23 luglio 2009 n. 99 , art. 15

Legge 3 agosto 2009, n. 116 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonche' norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale28 che ha introdotto l’art. 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Norma d.lgs.

231/2001

Riferimento normativo

Reato Sanzioni pecuniarie

Sanzioni interdittive

Normativa di

riferimento 25decies

(Induzione a non rendere dichiarazioni

o a rendere dichiarazioni

mendaci all’autorità

giudiziaria) Art. 377bis

Cod. penale

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria.

Da 100 a 500 quote

Non previste.

Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art.

4 e poi modificato dal D.lgs.

121/2011, art. 2, c.1

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni che ha apportato una modifica alla l. 116/2009 ed ha introdotto l’art. 25 undecies Reati ambientali.

Norma d.lgs.

231/2001

Riferimento normativo

Reato Sanzioni pecuniarie

Sanzioni interdittive

Normativa di

riferimento

28 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.188 del 14-8-2009

(36)

46

25undecies (Reati

ambientali)

Reati

ambientali

Da 100 a 800 quote

Quelle previste dall’art.9,co.2 per un periodo non superiore a 6 mesi e dall’art.16,co.3

Articolo introdotto dal d.lgs. n.

121 del 7 luglio 2011.

Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 - Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare29 che ha introdotto l’art. 25 duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Norma d.lgs.

231/2001

Riferimento normativo

Reato Sanzioni pecuniarie

Sanzioni interdittive

Normativa di

riferimento 25duodecies

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno

e' irregolare)

Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

Da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Non previste.

Articolo introdotto dal d.lgs. n.

109 del 16 luglio 2012.

29 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.172 del 25-7-2012

(37)

I.5 Introduzione del “modello esimente” della responsabilità amministrativa dell’ente

Come ampiamente trattato in precedenza il Decreto introduce la responsabilità amministrativa in capo all’ente, sulla base di criteri oggettivi e soggettivi, riepilogati nella tabella seguente.

Criteri oggettivi Criteri soggettivi

• Il reato deve essere commesso da parte di un soggetto legato all’ente da un rapporto qualificato, ovvero da un soggetto in posizione

«apicale», che riveste cioè funzioni

di rappresentanza,

amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa anche in via di fatto, o da un soggetto in posizione

«subordinata», cioè sottoposto ai poteri di direzione e controllo dei soggetti «apicali»;

• il reato deve essere commesso nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente.

la responsabilità dell’ente, sotto questo profilo, è ricondotta alla volontà criminosa, colpevole inerzia dell’ente stesso di fronte a prevedibili episodi criminosi commessi al suo interno.

Tuttavia, per offrire all’ente la possibilità di dimostrare la propria estraneità dagli illeciti commessi, in modo da escludere la propria responsabilità, il Decreto introduce la c.d.

“clausola esimente”30 che, nel caso di reato commesso da soggetto in posizione apicale si realizza se l’ente è in grado di provare:

30 art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

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