• Non ci sono risultati.

Direzione Centrale Posizione Assicurativa Coordinamento Generale Statistico Attuariale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Direzione Centrale Posizione Assicurativa Coordinamento Generale Statistico Attuariale"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Direzione Centrale Posizione Assicurativa Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Roma, 02/04/2015

Circolare n. 68

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza, Al Presidente

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.3

OGGETTO: ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della legge 5.3.90 n.45. Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2015.

SOMMARIO: i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2015, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge in oggetto, devono essere predisposti in base ai coefficienti riportati nelle allegate tabelle.

(2)

i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno 2014, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2013, come previsto dal comma 3 dell’art. 2 della legge n.45/90.

Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2015, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n.64 del 20/05/2014 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2014, pari allo 0,2%.

Tanto premesso, si allegano:

le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (all. 1);

la tabella I/2015 - Ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,2% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (all. 2); la tabella II/2015 - Coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo del 0,2% (all.3).

(3)

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Riferimenti

Documenti correlati

"presunzione di efficacia" della cabinatura in tutte le ipotesi in cui il datore di lavoro produca il certificato di collaudo della cabinatura stessa, compilato dalla

[r]

b) invio all’interessato di una nota di debito che, oltre alla specifica indicazione della motivazione a base dell’indebito e delle ulteriori informazioni previste dalla citata

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo

 ASpI - Assicurazione Sociale per l’Impiego: E' una prestazione economica, per gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano dal 1° gennaio 2013,

La domanda presentata per richiedere la fruizione dei benefici da parte del lavoratore che non risulti precedentemente autorizzato alle prestazioni in questione (permessi ai

Come già precisato nel citato messaggio, la tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione

79, all’articolo 5, è stato riconosciuto agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di