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1685 – Editto di Fontainebleau

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Academic year: 2021

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1685 – Editto di Fontainebleau

«Luigi, per grazia di Dio re di Francia e Navarra: a tutti, presenti e prossimi. Salve.

Il re Enrico il Grande, nostro avo di gloriosa memoria, volendo impedire che la pace che aveva procurato ai suoi sudditi, dopo le grandi perdite sofferte durante le guerre civili ed estere, fosse turbata dalla Religione Pretesa Riformata, giunto al regno dei re suoi predecessori, aveva voluto, con il suo editto dato a Nantes nel mese di aprile 1598, regolare la condotta da tenere nei confronti di quelli della suddetta religione, determinare i luoghi nei quali avrebbero potuto farne esercizio, stabilire giudici straordinari per amministrare la loro giustizia, infine provvedere di articoli particolari tutto ciò che era giudicato necessario a mantenere la tranquillità nel regno e diminuire l'avversione tra quelli dell'una e dell'altra religione, al fine di essere in condizioni di lavorare riunendo nella Chiesa coloro che se n'erano così facilmente allontanati.

E siccome l'intenzione del Re nostro avo non poté essere effettuata a causa della sua morte improvvisa e l'esecuzione dell'editto fu anche interrotta, durante la minorità del defunto Re nostro onoratissimo Signore e Padre di gloriosa memoria, da nuove iniziative della Religione Pretesa Riformata, queste diedero occasione di privarli di diversi vantaggio che erano stati accordati dal citato editto.

Tuttavia il Re nostro Signore e Padre, usando l'ordinaria clemenza, accordò loro un nuovo editto a Nîmes nel mese di luglio 1629 col quale, ristabilita nuovamente la tranquillità, il defunto Re, animato dello stesso spirito e dello stesso zelo religioso del Re nostro avo, risolse di utilizzare questa quiete per tentare di eseguire il suo pio disegno, ma sopravvenute le guerre con gli Stranieri pochi anni dopo, in modo che, dopo il 1635 e fino alla tregua conclusa nell'anno 1684 con i Principi d'Europa, il regno era stato poco tempo senza agitazioni, non è stato possibile fare, nell'interesse della Religione, altro che diminuire il numero dei luoghi di esercizio della Religione Pretesa Riformata, interdicendo coloro che si sono trovati in pregiudizio della disposizione degli editti e sopprimendo le camere bipartite, la cui erezione non era stata che provvisoria.

Avendo infine Dio permesso ai nostri Popoli di godere di un quiete perfetta e Noi stessi occupati solo dalle cure di proteggerli contro i nostri nemici, abbiamo potuto approfittare di questa tregua, facilitata a dare la nostra intera applicazione nella ricerca dei mezzi per raggiungere il successo del disegno dei Re nostri Avo e Padre, che ci siamo proposti fin dal nostro accesso alla Corona. Noi ora vediamo, con la giusta riconoscenza dovuta a Dio, che le nostre cure hanno avuto la conclusione che ci eravamo proposta, perché la migliore e maggior parte dei nostri sudditi della Religione Pretesa Riformata hanno abbracciato la Religione Cattolica. E dal momento che l'esecuzione dell'editto di Nantes, e di tutto ciò che è stato ordinato in favore della R. P. R., resta inutile, abbiamo giudicato di non poter fare niente di meglio per cancellare la memoria dei disordini, della confusione e dei mali che il progredire di questa falsa Religione ha causato nel nostro regno e che ha dato luogo al citato editto e a tante altre dichiarazioni ed editti che lo hanno preceduto o sono stati fatti in seguito, revocando interamente il suddetto editto di Nantes, e gli articoli particolari accordati in seguito, e tutto ciò che fu fatto successivamente in favore di questa Religione.

I Facciamo sapere che Noi, per queste e altre cause a ciò muovendoci, e con nostra sicura scienza, piena potenza e autorità reale, abbiamo con questo presente editto perpetuo e irrevocabile, soppresso e revocato, sopprimiamo e revochiamo l'editto del Re nostro avo, dato a Nantes nel mese di aprile 1598, in tutta la sua estensione, insieme con gli articoli particolari decretati il due maggio seguente, e le lettere patentate spedite sopra di essi, e l'editto dato a Nîmes nel mese di luglio 1629, dichiarandoli nulli e come non avvenuti; insieme con le concessioni fatte, tanto per quelli che per altri editti, dichiarazioni e decreti, alle persone della suddetta R. P. R. di qualunque natura possano essere, che rimarranno egualmente come non avvenuti: e in conseguenza vogliamo e così ci piace, che tutti i templi di quelli della suddetta R.

P. R. situati nel nostro regno, paesi, terre e signorie di nostra obbedienza, siano demoliti.

II Diffidiamo tali sudditi della R. P R. dal riunirsi per l'esercizio della suddetta Religione, in nessun luogo o casa particolare, sotto qualunque pretesto ci possa essere, anche culti reali o di baliaggio, anche se fossero stati conservati da decreti del nostro consiglio.

III Diffidiamo egualmente tutti i signori di qualunque condizione di esercitare culti nelle loro case e feudi di qualsiasi qualità, pena, per tutti i sudditi che facessero tali esercizi, di confisca del loro corpo e dei loro beni.

IV Imponiamo a tutti i ministri della R.P.R. che non intendessero convertirsi e abbracciare la Religione Cattolica Apostolica e Romana, di uscire dal nostro regno e dalle terre di nostra obbedienza, quindici giorni dopo la pubblicazione del nostro presente editto, senza potersi trattenere oltre, né durante il suddetto tempo di quindici giorni tenervi alcuna predica, esortazione né altra funzione, a pena della galera.

V Vogliamo che i ministri che si convertissero, continuino, così come che le loro vedove, dopo il loro decesso, finché si troveranno in vedovanza, a godere dell'esenzione dall'obbligo di fornire alloggio ai militari, come già godevano quando essi avevano la funzione di ministri, e

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inoltre, faremo pagare ai suddetti ministri, vita natural durante, una pensione maggiorata di un terzo dell'appannaggio che percepivano in qualità di ministri, la metà della quale pensione sarà assegnata alle mogli dopo la loro morte.

VI Se alcuni suddetti ministri volessero farsi avvocati o prendere il titolo di dottore in legge, vogliamo e intendiamo che siano dispensati dai tre anni di studi prescritti dalle nostre dichiarazioni; e che dopo aver superato gli esami ordinari e giudicati idonei, siano nominati dottori pagando soltanto la metà dei diritti abitualmente percepiti a questo scopo da ciascuna Università.

VII Proibiamo le scuole particolari per l'istruzione dei bambini della suddetta R. P. R., e in generale di qualunque cosa possa apparire una qualunque concessione in favore della suddetta Religione.

VIII I bambini nati da genitori della suddetta R. P. R. vogliamo che siano battezzati dai curati delle parrocchie. Ingiungiamo ai padri e alle madri di mandarli, a questo fine, nelle chiese, pena, in difetto, l'ammenda di 500 lire, e maggiore in caso di rifiuto; i bambini saranno in seguito istruiti nella Religione Cattolica Apostolica e Romana, vigilando i giudici del luogo al rispetto della norma.

IX Per usare della nostra clemenza verso i sudditi della suddetta R. P. R. che si siano ritirati dal nostro regno, paesi e terre di nostra obbedienza prima della pubblicazione del presente editto, vogliamo e intendiamo che, nel caso vi facciano ritorno entre quattro mesi dalla pubblicazione del presente editto, essi possano e sia loro lecito rientrare in possesso dei loro beni e di goderne, come avrebbero potuto se fossero sempre rimasti; invece, i beni di coloro che, nel tempo di quattro mesi, non faranno ritorno nel nostro regno, paesi e terre di nostra obbedienza, essi avevano abbandonato, rimangono confiscati in conseguenza della nostra dichiarazione del venticinque del mese di agosto scorso.

X Facciamo espresse e iterate diffide a tutti i nostri sudditi della suddetta R. P. R. a uscire, essi, le loro mogli e i loro figli, dal nostro regno, paesi e terre di nostra obbedienza, a pena della galera per gli uomini e della confisca del corpo e dei beni per le donne.

XI Vogliamo e intendiamo che le dichiarazione emanate contro i relapsi siano eseguite secondo forma e tenore.

XII Potranno i suddetti della R. P. R., in attesa che a Dio piaccia illuminarli come gli altri, rimanere nei villaggi e luoghi del nostro regno, paesi e terre di nostra obbedienza, e continuarvi i commerci e godere dei loro beni senza essere molestati e impediti a pretesto della suddetta R.

P. R. a condizione di non praticare o riunirsi a pretesto di preghiere o di culto della suddetta religione, qualunque sia la loro natura, a pena di confisca del corpo e dei beni. Demandiamo ai consiglieri, parlamentari, camera dei conti e corti di assistenza a Parigi, nei bailaggi e siniscalcati e ai funzionari di giustizia, ufficiali e luogotenenti, che facciano leggere, pubblicare e registrare il presente editto, nelle corti e nelle giurisdizioni, anche se vacanti, trattenere e far trattenere, conservare e osservare in ogni punto e senza contravvenirvi né permettere che sia disatteso in nessun modo: perché tale è il nostro desiderio. E affinché sia cosa ferma e stabile, abbiamo fatto mettere il sigillo ai nostri decreti.

Dato a Fontainebleau nel mese di ottobre 1685. E del nostro regno il quarantatreesimo.

Firmato LUIGI e controfirmato LE TELLIER e a fianco, per il Re, COLBERT. E sigillato del grande Sigillo di cera verde, su lacci di seta rossa e verde».

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