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Capitolo I IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE IN EUROPA

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Capitolo I

IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE IN EUROPA

1. Le prime direttive in tema di armonizzazione contabile

Il processo di armonizzazione contabile dell’informativa di bilancio è stato avviato dalla Comunità Europea, oggi Unione Europea, negli anni settanta con obiettivo di creare un linguaggio contabile comune e di sviluppare delle regole contabili condivise in modo da garantire una migliore comprensibilità e comparabilità dei bilanci delle società operanti nei diversi stati membri. L’esistenza di differenti normative all’interno dei paesi appartenenti alla Comunità Europea costituiva infatti un ostacolo alla trasparenza e alla formazione di un mercato unico europeo; pertanto sì avvertì l’esigenza di predisporre un’informativa di bilancio comprensibile e confrontabile nel mercato di un qualsiasi stato membro in modo da garantire agli utilizzatori dei bilanci d’esercizio e consolidati delle informazioni utili alla proprie decisioni economiche. I provvedimenti normativi che hanno segnato il percorso di armonizzazione contabile1 all’interno della Comunità Europea sono stati:

- emanazione della IV Direttiva CEE del 25 luglio 1978 (n. 78/660/CEE) e della VII Direttiva CEE del 13 giugno 1983 (n. 83/349/CEE). Il principale obiettivo di queste direttive era quello di accrescere la comparabilità dei principi contabili vigenti in ciascun paese fissando dei limiti alle divergenze che essi potevano presentare. In questo modo l’appartenenza a un paese piuttosto che a un altro non avrebbe dovuto costituire un intralcio alle condizioni di competitività delle società.

- emanazione del Regolamento europeo di adozione dell’euro: Regolamento CE n. 1103/97 con il quale i paesi che aderivano all’Unione Economica e Monetaria europea decisero di rinunciare dal 1 gennaio 2002 alla propria moneta nazionale per utilizzare

1 L’armonizzazione contabile è un processo volto a ridurre la variabilità delle pratiche contabili dei vari paesi aumentandone, conseguentemente, la comparabilità. L’armonizzazione è diversa dalla standardizzazione infatti quest’ultima implica l’imposizione di regole che lasciano pochi spazi alla variabilità.

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2 una moneta comune: l’euro. Questo è stato una passaggio importante perché ha fatto sì che la moneta di esposizione dei valori nei bilanci fosse la stessa per tutti i paesi dell’Unione Europea.

- emanazione del Regolamento europeo di adozione dei principi contabili internazionali: Regolamento CE n. 1606/2002. Con questo regolamento l’Unione Europea ha scelto di rendere obbligatoria l’adozione dei principi internazionali IAS, emanati dallo IASC, ora IASB2, per la redazione del bilancio consolidato a partire dal 1° gennaio 2005 e quindi ha scelto di conformarsi a un sistema di informativa finanziaria utilizzato a livello mondiale.

Quindi, in una prima fase, lo strumento utilizzato dalla Comunità Europea per intraprendere il percorso armonizzazione contabile in Europa è stato quello delle direttive, in particolare l’emanazione della IV Direttiva CEE relativa ai conti annuali delle società di capitali (bilancio d’esercizio) e della VII direttiva CEE relativa al bilancio consolidato. Queste direttive hanno costituito un primo tentativo di rendere comparabili e omogenei sia la struttura sia il contenuto dei bilanci di tutte le imprese europee, ma sebbene abbiano determinato un notevole impulso allo sviluppo della disciplina normativa del bilancio, si sono rivelate nel tempo uno strumento normativo poco efficace nel perseguire gli obiettivi della Comunità Europea. Questo è dipeso sostanzialmente da due ragioni. Una prima ragione riguarda il fattore temporale, considerando il ritardo con il quale le direttive sono state recepite all’interno dei singoli stati membri. Caso emblematico è stato quello italiano che ha recepito la IV Direttiva CEE del 1978 solo nel 1991, dopo ben tredici anni.

Una seconda ragione invece è di carattere sostanziale. Le direttive, infatti, consentivano la scelta fra una serie di opzioni contabili disponibili e la scelta fra tali opzioni ha legittimato i singoli stati membri, in sede di recepimento, ad adottare un opzione piuttosto che un altra. Il risultato è stato un armonizzazione contabile incompleta, in quanto l’ampia discrezionalità lasciata ai legislatori nazionali ha generato sensibili differenze tra le normative adottate nei vari paesi.

2 IASB (International Accounting Standard Board) è l’organismo contabile di maggiore rilevanza mondiale. E’ stato costituito nel 1973, con la denominazione di IASC (International Accounting Standard Commitee), in seguito ad un accordo tra gli organismi rappresentativi delle professioni contabili di Canada, Australia, Francia, Germania, Giappone, Messico, Olanda, Regno Uniti, Irlanda e Stati Uniti d’America con lo scopo di promuovere l’armonizzazione dei principi contabili. Nel 2001 lo IASC si è trasformato in fondazione ed ha costituito lo IASB organo deputato specificatamente all’emanazione dei principi contabili internazionali.

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3 Visti i limiti delle direttive come strumento di armonizzazione contabile che non hanno consentito di raggiungere l’obiettivo di una completa e corretta comparabilità dei bilanci delle imprese appartenenti a paesi diversi e l’evoluzione dello scenario finanziario internazionale fortemente accelerato dall’utilizzo di tecnologie informatiche, dalla globalizzazione dei mercati, dall’introduzione della moneta unica, è stata avvertita l’esigenza da parte dell’Unione Europea di cambiare strategia d’azione. Si rendeva infatti necessario procedere con un armonizzazione volta a diminuire la distanza non solo tra le regole contabili vigenti nei diversi paesi europei ma anche internazionali.

2. La scelta di adottare i principi contabili internazionali IAS

Negli anni novanta con l’evoluzione delle scenario finanziario internazionale si assisteva a una crescita impetuosa dei movimenti di capitali, a una crescente internazionalizzazione del mercato di capitali, e quindi a un numero sempre maggiore di imprese europee che accedeva alla quotazione in borsa in paesi diversi da quello di origine. La Commissione Europea, quindi, ha ravvisato la necessità di accelerare il processo di armonizzazione contabile con l’obiettivo di creare un mercato finanziario europeo maggiormente efficiente, migliorando la comparabilità dell’informativa finanziaria delle società quotate. La presenza di regole contabili eterogenee nei vari paesi infatti rappresentava un grosso ostacolo sia per le imprese che per gli operatori finanziari, in quanto vi era l’esigenza di poter confrontare bilanci di società con sedi in paesi differenti.

La Commissione Europea pertanto nel 1995, con la comunicazione n. 508/95/CEE intitolata Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale ha manifestato l’esigenza di dover rivedere il percorso di armonizzazione intrapreso con l’emanazione delle direttive e posto l’attenzione su un importante problema avvertito dalle società europee quotate nei mercati regolamentati internazionali o comunque intenzionate a richiedere la quotazione. Tale problema si manifestava nella complessa e onerosa necessità per le società di redigere distinti bilanci, uno in osservanza delle disposizioni contabili nazionali, coerenti con le direttive, e uno o più secondo i principi riconosciuti in ambito internazionale. Tali

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4 problemi si ripercuotevano anche per gli investitori nazionali e gli analisti finanziari che al fine di aumentare la loro possibilità di investimento dovevano interpretare la dinamica economica finanziaria di aziende quotate in mercati mobiliari stranieri, e quindi conoscere e comprendere criteri contabili diversi da quelli nazionali. Questa situazione generava anche confusione nell'interpretazione dei risultati economico finanziari in quanto una stessa società poteva presentare risultati economico finanziari diversi e seconda dei criteri utilizzati per la redazione del bilancio.

Quindi la Comunità Europea, in questa seconda fase, ha deciso di cambiare strategia; le possibilità che aveva di fronte erano o quella di costituire un organismo per l’emanazione di un corpus di principi contabili europei, o quella di adottare un insieme di principi contabili già esistenti e riconosciuti a livello internazionale, in questo caso la scelta ricadeva fra gli IAS o fra gli US GAAP.

La scelta di costituire un organismo europeo per l’emanazione di un nuovo corpus di principi contabili venne scartata, si riteneva infatti che questo avrebbe complicato ulteriormente il quadro contabile internazionale e rallentato il processo di armonizzazione.

La Comunità Europea orientò così la scelta verso l’adozione di un corpus di principi contabili già riconosciuti e utilizzati a livello internazionale ritenendo che sia i principi contabili IAS, sia quelli americani, gli US GAAP, essendo caratterizzati da una forte attenzione verso gli investitori fossero in grado di soddisfare le esigenze informative emerse in seguito dell’evoluzione dello scenario finanziario internazionale e facilitare l’accesso delle società europee nei mercati finanziari internazionali.

In particolare la scelta è ricaduta sui principi contabili emanati dallo IASC, riconoscendo negli IAS un corpus di principi contabili di elevata qualità e adeguati a supportare esigenze informative di tipo internazionale, mentre gli US GAAP essendo elaborati in funzione delle esigenze del mercato americano furono ritenuti di difficile applicazione nel contesto europeo. Inoltre, con l’adozione degli IAS si intendeva perseguire non solo un armonizzazione contabile interna all’Unione Europea, ovvero tra i paesi membri, ma anche un armonizzazione esterna tra i paesi non appartenenti all’Unione Europea.

Tale scelta fu realizzata mediante regolamento: Regolamento CE n. 1606/2002. In questo modo la Commissione Europea dimostrava la sua ferrea volontà di rendere

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5 immediatamente e contestualmente obbligatoria nei paesi membri l’adozione dei principi contabili internazionali. La scelta di questo strumento normativo infatti rappresenta un cambiamento radicale nell’ambito del processo di armonizzazione, in quanto il regolamento si configura come atto avente efficacia diretta negli ordinamenti giuridici dei paesi membri assicurando immediatezza, rapidità e uniformità di applicazione e diversamente dalla direttiva non necessita di alcun atto interno per essere reso obbligatorio.

L’adozione dei principi contabili internazionali IAS è avvenuta anche sulla base dei riconoscimenti da parte di organizzazioni di rilievo nel mondo economico finanziario internazionale, in particolare il riconoscimento da parte dello IOSCO (International Organization of Securities Commission) il quale ha raccomandato, alle autorità di controllo dei mercati finanziari, di consentire alle società che avessero chiesto la quotazione di utilizzare nei propri bilanci i principi contabili IAS3 senza bisogno di ulteriori informazioni aggiuntive.

Si precisa che con il termine principi contabili internazionali IAS/IFRS si fa riferimento sia agli International Accounting Standard (IAS) e alle relative interpretazioni (SIC) emanati dallo IASC fino al 2001, sia agli International Financial Reporting Standard (IFRS) e le relative interpretazioni (IFRIC) emanati dallo IASB dal 1 aprile 2001 ad oggi. Il corpus dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, comprende inoltre, il Conceptual Framework, o quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio, che non rappresenta un principio contabile ma è un unico documento che ha la funzione di fornire linee guida per la redazione del bilancio. Tali linee guida sono rivolte sia ai redattori dei principi contabili (IASB), sia a coloro che redigono e revisionano i bilanci. In particolare poiché il framework si colloca gerarchicamente a un livello superiore rispetto ai principi di valutazione, lo IASB deve attenervisi nel formulare nuovi principi contabili o nel rivedere i precedenti, mentre i redattori dei bilanci devono farvi riferimento in tutte le situazioni non espressamente disciplinate dai singoli principi contabili.

3 Tale raccomandazione è avvenuta sulla base dell’accordo, stipulato nel 1995, tra lo IASC e la IOSCO (International Organization of Securities Commission, l’organizzazione che rappresenta le commissioni di vigilanza delle borse valori dei principali paesi a livello mondiale). Tale accordo era finalizzato all’elaborazione di un insieme organico e completo di principi contabili internazionali destinato alle società che intendessero quotarsi sui mercati finanziari a livello internazionale.

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6 3. Il Regolamento CE n. 1606/2002

Il Regolamento CE n. 1606 del 2002, detto anche Regolamento IAS, prescrive alle società soggette al diritto di uno stato membro dell’Unione Europea, che alla data di redazione del bilancio abbiano titoli quotati in un mercato regolamentato dell’Unione Europea, di redigere a partire dal bilancio che inizia al 1 gennaio 2005 o in data successiva, il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. L’ambito obbligatorio di applicazione è quindi rappresentato dai bilanci consolidati dei gruppi quotati in una borsa europea. Il termine per l’adozione è posticipato di due anni, cioè dall’esercizio che parte il 1 gennaio 2007, per le società che abbiano esclusivamente titoli di debito quotati (e non titoli azionari) in mercati regolamentati dell’Unione Europea e per quelle società che abbiano titoli quotati in mercati finanziari extraeuropei e già applichino un altro corpus di principi contabili riconosciuti internazionalmente (come gli US GAAP).

Il regolamento, inoltre, conferisce agli stati la facoltà di prevedere:

- per le società con titoli quotati in mercati regolamentati, l’obbligo o la possibilità di adottare i principi internazionali anche per la predisposizione del bilancio d’esercizio. - per le società non quotate, l’obbligo o la facoltà di redigere il bilancio d’esercizio e/o il bilancio consolidato secondo i principi internazionali.

Figura: Applicazione degli IFRS negli Stati membri dell’Unione Europea

SOCIETA’ QUOTATE BILANCIO CONSOLITATO IFRS OBBLIGATORI BILANCIO D’ESERCIZIO IFRS OPZIONALI SOCIETA’ NON QUOTATE BILANCIO CONSOLITATO IFRS OPZIONALI BILANCIO D’ESERCIZIO IFRS OPZIONALI

Quindi la Commissione Europea, con il regolamento n. 1606/2002, è riuscita a perseguire l’obiettivo di un armonizzazione contabile, almeno nell’ambito dei bilanci consolidati redatti dalle società quotate europee. Tutte le società quotate all’interno dell’Unione Europea, infatti, utilizzeranno per redigere i loro bilanci consolidati

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7 un’unica “lingua contabile”, i principi contabili internazionali IAS/IFRS, questo garantirà una migliore comunicazione economico finanziaria tra operatori di paesi diversi e un più efficiente funzionamento del mercato comunitario di capitali.

Il Regolamento, inoltre, ha previsto che l’adozione dei principi contabili internazionali sia subordinata, alle decisioni della Commissione Europea in merito alla loro applicabilità, in quanto tali principi devono:

- risultare compatibili con la clausola generale della rappresentazione chiara veritiera e corretta;

- rispettare il requisito fondamentale della tutela dell’interesse pubblico europeo;

- soddisfare i requisiti di ordine tecnico relativi alla comprensibilità, alla rilevanza, alla attendibilità e alla comparabilità.

A tale scopo la Commissione Europea ha predisposto un processo di omologazione, o endorsement mechanism, da applicare prima dell’effettiva adozione dei principi contabili internazionali, tale processo prevedeva che i principi contabili emanati dallo IASB potessero assumere effettiva valenza giuridica solo dopo aver superato il vaglio della Commissione Europea, che li esamina uno ad uno assistita da due comitati:

- l’ARC4 (Accounting Regulatory Commitee): un organo di derivazione politica formato dai rappresentanti degli stati membri;

- l’EFRAG5 (European Financial Reporting Advisory Group): un organo di carattere tecnico. L’iter legislativo del processo di omologazione del regolamento n. 1606/2002 si è concluso con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, del Regolamento n. 1725/2003 con il quale si sono approvati i principi contabili internazionali, tradotti nelle undici lingue dell’Unione Europea, che diventano a tutti gli

4 ARC (Accounting Regulatory Commitee) ossia il comitato tecnico di contabilità. E’ uno speciale comitato istituito con lo scopo principale di fornire alla commissione il supporto e la consulenza tecnica necessari per la valutazione dei principi contabili internazionali. E’ un organismo presieduto dalla Commissione Europea di cui fanno parte i rappresentanti degli stati membri dell’Unione. Esso garantisce la piena trasparenza e responsabilità nei confronti del Consiglio e del Parlamento Europeo. 5 EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) è un organismo comunitario costituito nel

2001, è un comitato tecnico composto dai principali rappresentanti delle imprese, degli ordini professionali, delle autorità di vigilanza e di altri soggetti interessati ai bilanci con funzioni consultive in materia di principi contabili internazionali e loro interpretazioni. Ha funzioni prevalentemente consultive e propositive in materia di principi contabili e normativa relativa ai bilanci. I suoi compiti consistono nell’assicurare all’Europa un ruolo pro-attivo ai lavori dello IASB, nel fornire alle istituzioni europee consulenza tecnica nella valutazione dei principi contabili internazionali, nel formulare proposte alla modernizzazione delle direttive comunitarie, nell’individuare le questioni non adeguatamente affrontate dai principi contabili internazionali, cooperare con le attività di controllo nei mercati finanziari europei.

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8 effetti, atti normativi con validità all’interno del territorio dell’Unione Europea. La scelta di adottare gli IAS presuppone inoltre che l’Unione Europea proceda ad una revisione delle direttive contabili finora emanate, in modo che anche le società non obbligate all’adozione del modello internazionale abbiano un quadro giuridico di riferimento non eccessivamente distante dai principi contabili internazionali.

La modernizzazione delle direttive contabili è stata attuata con:

- Direttiva n. 65 del 27 settembre del 2001 che ha avuto lo scopo di introdurre il criterio del fair value per la valutazione delle attività e passività finanziarie. In questo modo le società europee potevano pubblicare informazioni contabili conformi rispetto alla normativa internazionale.

- Direttiva n. 51 del 18 giugno del 2003 che interviene per rendere compatibili gli IAS/IFRS e la normativa europea nonché eliminare tutti i conflitti che esistono tra le direttive stesse e i principi contabili internazionali. L’obiettivo della Direttiva è quello di modificare le direttive contabili IV e VII al fine di consentire che i trattamenti contabili consentiti dai principi contabili internazionali possano essere utilizzati anche dalle società europee sottoposte alle disposizioni comunitarie.

Quindi in sostanza, la strategia contabile adottata dalla comunità europea, porterà quasi tutte le imprese ad adottare direttamente o indirettamente, i principi contabili internazionali. Infatti, le imprese che non saranno obbligate ad adottare gli IAS/IFRS, dovranno pur sempre rispettare il contenuto delle direttive, le quali tuttavia saranno sostanzialmente adeguate agli IAS stessi.

4. L’introduzione del criterio del fair value: DIRETTIVA N. 65/2001 CEE

La Direttiva 65/2001/CEE disciplina la rilevazione e contabilizzazione degli strumenti finanziari6, compresi gli strumenti finanziari derivati7, aprendo la possibilità di valutarli

6 Lo IAS 39 definisce lo strumento finanziario come un qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra impresa.

7 Lo IAS 39 definisco lo strumento finanziario derivato come uno strumento finanziario:

- il cui valore cambia in relazione ai cambiamenti che si verificano in un prestabilito tasso di interesse, prezzo di un titolo, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice dei prezzi o di tassi, raiting di un credito o altra variabile;

- che richiede che non vi sia alcun investimento netto iniziale relativo ad altre tipologie di contratti che hanno una simile reazione a cambiamenti delle condizioni di mercato;

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9 al fair value. Tale direttiva introduce nella IV direttiva CEE la sezione (7-bis) e disciplina i seguenti aspetti:

- ambito di applicazione del fair value (art. 42-bis) - modalità di determinazione del fair value (art. 42-ter)

- iscrizione in bilancio delle variazioni di valore originate della valutazione al fair value (art. 42-quarter).

- informazioni da fornire in Nota integrativa in caso di utilizzo o in caso di non utilizzo del fair value (art. 42-quinquies)

La direttiva lascia possibilità di scelta ai singoli stati membri di autorizzare o imporre l’adozione del fair value per la valutazione degli strumenti finanziari, anche derivati. Nel caso in cui il singolo legislatore nazionale opti per autorizzare l’adozione del fair value tale metodo risulta facoltativo affiancandosi a quello tradizionale del costo storico.

Nel caso in cui il singolo legislatore nazionale invece, nel recepire la direttiva opti per imporre la valutazione al fair value tale metodo risulterà obbligatorio e andrà a sostituire il metodo tradizionale del costo storico.

La direttiva specifica che devono rimanere esclusi dall’applicazione del criterio del fair value gli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza, i prestiti e i crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione, le partecipazioni in imprese controllate, collegate, e joint venture, i titoli di capitale emessi dalla società (le azioni proprie), i contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell’ambito di un’operazione di aggregazione di imprese ed altri strumenti finanziari le cui specificità esigono una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari.

Quanto agli elementi passivi il valore equo può essere applicato unicamente a quelli detenuti come elementi del portafoglio di negoziazione o come strumenti finanziari derivati.

In merito alle modalità per la determinazione del valore equo, l’art. 42–ter riprende quanto stabilito dal principio contabile internazionale IAS 39 stabilendo che per la definizione del fair value8 di uno strumento finanziario è necessario fare riferimento:

- che sarà regolato in data futura.

8 Il fair value viene definito come il prezzo al quale un’attività possa essere scambiata o una passività regolata tra due parti informate che agiscono in tutta libertà in un’operazione realizzata alle condizioni di mercato. La definizione coincide con quella data dallo IAS 39.

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10 - al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile. Qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo.

- al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo. Questi modelli e tecniche di valutazione devono però assicurare una ragionevole approssimazione del valore di mercato.

Qualora non sia possibile determinare in modo affidabile il fair value con uno dei metodi sopra descritti, lo strumento finanziario deve essere valutato secondo i criteri previsti dal codice civile a seconda che si tratti di attività finanziarie immobilizzate, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, o di passività finanziarie. L’art 42-quater stabilisce che qualora lo strumento finanziario sia valutato attraverso il criterio del fair value, le variazioni di valore devono essere incluse nel conto economico. La metodologia valutativa prevede che uno strumento finanziario sia iscritto inizialmente in bilancio al costo sostenuto per la sua acquisizione, in quanto rappresentativo del valore di mercato. Successivamente lo strumento finanziario deve essere valutato sulla base del valore equo. Tale procedimento valutativo può determinare delle variazioni di valore tra il valore iscritto in bilancio e il fair value dello strumento finanziario, e tali differenze secondo quanto previsto dall’art. 42-quater devono essere incluse nel conto economico, anche in deroga al principio della prudenza. L’iscrizione in bilancio dello strumento finanziario al fair value può determinare le seguenti situazioni:

- la rilevazione di una perdita. Tale caso di verifica per le attività finanziarie quando il fair value risulta minore al valore contabile e per le passività finanziarie quando il fair value risulta maggiore al valore contabile. Il valore dello strumento finanziario deve essere adeguato in stato patrimoniale iscrivendo in conto economico la relativa perdita. La scrittura contabile risulta essere la seguente:

PERDITA SU STRUMENTI FINANZIARI D …..

STRUMENTI FINANZIARI A …

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11 value risulta maggiore del valore contabile; per le passività finanziarie quando il fair value risulta minore del valore contabile. Il valore dello strumento contabile deve essere adeguato in stato patrimoniale iscrivendo in conto economico il relativo utile in deroga al principio della prudenza. La scrittura contabile risulta essere la seguente:

STRUMENTI FINANZIARI D …..

UTILI SU STRUMENTI FINANZIARI A ….

La valutazione al valore equo comporta l’iscrizione dei maggiori o minori valori nel conto economico, con la conseguenza che partecipano alla determinazione del risultato d’esercizio anche gli utili non realizzati. In altri casi le variazioni di valore devono essere iscritte anziché nel conto economico in una riserva di patrimonio netto adeguatamente denominata. In particolare questo avviene quando i maggiori e minori valori derivanti dalla valutazione al fair value si riferiscono ai seguenti elementi:

- strumenti finanziari utilizzati nell’ambito di un sistema di copertura che consente di non iscrivere, in tutto o in parte, nel conto economico la variazione del valore;

- differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto della società in un impresa estera.

La direttiva, inoltre, prevede che la riserva intestata al valore equo deve essere rettificata qualora le variazioni di valore vengano realizzate. Gli stati membri dell’Unione Europea, nel recepire la direttiva possono autorizzare oppure imporre che i maggiori e i minori valori derivanti dalla valutazione al fair value di un’attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, siano imputati direttamente in una riserva di patrimonio netto adeguatamente denominata.

L’art 42- quinquies individua le informazioni da riportare in Nota integrativa qualora si applichi la valutazione al fair value degli strumenti finanziari e sono:

- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, se utilizzate per determinare il fair value dello strumento finanziario;

- per ogni categoria di strumenti finanziari, il valore equo, le variazioni di valore iscritte nel conto economico, nonché quello imputate alla riserva di valore equo;

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, informazioni sull’entità e sulla natura degli strumenti, comprese le condizioni che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri.

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12 nota integrativa del bilancio deve riportare:

- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il valore equo degli strumenti finanziari, se tale valore può essere determinato in base ad uno dei metodi per la sua determinazione e le informazioni sull’entità e sulla natura degli strumenti.

- per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value e non svalutate per perdite durevoli di valore, il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività, il motivo per il quale il valore contabile non è stato ridotto compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che sarà recuperato il valore contabile.

La Direttiva 65/2001/CEE è stata recepita, solo parzialmente, nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 394 del 2003. Tale decreto, infatti, si limita a prevedere l’inserimento nella nota integrativa di alcune informazioni sul fair value mantenendo inalterati i criteri di valutazione da utilizzare per la redazione del bilancio.

L’adozione del fair value comporta, infatti, che possano essere imputati al conto economico anche utili non realizzati, legati all’andamento dei mercati in prossimità della data di riferimento dei bilanci e tale situazione è incompatibile con l’assetto attuale di applicazione del principio della prudenza.

L’applicazione del principio della prudenza prevede infatti l’imputazione a conto economico dei soli componenti positivi di reddito realizzati e l’imputazione diretta ad una riserva del patrimonio netto dei componenti positivi di reddito non realizzati. Nel rispetto del principio della prudenza, quindi non possono essere iscritti utili non realizzati come possono essere quelli risultanti da una valutazione che tiene conto degli andamenti del mercato. L’applicazione del fair value invece rende possibile iscrivere anche gli utili non realizzati con il conseguente problema della relazione tra utile realizzato e utile disponibile e quindi la mancata coincidenza tra il reddito prodotto evidenziato a conto economico e l’utile distribuibile.

In particolare il decreto introduce nel codice civile un nuovo art. 2427-bis rubricato “informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari” e integra l’art. 2428 sulla relazione sulla gestione. Modifiche analoghe valgono per le corrispondenti disposizioni sul bilancio consolidato e di bilancio di banche e istituti finanziari.

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13 5. Direttiva n. 51 del 18 giugno del 2003

La direttiva 2003/51/CEE modifica la IV direttiva e la VII direttiva CEE ed è volta ad eliminare i conflitti tra le direttive contabili e gli IAS/IFRS e aggiornare la struttura delle direttive stesse.

Le modifiche apportate alla IV direttiva hanno per oggetto la possibilità per gli stati membri di autorizzare o prescrivere:

- l’inserimento di ulteriori documenti di bilancio, oltre a quelli di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Ci si riferisce al Rendiconto finanziario e al prospetto dei movimenti del patrimonio netto ritenuti, a livello internazionale, documenti indispensabili per una corretta informativa che nello IAS 1 Presentazione del bilancio, risultano parte integrante del bilancio stesso.

- la presentazione degli importi nelle voci del Conto profitti e perdite e dello Stato Patrimoniale in modo che si tenga conto della sostanza dell’operazione o del contratto contabilizzati. Tale disposizione è volta ad introdurre tra i principi generali per la redazione del bilancio di esercizio il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (substance over form). Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma tiene presente, oltre alla forma giuridica, anche l’effetto economico di un operazione o di un contratto.

- uno schema di Stato Patrimoniale basato sulla distinzione tra poste correnti/non correnti così come previsto dallo IAS 1, in alternativa agli schemi di Stato Patrimoniale prescritti dalla stessa direttiva. Lo IAS 1 prevede infatti che le imprese possano presentare lo stato patrimoniale secondo due modalità che differiscono tra di loro per il criterio di esposizione utilizzato nell’esposizione delle attività e delle passività.

I due criteri di classificazione sono i seguenti:

• classificazione sulla base del ciclo operativo e, quindi, delle attività in attività correnti e non correnti e delle passività in correnti e non correnti;

• classificazione delle attività e delle passività sulla base dalla loro liquidità. Sempre con riferimento alle modalità di rappresentazione delle voci nel prospetto di stato patrimoniale, gli IAS prevedono che, indipendentemente dal criterio di classificazione adottato, vengano fornite delle indicazioni sulla scadenza delle attività e delle passività.

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14 - la presentazione di un Rendiconto delle prestazioni (Statement of performance) dell’impresa, in alternativa agli schemi di conto economico stabiliti dalla IV direttiva. La proposta di modifica della struttura del conto economico è direttamente collegata alla possibilità di utilizzo nella redazione dei bilanci al metodo del fair value.9

- la rivalutazione oltre che delle immobilizzazioni materiali, anche delle immobilizzazioni immateriali. In tal modo la direttiva europea diviene compatibile con lo IAS 38, il quale prevede come trattamento contabile alternativo consentito, che un attività immateriale sia iscritta ad un valore rivalutato pari al fair value alla data di rivalutazione, al netto di ammortamenti e svalutazioni per perdite durevoli di valore. La condizione richiesta dal principio internazionale è che quando un’attività immateriale viene rivalutata, l’intera classe di appartenenza deve essere rivalutata di conseguenza, a meno che non esista alcun mercato attivo per tali attività.

- la valutazione al fair value di altre attività. Questo perché nel frattempo i principi contabili internazionali dello IASB hanno consentito o imposto l’utilizzo del fair value anche per altre voci del bilancio, oltre che per gli strumenti finanziari. In particolare:

Lo IAS 16 – Immobili impianti e macchinari – prevede come trattamento contabile alternativo consentito che un elemento delle immobilizzazioni materiali sia iscritto a un valore rivalutato, pari al fair value alla data di rivalutazione, al netto degli ammortamenti e svalutazioni per perdite durevoli di valore. La condizione richiesta dallo IAS 16 è che, quando un elemento delle

9 Le soluzioni contabili per incorporare nella normativa sui bilanci l’applicazione del fair value possono essere sia soluzioni contabili tradizionali che soluzioni contabili innovative.

Le soluzioni contabili tradizionali possono essere le seguenti:

- conto economico che non contiene componenti positivi di reddito non realizzati. Tale soluzione contabile privilegia il principio della prudenza ma è incompatibile con le direttive comunitarie dopo le modifiche in tema di fair value, modifiche intervenute per rendere compatibili le direttive con i principi contabili internazionali.

- conto economico comprensivo di componenti positivi di reddito realizzati e non realizzati. Questa soluzione appare in grave contrasto con il principio della prudenza in quanto non permette al lettore di bilancio di distinguere la misura del reddito prodotto a quella dell’utile distribuibile. Con questa soluzione l’individuazione dell’utile distribuibile viene rinviata al momento della delibera assembleare di approvazione del bilancio.

Tra le soluzioni contabili innovative per continuare a rendere evidenti nel bilancio il reddito prodotto e il reddito distribuibile la direttiva suggerisce la redazione di un rendiconto delle prestazioni (Statement of performance) vale a dire un conto economico comprensivo di componenti di reddito realizzati e non realizzati ma con la distinta evidenziazione degli indicati componenti. Con questa soluzione sarebbe possibile mettere in evidenza i due risultati rilevanti per la comunicazione societaria: l’utile distribuibile e il reddito prodotto nel medesimo documento contabile. La tecnica sarebbe quella di tenere separati nella relazione i componenti di reddito realizzati e gli adeguamenti al fair value che compongono il reddito prodotto, ma che non essendo realizzati non sono neppure distribuibili.

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15 immobilizzazioni materiali viene rivalutato, l’intera classe di appartenenza deve essere rivalutata di conseguenza. Per lo IAS 16 l’incremento di valore così determinato deve essere imputato direttamente a una riserva del patrimonio netto, metre l’eventuale decremento deve essere rilevato come costo.

Lo IAS 38 – Attività immateriali – prevede come trattamento contabile alternativo consentito che un’attività immateriale sia iscritta a un valore rivalutato, pari al fair value alla data di rivalutazione, al netto di ammortamenti e svalutazioni per perdite durevoli di valore. La condizione richiesta dallo IAS 38 è che quando un’attività immateriale viene rivalutata, l’intera classe di appartenenza deve essere rivalutata di conseguenza, a meno che non esista alcun mercato attivo per tali attività. Per lo IAS 38, l’incremento di valore così determinato deve essere imputato direttamente a una riserva di patrimonio netto, mentre l’eventuale decremento deve essere rilevato come costo.

Lo IAS 40 – Investimenti immobiliari – consente alle imprese di optare per una delle seguenti metodologie di valutazione per tutti i propri investimenti immobiliari: valutazione al costo o valutazione al fair value. Per lo IAS 40, un provento o una perdita derivante da un cambiamento del fair value dell’investimento immobiliare deve essere incluso nel risultato economico dell’esercizio in cui si è verificato.

- maggiori informazioni contenute nella relazione sulla gestione. In particolare la relazione sulla gestione:

deve contenere, almeno, un fedele resoconto dell’andamento dei risultati degli affari della società e della sua situazione finanziaria e patrimoniale e una descrizione dei principiali rischi e incertezze che essa deve affrontare.

deve fare riferimento sia agli indicatori finanziari che a quelli non finanziari comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale.

deve contenere, se opportuno, i riferimenti agli importi registrati nei conti annuali e ulteriori precisazioni in merito ai medesimo punti sopra indicati. La Direttiva n. 51 del 18 giugno del 2003 è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n.32 del 2007. Tale decreto ha recepito solo la parte obbligatoria della direttiva tralasciando l’introduzione delle previsioni facoltative in quanto maggiormente innovative e di difficile inserimento. Il decreto quindi interviene

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16 sostanzialmente sulle discipline relative alla Relazione sulla gestione nell’ottica di rendere sempre più trasparente il sistema delle informazioni contenute nel Bilancio di esercizio e nel Bilancio Consolidato.

6. Gli effetti del processo di armonizzazione contabile in Italia

Il Regolamento CE n. 1606/2002 è stato attuato in Italia con il decreto legislativo n. 38 del 2005. Tale regolamento prevedeva l’obbligo, per tutte le società europee quotate nei mercati regolamentati, di redigere i propri bilanci consolidati, a partire dall’esercizio con inizio il 1 gennaio 2005, conformemente ai principi contabili internazionali emanati dallo IASB.

In merito alle facoltà previste dal regolamento il legislatore italiano deciso di fare esteso uso delle opzioni concesse introducendo l’obbligo e la facoltà di utilizzare i principi IAS a numerose categorie di soggetti ai quali la normativa internazionale non era applicabile in via obbligatoria. L’adozione degli IFRS in Italia è stata prevista oltre che per le imprese il cui obbligo deriva direttamente dal regolamento comunitario anche per:

a) per le società emittenti strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell’art. 116 del TUF, banche, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società finanziarie ed istituti di moneta elettronica:

- l’obbligo di adottare i principi contabili internazionali per i bilanci consolidati redatti a partire dall’esercizio chiuso al 2005.

- l’obbligo di redigere i bilanci d’esercizio in ottemperanza ai principi contabili internazionali a partire dall’esercizio chiuso al 2006.

- la facoltà di adottare gli standard internazionali per i bilanci d’esercizio anche a partire dall’esercizio chiuso al 2005.

b) per le società di assicurazione di cui al decreto legislativo n. 197/1997:

- l’obbligo di adottare i principi contabili internazionali per i bilanci consolidati redatti a partire dall’esercizio chiuso al 2005.

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17 - l’obbligo di redigere i bilanci d’esercizio in ottemperanza ai principi contabili internazionali a partire dall’esercizio chiuso al 2006.

Gli IAS saranno obbligatori dal 2005 solo per la redazione del bilancio individuale delle imprese di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato.

c) per le società diverse dalle precedenti, ma incluse nell’area di consolidamento del bilancio di gruppo predisposto da società quotate, banche ed imprese di assicurazione che non redigano il bilancio in forma abbreviata10:

- facoltà di applicare i principi contabili internazionali ai bilanci consolidati a partire dall’esercizio chiuso al 2005.

- la facoltà di applicare gli standard internazionali ai bilanci d’esercizio a partire dall’esercizio chiuso al 2005.

d) per le società non quotate che non redigono il bilancio in forma abbreviata e non sono incluse nell’area di consolidamento dei bilanci consolidati di altre imprese quotate, bancarie o esercenti attività di assicurazione, ma che sono tenute a redigere il bilancio consolidato:

- la facoltà di redigere il bilancio consolidato in ottemperanza ai principi contabili internazionali dall’esercizio chiuso al 2005.

- nel solo caso di utilizzo della facoltà appena esposta, l’ulteriore facoltà di applicare i principi in questione anche ai bilanci d’esercizio a partire dall’esercizio chiuso al 2005. Quindi la facoltà di applicazione degli IAS, se esercitata, deve essere applicata sia per il bilancio individuale sia per il bilancio consolidato.

e) per tutte le altre società diverse da quelle elencate, che non redigono il bilancio consolidato:

- la facoltà di redigere il bilancio d’esercizio secondo i principi contabili internazionali a partire dall’esercizio chiuso al 2005, ma a condizione di essere oggetto di consolidamento da parte di società che si avvalgono della facoltà di redigere il consolidato in base ai principi stessi.

10 Possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che non abbiano emesso titoli in mercati regolamentati e le società che per il primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi non abbiamo superato due dei seguenti limiti:

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000€ - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000€ - dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Il bilancio in forma abbreviata rappresenta una facoltà. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono obbligatoriamente passare al bilancio in forma ordinaria quando, per due esercizi consecutivi superano due dei limiti suddetti.

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18 - negli altri casi, la facoltà di applicare i principi contabili internazionali ai bilanci d’esercizio, potrà essere esercitata a partire dall’esercizio individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministro di giustizia (ad oggi non ancora emanato).

La ragione del rinvio all’esercizio individuato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per il gruppo di società che non redigono il bilancio consolidato, diverse dalle imprese minori, è motivato dal fatto che lo IASB al momento del recepimento aveva annunciato la possibilità creare un nuovo insieme di principi contabili destinati alle piccole e medie imprese: IFRS for small and medium sized entities. Pertanto il legislatore ha preferito attendere la pubblicazione di tale corpus di principi e evitare di sottoporre tale categorie di istituti economici a un duplice passaggio, prima agli IAS/IFRS e poi al nuovo insieme di principi contabili destinati specificatamente alle piccole e medie imprese.

Quindi di fatto, le uniche imprese ad oggi escluse dall’obbligo o dalla facoltà di redigere i propri bilanci, unicamente d’esercizio, in ottemperanza ai principi IAS/IFRS sono le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 – bis del codice civile, e le società di assicurazione non quotate che non redigono il bilancio consolidato.

Il legislatore italiano ha obbligato le società quotate a redigere anche il bilancio d’esercizio, oltre al consolidato, in ottemperanza ai principi contabili internazionali, questo per evitare comportamenti difformi rispetto al bilancio consolidato, semplificando anche l’onere amministrativo per il necessario raccordo con lo stesso. Invece non è stata esercitata l’opzione prevista dal Regolamento 1606/2002 di differire all’esercizio 2007 l’adozione dei principi contabili internazionali l’adozione dei principi contabili internazionali per le società i cui soli titoli di debito siano negoziati nei mercati regolamentati europeri e per le società quotate nei mercati extraeuropei che già utilizzano per la redazione dei propri bilanci principi contabili riconosciuti a livello internazionale.

Si precisa che, nell’ipotesi in cui il decreto legislativo preveda la facoltà di utilizzare i principi contabili internazionali, la scelta di avvalersene non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, che devono essere adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all’indicazione degli effetti sulla rappresentazione della

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19 situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. L’intento del legislatore era quello di evitare manovre opportunistiche nella scelta, da parte delle aziende, delle normative da utilizzare evitando negli anni il passaggio da una normativa all’altra semplicemente per un calcolo di convenienza.

Schema di riepilogo dei soggetti interessati all’adozione dei principi IAS/IFRS:

Tipi di società Bilancio consolidato Bilancio d’esercizio

Società quotate ed

emittenti strumenti

finanziari diffusi presso il pubblico OBBLIGO di adozione IAS/IFRS dal 2005 OBBLIGO di adozione IAS/IFRS dal 2006; FACOLTA’ dal 2005

Banche ed enti finanziari OBBLIGO di adozione

IAS/IFRS dal 2005

OBBLIGO di adozione

IAS/IFRS dal 2006. FACOLTA’ dal 2005

Imprese di assicurazione OBBLIGO di adozione

IAS/IFRS dal 2005

OBBLIGO di adozione

IAS/IFRS dal 2006, ma solo se quotate e non redigono il consolidato

Società non quotate

incluse nell’area di consolidamento di società quotate, emittenti strumenti finanziari, banche, assicurazioni, altre società FACOLTA’ di adozione IAS/IFRS dal 2005 FACOLTA’ di adozione IAS/IFRS dal 2005

Altre società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle precedenti

FACOLTA’ di adozione

IAS/IFRS dal 2005

In caso di utilizzo della facoltà di adozione IAS/IFRS per il

consolidato, FACOLTA’ di

adozione IAS/IFRS dal 2005

Altre diverse dalle

precedenti che non

redigono il consolidato

FACOLTA’ di adozione

IAS/IFRS dal 2005 se oggetto di consolidamento da parte di società che si avvalgono della facoltà di adozione degli IAS/IFRS nel consolidato;

FACOLTA’ di adozione

IAS/IFRS dall’esercizio

individuato con decreto

Società minori (che

redigono il bilancio in

forma abbreviata) e

società di assicurazione non quotate che non redigono il bilancio consolidato

DIVIETO di adozione

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20 Inoltre, il decreto legislativo n. 38 del 2005 prevede, in casi eccezionali, la possibilità di non applicare una disposizione prevista dagli standards internazionali. Questo è possibile qualora tale disposizione risulti incompatibile con la clausola generale di redazione del bilancio (art. 2423 del c.C), ossia il principio di rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato d’esercizio. Il decreto in esame inoltre stabilisce dei limiti nella distribuibilità degli utili e delle riserve derivanti dall’applicazione dei criteri valutativi basati sul fair value e detta la disciplina delle variazioni di patrimonio netto rilevate nello stato patrimoniale di apertura del primo bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali. L’applicazione dei criteri valutativi basati sul fair value, in luogo dei tradizionali criteri ispirati alla prudenza, fa sì che si generino plusvalenze che potrebbero condurre al rischio della distribuzione di utili solo sperati, in corso di formazione, per questo il decreto ha dettato specifiche regole per impedire tale effetto potenzialmente dannoso per i portatori di interessi confluenti nell’impresa diversi dagli apportatori di capitale proprio.

Quindi, in Italia, dopo l’adozione del regolamento IAS avremo la concomitante presenza di due modelli di bilancio riferibili a ambiti applicativi diversi poiché si avranno:

- società rientranti nella sfera applicativa dei principi contabili IAS/IFRS. - società rientranti nella sfera applicativa della disciplina del codice civile.

7. Il processo di armonizzazione contabile oggi

Nell’ultimo decennio lo IASB, con l’obiettivo di promuovere una progressiva armonizzazione contabile a livello globale, ha intessuto stretti rapporti con il FASB (Financial Accounting Standard Board), l’organismo americano che emette i principi contabili US GAAP. L’intenzione è quella di avviare un processo di collaborazione per appianare le principali differenze esistenti in ambito contabile tra i due sistemi di principi contabili, e coordinare i programmi futuri di lavoro, in modo da garantire nel tempo, una costante comparabilità tra gli IAS/IFRS e gli US-GAAP. Tale progetto di convergenza trova giustificazione nella rilevanza economica e finanziaria della realtà

(21)

21 statunitense e quindi nell’impossibilità di pervenire a un armonizzazione contabile a livello globale prescindendo da tale realtà.

L’avvio di tale processo di convergenza contabile ha avuto inizio nel 2002 con il Norwalk Accord e si è rafforzata nel 2006 con la redazione congiunta del Memorandum of Understanding, nel quale si è riaffermata la volontà di una fattiva cooperazione per la realizzazione di un convergenza a lungo termine degli standards.

In particolare i due organismi hanno lavorato per l’elaborazione di un nuovo conceptual framework tendenzialmente comune, che ponga le premesse per l’elaborazione di un uniforme set di principi contabili condivisi a livello mondiale e di elevata qualità. La definizione di un quadro concettuale condiviso costituisce un passaggio obbligato per la strutturazione di un’informativa contabile omogenea a livello globale e internazionale in quanto costituendo il principale documento all’interno di ogni set di principi contabili e descrivendo la teoria contabile condivisa e sottostante l’emanazione dei singoli principi contabili influenzerà il processo di emanazione e di revisione di tutti i principi attualmente vigenti.

Inoltre le ragioni di tale progetto sono da ricercare anche nella lontana data di emanazione del framework IASB, nel 1989, e quindi nell’esigenza di doverlo adeguare ai molteplici cambiamenti intervenuti nell’ambiente economico nell’ampio arco temporale trascorso, cambiamenti che hanno comportato per le imprese l’insorgenza di nuove operazioni, di differenti esigenze conoscitive da soddisfare e di più efficaci metodiche di misurazione.

Il progetto è giunto nel 2010 alla pubblicazione del nuovo documento dal titolo Conceptual Framework for financial reporting, che costituirà il documento di riferimento per l’emanazione dei futuri principi contabili e quindi agevolerà il processo di convergenza futura tra i principi contabili IAS/IFRS e FASB.

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