INTRODUZIONE
Questo lavoro si prefigge l’obiettivo di analizzare gli aspetti economici e strategici della scissione.
Dopo aver dato una definizione della stessa, aver analizzato le sue diverse tipologie e la sua struttura, vedremo quali sono le applicazioni che la stessa può avere nel panorama delle riorganizzazioni aziendali.
L’operazione in oggetto non ha mai avuto una propria disciplina civilistica e fiscale
1, che è sempre derivata di rimando da quella della fusione.
Il nostro lavoro cercherà di mostrare come l’operazione in parola sia in molte circostanze un’ottima soluzione in caso di riassetti societari, forse anche migliore di altri tipi di operazioni straordinarie più diffuse nella realtà, quali, ad esempio, la cessione d’azienda, a cui spesso si ricorre in luogo della scissione, in quanto di più rapida applicazione, ma, di contro, c’è il fatto che la stessa presenta come contropartita esborsi di denaro non presenti nell’operazione oggetto del nostro studio in cui l’unico ” mezzo di pagamento” alla scissa per il trasferimento del suo patrimonio è rappresentato dalle azioni (o quote) della beneficiaria assegnate a quelli della società divisa.
Vedremo come l’operazione in parola sia utilizzabile, in varie modalità, che saranno analizzate di seguito e che riportiamo nel seguente schema:
Ambito di applicazione della scissione
Come mezzo di ridefinizione degli assetti proprietari e di cessazione dell’impresa;
Attribuire autonomia giuridica ad un settore di attività delle impresa ben distinto dal complesso societario;
Strumento di riorganizzazione del gruppo;
Strumento di crescita dimensionale;
1 Anche se su questo punto vedremo che il TUIR adotta una specifica disciplina sulla responsabilità delle beneficiarie e della scissa (qualora resti in vita dopo l’operazione) per le obbligazioni ante scissione
Strumento di gestione delle crisi d’impresa e quella di origine economica
2;
Ma la nostra analisi non si fermerà qui.
Daremo spazio, in modo particolare all’applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali nei bilanci di scissione, analizzando, dapprima il panorama domestico riformato in questi ultimi anni dal passaggio dai principi emanati dalla commissione paritetica dei Dottori Commercialisti e ragionieri a quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (abbr.
OIC).
In tale contesto analizzeremo dapprima il principio OIC numero 30 sui bilanci intermedi.
Di quanto sopra, vedremo come la norma contabile in parola sia applicabile solo alla situazione patrimoniale di scissione ex art. 2501 quater c.c.
3Quest’ultimo inciso, stabilisce che il documento contabile di cui sopra, seppur redatto in un periodo intermedio dell’anno, è da considerarsi alla stregua di un vero e proprio bilancio d’esercizio, seppur riferito ad un periodo temporale ridotto e, pertanto, in virtù di ciò, questi deve contenere gli schemi classici, ovvero, Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e seguire gli stessi postulati e principi di redazione e valutazione.
Su quest’ultimo punto, però l’Oic 30 prevede che alcune particolari voci (ad esempio i costi per manutenzione, le imposte sui redditi ecc.) siano stimate in base a particolari criteri, proprio per tenere conto del fatto che il documento contabile di scissione ex art. 2501 quater è redatta in un periodo intermedio dell’anno.
2 Scopriremo come la Nuova Legge fallimentare abbia introdotto la possibilità di cedere in blocco rami o aziende della società fallita (art. 105)
3 Art così richiamato dall’art. 2506 bis c.c.
A livello nazionale, però, la norma contabile in parola, non era in grado, da solo, di sostenere i numerosi documenti che l’operazione oggetto del nostro studio genera.
In virtù di ciò, infatti, è stato approvato recentemente, da parte del Comitato Esecutivo dell’OIC, il principio contabile numero 4
4, il quale ha come obbiettivo, quello di dettare i profili contabili dell’operazione oggetto del nostro studio, ovvero quello di regolare in modo chiaro ed esaustivo la redazione, non solo del documento contabile ex art. 2501 quater, ma anche gli altri “bilanci intermedi” dell’operazione oggetto del nostro studio, ovvero la situazione patrimoniale post scissione redatta dalla beneficiaria per evidenziare il patrimonio ricevuto dalla scissa ed il primo bilancio d’esercizio post operazione della stessa
5.
In particolare l’OIC 4, dedica un’ampia trattazione alla destinazione delle differenze che si formano a seguito della scissione (avanzi e disavanzi), di cui vedremo anche alcuni commenti di esperti in materia che hanno collaborato alla redazione della norma contabile in parola.
In ambito internazionale, invece, analizzeremo, dapprima lo IAS 34, dedicato ai bilanci intermedi, per il quale, gli stessi, anche se, come già visto per l’OIC 30, devono seguire le stesse regole di un documento contabile di fine anno, sono da considerarsi un semplice schema riassuntivo in cui sintetizzare i principali eventi occorsi alle società partecipanti all’operazione nel periodo anteriore alla stessa.
L’ottica IAS è molto diversa da quella nazionale, ragion per cui dedicheremo un paragrafo per evidenziare le principali differenze fra i principi emanati dall’OIC e quelli dell’International Accaunting Standard Board® (abbr. IASB)
6, che possono generare delle situazioni particolari per
4 Il Comitato esecutivo dell’OIC ha approvato in via definitiva la bozza finale dell’OIC 4 in data 24 gennaio 2007
5 Quest’ultimo è comunque regolato anche dal codice civile dall’art. 2504 bis comma 4, così come richiamato dall’art. 2506 ter.
6 In particolare gli IAS 1, 2, 8, 17, 19 36, 37, 39
ciò che riguarda sia le differenze di scissione sia la costruzione dei documenti post operazione, nel caso in cui la scissa sia una società tenuta ad applicare i secondi e la beneficiaria i primi
7.
In ultima analisi, infine, analizzeremo l’International Financial Reporting Standard 3 (abbr. IFRS), sulle aggregazioni aziendali, che ha come obbiettivo quello di fornire nei bilanci intermedi delle società partecipanti a qualsiasi operazione straordinaria la giusta informativa contabile.
Ma prima di vedere tutto ciò, ci è sembrato giusto inquadrare meglio tale operazione analizzando nei primi due capitoli di questo lavoro i principali aspetti procedurali, contabili e fiscali della stessa.
Il nostro intento a riguardo non è quello di entrare nel merito di questi argomenti, ma di fornire le informazioni principali per rendere migliore la comprensione di questa complessa operazione straordinaria.
Più in dettaglio, il primo capitolo sarà dedicato alla definizione e descrizione delle forme di scissione e il loro ambito soggettivo.
In particolare, in breve, ma esaurientemente, sarà analizzata la procedura riferita all’operazione oggetto del nostro studio, dalla fase endosocietaria (quella in cui le società partecipanti mostrano il loro “peso contrattuale”
8) a quelle regolate dal Codice civile
9.
Il secondo capitolo del nostro lavoro, invece, s’incentrerà sull’analisi delle principali scritture contabili delle società partecipanti alla scissione.
Inoltre, verranno analizzate in generale le differenze derivanti dall’operazione oggetto del nostro studio (avanzi e disavanzi di scissione sia da concambio sia da annullamento
10).
7 Il caso inverso non si pone, i quanto i principi internazionali non prevedono differenze di scissione, ma analizzando lo IFRS 3, vedremo che gli stessi s’incentrano su elementi più sostanziali.
8 Tale fasi non è regolamentata dal Codice Civile
9 Approvazione del progetto di Scissione e relativo deposito presso le società partecipanti, delibera di scissione, atto di scissione e relativo deposito presso il Registro delle Imprese
10 La definizione di tali concetti verrà fatta al momento della loro trattazione
Tale argomento, come detto in precedenza, verrà poi ripreso più avanti quando tratteremo del principio contabile OIC 4.
Infine ci soffermeremo sui principali connotati tributari dell’operazione, anche alla luce delle novità introdotte dal Decreto Bersani – Visco
11, concernenti l’invio delle dichiarazione delle società che si dividono e il regime del riporto illimitato delle perdite della società scissa nelle beneficiarie, successivamente modificato dal Decreto collegato alla Legge Finanziaria 2007
12.
Sempre per quanto riguarda questa parte, inoltre, analizzeremo anche le novità introdotte dalla stessa legge Finanziaria 2007 sull’operazione oggetto del nostro studio.
13In ultima analisi poi, ci soffermeremo sulla normativa antielusiva della scissione riportando, a riguardo, anche alcuni pareri emessi, di recente, dal Comitato Consultivo per l’applicazione delle Norme Antielusive dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo questa breve introduzione andiamo ad analizzare più da vicino i temi poc’anzi richiamati oggetto di questo elaborato.
11D. L. 223/06
12 D. L. 262/06
13 Riguardo a questo punto, anticipiamo che è stato introdotto il cosiddetto “bonus fusioni (e scissioni), in base al quale è possibile usufruire di una franchigia d’imposta di 1,8 milioni di euro per poter riallineare i valori civilistici a quelli fiscali e poter dedurre le quote di ammortamento derivanti dall’affrancatura delle differenze di scissione, nella fattispecie i disavanzi da concambio.