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Tokujin Yoshioka, Designer dell’Anno 2007 al Design Miami

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Academic year: 2021

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INTRODUZIONE

“Il compito del designer è immaginare e realizzare – anticipandolo – il futuro, migliorando la vita degli uomini ed è un’attività difficile che richiede anni di studi e di verifiche”.

Tokujin Yoshioka, Designer dell’Anno 2007 al Design Miami

La seguente trattazione analizzerà la disciplina giuridica dell’aspetto esteriore di quegli oggetti prodotti tramite macchinari e in serie, che sono costruiti per essere usati quotidianamente e che, per la forma che li caratterizza, appagano il senso estetico di chi ne fa impiego, come i prodotti dell’arredamento, della tecnica industriale, i giocattoli o i prodotti della lavorazione del cuoio, del legno e del metallo.

Il design è oggi profondamente radicato in ogni settore merceologico in termini di contenuti, linguaggi, codici espressivi e formali, aspetti tecnici e funzionali.

Arredo, progettazione di accessori di moda, di automobili, di supporti informatici, sono solo alcuni dei campi nei quali il valore del design è vertiginosamente aumentato negli ultimi anni.

L’Industrial Design italiano è la più elevata espressione del Made in Italy, inteso come quel complesso di creatività, imprenditorialità, innovazione tecnologica e conoscenza del mercato che costituisce un valore aggiunto delle nostre imprese nell’agone del mercato mondiale. Senza il designer e la sua creatività non potrebbero esistere i veri settori di punta del Made in Italy: ciò dà contezza dell’importanza, per gli operatori dei settori di riferimento, di dotarsi di tutti gli strumenti che l’ordinamento giuridico predispone per la tutela giuridica dell’aspetto esteriore del prodotto, ottenendo un’esclusiva effettiva nello sfruttamento economico della propria creatività.

In questo panorama, la tutela giuridica del design rappresenta, quindi, un elemento

di fondamentale importanza per la nostra economia, vista la necessità di

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remunerare le imprese che investono in ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e fanno conoscere e apprezzare le nostre creazioni in tutto il mondo.

Tale tutela assume sostanzialmente quattro forme principali, cumulabili tra loro se sussistono i requisiti previsti da ciascuna di esse, sintetizzate di seguito. 



In primo luogo, secondo la legge sul diritto d’autore (“l.d.a.”, legge 633/41), i prodotti di design che abbiano “carattere creativo e valore artistico” sono tutelati dal momento della loro creazione – e quindi senza bisogno di alcuna registrazione – fino a 70 anni dopo la morte del loro autore. In presenza di tali requisiti, la LdA vieta in sostanza qualsiasi riproduzione e/o rielaborazione del prodotto di design che non sia autorizzata dal suo autore (ovvero dall’azienda a cui questi abbia ceduto o licenziato i diritti), e vieta la commercializzazione delle riproduzioni / rielaborazioni non autorizzate. Vedremo nel corpo dell’elaborato le vicissitudini attraversate da questa forma di tutela, ammessa, seppure in modo controverso, in Italia soltanto nel 2001 a seguito del recepimento della famosa Direttiva Europea
 98/71/CE.

In secondo luogo, il codice della proprietà intellettuale (“c.p.i.”, d. lgs. 30/2005) prevede che i prodotti di industrial design possano essere registrati come modelli/disegni se sono nuovi (ovvero non divulgati al pubblico prima della domanda di registrazione) ed hanno “carattere individuale”, ovvero suscitano nel c.d. “utilizzatore informato” una “impressione generale” diversa da quella suscitatagli dai disegni/modelli anteriori. Il livello di creatività necessario per accedere a questa forma di tutela è inferiore a quello richiesto perché il design possa godere della protezione di diritto d’autore, e concordemente la tutela così concessa è più limitata di quella autoristica: con la registrazione come disegno/modello, infatti, il titolare acquisisce per un massimo di 25 anni il diritto esclusivo di usare il design e di vietare a terzi di sfruttare il medesimo design e quello che produca la medesima “impressione generale”: quindi, rispetto alla tutela autoristica, quella conferita dal disegno registrato è più breve e non si estende a qualunque rielaborazione ma solo a quelle che producono la medesima

“impressione generale”. Va precisato peraltro che di tale tutela, in forza di un

Regolamento europeo, godono anche i design non registrati che abbiano i

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summenzionati requisiti di novità e carattere individuale, ma in tal caso la durata della protezione è circoscritta a 3 anni dalla divulgazione (art. 11 Regolamento CE 6/2002).


Il codice civile all’art. 2598 co. 1 n. 1 protegge i prodotti di industrial design contro l’imitazione ad opera dei concorrenti, sanzionandone l’imitazione servile come atto di concorrenza sleale: ciò significa che l’azienda che produce e commercializza i prodotti di design potrà agire nei confronti del concorrente che imiti i propri prodotti per chiedere la cessazione della commercializzazione e il risarcimento del danno. Qualora il concorrente non si limiti a copiare un solo prodotto, ma ne copi diversi, potrà aversi anche la forma di concorrenza sleale c.d.

“parassitaria” sanzionata dall’art. 2598 c.c. co. 1 n. 3, ovvero quella “per agganciamento” sanzionata dall’art. 2598 c.c. co. 1 n. 2.


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A queste tre forme di tutela del design se ne aggiunge una quarta, la tutela per

“marchio di forma” o “marchio tridimensionale”.

Quest’ultimo tipo di protezione è sicuramente il più ambito dalle imprese produttrici, in quanto permette l’accesso ad una tutela di durata potenzialmente illimitata.

Vi sono però consistenti ragioni che consigliano di tenere sotto stretto controllo la possibilità delle imprese di accedere alla tutela fornita dalla registrazione con riferimento alla forma del prodotto e della sua confezione. Quali siano queste ragioni è presto detto. Il pericolo che si presenta è che se una e una sola impresa potesse registrare come marchio la forma comune di un qualsiasi prodotto, in alcuni casi essa finirebbe con il monopolizzare non solo un segno, e quindi una realtà linguistica, ma direttamente la stessa attività produttrice di quel bene. La protezione come marchio avrebbe in effetti per oggetto immediato non un dato semantico ma una realtà produttiva.

                                                                                                               

1  MARTINI,  La (controversa) tutela autoristica dell'industrial design, dossier di Lex24, marzo 2012

 

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Per questa ragione la legge, dopo avere ammesso in linea di principio la proteggibilità come marchio anche della forma del prodotto (artt. 7 c.p.i.), la circonda di cautele e limiti che vedremo in seguito.

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Questa tesi è dedicata alle predette diverse forme di tutela del design e ai relativi requisiti e limiti; di seguito approfondiremo i diversi istituti giuridici e, attraverso il raffronto tra le discipline, cercheremo di chiarirne la portata e capire quali sono gli elementi che concorrono a orientare l’imprenditore nella scelta di attivare l’una o l’altra forma di protezione.

                                                                                                               

2 RICOLFI, in AA. VV., Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, , Giappichelli, 2009, p.85.

 

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