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introduzione
“Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano” e “tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interes- sata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica”. Così sancisce l’art.8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE promulgata il 18 dicembre del 2000.
Le origini dei concetti di dato personale, di trattamento del dato e di privacy affondano le loro radici dottrinali in un’espressione dovuta ai noti giuristi statunitensi Warren e Brandeis i quali, già nel 1890 nel loro saggio intitolato The right to privacy, parlarono di diritto alla riservatezza come right to be alone, ovvero come diritto a isolarsi e a non avere interferenze esterne.
Quale diritto costituzionalmente riconosciuto, la privacy ha ormai ab- bandonato una tale impostazione da monade irrelata, modificando le con- dizioni e i suoi stessi termini, accompagnando, attraverso una continua e perenne evoluzione, la societas del nuovo millennio.
In questo lavoro cercherò di analizzare il percorso storico-normativo
subito dalla legislazione sulla privacy in ambito sanitario, concentrandomi
in maniera più specifica sul D.Lgs 30 Giugno 2003, n°196 (T.U. sulla pri-
vacy) e sui più recenti provvedimenti e linee guida emanate dall’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali; mi occuperò di verificare come
il rispetto della salute e della trasparenza amministrativa, principi prima fa-
cie antitetici rispetto a quello della riservatezza del paziente, siano in realtà
compatibili con la disciplina della privacy attraverso un giusto e naturale
contemperamento di interessi e, come l’utilizzo sempre più diffuso di si-
stemi informatici per la gestione dei dati personali e sensibili possa, senza
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