• Non ci sono risultati.

Coordinamento Generale Statistico Attuariale Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Coordinamento Generale Statistico Attuariale Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 11/06/2014

Circolare n. 76

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.1

OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2014-30 giugno 2015.

SOMMARIO: A decorrere dal 1° luglio 2014 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

(2)

operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2012 e l'anno 2013 è risultata pari al 1,1%.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014 con il predetto indice.

Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.

Il Direttore Generale Nori

(3)

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Riferimenti

Documenti correlati

208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e

2331 del 17 giugno 2021, ha diramato le tabelle con i limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2020, ai fini della

D’altronde, su un piano più metodologico, la quantificazione del risparmio d’imposta del quoziente rispetto alla tassazione individuale è funzione non solo (e non tanto) del

67/2014, per quanto concerne il requisito soggettivo, interessati dall’applicazione delle novità in argomento e quindi potenziali beneficiari del credito, sono i titolari di

3 del Decreto interministeriale in argomento, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 60 per cento della misura delle

A) In caso di fruizione totale di una prestazione di DSO e di ASpI viene escluso dal computo dei contributi utili per una NASPI un numero di settimane di contribuzione pari

In particolare, la previsione della proroga di sette anni a favore delle concessiona- rie (società per azioni miste pubblico-private, partecipate per una quota compresa tra il 30% e

3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento – privo di ragionevole giustificazione – tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali