• Non ci sono risultati.

NON FALLIBILE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "NON FALLIBILE"

Copied!
39
0
0

Testo completo

(1)

• ESDEBITAZIONE

Convegno X Settimana nazionale della Conciliazione 2013 “Rilancio degli strumenti di giustizia alternativa”

Panoramica sugli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie:

la mediazione, la conciliazione tributaria e cenni sull’esdebitamento”

26 giugno 2013 ore 15.00 presso Sede Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo.

(2)

L' “esdebitazione” è un istituto introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la Riforma del diritto fallimentare (D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006, poi modificato dal successivo D.Lgs. del 12 settembre 2007, n. 1699): ai sensi dell'art. 142 Legge Fallimentare, si tratta di un “beneficio” che la legge riconosce all'imprenditore dichiarato fallito, consistente nella liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

L'obiettivo è quello di agevolare l'imprenditore nella ripresa dell'attività economica, liberandolo dal peso dei debiti pregressi (c.d. fresh start). A fronte della perdurante e grave crisi in cui versano oggi piccole imprese, famiglie e “consumatori”, dapprima il D.L. 212 del 22 dicembre 2011 (“Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile”, non convertito in data 15.02.2012), e, di poco successiva, la L. n. 3 del 27.01.2012 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, che è entrata in vigore lo scorso 29 febbraio) hanno previsto una procedura di composizione della crisi ad hoc per i soggetti non fallibili in stato di sovraindebitamento.

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(3)

NON FALLIBILE

Si tratta della possibilità, per quanti non riescano più a fare fronte ai propri debiti, di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, in base a un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei e l'integrale pagamento dei creditori privilegiati che non abbiano rinunziato, almeno in parte, al proprio privilegio.

L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di permettere a tutti coloro che versano oggi in situazioni di difficoltà, non riuscendo ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, di estinguere i debiti attraverso la regolazione di un‘accordo tra debitore e creditori, favorita dall'attività di Organismi di composizione della crisi e controllata dal Tribunale.

(4)

Procedimento su base volontaria consistente:

-in un accordo con una porzione qualificata del ceto creditorio [prima 70%, post d.l. 179/2012 60%]

-o, per il consumatore, in un piano omologato dal Tribunale:

-prima non si aveva alcuna riduzione dei crediti di coloro che non aderivano all’accordo, ma solo una moratoria generale fino ad un anno,

-post d.l. 179/2012, efficacia esdebitatoria per tutti i crediti anteriori alla pubblicità della proposta di accordo e del decreto giudiziale di apertura del procedimento e di sospensione delle esecuzioni ovvero, per il consumatore, per quelli anteriori alla pubblicità del piano omologato dal tribunale;

-i beni oggetto del piano costituiscono un patrimonio destinato e sono sottratti ad esecuzioni per crediti posteriori alla pubblicità

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(5)

PROCEDIMENTO Definizioni

-Prima d.l. 179/2012, non è una procedura esecutiva collettiva né una procedura concorsuale soggetta alla regola della par condicio creditorum (occorre il consenso individuale di ciascun creditore)

-Post d.l. 179/2012, sia la composizione della crisi da sovraindebitamento sia la liquidazione del patrimonio vanno considerate procedure concorsuali per gli effetti esdebitatorii che ne derivano

Sul piano procedurale è un ibrido tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, soggetto a procedura camerale ex artt. 737 ss. c.p.c.

(6)

•Istanza riservata al debitore

•Competenza funzionale del tribunale di residenza o sede principale del debitore

•Ausilio degli organismi di composizione della crisi scelti dal debitore, istituiti da enti pubblici [prima anche privati] e iscritti in apposito registro disciplinato con regolamento del Min. Giust. entro 90 giorni:

organismi di conciliazione costituiti presso le CCIAA, ordini avvocati, commercialisti, notai, segretariato sociale regionale sono iscritti di diritto a semplice domanda

in alternativa

•un professionista o associazione o società tra professionisti in possesso dei requisiti per essere curatore ex art. 28 l. fall. ovvero un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(7)

Accordo o, per il consumatore, piano di ristrutturazione dei debiti che assicuri:

• il regolare pagamento dei crediti impignorabili,

•le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti anche da terzi tenuti a sottoscrivere, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni, la cessione di crediti anche futuri,

•il pagamento anche parziale dei creditori muniti di diritti di prelazione, in misura non inferiore a quella realizzabile in base al valore di mercato dei diritti sui quali insiste la prelazione, quale attestato dall’organismo o dal professionista, con eventuale moratoria fino ad un anno in caso di accordo in continuità di impresa o di piano del consumatore,

•il pagamento integrale, con eventuale dilazione, di tributi europei, IVA e ritenute di legge

•eventuale affidamento del patrimonio del debitore a un gestore (professionista ex art. 28 l.fall.) per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori

(8)

•Deposito proposta del debitore al tribunale del luogo di residenza o di sede principale [e invio all’agente per la riscossione e agli uffici fiscali con ricostruzione posizione fiscale e indicazione contenziosi pendenti]

•unitamente alla proposta:

•elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

•elenco di tutti i beni del debitore;

• elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;

•dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

•attestazione sulla fattibilità del piano rilasciata dall’organismo e/o dal professionista o dal notaio;

• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia con certificato dello stato di famiglia;

• (se imprenditore) scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione dell’organismo (o del professionista o del notaio) che ne attesta la conformità all'originale.

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(9)

DEPOSITO DEL PIANO DEL CONSUMATORE Oltre a quanto sopra,

relazione particolareggiata dell’OCC (o del professionista o del notaio) che deve contenere:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria

(10)

DEPOSITO DELLA PROPOSTA O DEL PIANO

•Potere del tribunale di assegnare un termine di quindici giorni per integrare la proposta o il piano e per produrre nuovi documenti

•Sospensione degli interessi convenzionali o legali per i crediti chirografari, ai soli effetti del concorso

•Termine di sei mesi per concludere il procedimento con l’omologa

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(11)

PROCEDIMENTO

Applicazione generalizzata del procedimento camerale ex artt. 737 ss. c.p.c., con reclamabilità al collegio di cui non può far parte il giudice del procedimento ed eventuale ricorso straordinario per cassazione

Giudice monocratico fissa udienza con decreto immediato equiparato quoad effectum a un pignoramento generale e comunicato con la proposta almeno quaranta giorni prima dell’udienza ai creditori anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, con cui dispone:

•idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto e, se imprenditore iscritto, pubblicazione nel registro delle imprese;

•la trascrizione, a cura dell’organismo o del professionista o del notaio, nei RR.II.;

•il divieto di azioni esecutive o sequestri o di acquisti di diritti di prelazione, sotto pena di nullità e salvo che per crediti impignorabili [prima d.l. 179/2012 provvede all’udienza]

Inefficacia degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del giudice

(12)

PROCEDIMENTO All'udienza il giudice:

•revoca il decreto in presenza di atti in frode ai creditori;

•omologa, se accerta il raggiungimento del 60% dei consensi dei creditori

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(13)

ACCORDO

•I creditori fanno pervenire all’OCC (o al professionista o al notaio nominati dal tribunale) dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, almeno dieci giorni prima dell’udienza. In mancanza di risposta, meccanismo di silenzio-assenso

•creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti

•l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso né determina novazione delle obbligazioni, salvo che non sia diversamente stabilito

(14)

REVOCA DELL’ACCORDO O DEL PIANO

• di diritto, se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie

•giudiziale, per compimento di atti in frode

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(15)

OMOLOGAZIONE DELL’ACCORDO

•L‘OCC (o il professionista o il notaio designato dal Tribunale) trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale, allegando il testo dell’accordo.

•Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare contestazioni all’organismo (o al professionista o al notaio).

•Decorsi dieci giorni, l’OCC (o il professionista o il notaio) trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

•Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale prescritta, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli aventi causa di prelazione nei limiti del realizzo, risolta ogni altra contestazione ed effettuato un eventuale cram down, il giudice monocratico di tribunale omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione.

(16)

Prima del d.l. 179/2012

Dalla data di omologazione e per non più di un anno moratoria azioni esecutive individuali, sequestri conservativi, diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo titolari di crediti impignorabili (alimenti, lavoro subordinato, ecc.)

Dopo il d.l. 179/2012 Effetto esdebitatorio

•Accordo/piano omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di proposta e decreto o del piano del consumatore omologato.

•I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (patrimonio destinato)

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(17)

•gli effetti vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili o dei crediti aventi titolo di prelazione in base al valore di presumibile realizzo;

•l'accertamento del mancato pagamento è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio ex artt. 737 ss. c.p.c.; provvedimento soggetto a reclamo alla corte d’appello e, successivamente, ricorso straordinario per cassazione

•la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo, con esenzione però da revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato

(18)

Applicazione generalizzata del procedimento camerale ex artt. 737 ss. c.p.c., con reclamabilità al collegio di cui non può far parte il giudice del procedimento ed eventuale ricorso straordinario per cassazione

Il giudice monocratico di Tribunale, depositato il ricorso del consumatore:

•verifica i requisiti soggettivi, i presupposti di proponibilità dell’istanza e la completezza della documentazione;

•verifica l’insussistenza di atti in frode;

•fissa con decreto l’udienza non oltre sessanta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la comunicazione di proposta e decreto ai creditori a cura dell’OCC almeno trenta giorni prima dell’udienza

•sospende le esecuzioni pregiudizievoli nelle more del procedimento di omologazione

•dalla data del deposito del ricorso divieto di azioni cautelari e di acquisto di titoli di prelazione

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(19)

PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE All’udienza il giudice:

•verifica la fattibilità del piano e l’idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti aventi titolo di prelazione nei limiti del valore di presumibile realizzo;

•risolve le contestazioni anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti;

•verifica la meritevolezza del consumatore (assenza di sovraindebitamento colposo)

•Esegue l’eventuale cram down All’esito:

•omologa il piano, disponendo idonea pubblicità; quando cessione o affidamento a terzi di beni immobili, OCC cura la trascrizione: decreto = pignoramento generale

oppure

•rigetta la domanda, revocando l’eventuale sospensione

(20)

EFFETTI DELL’OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

•Piano omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di proposta e decreto o del piano del consumatore omologato.

•I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (patrimonio destinato)

•gli effetti vengono meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili o dei crediti aventi titolo di prelazione in base al valore di presumibile realizzo (procedura camerale)

•non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(21)

ESECUZIONE DELL’ACCORDO O DEL PIANO DEL CONSUMATORE

•se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano, il giudice, su proposta dell’OCC, nomina un liquidatore, con i requisiti per la nomina a curatore ex art. 28 l.fall., che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate;

•l’OCC risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

•I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o del PCC sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti

(22)

CONTROVERSIE NELLA FASE ESECUTIVA DELL’ACCORDO O DEL PIANO

•Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura:

•procedura camerale

•reclamo al collegio e

•ricorso straordinario in Cassazione quando siano violati diritti soggettivi;

•il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e di quelli aventi titoli di prelazione, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, inclusi i decreti della procedura.

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(23)

CONTROVERSIE NELLA FASE ESECUTIVA DELL’ACCORDO O DEL PIANO

•Nullità di pagamenti e atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano

•crediti sorti in occasione o in funzione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti

(24)

•L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente [o con colpa grave] aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento e l’azione va proposta entro sei mesi dalla scoperta e non oltre due anni dal termine dell’ultimo adempimento

•Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

•L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

•Procedura camerale, reclamo al collegio, ricorso straordinario in Cassazione.

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(25)

Revoca e cessazione di diritto dell’efficacia dell’omologazione del piano del consumatore

•Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell’omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

•revoca entro sei mesi dalla scoperta e non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto

•cessazione di diritto dell’efficacia entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dall’accordo.

•Salvezza diritti dei terzi.

•Procedura camerale, reclamo al collegio, ricorso straordinario in Cassazione.

(26)

CARATTERI E PRESUPPOSTI

•Procedura concorsuale alternativa a quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo o piano del consumatore)

•Liquidazione di tutto il patrimonio del debitore nell’interesse dell’intero ceto creditorio

•Imprenditore non fallibile (non soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento):

•imprenditori sotto soglia ex art. 1 l.fall.

•debitori civili (ad es. professionisti, associazioni professionali, società di avvocati ex d.lgs.

96/2001, società tra professionisti)

•imprese non commerciali, ivi incluso l’imprenditore agricolo

•consumatori

•Non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a PCC o a liquidazione del patrimonio

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(27)

PROCEDIMENTO

•Procedimento camerale (artt. 737 ss. c.p.c.)

•Di regola, su istanza del solo debitore, salvo i casi di conversione, anche su istanza di un creditore, delle PCC in Liquidazione del Patrimonio per annullamento, risoluzione o cessazione degli effetti delle PCC

•Competenza funzionale tribunale di residenza o sede principale del debitore

•Ausilio degli organismi di composizione della crisi (OCC) istituiti da enti pubblici e iscritti in apposito registro disciplinato con regolamento del Min. Giust. entro 90 giorni:

•Organismo di conciliazione costituiti presso le CCIAA, ordini avvocati, commercialisti, notai, segretariato sociale regionale sono iscritti di diritto a semplice domanda

in alternativa

•un professionista o associazione o società tra professionisti in possesso dei requisiti per essere curatore

(28)

unitamente alla domanda, a pena di inammissibilità:

•elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

•inventario di tutti i beni del debitore, con specificazioni sul possesso;

•elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;

•dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

•elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia con certificato dello stato di famiglia;

•(se imprenditore) scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione dell’OCC (o del professionista o del notaio) che ne attesti la conformità all'originale;

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(29)

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL’OCC Relazione particolareggiata dell’OCC (o del professionista o del notaio) su:

•cause indebitamento e diligenza debitore nell’assumere obbligazioni

•ragioni incapacità debitore persona fisica di adempiere obbligazioni

•resoconto solvibilità debitore negli ultimi cinque anni

•indicazione atti del debitore impugnati dai creditori

•giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione

Avviso all’agente della riscossione e agli uffici fiscali anche presso gli enti locali

La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

(30)

Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

•Sospensione degli interessi convenzionali o legali per i crediti chirografari, ai soli effetti del concorso

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(31)

DECRETO DI AMMISSIONE

Il giudice, verificata la completezza e la regolarità della documentazione e che non vi siano stati atti in frode dei creditori negli ultimi 5 anni:

•nomina un liquidatore (professionista in possesso dei requisiti per curatele);

•divieto azioni cautelari o esecutive e acquisti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

•idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché annotazione nel registro delle imprese;

•trascrizione del decreto nei RRII;

•ordina consegna o rilascio dei beni, salvo autorizzazione all’utilizzo al debitore;

•fissa i limiti del vincolo su stipendi, pensioni e salari.

Equiparazione quoad effectum al pignoramento

(32)

•Forma l’inventario dei beni

•Invia comunicazione ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali, fissando termine per domanda

•Forma il progetto di stato passivo e tiene conto delle successive osservazioni: se le contestazioni permangono, lo stato passivo è approvato dal giudice con procedura camerale e decreto soggetto a reclamo al collegio

•Elabora il programma di liquidazione dei beni, depositato in cancelleria e inviato a debitore e creditori

•Amministra i beni del patrimonio di liquidazione

•Procede alle vendite secondo procedure trasparenti e competitive, salvo sospensione con decreto del giudice

•Richiede al giudice l’autorizzazione allo svincolo delle somme e alla cancellazione delle formalità trascritte sui beni

•Esercita ogni azione inerente ai beni e ai crediti inclusi nel patrimonio di liquidazione

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(33)

SOPRAVVENIENZE, CREDITI POSTERIORI E CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

•I beni e i crediti sopravvenuti entro quattro anni dal deposito della domanda entrano nel patrimonio di liquidazione, dedotte le passività e previa integrazione dell’inventario

•I crediti per causa o titolo posteriori al deposito della domanda non possono soddisfarsi sui beni del patrimonio di liquidazione (patrimonio destinato)

•I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o del PCC sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti

•Trascorsi quattro anni e verificata l’esecuzione completa della liquidazione il giudice dispone con decreto reclamabile la chiusura della procedura

(34)

•Debitore persona fisica

•Condizioni:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura;

b) non abbia in alcun modo ritardato;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione

.

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(35)

Esclusa:

a) ricorso al credito colposo e sproporzionato;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Non opera:

a) obblighi di mantenimento e alimentari;

b) risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi

.

.

(36)

•Procedura camerale, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti

•Decreto reclamabile dai creditori

•Revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risultano:

a) atti in frode;

b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

•Procedura camerale decisa con decreto reclamabile

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(37)

COMPOSITORI DELLA CRISI REQUISITI

•enti pubblici iscritti in apposito registro istituito dal Ministero della Giustizia Sono iscritti di diritto, a semplice domanda:

•organismi di conciliazione costituiti presso le CCIAA (art. 2 l. 580/1993)

•segretariato sociale regionale (art. 22.4, lett. a), l. 328/2000)

•ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai

Nonché (anche in forma associata o di società tra professionisti) in possesso dei requisiti di cui all’art.28 regio decreto 16 marzo 1942, n.267 nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato:

•Commercialisti

•Avvocati ovvero

•Notai

(38)

-Coadiuvano il debitore/consumatore nella predisposizione dell’accordo/piano

- redigono la «relazione particolareggiata» su ragioni del sovraindebitamento e attendibilità della documentazione

- risolvono eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilano sull'esatto adempimento dello stesso

-verificano la veridicità dei dati contenuti nella proposta e attestano la fattibilità del piano -eseguono le pubblicità ed effettuano le comunicazioni disposte dal giudice

-Propongono la nomina del liquidatore nella persona di uno dei professionisti in possesso dei requisiti per curatela

Relatori: Pellizzari Dott. Andrea - Geneletti Dott. Corrado

(39)

SANZIONI PENALI

•Il componente dell‘OCC ovvero il professionista che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ovvero nella relazione è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

•La stessa pena si applica al componente dell‘OCC ovvero al professionista che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio

Riferimenti

Documenti correlati

• GESTORE DELLA CRISI: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi

l’Organismo ed il Gestore nominato ad accedere alle banche dati presso l’Agenzia delle Entrate, nonché alla banca dati del P.R.A., della C.R.I.F., della Centrale Rischi

Dopo la comunicazione di accettazione del preventivo la pratica viene avviata ed istruita. In mancanza di accettazione del preventivo oppure, nel prosieguo, in caso

Il Gestore della crisi, come definito dal DM 202/14, è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei

che l’ente finanziatore, infatti, ai sensi dell’art. 124 bis TUB, “prima della conclusione del contratto di credito, … valuta il merito creditizio del consumatore sulla base

nel caso della risoluzione - fermo restando che, secondo l’orientamento prevalente, questa deve essere riconosciuta a tutti i creditori vincolati all’«Accordo»

• Con l’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale del Tribunale di Udine si è evidenziata la contrarietà all’articolo 3 della disposizione dell’articolo 7 della Legge

Con il ricavato della vendita del garage di Via Domenico de Ambrogi invece, stimato in circa € 15.000,00 (all. 13), verrebbero soddisfatti parzialmente gli altri creditori