R E L A Z I O N E 1
il C onsiglio di P residenza d ella G iustizia tributaria ha trasm esso la relazione s u ll’an d am en to della g iu stizia trib u taria per il p erio d o 1° gennaio-31 dicem b re 2 0 1 1, ai fini deH ’ad em p im en to annuale di cui a ll’articolo 29, co m m a 2. del decreto legislativo 31 dicem b re 1992, n. 545.
La su d d etta relazio n e, alleg ata alla presente, si artico la in due parli:
- la prim a, incentrata s u ll'a ttiv ità del C o n sig lio di P resid en za e s u ll'illu stra z io n e delle riform e, sia o rd in am en tali ch e p rocessuali, intervenute nel corso del 2011 su !l'o rd in am en to della g iu stizia tributaria, la q u ale è a sua volta artico lata in due capitoli: uno. d escrittiv o d e ll'a tliv ità d elle C o m m issio n i che co m p o n g o n o il C onsiglio di Presidenza, l’altro, ch e illustra l’attiv ità d ella S egreteria generale dei C onsiglio stesso:
- la seconda parte, co n tien e l'a n a lisi d e ll'a ttiv ità giu risd izio n ale d elle C om m issioni tributarie, ivi com prese le tabelle riepilogative del num ero dei ricorsi pendenti in prim o e secondo grado e, più in generale, dei dati rappresentativi d e ll’attiv ità d elle C om m issioni T rib u tarie, d elle percentuali di so ccom benza d e irA m m in istra z io n e nei due gradi del g iudizio di m erito, n onché d elle criticità riscontrate in alcune sedi di C om m issioni tributarie.
N ella prim a parte della relazione, il C onsiglio di P resid en za nel reiterare sostanzialm ente co n siderazioni già svolte n e ll'a n a lo g a relazione relativa a ll'a n n o precedente, ev idenzia le sig n ificativ e e sostanziali innovazioni app o rtate all'o rd in a m e n to della giustìzia tributaria nel corso del 2011, sia sotto l'a sp e tto ordin am en tale che processuale, con interventi legislativi che hanno riguardato, in p articolare; la p ro g ram m azio n e dei lavoro degli uffici g iudiziari tributari, l'a sse tto d ella m agistratura tributaria, gli arb itrati, il C onsiglio di P residenza della g iu stizia trib u taria, il processo telem atico e le m odifiche al processo tributario.
P er quanto co n cern e la p ro gram m azione del lavoro degli uffici giudiziari tributari, è utile ricordare che l'a rtic o lo 37 del d ecreto legge n. 98 del 2011, co n v ertito , con m odificazioni, dalla legge n. I l i del 20 1 1 , ha introdotto disp o sizio n i per l’efficienza del sistem a g iudiziario e la celere d efin izio n e delle controversie. In base a
1 R e la z io n e s u ir a n d a n u f n to d e H 'a ttiv rlà d e g li o rg a n i d i g iu r is d iz io n e trib u ta ria su lla b a s e d e g li e le m e n ti p re d is p o s ti d al C o n s ig lio d i p r e s id e n z a d e lla g iu s tiz ia trib u ta ria
Camera dei Deputati — 4 — Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA
—
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI—
DOCUMENTI—
DOC.
CLV N.
1tale d isposizione, i capi degli uffici giudiziari redigono, entro il 31 g ennaio di ogni anno, un p ro g ram m a per la g estione dei procedim enti civili, am m in istrativ i e tributari pendenti, redatto tenendo conto dei giudici tributari presenti e dei carichi esigibili di lavoro dei m agistrali.
E bbene, in o rdine ai carichi di lavoro, il C o n sig lio di P residenza della giustizia trib u taria ha osservato che buona parte dei giudici tributari non sarebbe d isp o n ib ile ad au m en tare il proprio im pegno, essendo detta attiv ità rem u n erata in m odo poco più che sim bolico. In realtà, la R elazione annuale su llo stato de! contenzioso tributario relativa a ll'a n n o 2011. elaborata dalla D irezione d ella G iu stizia T rib u taria del D ipartim ento d elle finanze di q uesto M inistero, ev id en zia una produttività m olto variegata nelle C o m m issio n i tributarie. Infatti, per quanto riguarda le C T P si passa da un carico m ed io an n u o per singolo giudice di 425.18 ricorsi trattati a C atanzaro, ad uno di 28 per ogni g iudice d i A osta. N elle C T R la m aggiore p ro d u ttiv ità prò-capite si regista in C am pania con 141,79 ricorsi trattati m ed iam en te da ogni sin g o lo giudice, m entre la m inore produttività viene rilevata nella V alle d ’A osta, co n una m edia di 9 ,1 1 ricorsi per g iu d ice a ll’anno. La m edia nazionale rilevata n e ll'a n n o 2011 è stata di 149,26 ricorsi per g iudice, relativam ente alle C T P , e di 64 ,9 9 appelli per giudice, relativam ente a lle CTR.
Da segnalare, in ogni caso, che. per effetto della d isp o siz io n e recata dal citato articolo 37 del d ecreto -leg g e n. 98 dei 2011. com e m odificato d a ll'a rtic o lo 12, com m i 3-bis e 3-ter, del decreto -leg g e n. 16 del 2012, co nvertito, con m o d ificazio n i, dalla legge n. 44 del 2012, le som m e introitate a titolo di co n trib u to unificato sono iscritte in bilancio per e sse re d estin ate per m età a prem iare la p roduttività delle C om m issioni tributarie e p er l’altra m età ad increm entare la qu o ta variabile del co m p en so dei giudici tributari.
Lo stesso art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha, p o i, previsto, per l'a n n o 2011. la creazio n e di un ap p o sito fondo istituito nello stato di p rev isio n e del M inistero d ell'e c o n o m ia e d elle finanze, al quale è riassegnato il m ag g io r gettito derivante d a ll’introduzione del co ntributo unificato nel processo civ ile, am m in istrativ o e tributario, per la realizzazione di interventi urgenti in m ateria di g iu stizia civile, am m in istrativ a e tributaria, da ripartire con apposito d P C M , ad o ttato di concerto con i M inistri d elT eco n o m ia e delle finanze e della giustizia. La q u o ta parte del fondo destinata alla giusiiz-ia trib u taria può essere u tilizzala, in tutto o in parte, sentito il C PG T , per increm entare la q u o ta variabile del com penso dei giudici tributari, purché ricorrano le seg u en ti condizioni: a) che alla d ata del 31 dicem b re di o g n i anno risultino pendenti p ro ced im en ti tributari in num ero ridotto di alm eno il 10% rispetto a ll’anno
precedente (5% p er l'a n n o 2011): b) che, in caso di pronunzia su istanza cau telare, il deposito della sem en za di m eriio che d efinisce il ricorso av v en g a en tro 90 giorni dalla data di tale pronuncia. Il C onsiglio di P residenza provvederà, q u in d i, a ripartire tali som m e tra le C o m m issio n i tributarie che hanno raggiunto gli o b iettiv i di sm altim ento d e ll’arretrato. tenuto conto d elle percentuali su in d icate n o n ch é di d im en sio n i e produttività di ciascu n a C o m m issio n e tributaria.
O rbene, relativam ente alla lettera a), i dati co n ten u ti nella R elazio n e sullo stato del co n ten zio so trib u tario per il 2011. innanzi citata, ev id en zian o una riduzione del num ero dei ricorsi pendenti al 31 dicem bre 2 0 1 1. rispetto al 31 dicem b re d e lfa n n o precedente, in so le 42 C o m m issio n i tributarie provinciali, di cui:
• 12 C T P p resen tan o una rid u zio n e inferiore al 5%:
• 7 C T P p resen tan o una riduzione com presa tra il 5% ed il 10%;
• 23 C T P p resen tan o una rid u zio n e superiore al 10%.
R elativam ente a lle C T R , solo per 3 di esse si risco n tra una rid u zio n e dei procedim enti pendenti: la C T R A bruzzo (-1*99% ), la C T R Friuli V enezia G iulia (-8,62% ) e la C T di 2° grado di T ren to (-14,57% ).
Q uanto, invece, alla co n d izio n e di cui alla lett. b). la m edesim a relazione per l’anno 2 0 1 1 ev id en zia che. in entram bi i gradi di g iu d izio , il tem po m edio n azionale tra la data di acco g lim en to d e ll'ista n z a di so spensione e quella di d ecisio n e del ricorso nel m erito è d ecisam en te superiore ai 90 giorni.
A nche sul piano d e ll'a g g re g a z io n e g eografica dei dati, lim itata alle C om m issioni trib u tarie provinciali, è stato riscontrato un tem po m ed io ecced en te t 90 giorni in tutte le reg io n i, atteso che, su 21.443 ricorsi con istanza di so sp en sio n e accolta nello stesso an n o 2011, solo 4.285 (19,98% ) risultano definiti entro 90 giorni, m entre gli altri 17.158 (8 0 ,0 2 % ) risultano definiti in un tem po che va da 91 a oltre 300 giorni.
iL' da ritenere, tuttavia, che le d isposizioni introdotte dai com m i 11 e 12 del
citato art. 37 del d ecreto -leg g e n. 98 del 2011, convertilo d alla legge n. 111 del 2011, non potranno ch e co n trib u ire a ridurre i tem pi di defin izio n e dei ricorsi e ad au m en tare il num ero dei ricorsi ch e vengono definiti ogni anno.
In o rd in e ai dati sul tem po m edio di trattazio n e d elle istan ze di so spensione, relativi a ll’anno 20 1 1 , è o p portuno segnalare altresì che l'a rtic o lo 29. co m m a 1, del d ecreto-legge 31 m aggio 2010. n. 78. convertilo, con m o d ificazio n i, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive m odificazioni, ha introdotto im portanti e sostanziali novità nei p rocedim ento di riscossione degli im porti con ten u ti negli atti di accertam ento em essi dal 1° ottobre 2011 ai fini delle im poste sui redditi, d e lfim p o s ta sulle attiv ità p roduttive e d e ll'jm p o sta sul valore aggiunto, relativ i al periodo d 'im p o s ta
Camera dei Deputati — 6 — Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA
—
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI—
DOCUMENTI—
DOC.
CLV N.
12 007 e successivi. T ale norm a, infatti, ha attrib u ito efficacia di titolo esecutivo agli avvisi di accertam ento sopra citati ed ai connessi p rovvedim enti di irrogazione delle sanzioni.
E ’ p resu m ib ile, qu in d i, ch e le disposizioni in arg o m en to , an co rch é finalizzate ad accelerare il p rocesso di riscossione delle som m e d o v u te a seg u ito d e ll’altività di accertam ento, porteran n o ad un increm ento del num ero d elle istanze di sospensione presentate, an c h e in co n sid erazio n e della attuale congiuntura econom ica.
V a inoltre ricordato che Tart. 7. com m a 2, leu. gg-rtovies). del decreto -leg g e 13 m aggio 20 1 1 , n. 70, convertito dalia legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto il co m m a 5 -bis n e li'a rt. 47 del d ecreto legislativo n. 546 del 1992. stab ilen d o che i collegi giudicanti d evono pronunciarsi su ll'ista n z a di sosp en sio n e entro 180 giorni d alla data di p resentazione. R iguardo a tale term ine, co m unque di c arattere o rd in ato rio , ia più volte citata R elazio n e sullo stato del con ten zio so 2011 ev id en zia che la quasi totalità delle C o m m issio n i trib u tarie risp etta m ediam ente tale lim ite tem p o rale, ad eccezione di 16 C T P e di una C T R che hanno trattato le istanze di so sp en sio n e in tem pi m edi superiori.
In buona sostanza, la m anovra estiva del 2011 è intervenuta sulla problem atica d e ll'in c re m e n to dei com pensi ai giudici, d estin an d o una parte delle m aggiori en trate assicu rate daH ’introduzione del co n trib u to unificato alla m aggior rem u n erazio n e dei co m p en si, a co n dizione però ch e venga ra g g iu n to un livello m inim o di produttività. P er co m p letezza di inform azione, va ev id en ziato pure che, in tali casi, anche il p erso n ale am m in istrativ o d elle C om m issioni trib u tarie potrà beneficiare, a titolo di in cen tiv azio n e da ripartirsi sulla base d elle m o d alità previste dalla discip lin a di com parto, di una qu o ta delle risorse disposte dal dP C M , sem pre nel rispetto del raggiu n g im en to d e ll'in c re m e n to di p roduttività sui p ro cedim enti giurisdizionali.
P er q u an to co n cern e l'a sse tto d ella m agistratura trib u taria, l'im m issio n e di 960 nuovi giudici tributari a seguito deH ’esp letam en to della proced u ra concorsuale prevista d a ll’artico lo 39 del citato decreto -leg g e n. 98 del 2 0 1 1, co n trariam en te alle preoccupazioni m an ifestate dal C o n sig lio di P resid en za del li; g iu stizia tributaria, potrà solo m ig lio rare la q u alità d elle sem en ze prodotte d alla m ag istratu ra tributaria, tenuto conto che il co n co rso è stato riservato esclusivam ente a g iu d ici provenienti d alle altre m agistrature, la cui attiv ità form ativa potrà essere assicu rata facendo ricorso alla procedura prevista d a ll’art. 41 del d ecreto legislativo n. 545 del 1992.
A tale riguardo, nel corso del secondo sem estre del 2012, sulla base di conform i d elib ere del C o n sig lio di P residenza, si è p ro v v ed u to alla nom ina di 701
giudici dei 705 previsti» a beneficio di 14 sedi di C o m m issio n i tributarie regionali e 49 sedi di C o m m issio n i tributarie provinciali.
R elativam ente, poi, al sistem a delle incom patibilità, il legislatore è intervenuto prim a con l’art. 39 del più volte citato decreto -leg g e n. 98 del 2 0 1 1 , poi con l’art. 2 del d ecreto -leg g e n. 138 del 2011. introducendo disposizioni che, tra l’altro:
hanno am p liato la categ o ria pro fessio n ale dei soggetti che non possono essere co m ponenti delle com m issio n i tributarie perché esercitano attività di co n su len za; hanno definito m eglio il con cetto stesso di “co n su len za trib u ta r ia ’; hanno ridim ensionato l’am bito di ap p licazio n e del 1Tincom patibiIita p arentale. In tal m odo, attrav erso il raffo rzam en to d elle cau se di incom patibilità dei giudici tributari, si è inteso non solo assicurare una m ag g io re efficien za d ella giustizia tributaria, m a anchc garantire l’im parzialità e la terzietà dei co rp o giudicante.
Gli interventi leg islativ i che hanno riguardato il C o n sig lio di P residenza della g iu stizia tributaria hanno o p erato una sep arazio n e d e ll’attiv ità di S egreteria da quella giu risd izio n ale dei giudici, d a cui, a g iudizio del C o n sig lio di P resid en za d ella giustizia tributaria, d eriv a un d ep o ten ziam en to d e ll’auto n o m ia ed in dipendenza dello stesso organo. In realtà, la d iv isio n e degli am b iti dì c o m p eten za dei rispettivi uffici (can cellerie e giudici) n o n solo è p resen te an ch e nelle altre g iu risd izio n i, m a può g arantire la piena efficien za o rg an izzativ a delle C o m m issio n i tributarie.
Per q u an to riguarda il p rocesso tributario telem atico» ai fini d e ll'a ttu a z io n e dei p rincipi previsti dal co d ice d e ll’am m in istrazio n e digitale nella m ateria d ella giustizia trib u taria nonché p er assicu rare l'e ffic ie n z a e la celerilà d e l relativo p rocesso sono state in tro d o tte, sem pre dal più vo lte citalo decreto -leg g e n. 98 del 20 1 1 , disposizioni relative alle m odalità di effettu azio n e d elle co m unicazioni alle parti p ro cessu ali, facenti capo agli uffici di seg reteria d elle com m issioni trib u tarie, an che m ed ian te l’utilizzo della p o sta elettro n ica certificata.
E' in via dì co m p letam en to l’iter di ad o zio n e del reg o lam en to di attuazione
d e ll’art. 39, co m m a 8, lett. d). del decrcto -leg g e n. 98 del 2011, volto a ll'a d e g u a m e n to del p rocesso tributario alle tecnologìe d e ll'in fo rm a z io n e e d ella com u n icazio n e, secondo i principi del decreto legislativo 7 m arzo 2 0 0 5 , n. 82, recante il codice deH’am m in isirazio n e digitale.
A ttraverso le funzioni inform atiche, i ricorsi, gli appelli e gli altri atti relativi al p rocedim ento, form ati elettronicam ente, potranno essere depositati presso le C o m m issio n i tributarie e le sem enze notificate per via leiem atica alle partì, le quali p otranno poi accedere on line al fascicolo inform atico.
Camera dei Deputati — 8 — Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA
—
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI—
DOCUMENTI—
DOC.
CLV N.
1Per incentivare le parti processuali a ll'u s o di tale m o dalità di co m u n icazio n e è stata an che prevista una m ag g io razio n e del co n trib u to unificato nel caso in cui non venga indicata, da parte del difen so re, la casella di posta elettro n ica certificata.
il p rocesso trib u tario telem atico apporterà co sì u na serie di benefìci specifici per le diverse parti co in v o lte, quali la p ossibilità di un più avv ed u to utilizzo delle risorse m ateriali e stru m en tali, u n 'o rg a n iz z a z io n e più efficiente delle risorse um ane, uno snellim ento procedurale, una co n trazione dei tem pi, una d im in u zio n e degli adem pim enti, u n 'in te g ra z io n e più spinta tra i sistem i inform ativi degli enti che partecipano al processo tributario, una tem pestiva d isp o n ib ilità dei docum enti significativi e rilevanti ai fini del giudizio, una razio n alizzazio n e della logistica, d eU 'u tilizzazio n e degli spazi e d elle strutture d elle C o m m issio n i tributarie.
S otto il p ro filo finanziario, il ricorso alle co m u n icazio n i via PE C , in luogo della posta o rd in aria, ha co n sen tito e co n sen tirà un notev o le risp arm io delle spese postali che. a reg im e, può essere q u an tificato in circa cin q u e m ilioni di euro.
N e ll'a n n o cui si riferisce la relazione in esam e, non so n o m ancati interventi legislativi che h an n o interessato il processo tributario.
L’intro d u zio n e del nuovo istitu to della “ m ediazione trib u taria’* di cui aU’art.
17-AZ.v del d ecreto legislativo n. 546 del 1992. ad opera d e ll'a rt. 39, co m m a 9. dei più volte citato d ecreto -leg g e n. 98 del 2011, p eraltro ap p licab ile alle sole liti fiscali in cui è p an e T A genzia delle entrate, si m uove nella giusta direzione del conten im en to del co n ten zio so trib u tario e, p erm ettendo di ridurre il num ero di ricorsi pendenti, d epurandoli di quelli relativi a som m e di non rilevante en tità (non superiori a 20.000 euro), co n sen tirà ai giudici tributari di concen trare la loro a tten zio n e sulle co ntroversie di più rilev an te am m o n tare, per una sollecita definizione.
A tale proposito, l’analisi dei dati relativi a ll'u ltim o trim estre del 2012 e ai prim i due trim estri di q u e st'a n n o , rendicontati nei rapporti trim estrali sullo stato del con ten zio so tributario, con ferm an o la ten d en ziale riduzione dei flussi dei ricorsi presentati rispetto agli analoghi periodi d e ll’anno 2011, in p a rtico lar per il prim o grado di g iudizio e p er le cau se con im porti fino a 2 0 .0 0 0 eu ro in cui è co in v o lta (‘A genzia delle entrate.
E ’ p resen te alla fine della p rim a parte d ella relazio n e p red isp o sta dal C onsiglio di P resid en za della G iustizia T rib u taria il resoconto d e ll'a ttiv ità svolta dalle 13 C om m issioni istituite alT in tem o del C onsiglio di P resid en za e d alla Segreteria G enerale, nonché, alla fine della seconda parie, l'e sp o siz io n e dei principali dati statistici rappresentativi d e ll’attiv ità g iurisdizionale sv o lta d alle C om m issioni tributarie nel corso d e ll'a n n o di riferim ento.
ConsigCio di (Presidenza detta giustizia Tributaria
RELAZIONE AL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE SULL’ANDAMENTO DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA ( 1 ° gennaio 2 0 1 1 - 31 dicembre 2011)
Approvata nella seduta del 19 marzo 2013
PAGINA BIANCA
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
COMPOSIZIONE del Consiglio
Presidente
-Gaetano SAN TAM A RIA A M A T O
Vice P residen te-A dolfo CUCINELLA Vice Presidente — Giorgio FIORENZA
Consigliere — Marco BALDASSARRI Consigliere - Domenico CH IN DEM I Consigliere - Agostino DEL SIGNORE Consigliere - Mario FERRARA
Consigliere - Giovanni GARGANESE Consigliere - Angelo Antonio GENISE Consigliere
-Daniela G O B B I
Consigliere - Antonio GRAVINA
Consigliere - Carlo GRILLO
Consigliere - Andrea MORSILLO
Consigliere - Antonio ORLANDO
Consigliere - Giuseppe SANTORO
PAGINA BIANCA
R E L A Z IO N E A L M IN IST R O D E L L ’E C O N O M IA E DELLE FINANZE S U L L ’A N D A M E N T O D E LL A G IU ST IZ IA T R IB U T A R IA
(1° gennaio 2011 - 31 dicem bre 2011)
IN D IC E
Parte P rim a: L ’A T T IV IT A ’ C O N SIL IA R E
C onsiderazioni generali pag.
Capitolo p rim o
1. L ’attività delle C om m issioni
a) Prim a C om m issione: Status dei m agistrati tributari - Pag- 21 R evisione piante organiche - Flussi
b) Seconda C om m issione: Studi e Docum entazione Pag- (23 c) Terza Com m issione: Program m azione Coordinam ento Pag- Form azione e A ggiornam ento professionale
d) Quarta C om m issione: C oncorsi Pag- 32
e) Quinta C om m issione: Incom patibilità pag- 3?
f) Sesta C om m issione: Procedim enti disciplinari e di decadenza Pag- 4d
g) Settima C om m issione: C ontenzioso Pag- 5(
h) Ottava Com m issione: C om pensi dei giudici tributari pag- s i i) Nona C om m issione: A m m inistrazione e Contabilità - Bilancio pag- 5Ì
- U fficio E conom ato \
j) Decim a C om m issione: R apporti con il Parlam ento pag- 5<
k) Undicesim a C om m issione: R apporti con la Stam pa pag- 58 0 Dodicesim a C om m issione: Inform atizzazione del processo pag- 4
tributario
Camera dei Deputati — 14 — Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA
—
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI—
DOCUMENTI—
DOC.
CLV N.
1Capitolo secondo
La Segreteria G enerale del C onsiglio di Presidenza della G iustìzia T ributaria
Parte Seconda: LA G IU R ISD IZ IO N E T R IB U T A R IA
a) L ’attività giurisdizionale delle C om m issioni b) C riticità concernenti le strutture m ateriali delle
C om m issioni T ributarie
PA R TE PR IM A
C onsiderazioni generali
Com e già segnalato nella precedente relazione, nel corso dell’anno 2011, il Governo ed il Parlam ento sono ripetutam ente intervenuti su ll’ordinam ento della giustizia tributaria, apportando significative e sostanziali innovazioni, sulle quali - indipendentem ente dallo spirito che le ha anim ate - il C PG T ha già espresso motivate riserve.
In particolare, il C onsiglio ritiene non condivisibile la scelta di intervenire nella m ateria de qua attraverso lo strum ento delia decretazione d ’urgenza.
Senza entrare nel merito della sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza (di cui si potrebbe legittim am ente dubitare), resta il fatto che trattandosi di riform e di natura ordinam entale, che incidono in modo sostanziale su ll’organizzazione e sul funzionam ento della giurisdizione tributaria, sarebbe certam ente risultato più appropriato il ricorso a ll’ordinario iter legislativo, che avrebbe consentito un approccio più m editato a problem atiche che mal si prestano ad essere definite sotto l’ipoteca dell’urgenza ed oltretutto in un contesto di interventi eterogenei destinati principalm ente al contenim ento della spesa pubblica e a fronteggiare la grave crisi econom ica, che ha colpito l’intera U nione Europea.
A ciò si aggiunge che non si è trattato di un intervento organico, di cui da più parti e da tempo si è evidenziata la necessità, ma di provvedim enti apparentem ente scoordinati tra loro, ma che ugualm ente hanno avuto l’effetto di m odificare profondam ente profili essenziali dell’ordinam ento della giustizia tributaria.
Si deve, inoltre, rilevare che il G overno è pesantem ente intervenuto nella materia de qua, senza avvertire la necessità di un preventivo coinvolgim ento del CPGT, che ciò nondim eno non ha m ancato di esercitare le proprie prerogative sia attraverso formali deliberazioni sia attraverso i rapporti istituzionali sempre m antenuti con l’Esecutivo e con il Parlam ento.
Il C onsiglio di Presidenza è, infatti, ripetutam ente intervenuto per rivendicare il proprio ruolo di organo posto a garanzia della indipendenza e dell’autonomia dei giudici tributari.
Tra le altre, si ricorda la delibera n. 1167 del 14 giugno 2011, con la quale il
Consiglio ha espresso in modo m otivato le proprie perplessità su un progetto di
Camera dei Deputati — 16 — Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA