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Camera dei Deputati 3 Senato della Repubblica

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R E L A Z I O N E 1

il C onsiglio di P residenza d ella G iustizia tributaria ha trasm esso la relazione s u ll’an d am en to della g iu stizia trib u taria per il p erio d o 1° gennaio-31 dicem b re 2 0 1 1, ai fini deH ’ad em p im en to annuale di cui a ll’articolo 29, co m m a 2. del decreto legislativo 31 dicem b re 1992, n. 545.

La su d d etta relazio n e, alleg ata alla presente, si artico la in due parli:

- la prim a, incentrata s u ll'a ttiv ità del C o n sig lio di P resid en za e s u ll'illu stra z io n e delle riform e, sia o rd in am en tali ch e p rocessuali, intervenute nel corso del 2011 su !l'o rd in am en to della g iu stizia tributaria, la q u ale è a sua volta artico lata in due capitoli: uno. d escrittiv o d e ll'a tliv ità d elle C o m m issio n i che co m p o n g o n o il C onsiglio di Presidenza, l’altro, ch e illustra l’attiv ità d ella S egreteria generale dei C onsiglio stesso:

- la seconda parte, co n tien e l'a n a lisi d e ll'a ttiv ità giu risd izio n ale d elle C om m issioni tributarie, ivi com prese le tabelle riepilogative del num ero dei ricorsi pendenti in prim o e secondo grado e, più in generale, dei dati rappresentativi d e ll’attiv ità d elle C om m issioni T rib u tarie, d elle percentuali di so ccom benza d e irA m m in istra z io n e nei due gradi del g iudizio di m erito, n onché d elle criticità riscontrate in alcune sedi di C om m issioni tributarie.

N ella prim a parte della relazione, il C onsiglio di P resid en za nel reiterare sostanzialm ente co n siderazioni già svolte n e ll'a n a lo g a relazione relativa a ll'a n n o precedente, ev idenzia le sig n ificativ e e sostanziali innovazioni app o rtate all'o rd in a m e n to della giustìzia tributaria nel corso del 2011, sia sotto l'a sp e tto ordin am en tale che processuale, con interventi legislativi che hanno riguardato, in p articolare; la p ro g ram m azio n e dei lavoro degli uffici g iudiziari tributari, l'a sse tto d ella m agistratura tributaria, gli arb itrati, il C onsiglio di P residenza della g iu stizia trib u taria, il processo telem atico e le m odifiche al processo tributario.

P er quanto co n cern e la p ro gram m azione del lavoro degli uffici giudiziari tributari, è utile ricordare che l'a rtic o lo 37 del d ecreto legge n. 98 del 2011, co n v ertito , con m odificazioni, dalla legge n. I l i del 20 1 1 , ha introdotto disp o sizio n i per l’efficienza del sistem a g iudiziario e la celere d efin izio n e delle controversie. In base a

1 R e la z io n e s u ir a n d a n u f n to d e H 'a ttiv rlà d e g li o rg a n i d i g iu r is d iz io n e trib u ta ria su lla b a s e d e g li e le m e n ti p re d is p o s ti d al C o n s ig lio d i p r e s id e n z a d e lla g iu s tiz ia trib u ta ria

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tale d isposizione, i capi degli uffici giudiziari redigono, entro il 31 g ennaio di ogni anno, un p ro g ram m a per la g estione dei procedim enti civili, am m in istrativ i e tributari pendenti, redatto tenendo conto dei giudici tributari presenti e dei carichi esigibili di lavoro dei m agistrali.

E bbene, in o rdine ai carichi di lavoro, il C o n sig lio di P residenza della giustizia trib u taria ha osservato che buona parte dei giudici tributari non sarebbe d isp o n ib ile ad au m en tare il proprio im pegno, essendo detta attiv ità rem u n erata in m odo poco più che sim bolico. In realtà, la R elazione annuale su llo stato de! contenzioso tributario relativa a ll'a n n o 2011. elaborata dalla D irezione d ella G iu stizia T rib u taria del D ipartim ento d elle finanze di q uesto M inistero, ev id en zia una produttività m olto variegata nelle C o m m issio n i tributarie. Infatti, per quanto riguarda le C T P si passa da un carico m ed io an n u o per singolo giudice di 425.18 ricorsi trattati a C atanzaro, ad uno di 28 per ogni g iudice d i A osta. N elle C T R la m aggiore p ro d u ttiv ità prò-capite si regista in C am pania con 141,79 ricorsi trattati m ed iam en te da ogni sin g o lo giudice, m entre la m inore produttività viene rilevata nella V alle d ’A osta, co n una m edia di 9 ,1 1 ricorsi per g iu d ice a ll’anno. La m edia nazionale rilevata n e ll'a n n o 2011 è stata di 149,26 ricorsi per g iudice, relativam ente alle C T P , e di 64 ,9 9 appelli per giudice, relativam ente a lle CTR.

Da segnalare, in ogni caso, che. per effetto della d isp o siz io n e recata dal citato articolo 37 del d ecreto -leg g e n. 98 dei 2011. com e m odificato d a ll'a rtic o lo 12, com m i 3-bis e 3-ter, del decreto -leg g e n. 16 del 2012, co nvertito, con m o d ificazio n i, dalla legge n. 44 del 2012, le som m e introitate a titolo di co n trib u to unificato sono iscritte in bilancio per e sse re d estin ate per m età a prem iare la p roduttività delle C om m issioni tributarie e p er l’altra m età ad increm entare la qu o ta variabile del co m p en so dei giudici tributari.

Lo stesso art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha, p o i, previsto, per l'a n n o 2011. la creazio n e di un ap p o sito fondo istituito nello stato di p rev isio n e del M inistero d ell'e c o n o m ia e d elle finanze, al quale è riassegnato il m ag g io r gettito derivante d a ll’introduzione del co ntributo unificato nel processo civ ile, am m in istrativ o e tributario, per la realizzazione di interventi urgenti in m ateria di g iu stizia civile, am m in istrativ a e tributaria, da ripartire con apposito d P C M , ad o ttato di concerto con i M inistri d elT eco n o m ia e delle finanze e della giustizia. La q u o ta parte del fondo destinata alla giusiiz-ia trib u taria può essere u tilizzala, in tutto o in parte, sentito il C PG T , per increm entare la q u o ta variabile del com penso dei giudici tributari, purché ricorrano le seg u en ti condizioni: a) che alla d ata del 31 dicem b re di o g n i anno risultino pendenti p ro ced im en ti tributari in num ero ridotto di alm eno il 10% rispetto a ll’anno

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precedente (5% p er l'a n n o 2011): b) che, in caso di pronunzia su istanza cau telare, il deposito della sem en za di m eriio che d efinisce il ricorso av v en g a en tro 90 giorni dalla data di tale pronuncia. Il C onsiglio di P residenza provvederà, q u in d i, a ripartire tali som m e tra le C o m m issio n i tributarie che hanno raggiunto gli o b iettiv i di sm altim ento d e ll’arretrato. tenuto conto d elle percentuali su in d icate n o n ch é di d im en sio n i e produttività di ciascu n a C o m m issio n e tributaria.

O rbene, relativam ente alla lettera a), i dati co n ten u ti nella R elazio n e sullo stato del co n ten zio so trib u tario per il 2011. innanzi citata, ev id en zian o una riduzione del num ero dei ricorsi pendenti al 31 dicem bre 2 0 1 1. rispetto al 31 dicem b re d e lfa n n o precedente, in so le 42 C o m m issio n i tributarie provinciali, di cui:

• 12 C T P p resen tan o una rid u zio n e inferiore al 5%:

• 7 C T P p resen tan o una riduzione com presa tra il 5% ed il 10%;

• 23 C T P p resen tan o una rid u zio n e superiore al 10%.

R elativam ente a lle C T R , solo per 3 di esse si risco n tra una rid u zio n e dei procedim enti pendenti: la C T R A bruzzo (-1*99% ), la C T R Friuli V enezia G iulia (-8,62% ) e la C T di 2° grado di T ren to (-14,57% ).

Q uanto, invece, alla co n d izio n e di cui alla lett. b). la m edesim a relazione per l’anno 2 0 1 1 ev id en zia che. in entram bi i gradi di g iu d izio , il tem po m edio n azionale tra la data di acco g lim en to d e ll'ista n z a di so spensione e quella di d ecisio n e del ricorso nel m erito è d ecisam en te superiore ai 90 giorni.

A nche sul piano d e ll'a g g re g a z io n e g eografica dei dati, lim itata alle C om m issioni trib u tarie provinciali, è stato riscontrato un tem po m ed io ecced en te t 90 giorni in tutte le reg io n i, atteso che, su 21.443 ricorsi con istanza di so sp en sio n e accolta nello stesso an n o 2011, solo 4.285 (19,98% ) risultano definiti entro 90 giorni, m entre gli altri 17.158 (8 0 ,0 2 % ) risultano definiti in un tem po che va da 91 a oltre 300 giorni.

iL' da ritenere, tuttavia, che le d isposizioni introdotte dai com m i 11 e 12 del

citato art. 37 del d ecreto -leg g e n. 98 del 2011, convertilo d alla legge n. 111 del 2011, non potranno ch e co n trib u ire a ridurre i tem pi di defin izio n e dei ricorsi e ad au m en tare il num ero dei ricorsi ch e vengono definiti ogni anno.

In o rd in e ai dati sul tem po m edio di trattazio n e d elle istan ze di so spensione, relativi a ll’anno 20 1 1 , è o p portuno segnalare altresì che l'a rtic o lo 29. co m m a 1, del d ecreto-legge 31 m aggio 2010. n. 78. convertilo, con m o d ificazio n i, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive m odificazioni, ha introdotto im portanti e sostanziali novità nei p rocedim ento di riscossione degli im porti con ten u ti negli atti di accertam ento em essi dal 1° ottobre 2011 ai fini delle im poste sui redditi, d e lfim p o s ta sulle attiv ità p roduttive e d e ll'jm p o sta sul valore aggiunto, relativ i al periodo d 'im p o s ta

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2 007 e successivi. T ale norm a, infatti, ha attrib u ito efficacia di titolo esecutivo agli avvisi di accertam ento sopra citati ed ai connessi p rovvedim enti di irrogazione delle sanzioni.

E ’ p resu m ib ile, qu in d i, ch e le disposizioni in arg o m en to , an co rch é finalizzate ad accelerare il p rocesso di riscossione delle som m e d o v u te a seg u ito d e ll’altività di accertam ento, porteran n o ad un increm ento del num ero d elle istanze di sospensione presentate, an c h e in co n sid erazio n e della attuale congiuntura econom ica.

V a inoltre ricordato che Tart. 7. com m a 2, leu. gg-rtovies). del decreto -leg g e 13 m aggio 20 1 1 , n. 70, convertito dalia legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto il co m m a 5 -bis n e li'a rt. 47 del d ecreto legislativo n. 546 del 1992. stab ilen d o che i collegi giudicanti d evono pronunciarsi su ll'ista n z a di sosp en sio n e entro 180 giorni d alla data di p resentazione. R iguardo a tale term ine, co m unque di c arattere o rd in ato rio , ia più volte citata R elazio n e sullo stato del con ten zio so 2011 ev id en zia che la quasi totalità delle C o m m issio n i trib u tarie risp etta m ediam ente tale lim ite tem p o rale, ad eccezione di 16 C T P e di una C T R che hanno trattato le istanze di so sp en sio n e in tem pi m edi superiori.

In buona sostanza, la m anovra estiva del 2011 è intervenuta sulla problem atica d e ll'in c re m e n to dei com pensi ai giudici, d estin an d o una parte delle m aggiori en trate assicu rate daH ’introduzione del co n trib u to unificato alla m aggior rem u n erazio n e dei co m p en si, a co n dizione però ch e venga ra g g iu n to un livello m inim o di produttività. P er co m p letezza di inform azione, va ev id en ziato pure che, in tali casi, anche il p erso n ale am m in istrativ o d elle C om m issioni trib u tarie potrà beneficiare, a titolo di in cen tiv azio n e da ripartirsi sulla base d elle m o d alità previste dalla discip lin a di com parto, di una qu o ta delle risorse disposte dal dP C M , sem pre nel rispetto del raggiu n g im en to d e ll'in c re m e n to di p roduttività sui p ro cedim enti giurisdizionali.

P er q u an to co n cern e l'a sse tto d ella m agistratura trib u taria, l'im m issio n e di 960 nuovi giudici tributari a seguito deH ’esp letam en to della proced u ra concorsuale prevista d a ll’artico lo 39 del citato decreto -leg g e n. 98 del 2 0 1 1, co n trariam en te alle preoccupazioni m an ifestate dal C o n sig lio di P resid en za del li; g iu stizia tributaria, potrà solo m ig lio rare la q u alità d elle sem en ze prodotte d alla m ag istratu ra tributaria, tenuto conto che il co n co rso è stato riservato esclusivam ente a g iu d ici provenienti d alle altre m agistrature, la cui attiv ità form ativa potrà essere assicu rata facendo ricorso alla procedura prevista d a ll’art. 41 del d ecreto legislativo n. 545 del 1992.

A tale riguardo, nel corso del secondo sem estre del 2012, sulla base di conform i d elib ere del C o n sig lio di P residenza, si è p ro v v ed u to alla nom ina di 701

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giudici dei 705 previsti» a beneficio di 14 sedi di C o m m issio n i tributarie regionali e 49 sedi di C o m m issio n i tributarie provinciali.

R elativam ente, poi, al sistem a delle incom patibilità, il legislatore è intervenuto prim a con l’art. 39 del più volte citato decreto -leg g e n. 98 del 2 0 1 1 , poi con l’art. 2 del d ecreto -leg g e n. 138 del 2011. introducendo disposizioni che, tra l’altro:

hanno am p liato la categ o ria pro fessio n ale dei soggetti che non possono essere co m ponenti delle com m issio n i tributarie perché esercitano attività di co n su len za; hanno definito m eglio il con cetto stesso di “co n su len za trib u ta r ia ’; hanno ridim ensionato l’am bito di ap p licazio n e del 1Tincom patibiIita p arentale. In tal m odo, attrav erso il raffo rzam en to d elle cau se di incom patibilità dei giudici tributari, si è inteso non solo assicurare una m ag g io re efficien za d ella giustizia tributaria, m a anchc garantire l’im parzialità e la terzietà dei co rp o giudicante.

Gli interventi leg islativ i che hanno riguardato il C o n sig lio di P residenza della g iu stizia tributaria hanno o p erato una sep arazio n e d e ll’attiv ità di S egreteria da quella giu risd izio n ale dei giudici, d a cui, a g iudizio del C o n sig lio di P resid en za d ella giustizia tributaria, d eriv a un d ep o ten ziam en to d e ll’auto n o m ia ed in dipendenza dello stesso organo. In realtà, la d iv isio n e degli am b iti dì c o m p eten za dei rispettivi uffici (can cellerie e giudici) n o n solo è p resen te an ch e nelle altre g iu risd izio n i, m a può g arantire la piena efficien za o rg an izzativ a delle C o m m issio n i tributarie.

Per q u an to riguarda il p rocesso tributario telem atico» ai fini d e ll'a ttu a z io n e dei p rincipi previsti dal co d ice d e ll’am m in istrazio n e digitale nella m ateria d ella giustizia trib u taria nonché p er assicu rare l'e ffic ie n z a e la celerilà d e l relativo p rocesso sono state in tro d o tte, sem pre dal più vo lte citalo decreto -leg g e n. 98 del 20 1 1 , disposizioni relative alle m odalità di effettu azio n e d elle co m unicazioni alle parti p ro cessu ali, facenti capo agli uffici di seg reteria d elle com m issioni trib u tarie, an che m ed ian te l’utilizzo della p o sta elettro n ica certificata.

E' in via dì co m p letam en to l’iter di ad o zio n e del reg o lam en to di attuazione

d e ll’art. 39, co m m a 8, lett. d). del decrcto -leg g e n. 98 del 2011, volto a ll'a d e g u a m e n to del p rocesso tributario alle tecnologìe d e ll'in fo rm a z io n e e d ella com u n icazio n e, secondo i principi del decreto legislativo 7 m arzo 2 0 0 5 , n. 82, recante il codice deH’am m in isirazio n e digitale.

A ttraverso le funzioni inform atiche, i ricorsi, gli appelli e gli altri atti relativi al p rocedim ento, form ati elettronicam ente, potranno essere depositati presso le C o m m issio n i tributarie e le sem enze notificate per via leiem atica alle partì, le quali p otranno poi accedere on line al fascicolo inform atico.

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Per incentivare le parti processuali a ll'u s o di tale m o dalità di co m u n icazio n e è stata an che prevista una m ag g io razio n e del co n trib u to unificato nel caso in cui non venga indicata, da parte del difen so re, la casella di posta elettro n ica certificata.

il p rocesso trib u tario telem atico apporterà co sì u na serie di benefìci specifici per le diverse parti co in v o lte, quali la p ossibilità di un più avv ed u to utilizzo delle risorse m ateriali e stru m en tali, u n 'o rg a n iz z a z io n e più efficiente delle risorse um ane, uno snellim ento procedurale, una co n trazione dei tem pi, una d im in u zio n e degli adem pim enti, u n 'in te g ra z io n e più spinta tra i sistem i inform ativi degli enti che partecipano al processo tributario, una tem pestiva d isp o n ib ilità dei docum enti significativi e rilevanti ai fini del giudizio, una razio n alizzazio n e della logistica, d eU 'u tilizzazio n e degli spazi e d elle strutture d elle C o m m issio n i tributarie.

S otto il p ro filo finanziario, il ricorso alle co m u n icazio n i via PE C , in luogo della posta o rd in aria, ha co n sen tito e co n sen tirà un notev o le risp arm io delle spese postali che. a reg im e, può essere q u an tificato in circa cin q u e m ilioni di euro.

N e ll'a n n o cui si riferisce la relazione in esam e, non so n o m ancati interventi legislativi che h an n o interessato il processo tributario.

L’intro d u zio n e del nuovo istitu to della “ m ediazione trib u taria’* di cui aU’art.

17-AZ.v del d ecreto legislativo n. 546 del 1992. ad opera d e ll'a rt. 39, co m m a 9. dei più volte citato d ecreto -leg g e n. 98 del 2011, p eraltro ap p licab ile alle sole liti fiscali in cui è p an e T A genzia delle entrate, si m uove nella giusta direzione del conten im en to del co n ten zio so trib u tario e, p erm ettendo di ridurre il num ero di ricorsi pendenti, d epurandoli di quelli relativi a som m e di non rilevante en tità (non superiori a 20.000 euro), co n sen tirà ai giudici tributari di concen trare la loro a tten zio n e sulle co ntroversie di più rilev an te am m o n tare, per una sollecita definizione.

A tale proposito, l’analisi dei dati relativi a ll'u ltim o trim estre del 2012 e ai prim i due trim estri di q u e st'a n n o , rendicontati nei rapporti trim estrali sullo stato del con ten zio so tributario, con ferm an o la ten d en ziale riduzione dei flussi dei ricorsi presentati rispetto agli analoghi periodi d e ll’anno 2011, in p a rtico lar per il prim o grado di g iudizio e p er le cau se con im porti fino a 2 0 .0 0 0 eu ro in cui è co in v o lta (‘A genzia delle entrate.

E ’ p resen te alla fine della p rim a parte d ella relazio n e p red isp o sta dal C onsiglio di P resid en za della G iustizia T rib u taria il resoconto d e ll'a ttiv ità svolta dalle 13 C om m issioni istituite alT in tem o del C onsiglio di P resid en za e d alla Segreteria G enerale, nonché, alla fine della seconda parie, l'e sp o siz io n e dei principali dati statistici rappresentativi d e ll’attiv ità g iurisdizionale sv o lta d alle C om m issioni tributarie nel corso d e ll'a n n o di riferim ento.

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ConsigCio di (Presidenza detta giustizia Tributaria

RELAZIONE AL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE SULL’ANDAMENTO DELLA

GIUSTIZIA TRIBUTARIA ( 1 ° gennaio 2 0 1 1 - 31 dicembre 2011)

Approvata nella seduta del 19 marzo 2013

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PAGINA BIANCA

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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

COMPOSIZIONE del Consiglio

Presidente

-

Gaetano SAN TAM A RIA A M A T O

Vice P residen te-A dolfo CUCINELLA Vice Presidente — Giorgio FIORENZA

Consigliere — Marco BALDASSARRI Consigliere - Domenico CH IN DEM I Consigliere - Agostino DEL SIGNORE Consigliere - Mario FERRARA

Consigliere - Giovanni GARGANESE Consigliere - Angelo Antonio GENISE Consigliere

-

Daniela G O B B I

Consigliere - Antonio GRAVINA

Consigliere - Carlo GRILLO

Consigliere - Andrea MORSILLO

Consigliere - Antonio ORLANDO

Consigliere - Giuseppe SANTORO

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PAGINA BIANCA

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R E L A Z IO N E A L M IN IST R O D E L L ’E C O N O M IA E DELLE FINANZE S U L L ’A N D A M E N T O D E LL A G IU ST IZ IA T R IB U T A R IA

(1° gennaio 2011 - 31 dicem bre 2011)

IN D IC E

Parte P rim a: L ’A T T IV IT A ’ C O N SIL IA R E

C onsiderazioni generali pag.

Capitolo p rim o

1. L ’attività delle C om m issioni

a) Prim a C om m issione: Status dei m agistrati tributari - Pag- 21 R evisione piante organiche - Flussi

b) Seconda C om m issione: Studi e Docum entazione Pag- (23 c) Terza Com m issione: Program m azione Coordinam ento Pag- Form azione e A ggiornam ento professionale

d) Quarta C om m issione: C oncorsi Pag- 32

e) Quinta C om m issione: Incom patibilità pag- 3?

f) Sesta C om m issione: Procedim enti disciplinari e di decadenza Pag- 4d

g) Settima C om m issione: C ontenzioso Pag- 5(

h) Ottava Com m issione: C om pensi dei giudici tributari pag- s i i) Nona C om m issione: A m m inistrazione e Contabilità - Bilancio pag-

- U fficio E conom ato \

j) Decim a C om m issione: R apporti con il Parlam ento pag- 5<

k) Undicesim a C om m issione: R apporti con la Stam pa pag- 58 0 Dodicesim a C om m issione: Inform atizzazione del processo pag- 4

tributario

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Capitolo secondo

La Segreteria G enerale del C onsiglio di Presidenza della G iustìzia T ributaria

Parte Seconda: LA G IU R ISD IZ IO N E T R IB U T A R IA

a) L ’attività giurisdizionale delle C om m issioni b) C riticità concernenti le strutture m ateriali delle

C om m issioni T ributarie

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PA R TE PR IM A

C onsiderazioni generali

Com e già segnalato nella precedente relazione, nel corso dell’anno 2011, il Governo ed il Parlam ento sono ripetutam ente intervenuti su ll’ordinam ento della giustizia tributaria, apportando significative e sostanziali innovazioni, sulle quali - indipendentem ente dallo spirito che le ha anim ate - il C PG T ha già espresso motivate riserve.

In particolare, il C onsiglio ritiene non condivisibile la scelta di intervenire nella m ateria de qua attraverso lo strum ento delia decretazione d ’urgenza.

Senza entrare nel merito della sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza (di cui si potrebbe legittim am ente dubitare), resta il fatto che trattandosi di riform e di natura ordinam entale, che incidono in modo sostanziale su ll’organizzazione e sul funzionam ento della giurisdizione tributaria, sarebbe certam ente risultato più appropriato il ricorso a ll’ordinario iter legislativo, che avrebbe consentito un approccio più m editato a problem atiche che mal si prestano ad essere definite sotto l’ipoteca dell’urgenza ed oltretutto in un contesto di interventi eterogenei destinati principalm ente al contenim ento della spesa pubblica e a fronteggiare la grave crisi econom ica, che ha colpito l’intera U nione Europea.

A ciò si aggiunge che non si è trattato di un intervento organico, di cui da più parti e da tempo si è evidenziata la necessità, ma di provvedim enti apparentem ente scoordinati tra loro, ma che ugualm ente hanno avuto l’effetto di m odificare profondam ente profili essenziali dell’ordinam ento della giustizia tributaria.

Si deve, inoltre, rilevare che il G overno è pesantem ente intervenuto nella materia de qua, senza avvertire la necessità di un preventivo coinvolgim ento del CPGT, che ciò nondim eno non ha m ancato di esercitare le proprie prerogative sia attraverso formali deliberazioni sia attraverso i rapporti istituzionali sempre m antenuti con l’Esecutivo e con il Parlam ento.

Il C onsiglio di Presidenza è, infatti, ripetutam ente intervenuto per rivendicare il proprio ruolo di organo posto a garanzia della indipendenza e dell’autonomia dei giudici tributari.

Tra le altre, si ricorda la delibera n. 1167 del 14 giugno 2011, con la quale il

Consiglio ha espresso in modo m otivato le proprie perplessità su un progetto di

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riform a d e ll’ordinam ento giudiziario tributario alP epoca allo studio del M inistero delPE conom ia e Finanze, sottolineando "la necessità della sua previa consultazione in relazione alle proposte di m odifica attinenti la giurisdizione e la m agistratura tributaria, nel rispetto della norm ativa relativa alle sue attribuzioni e d el ruolo da essa svolto

Le im portanti innovazioni intervenute nel corso dell’anno 2011 avevano già formato oggetto della precedente relazione e pertanto vengono nuovamente evidenziate in questa sede con le necessarie integrazioni e gli opportuni aggiornam enti.

Program m azione del lavoro degli uffici giudiziari tributari.

L’art. 37 del D L n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, dispone che:

“ 7. I capi degli uffici giudiziari, sentiti i presid en ti d ei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un program m a p e r la gestione dei procedim enti...tributari p e n d e n ti Con il program m a il capo d e ll’ufficio giudiziario determ ina:

a) g li obiettivi di riduzione della durata dei procedim enti concretam ente raggiungibili nelVanno in corso;

b) g li obiettivi di rendim ento delVufficio. tenuto conto d ei carichi esigibili di lavoro dei m agistrati individuati dai com petenti organi di autogoverno, Vordine di p rio rità nella trattazione dei procedim enti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi e om ogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferim ento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

Con il program m a d i cui al com m a 1, sulla cui attuazione vigila il capo delVufficio giudiziario, viene dato atto d e ll1'avvenuto conseguimento degli obiettivi fis s a ti p e r Vanno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale m ancato raggiungim ento ...

In sede di p rim a applicazione delle disposizioni di cui al com m a 1 e seguenti, il program m a di cui al com m a 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del p resente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedim enti ...tributari concretam ente raggiungibili entro il 31 dicem bre 2012, anche in assenza della determ inazione dei carichi di lavoro di cui al com m a 1, lett. b.

4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli

uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico

della fin a n za pubblica, con le scuole di specializzazione per le professioni legali

di cui alVart. 16 del decreto legislativo 17 novem bre 1997 n. 3981 e successive

modificazioni, e con i consigli degli ordini degli avvocati p e r consentire ai più

m eritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole... del

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, lo svolgim ento presso i

medesim i uffici giudiziari del prim o anno del corso di dottorato di ricerca, del

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