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Ministro della Salute

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Academic year: 2021

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(1)

Prot. n. 8190/COV19 Roma, 3 novembre 2020 Prof. Giuseppe Conte

Presidente del Consiglio dei Ministri On. Roberto Speranza

Ministro della Salute

On. Prof. Francesco Boccia

Ministro per gli Affari regionali e le autonomie

ROMA

Illustre Presidente, gentili Ministri,

con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, vista l’urgenza di procedere ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 6 del 3 febbraio 2020, esprimo parere, salvo successiva ratifica in Conferenza, nei termini di cui all’allegato documento.

Nel ringraziare per l’attenzione, invio i miei migliori saluti.

Stefano Bonaccini

All.to: c.s.

(2)

DPCM del 3 novembre 2020

Le Regioni rilevano come la seconda ondata della pandemia stia colpendo in maniera generale tutto il territorio nazionale e ribadiscono, pertanto, la richiesta di univoche misure nazionali ed, in via integrativa, provvedimenti più restrittivi di livello regionale e locale.

Destano forti perplessità e preoccupazione le disposizioni di cui agli articoli 1bis e 1ter che comprimono ed esautorano il ruolo e i compiti delle Regioni e delle Province autonome, ponendo in capo al Governo ogni scelta e decisione sulla base delle valutazioni svolte dagli organismi tecnici. Si rende indispensabile instaurare un contraddittorio per l’esame dei dati con i dipartimenti di prevenzione dei servizi sanitari regionali prima della adozione degli elenchi delle regioni di cui alla prevista ordinanza del Ministro della Salute.

Non appaiono, infatti, chiare le procedure individuate e le modalità con le quali sono definite le aree e i territori a più alto livello di rischio e le modalità e le tempistiche con le quali viene declassificato il livello di rischio.

A questo percorso di analisi dei dati, le singole Regioni e Province autonome devono poter partecipare, anche in considerazione della ricaduta delle misure sul rispettivo territorio.

E’ indispensabile che, contestualmente all’emanazione del d.p.c.m., vengano definite, attraverso un provvedimento di legge, l’ammontare delle risorse, unitamente a modalità e tempi di erogazione delle stesse, con le quali si procede al ristoro delle attività economiche che hanno subito limitazioni, sospensioni e/o chiusure. Con il medesimo provvedimento è necessario introdurre meccanismi di sospensione dei tributi relativi agli anni fiscali 2020 e 2021 per le stesse attività economiche.

E’, infatti, assolutamente indispensabile dare certezze al fine di scongiurare un effetto depressivo e conseguenti problemi sociali, assicurando la contemporaneità delle misure di contenimento dell’epidemia con quelle di sostegno alle categorie economiche e sociali colpite.

E’, inoltre, necessario prevedere misure normative e adeguate risorse finanziarie per

riconoscere ed estendere i congedi parentali per tutti i lavoratori dipendenti,

pubblici e privati, e le misure economiche di conciliazione per i lavoratori

autonomi.

(3)

Ulteriori osservazioni di natura tecnica da tenere presente nella redazione finale del d.p.c.m.

1) All’art. 1, lett. v bis), si chiede di sostituire, al 4° rigo, le parole “per il personale sanitario” con “personale del servizio sanitario nazionale”.

2) All’art. 1, comma 4, chiarire chi può e deve disporre la chiusura al pubblico di strade e piazze nei centri urbani.

3) Valutare la possibilità di prevedere forme di flessibilità per la didattica in presenza per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

4) Si rende necessario aggiungere, tra le attività e le categorie merceologiche da

conservare aperte in ogni caso, anche quelle di igiene personale e della casa, di

cibi per animali e cartoleria (per le scuole).

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