L’ATTIVITA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI
L’etichettatura dei prodotti tessili Asti, 1° dicembre 2014
Silvia Zabaldano
Responsabile Affari legali e GRU
Ruolo della Camera di Commercio
Le Camere di commercio svolgono funzioni di regolazione del mercato attraverso attività dirette a tutelare la trasparenza e la
correttezza dei rapporti tra gli operatori commerciali
favorire lo sviluppo di una solida economia a
sostegno del sistema imprese
Le funzioni di regolazione del mercato
IMPRESE
IMPRESE
CONSUMATORI
IMPRESE
O R G A N I
A C C E R T A T O R I
RUOLO DELLA CCIAA Competenza
• Il ruolo delle CCIAA in ambito sanzionatorio è stato potenziato negli anni anche dal legislatore, il quale, con il D. Lgs. 112/1998 (art. 20) ha attribuito loro le funzioni precedentemente esercitate dagli Uffici provinciali per l’industria, il commercio e
l’artigianato.
• Ambiti
– Giocattoli
– Sicurezza prodotti in generale (codice del consumo)
– Prodotti tessili – Prodotti alimentari
– Prodotti ortofrutticoli freschi
Regolare il mercato
Formazione /informazione
Sportello etichettattura per prodotti alimentari
etichettattura@at.camcom.it
Presidio delle regole esistenti
Attività sanzionatoria
RUOLO DELLA CCIAA Competenza in materia tessile
- Vigilanza sul mercato
- Controlli “sul campo” in ambito sicurezza prodotti - Protocollo Unioncamere – MISE del 2012
- Sanzioni amministrative (art. 18 L.689/81 e art. 20
D.lgs. 112/98 per trasferimento funzioni ex UPICA)
RUOLO DEL Ministero dello Sviluppo Economico
Competenza in materia tessile
• Art. 15 comma 4 D.lgs. 194/1999
“Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è l'autorità incaricata del controllo e della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto ”.
RUOLO DELLA CCIAA Fonti
Normative comunitarie
• Direttiva 2008/121/CE del 14.1.2009 Denominazioni del settore tessile
• Direttiva 2001/95/CE Sicurezza generale dei prodotti - G.U.C.E. n°
11L/02
• Regolamento 765/2008
Normative nazionali
• Legge 26.11.1973 n. 883 (abrogata negli artt. da 1 a 13) – Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili
• D.P.R. 30.4.1976 n. 515 Abrogati alcuni articoli - Regolamento di esecuzione della Legge 883/73
• Decreto Legislativo 22.5.1999 n.194
• Decreto Legislativo 06.09.2005 n. 206- artt.102 e seguenti – Codice
del Consumo
REGOLAMENTO COMUNITARIO 765/2008 del 9 luglio 2008 (capo III e IV)
• In vigore dal 1°gennaio 2010
• Pone il quadro comune di vigilanza sui prodotti che entrano nel mercato
comunitario dai paesi terzi.
• Residuale: si applica ai prodotti
oggetto di direttive settoriali laddove queste non contengano disposizioni specifiche aventi il medesimo obiettivo
DECISIONE 768/2008/CE del 9 luglio 2008 in particolare all. I artt.R1-R12
• In vigore dal 1°gennaio 2010
• Si applica ai prodotti oggetto di direttive settoriali.
• Pone il quadro generale di natura orizzontale per l’elaborazione della normativa futura oltre che per
l’interpretazione della legislazione vigente.
• Fornisce le definizioni degli operatori
economici e ne individua gli obblighi
DECISIONE 768/2008/CE del 9 luglio 2008 in particolare all. I artt.R1-R12
RUOLO DELLA CCIAA Fonti
• art. 17 legge 689/81
La Camera di Commercio è l’autorità competente a emettere ordinanze qualora il trasgressore non provveda al pagamento in misura ridotta nel
termine di 60 giorni dalla
contestazione immediata o dalla
notifica del verbale di accertamento
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
• Art. 15 comma 3 D.lgs. 194/1999
“Alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Applicabile solo per fattispecie sanzionate da normative diverse (al momento L.883/73 e D.lgs. 206/2005)
COMPETENZA SANZIONATORIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
• Art. 18 legge 689/81
Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione gli interessati possono presentare scritti difensivi e
documenti e possono chiedere di essere sentiti dall’Autorità competente )
Riferimento utile in CCIAA Asti: U.O. Affari
RUOLO DELLA CCIAA Fonti
• Art. 18 legge 689/81
L’Autorità competente, sentiti gli interessati e esaminata la documentazione, se ritiene fondato l’accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta e ne ingiunge il pagamento con le spese al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido
Diversamente emette ordinanza motivata di archiviazione
RUOLO DELLA CCIAA Fonti
SEQUESTRO
• Art. 19 legge 689/81
La Camera di commercio decide entro 10 giorni dal ricevimento sull’eventuale opposizione al sequestro con
ordinanza motivata.
Se non è rigettata entro questo termine,
l’opposizione si intende accolta
RUOLO DELLA CCIAA Fonti
PRESCRIZIONE
• Art. 28 legge 689/81
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
CASISTICA VIOLAZIONI
A) Vendita di prodotti tessili la cui etichetta di composizione non
corrisponde alla reale composizione
– Ruolo analisi
– Possibilità di esimersi da responsabilità dimostrando che la rispondenza delle indicazioni a quanto rilasciatogli dal fornitore
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta ex art.16 della Legge 689/81
Art. 25, c. 2, Legge 883/73 Art. 15
REg CE 1007/2011 Vendita di
prodotti tessili la cui etichetta di composizione non corrisponde alla reale composizione
Sanzione amministrativa Norma
sanzionatoria Norma
violata Descrizione
violazione
CASISTICA VIOLAZIONI
B) Vendita di prodotti tessili senza dotarli di etichetta o di contrassegno indicante la denominazione e composizione
da € 103,00 a € 3.098
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art.16 della Legge 689/81 Art. 15, c. 1, D.Lgs
194/99 Art. 15 REG CE 1007/2011 Art. 8, c. 1, D.Lgs 194/99 Vendita di prodotti
tessili senza etichetta
Sanzione amministrativa Norma
sanzionatoria Norma
violata Descrizione
violazione
da € 103,00 a € 3.098
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art.16 della Legge 689/81 Art. 15, c. 1, D.Lgs
194/99 Art. 15 REG CE 1007/2011 Art. 8, c. 1, D.Lgs 194/99 Vendita di prodotti
tessili senza etichetta
Sanzione amministrativa Norma
sanzionatoria Norma
violata Descrizione
violazione
CASISTICA VIOLAZIONI
C) Vendita di prodotti tessili con etichetta compilata in modo non corretto (ordine non decrescente;
utilizzo di solo lingua straniera; utilizzo di sigle)
Provvedimento MISE
Artt. 13-14-15 REG. Ce 1007/2011 Vendita di prodotti tessili con etichetta compilata in modo non corretto (ordine non decrescente, utilizzo di solo lingua straniera, utilizzo di sigle) Artt. 3, 4, 5, 6, 8, 9 e allegato I D.Lgs 194/99 Vendita di prodotti tessili
con etichetta compilata in modo non corretto (ordine non decrescente, utilizzo di solo lingua straniera, utilizzo di sigle) Artt. 3, 4, 5, 6, 8, 9 e allegato I D.Lgs 194/99
Sanzione amministrativa Norma
sanzionatoria Norma violata
Descrizione violazione
CASISTICA VIOLAZIONI
D) Omissione dei documenti commerciali di accompagnamento nel caso in cui i prodotti tessili non siano offerti in vendita al
consumatore finale e su questi non sia presente l’etichetta o questa non sia completa.
da €1.032 a € 5.164
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art.16 della Legge 689/81
Art. 15, c.1, parte 2 D.Lgs 194/99 (Art 25,c.3 della Legge 883/73)
PRODOTT
Art. 14, REG.
CE 1007/2011 Art. 8, c. 1 D.Lgs 194/99 Omissione dei documenti
commerciali di accompagnamento nel caso in cui i prodotti tessili non siano offerti in vendita al consumatore finale e non sia presente l’etichetta o questa non sia completa.
Sanzione amministrativa Norma sanzionatoria
Norma violata Descrizione violazione
CASISTICA VIOLAZIONI
E) Omessa conservazione delle fatture e della documentazione tecnica e amministrativa con i quali si determina la data dell’immissione del prodotto al consumo finale.
da € 258 a € 4.131
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art.16 della Legge 689/81
Art. 15 comma 2 D.Lgs 194/99 (Art.25 c.4 della Legge 883/73) Art. 8, c. 8
D.Lgs 194/99 Omessa conservazione dei
documenti commerciali
Sanzione amministrativa Norma sanzionatoria
Norma violata Descrizione violazione
CASISTICA VIOLAZIONI
F) Omessa indicazione della composizione fibrosa nei documenti commerciali
Provvedimento MISE
Art. 8, c. 2, D.Lgs 194/99 Omessa indicazione della
composizione nei documenti commerciali
Sanzione amministrativa Norma sanzionatoria
Norma violata Descrizione violazione
CASISTICA VIOLAZIONI
G) Omessa indicazione sul prodotto dell’identità e degli estremi del produttore (ragione sociale e indirizzo della sede legale)
da 1.500 euro e 30.000 euro.
E’ ammesso il pagamento in misura ridotta Art. 112, c.5, D.Lgs
206/2005 Art. 104, c. 2 e 4a, D.Lgs 206/2005 Omessa indicazione sul
prodotto dell’identità e degli estremi del produttore (ragione sociale e indirizzo della sede legale)
Sanzione amministrativa Norma sanzionatoria
Norma violata Descrizione violazione