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Richiede infatti in primo luogo di considerare due diverse tipologie di riferimenti normativi, a tratti contrastanti, ovvero quella relativa ai minori e quella riguardante gli stranieri.

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INTRODUZIONE

Parlare di minori stranieri, e farlo tenendo ben presente sia la dimensione del diritto sia quella delle professioni sociali, è senza dubbio un’operazione vasta ed articolata.

Richiede infatti in primo luogo di considerare due diverse tipologie di riferimenti normativi, a tratti contrastanti, ovvero quella relativa ai minori e quella riguardante gli stranieri.

Così scriveva il magistrato Lorenzo Miazzi alla fine del secolo scorso:

“La condizione giuridica (...) del minore extracomunitario costituisce un interessante territorio in cui, come alla foce di un fiume l'acqua dolce e quella salata, si toccano, confondendosi e scontrandosi, due questioni oggi cruciali in Italia: quella dei minori e quella degli stranieri.

A seconda dell'evoluzione del contesto culturale e sociale, che come la marea oscilla ora verso il mare ora verso il fiume, a volte l'acqua salata del problema degli stranieri indurisce la legislazione minorile e a volte l'acqua dolce del trattamento dei minori ammorbidisce quello dello straniero”

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Queste parole scritte ormai diciassette anni fa, e quindi ben prima delle riforme legislative legate all’immigrazione con cui magistrati ed operatori si confrontano oggi, nonché della recente crisi economica, che ha costretto il sistema di welfare a ripensarsi ed attuare tagli radicali, appaiono tuttavia estremamente attuali, soprattutto in considerazione dei recenti flussi migratori che hanno nuovamente interessato l’Europa (ed in particolare l’Europa

1 Miazzi L., La condizione giuridica dei bambini stranieri in Italia, in “Minori Giustizia” n. 3, anno 1999, p.

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meridionale) a partire dal 2011 conseguentemente ai movimenti della Primavera Araba nei paesi nord-africani.

Il testo citato ci offre un’immagine piuttosto chiara ed intuitiva rispetto a ciò che andremo a trattare.

Dal punto di vista giuridico, infatti, si rende necessario far riferimento in primo luogo ai principi di non discriminazione

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e di tutela del superiore interesse del minore

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sanciti da norme e trattati internazionali (nonché dalla Carta Costituzionale)

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.

Occorre altresì tenere presente la normativa italiana relativa all’immigrazione (in particolare il D. L. ivo 25 luglio 1998, n° 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) con le particolarità, e le deroghe, previste per i migranti minori di età.

All’interno del gruppo dei minori stranieri vi è, inoltre, quello dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), il quale presenta sicuramente problematiche e vulnerabilità ancor più accentuate.

I MSNA sono infatti quei minori, non aventi cittadinanza italiana o di altro stato UE, che si trovano sul territorio italiano privi di figure legalmente responsabili (in base al nostro ordinamento) per loro

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.

A seguito del rintraccio di questi ultimi si aprono obblighi e prospettive, per le istituzioni italiane, nuovi e particolari, i quali saranno oggetto di approfondimento di questa tesi.

Allo studio del fenomeno dal punto di vista giuridico e normativo si affiancheranno riflessioni e dati relativi alla sua entità da un punto di vista qualitativo e quantitativo, cercando di analizzare le dinamiche migratorie e le caratteristiche (etniche e demografiche) dei MSNA: i migranti minori di età non accompagnati entrati nel nostro paese all’inizio degli anni novanta sono molto diversi dagli attuali, per provenienza, abilità, motivazioni, aspettative, modalità di ingresso e di soggiorno.

Allo stesso modo, sono cambiati i sistemi di accoglienza e le modalità di risposta ad un fenomeno che, se inizialmente aveva carattere emergenziale, col tempo ha finito per stabilizzarsi. Conseguentemente, sono state assunte peculiari modalità di gestione, sono

2 Art. 3 “Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia”, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989.

3 Art. 2 “Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia”, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989.

4 Nello specifico, cfr. artt. 2, 3 e 31.

5 Definizione così sancita dal D.P.C.M. n.535/1999, articolo 1, comma 2.

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state individuate le istituzioni competenti e si sono costruite prassi consolidate

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di intervento, sia a livello locale che nazionale.

Oggi il sistema di accoglienza si scontra con due imponenti fenomeni.

Da un lato, la crisi economica ha fatto sì che l’Italia divenisse un paese meno appetibile per i migranti (anche minori) economici, e, al tempo stesso, ha reso sempre più difficoltosa la sostenibilità del sistema di welfare destinato all’accoglienza.

Dall’altro, le nuove ondate migratorie, provenienti principalmente dall’Africa Sub Sahariana e dall’Asia, legate ai pericoli del terrorismo e delle guerre, portano con sé una nuova categoria di migranti minori di età, definiti Minori Stranieri Non Accompagnati Richiedenti Asilo (MSNARA).

È utile sin da ora sottolineare che la normativa, così come le modalità di gestione e di accoglienza di MSNA e MSNARA, non sempre facciano riferimento alle medesime fonti e agli stessi percorsi di integrazione. Al secondo gruppo dedicheremo un capitolo conclusivo, mentre il resto del lavoro si concentrerà sui primi.

Tuttavia, in entrambi i casi, il legislatore ha cercato di tenere insieme le necessità di tutela che il gruppo dei minori in generale, e nello specifico i MSNA, richiede, e al tempo stesso, gli impegni di controllo dell’ordine pubblico che vasti movimenti migratori presentano.

Nelle pagine che seguiranno cercheremo di analizzare e descrivere, per quanto possibile, tutti questi aspetti, nella consapevolezza che, proprio perché si tratta di un argomento vasto, con una normativa frammentata e talvolta poco coerente, per altro in continua evoluzione, non sempre riusciremo nell’intento.

I capitoli dedicati all’analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno, nonché quelli che si preoccupano di confrontarsi con le prassi di accoglienza e integrazione più diffuse, avranno lo scopo di provare a comprendere se e in che misura la norma ha cercato di calarsi nel concreto della realtà attuale, nonché di evidenziarne eventuali lacune.

6 In particolare occorre far riferimento all’istituzione del Comitato Minori Stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (previsto all’art.33 D.lgs. 286/1998 e introdotto con D.P.C.M. 535/1999), le cui funzioni sono state poi trasferite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione (art.12, comma 20 convertito con modificazioni dalla L. n° 135/2012).

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