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CONSIGLIO NAZIONALE

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Academic year: 2021

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(1)

CONSIGLIO NAZIONALE

13 ottobre 2018

HOTEL MILAN MARRIOT - MILANO

(2)

Struttura della relazione

1) Legge 24/2017: Protocollo FNOPI-CSM-CNF 2) Legge 3/2018: stato dell’arte

3) Comunicazione istituzionale

(3)

1) Legge 24/2017: Protocollo CSM

(4)

2.1 Contenuti Protocollo

Il 20 settembre è stato sottoscritto da FNOPI, CSM e CNF un protocollo d’intesa per applicare la legge 24/2017 (responsabilità sanitaria) per quanto riguarda la professione infermieristica, come richiesto da avvocati e magistrati, con parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all’autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità della materia.

Principali contenuti

a) FNOPI concorrerà all’attuazione delle linee guida per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici già indicate nell’analogo protocollo con la FnomCeO del 24 maggio scorso.

(5)

2.2 Requisiti per garantire la speciale competenza

La Magistratura riconosce le competenze specialistiche degli infermieri come effettive e come presupposto per la scelta dei periti e consulenti dei tribunali.

Requisiti primari

➢ laurea magistrale in scienze infermieristiche;

➢ esercizio della professione da non meno di 10 anni;

➢ assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;

➢ regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.

Requisiti secondari

Curriculum formativo post-universitario che indichi:

➢ corsi di livello universitario o assimilato

➢ corsi di aggiornamento per il circuito ECM ed eventuali attività di docenza

➢ posizioni ricoperte e le attività svolte durante la carriera

➢ attività di ricerca, pubblicazioni e iscrizione a società scientifiche

➢ riconoscimenti accademici o professionali o altri elementi che dimostrino l’elevata qualificazione

➢ abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione

➢ attestazione della conoscenza del processo telematico

(6)

LA CTU NEL PROCESSO CIVILE ITALIANO E IN QUELLO PENALE

(7)

7 Milano, 13 ottobre 2018

A COSA SERVE LA CTU E QUANDO VIENE DEFERITA

La CTU serve e viene deferita ogni volta che la risoluzione della controversia dipende da una questione di carattere tecnico o scientifico la cui cognizione non è conosciuta e/o conoscibile dall’organo giudicante in quanto estranea alle precipue competenze dello stesso.

(8)

CHI È IL CONSULENTE / PERITO

Il Consulente Tecnico assume nel processo il ruolo di Ausiliare del Giudice

(9)

9 Milano, 13 ottobre 2018

LE PRINCIPALI PREVISIONI CODICISTICHE NELL’AMBITO DEL PROCESSO CIVILE

Art. 62 - Attività del consulente

“Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal Giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio i chiarimenti che il Giudice gli richiede a norma degli art. 194 s.s. e degli art. 441 e 463 cpc

(10)

LE PRINCIPALI PREVISIONI CODICISTICHE NELL’AMBITO DEL PROCESSO

CIVILE

Art. 64 - Responsabilità del consulente

“Si applicano al consulente le tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

(11)

11 Milano, 13 ottobre 2018

LE PRINCIPALI PREVISIONI CODICISTICHE NELL’AMBITO DEL PROCESSO

CIVILE

Art. 191 - Nomina del Consulente Tecnico

“Nei casi previsti dagli art. 61 e seguenti il Giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’art. 183 settimo comma o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire”

(12)

LE PRINCIPALI PREVISIONI CODICISTICHE NELL’AMBITO DEL PROCESSO

CIVILE

Art. 193 - Giuramento del consulente

(13)

13 Milano, 13 ottobre 2018

LE PRINCIPALI PREVISIONI CODICISTICHE NELL’AMBITO DEL

PROCESSO CIVILE

194 - Attività del Consulente

“Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze”

(14)

LA FUNZIONE CIVILISTICA DI CONCILIATORE DEL CONSULENTE NELL’AMBITO DEL

PROCEDIMENTO 696 BIS

Art. 696 bis c.p.c. - Nell’ambito dell’espletamento della consulenza tecnica

preventiva, il Consulente nominato da Giudice, prima di provvedere al deposito della relazione, deve tentare la conciliazione tra le parti

(15)

15 Milano, 13 ottobre 2018

LE PRINCIPALI PREVISIONI CODICISTICHE NELL’AMBITO DEL PROCESSO PENALE

Art. 220 cpp - Oggetto della perizia

“La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”.

(16)

LE PRINCIPALI PREVISIONI CODICISTICHE NELL’AMBITO DEL PROCESSO PENALE

Art. 221 cpp- Nomina del perito

“Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.

Il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte

(17)

17 Milano, 13 ottobre 2018

LE PRINCIPALI PREVISIONI CODICISTICHE NELL’AMBITO DEL PROCESSO PENALE

Art. 359 cpp- Consulenti Tecnici del PM

“Il PM, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. Il consulente può essere autorizzato dal PM ad assistere a singoli atti di indagine.”

(18)

I PROFESSIONISTI SANITARI COINVOLTI

Gli esercenti le professioni sanitarie

LE NOVITÀ APPORTATE DALL’ART. 15 DELLA L. 24 DEL 2017

Nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria il Giudice deve nominare un Collegio Peritale

COMPOSIZIONE COLLEGIO PERITALE

- Sempre obbligatoria la nomina di un Medico Legale

(19)

19 Milano, 13 ottobre 2018

LE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA NELLA NUOVA IMPALCATURA PROCESSUALE

L’Art. 8 della legge n. 24 del 2017 ha introdotto una condizione di procedibilità della domanda

Chi intende esercitare un’azione innanzi al Giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a:

proporre ricorso ex art. 696 bis esperire tentativo di conciliazione

(20)

L’INFERMIERE COME STRUMENTO PER LA MAGISTRATURA

Il Protocollo Fnopi/CSM/CNF

(21)

21 Milano, 13 ottobre 2018

LE SPECIALI COMPETENZE

Le speciali competenze richieste per l’iscrizione negli albi dei CTU presso i Tribunali ai sensi degli art. 15 disp. att. c.p.c. e 69 disp. Att. c.p.p. non si esauriscono nel

possesso del mero titolo abilitativo alla professione, ma si sostanziano nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere dal curriculum

formativo e/o scientifico, sia dall’esperienza professionale del singolo esperto. Nel valutare la speciale competenza è raccomandabile che il Comitato consideri

complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, degli elementi di valutazione primari dovrebbe far presumere l’assenza di speciale competenza, precludendo l’iscrizione all’albo, salvo motivata ragione

contraria.

(22)

LE SPECIALI COMPETENZE

Al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell’esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento, è opportuno dare rilievo alle

(23)

23 Milano, 13 ottobre 2018

GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE SPECIALI COMPETENZE

1. Gli Elementi Primari

a) possesso della laurea magistrale in scienze infermieristiche b) esercizio della professione per un periodo minimo di 10 anni

c) assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso

d) regolare adempimento obblighi formativi ECM

(24)

GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE SPECIALI COMPETENZE

2. Gli elementi secondari

a) adeguato curriculum formativo post- universitario (corsi a livello universitario e/o assimilati; corsi aggiornamento rilevanti ai fini ECM; attività docenza)

b) adeguato curriculum professionale (posizioni ricoperte e attività svolte durante la carriera)

c) eventuale possesso di curriculum scientifico (attività ricerca; pubblicazioni; iscrizioni a società scientifiche)

d) eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o altri elementi che possano connotare l’elevata qualificazione del professionista

e) eventuale abilitazione allo svolgimento dell’attività di mediazione

(25)

25 Milano, 13 ottobre 2018

IL FASCICOLO PERSONALE

Per ogni iscritto alla sezione dell’albo riservata agli esercenti la professione sanitaria infermieristica verrà costituito un fascicolo personale all’interno del quale, oltre ai dati personali, troveranno collocamento, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni: a) date acquisizione titolo di studio e abilitazione all’esercizio della professione

infermieristica

b) curriculum formativo e scientifico

c) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall’autorità giudiziaria; compensi liquidati dall’autorità giudiziaria; motivazione revoca incarico

d) competenza acquisite nell’ambito della conciliazione e acquisite mediante appositi percorsi formativi (l’annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell’art. 8 L. 24/2017)

e) conoscenza processo civile telematico

f) ogni altro elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare

(26)

AVVOCATI DI PARTE, INFERMIERI, MEDICI LEGALI E CTP: CHI FA COSA?

L’Avvocato di Parte

Ha specifiche competenze in ambito legale e forense

Assicura che l’intero procedimento si svolga in conformità dei precetti processuali e sostanziali stabiliti dalla legge

Il Medico Legale

In ogni collegio peritale deve obbligatoriamente essere nominato un consulente specializzato in Medicina Legale

(27)

27 Milano, 13 ottobre 2018

L’INFERMIERE

È chiamato ad esprimere un parere tecnico in ambito clinico-assistenziale fornendo elementi peritali di carattere clinico

CTP

È il Consulente Tecnico nominato dalla parte processuale

Partecipa alle operazioni peritali e può presentare, per iscritto o a voce, istanze e osservazioni

(28)

L’OGGETTO DELL’INTERVENTO INFERMIERISTICO IN AMBITO PERITALE

Supporto Clinico

LE ESIGENZE PROCESSUALI SOTTESE AL COINVOLGIMENTO DELL’INFERMIERE

La Legge n. 24 del 2017 ha ridefinito l’ambito di applicazione e il regime di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, senza più operare una

distinzione tra categorie quali professioni mediche e professioni infermieristiche. Pertanto è di fondamentale importanze che anche gli esercenti la professione

(29)

29 Milano, 13 ottobre 2018

VALORIZZAZIONE FORMALE DELLE AREE PROFESSIONALI

Grazie all’accordo stipulato tra FNOPI, CSM e CNF si è avuto il formale

riconoscimento delle aree professionali cliniche, le quali assolvono lo scopo di

orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza più adatto alle questioni oggetto del procedimento

a)Area cure primarie - servizi territoriali/distrettuali b)Area intensiva e dell’emergenza/urgenza

c) Area Medica d) Area chirurgica

e) Area neonatologica e pediatrica f) Area Salute mentale e dipendenze

(30)

Gruppo di Lavoro FNOPI Legge 24/2017

Relatore: Lebiu Graziano Presidente OPI Carbonia Iglesias

MAPPATURA

MASTER

(31)

OFFERTA

FORMATIVA

AMBITO DI

INSERIMENTO

(32)

UNIVERSITA’

PIANO DI STUDI

(33)

LEZIONI

TIROCINIO

Milano, 13 ottobre 2018

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

CONTESTI DELLA MAPPATURA OFFERTA MASTER

(39)

le università possono attivare corsi di perfezionamento scientifico

e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della

LAUREA

o della

LAUREA MAGISTRALE

, alla conclusione dei quali sono rilasciati i

master universitari

di I° LIVELLO

e

master universitari

di II° LIVELLO

CONTESTI DELLA MAPPATURA OFFERTA MASTER

INFERMIERISTICA FORENSE

(40)

LINEE GUIDA

FNC IPASVI

2005

MASTER I LIVELLO

(41)

LINEE GUIDA FNC IPASVI 2005 MASTER I LIVELLO

INDIRIZZANO/PREVEDONO

. FORMAZIONE IN DIVERSI AMBITI DI CONTENZIOSO . APPRENDIMENTO IN AULA

.TIROCINIO IN SETTORI SPECIFICI PER IL PROFILO PROFESSIONALIZZANTE . ATTIVITA’ TUTORIALE

. 100% DEL TIROCINIO DI 210 ORE/14 CFU

ATTIVITA’ DIDATTICA FRONTALE 30 CFU (1 CFU/8 H. PER 240 ORE COMPLESSIVE) ATTIVITA’ DIDATTICA INTERATTIVA 16 CFU (1 CFU/10 H. PER 160 ORE COMPLESSIVE)

ATTIVITA’ TIROCINIO 14 CFU (1 CFU/15 H. PER 210 ORE COMPLESSIVE)

(42)

DISPOSIZIONI

ATTUATIVE CODICE

PROCEDURA CIVILE

ARTT. 13 e 14

(43)

CONTESTI DELLA MAPPATURA AMBITO DI APPLICAZIONE INFERMIERISTICA FORENSE

Disposizioni di attuazione del C.p.c.

Art. 13.

(Albo dei consulenti tecnici)

Presso ogni tribunale è istituito

un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le

categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3.

commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.

(44)

CONTESTI DELLA MAPPATURA AMBITO DI APPLICAZIONE

Disposizioni di attuazione del C.p.c.

Art. 14.

(Formazione dell'albo)

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato …. da un

professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal

consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene

il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il consiglio predetto ha

facoltà

di designare, quando lo

ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'

albo di altro

(45)

UNIVERSITA’

MASTER LIVELLO I o II

RESIDENZIALE o

TELEMATICO

STUDENTI FORMATI

(46)

UNIVERSITA’

RESIDENZIALI

N.

69/5

UNIVERSITA’

TELEMATICHE

N.

13/7

(47)

UNIVERSITA’

RESIDENZIALI

N. 5

MASTER I LIVELLO

N. 3 + 1 + ?

MASTER II LIVELLO

N. 0

STUDENTI FORMATI

N. 140

CONTESTI DELLA MAPPATURA OFFERTA MASTER

INFERMIERISTICA FORENSE

(48)

UNIVERSITA’

TELEMATICHE

N. 7

MASTER I LIVELLO

N. 6+1

MASTER II LIVELLO

N. 1

STUDENTI FORMATI

CONTESTI DELLA MAPPATURA

(49)

PIANO DIDATTICO

TIROCINIO

(50)
(51)
(52)
(53)

CONTESTI DELLA MAPPATURA OFFERTA MASTER INFERMIERISTICA FORENSE

1

UNIVERSITA’

RESIDENZIALE

PROPONE UN MASTER

IN

2

MESI E CON

18

CFU

A

1400,00

EURO

(54)
(55)
(56)
(57)

CONTESTI DELLA MAPPATURA OFFERTA MASTER INFERMIERISTICA FORENSE

I TIROCINII SONO SVOLTI

IN AUTOGESTIONE

ED IN AMBIENTI

PROFESSIONALIZZANTI

CHE NULLA HANNO

A CHE VEDERE CON IL

TITOLO CONSEGUITO

(58)

CONTESTI DELLA MAPPATURA OFFERTA MASTER

1

UNIVERSITA’

TELEMATICA

PREVEDE TIROCINIO PER

84

ORE COMPLESSIVE

RISPETTO ALLE

210

ORE

(59)

CONTESTI DELLA MAPPATURA OFFERTA MASTER INFERMIERISTICA FORENSE

Master Universitario di

II livello

in “Scienze Giuridiche e

Forensi per le Professioni Sanitarie”. Obiettivi:

Creare una figura professionale che possa

esprimere

pareri di pratica sanitaria in sede Giudiziaria

, e che

possa essere impiegata presso degli Uffici di Medicina

Legale, presso le Direzioni Sanitarie Aziendali e le

Direzione Mediche di Presidio Ospedaliero.

Milano, 13 ottobre 2018

(60)
(61)

ADERENZA DIDATTICA

UNIVERSITA’ RESIDENZIALI

ALLE LINEE GUIDA FNC IPASVI 2005

0

SU

5

CONTESTI DELLA MAPPATURA OFFERTA MASTER INFERMIERISTICA FORENSE

(62)

ADERENZA DIDATTICA

UNIVERSITA’ TELEMATICHE

ALLE LINEE GUIDA FNC IPASVI 2005

0

SU

7

(63)
(64)
(65)
(66)

CORTI D’APPELLO

TRIBUNALI

ALBI CTU E PERITI

CTU E PERITI

INFERMIERI FORENSI

(67)

CORTI D’APPELLO

N. 28/29

TRIBUNALI

N. 108/138

(68)

TRIBUNALI

N.

108/138

CONTESTI DELLA MAPPATURA AMBITO DI APPLICAZIONE

N.

108

ELENCHI CON CTU E PERITI

(69)

CONTESTI DELLA MAPPATURA AMBITO DI APPLICAZIONE INFERMIERISTICA FORENSE

1

INFERMIERE FORENSE

EX PRESIDENTE COLLEGIO IPASVI

E’ INSERITO

NELL’AREA

NUMISMATICA

(70)

CONTESTI DELLA MAPPATURA AMBITO DI APPLICAZIONE

(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)

CONTESTI DELLA MAPPATURA AMBITO DI APPLICAZIONE

2

REGIONI HANNO

INFERMIERI FORENSI

(77)

CONTESTI DELLA MAPPATURA AMBITO DI APPLICAZIONE INFERMIERISTICA FORENSE

1

CORTE D’APPELLO

NON HA

INFERMIERE FORENSE

NEGLI ALBI DEI

2

TRIBUNALI DI

COMPETENZA

(78)

3

INFERMIERI FORENSI

NON ISCRITTI

ALL’ALBO DELL’OPI

(79)

CONTESTI DELLA MAPPATURA AMBITO DI APPLICAZIONE INFERMIERISTICA FORENSE

TRIBUNALE

4

INFERMIERI FORENSI SU

3144

ISCRITTI

OPI FE

(80)
(81)

CONTESTI DELLA MAPPATURA AMBITO DI APPLICAZIONE INFERMIERISTICA FORENSE

TRIBUNALE REGIONE

EMILIA ROMAGNA

“noi ci si aspettava che il

Collegio chiamasse

prontamente”

(82)

CONTESTI DELLA MAPPATURA AMBITO DI APPLICAZIONE

TRIBUNALE REGIONE

EMILIA ROMAGNA

(83)

CONTESTI DELLA MAPPATURA AMBITO DI APPLICAZIONE INFERMIERISTICA FORENSE

TRIBUNALE

MANTOVA

“sarà nostra cura portare la pratica

in riunione ed inserire l’area, la

materia e la specializzazione”

(84)

CONTESTI DELLA MAPPATURA AMBITO DI APPLICAZIONE

TRIBUNALE

BERGAMO

(85)

CONTESTI DELLA MAPPATURA AMBITO DI APPLICAZIONE INFERMIERISTICA FORENSE

TRIBUNALE

BIELLA

E

AVELLINO

HANNO RESO DISPONIBILI UN

DOCUMENTO SU

RUOLO

E

FUNZION

I DI

CTU

E

PERITI

(86)
(87)

ART . 193 Codice di Procedura Civile

"Giuro di bene e fedelmente adempiere

alle funzioni affidatemi, al solo scopo di

(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)

INCARICHI CONFERITI

PERIZIE DEPOSITATE

(95)

CAMPIONE DI

21

INFERMIERI FORENSI

CONTATTATI PER IL

TRAMITE DELLA EMAIL

INDICATA NELL’ALBO

DI RIFERIMENTO

(96)
(97)

INFERMIERI

FORENSI

CTU (CIVILE)

E PERITI (PENALE)

N.

157

CONTESTI DELLA MAPPATURA AMBITO DI APPLICAZIONE INFERMIERISTICA FORENSE

(98)
(99)

CONCLUSIONI

(100)

OFFERTA FORMATIVA “CREATIVA”

DIDATTICA “DISOMOGENEA”

TIROCINIO EFFETTUATO “FUORI CONTESTO”

DIDATTICA E TIROCINIO NON ADERENTI LINEE GUIDA FNC

(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)

CARENZA MODULI E/O SETTIRE SCIENTIFICO/DISCIPLINARE

(107)

Obiettivi:

È finalizzato all’acquisizione delle seguenti capacità e competenze:

conoscenza delle problematiche in ambito medico-legale inerenti alla sfera professionale infermieristica, approfondita dagli aspetti giuridici e deontologici relativi alle professioni sanitarie;

di esercizio della funzione dell’infermieristica legale e forense in tutti i suoi aspetti: attività tecnica di collaborazione con il medico legale (autopsie, identificazione personale, laboratorio di criminalistica e di carattere

tossicologico forense, identificazione personale, disastri di massa);

di valutazione e prevenzione del rischio professionale correlato all'attività

assistenziale, in riferimento alle normative vigenti riguardanti la responsabilità professionale;

di individuazione delle tipologie di responsabilità attraverso l’analisi e la descrizione della casistica in materia di medicina legale clinica;

(108)

2

CARENZA MODULI E/O SETTIRE SCIENTIFICO/DISCIPLINARE

(109)

Con la locuzione “ASPETTI LEGALI E FORENSI NELLE PROFESSIONI SANITARIE”, si intende il Master di cui all’art. 6, comma 1, lettera “c” della legge 01 febbraio 2006 n. 43, per l’accesso alle funzioni specialistiche. Il Master universitario in ASPETTI LEGALI E FORENSI NELLE

PROFESSIONI SANITARIE si propone di studiare gli aspetti concettuali, metodologici e pratici della dimensione giuridica e legale dell'assistenza Infermieristica e mira a fornire conoscenze e competenze strategiche

indispensabili nella valutazione degli aspetti giuridico-legali che riguardano l'attività professionale dell'operatore e ne rappresentano un valore aggiunto alle stesse, con l'applicazione delle conoscenze infermieristiche acquisite: nel controllo della catena degli errori, (prevenzione degli eventi indesiderati gestione del rischio prima ancora di gestirne le conseguenze); nelle indagini relative a ipotesi di reato (in quanto l'infermiere assiste per primo il paziente, prende contatto con i familiari e può essere il primo a venire in contatto con elementi significativi anche da un punto di vista giuridico/investigativo

(110)
(111)

CARENZA MODULI E/O SETTORE SCIENTIFICO/DISCIPLINARE

TIROCINIO ORE 150

INVECE CHE 210

DEONTOLOGIA

PROFESSIONALE 1 CFU

INVECE CHE 4

ASPETTI GIURIDICI 1

CFU INVECE CHE 11,5

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO ORE CREDITI

Analisi del sistema giuridico del diritto alla salute e legislazione

sanitaria 475 19

Analisi della responsabilità professionale 525 21

Consulenza tecnica peritale 500 20

(112)

Il Master in "Infermieristica ed ostetricia legale e forense" è finalizzato all'acquisizione delle competenze che seguono:

svolgere funzioni di supporto alla Direzione Sanitaria e Infermieristica Aziendale, anche nel merito della prevenzione del rischio clinico. Un professionista in grado di condurre attività tecnica di collaborazione con il medico legale (autopsie, identificazione personale,

tanatologia e di carattere tossicologico forense, ovvero quale professionista esperto di problematiche di ambito medico-legale inerenti la sfera professionale infermieristica

(responsabilità professionale, ostetricia e ginecologia forense, direzione sanitaria, Unità di Risk Management, URP, settore assicurativo, Istituti penitenziari, Uffici Sanitari provinciali, regionali e nazionali, centri antiviolenza).

definire il ruolo e le funzioni della professione infermieristica ed ostetrica nell'ambito legale e forense;

analizzare gli ambiti di applicazione dell'Infermiere/Ostetrica forense (ospedaliero, centri antiviolenza, strutture militari, penitenziarie, consulenza tecnica d'Ufficio)

individuare le tipologie di responsabilità attraverso l'analisi e la descrizione della casistica legale e forense;

analizzare e discutere la casistica in linea con le esigenze professionali in materia di medicina legale;

fornire prestazioni competenti nei vari settori di applicazione: ambito medico legale clinico e forense, attività di area infermieristica e ostetrica;

applicare le competenze del professionista di area infermieristica/ostetrica di carattere organizzativo ,gestionale e di coordinamento, alla luce dei possibili contenziosi da parte dell'utenza;

studiare gli aspetti concettuali, metodologici e pratici della dimensione giuridica e legale dell'assistenza infermieristica/ostetrica;

(113)
(114)

CARENZA MODULI E/O SETTORE SCIENTIFICO/DISCIPLINARE

TIROCINIO ORE 150

INVECE CHE 210

RESPONSABILITA’

PROFESSIONALE 9 CFU

INVECE CHE 21

ASPETTI GIURIDICI 1

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO ORE CREDITI

Analisi del sistema giuridico del diritto alla salute e legislazione

sanitaria 475 19

Analisi della responsabilità professionale 525 21

Consulenza tecnica peritale 500 20

(115)

Il Master ha lo scopo di formare una figura professionale

che sia in grado di : Partecipare attivamente alla

costruzione dei modelli organizzativi aziendali relativi alla

gestione del risk management, contribuendo a delineare

le attività di prevenzione e gestione del contenzioso in

materia di responsabilità civile e sanitaria; Svolgere

funzioni di consulente tecnico infermieristico presso

Tribunali o Organismi sanitari che lo richiedono, o

nell’esercizio della libera professione. Il Master fornisce

conoscenze e competenze che permettono all’infermiere

forense di valutare le problematiche medico-legali e

giuridiche della propria professione e applicare le

(116)
(117)
(118)

CARENZA MODULI E/O SETTORE SCIENTIFICO/DISCIPLINARE

TIROCINIO ORE 0

INVECE CHE 210

DEONTOLOGIA

PROFESSIONALE 1 CFU

INVECE CHE 4

(119)

Il Master si propone di fornire al discente - al termine del percorso

formativo dopo aver approfondito le principali norme giuridiche, di diritto civile – privato - penale -, di legislazione sanitaria, di organizzazione aziendale, di metodologia medico-legale, di responsabilità professionale ricadente nell’ambito dello specifico profilo di appartenenza, di risk

management ed in particolare della gestione del del rischio clinico previsto per le diverse aree di competenza, nonchè la valutazione del danno alla persona circoscritto al proprio ambito professionale - non

solo la idoneità tecnico professionale a svolgere funzioni di consulente e mediatore (come previsto dalla Legge 8 marzo 2017 n° 24) presso i

Tribunali e gli Organismi sanitari che lo richiedano, ma anche nell’ambito dell’esercizio della libera professione. Pagina 2/10 Universitas

Mercatorum PROFESSIONI SANITARIE FORENSI, LEGALI ed

ASSICURATIVE Riconoscimenti Il corso è valido per l’ iscrizione agli

istituendi albi dei Consulenti (C.T.U.) dai quali il Giudice dovrà

attingere per le consulenze previste in sede Giudiziaria riguardanti i casi da trattare ricadenti nelle specifiche competenze professionali. I C.T.U. esercenti le professioni sanitarie sono specialisti che

(120)

Organizzazione e gestione delle risorse umane. Rapporto di lavoro e sicurezza.

Scienza dell’Amministrazione digitale. Aspetti giuridici delle professioni sanitarie. La normativa sulla protezione dei dati sanitari.

Profili di diritto delle responsabilità civile e delle assicurazioni. La responsabilità amministrativo-contabile in sanità.

La sperimentazione clinica e la sua assicurazione obbligatoria. Il Danno del Farmaco.

La sicurezza dei dispositivi medici: le strutture sanitarie e la responsabilità da “prodotto difettoso”.

La procedura obbligatoria di mediazione finalizzata alla conciliazione nelle controversie civili di risarcimento del danno da “responsabilità medica”. Elementi di diritto penale e la consulenza tecnica nel processo penale. Il risk management in sanità.

(121)

Il Corso offre un percorso formativo che ha come obiettivo quello di formare infermieri in grado di affiancare lo specialista in medicina

legale e altri specialisti nella valutazione di casi di responsabilità professionale dell'infermiere in ambito civile e penale.

(122)
(123)
(124)

L’obiettivo del Master è quello di far acquisire ai partecipanti competenze avanzate sui profili giuridici medico-legali,

psicologici e organizzativi che attengono all’esercizio

professionale. Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità nel campo medico-legale inerente alla sfera professionale infermieristica,

approfondita dagli aspetti giuridici e deontologici relativi alle professioni sanitarie, ad acquisire competenze per la

(125)
(126)

Obiettivi: La professione infermieristica e quella ostetrica hanno subito, nell'ultimo decennio, trasformazioni significative che hanno comportato riflessioni costanti e approfondite sulle nuove competenze professionali che sia l'infermiere che

l’ostetrica devono garantire ciascuna per i propri ambiti di competenza, al fine del miglioramento continuo dei livelli di assistenza. Entrambe le figure professionali sono perciò chiamate ad arricchirsi continuamente di contenuti e di

specializzazioni; una di queste è relativa ad una nuova branca della disciplina sia infermieristica che ostetrica, ovvero quella dell' infermieristica e ostetricia legale e forense intese come l'applicazione degli aspetti forensi all'assistenza sanitaria ai fini dell'investigazione scientifica e del trattamento dei traumi correlati alle violenze ed agli abusi. Il master in particolare prevede insegnamenti fondamentali suddivisi in aree tematiche quali quella giuridica, quella clinico-forense, quella medica ed infine quella dei servizi e delle strutture. Al termine del Master lo studente avrà acquisito competenze negli ambiti dell'infermieristica e dell'ostetricia legale e forense, del diritto, della medicina legale e della psichiatria forense, della criminologia, delle tematiche relative alla violenza intrafamiliare, della

(127)

Obiettivi: Il Master è dedicato alla formazione di una figura

professionale in grado di assistere le vittime di violenza al fine di trattare i bisogni delle stesse, di raccogliere gli elementi probatori utili per

perseguire il reo e prevenire futuri episodi di violenza, nonché di

esprimere pareri tecnici motivati in tema di identificazione dei bisogni e di assistenza infermieristica, in sede giudiziaria (penale e civile) e

sanitaria in coerenza con i principi della IAFN e dell'ANA. Il master ha inoltre lo scopo di fornire conoscenze sui profili giuridici, medico legali, assicurativi ed organizzativi attinenti l’esercizio dell’attività

infermieristica al fine di formare una figura capace di contribuire all’analisi di casi di asserita responsabilità professionale in cui risulti coinvolto il personale infermieristico, nonché in grado di

partecipare alla costruzione di sistemi di gestione del rischio clinico e di affrontare problematiche in tema di risk management.

(128)
(129)
(130)

Attività di tirocinio 150 ore 06 CFU Stage 12 CFU

(131)

2.5 Gruppo di lavoro 2015 su competenze specialistiche

Barbara Mangiacavalli, Presidente

Nel 2015 la FNC costituì il gruppo di lavoro “competenze infermieristiche” a seguito dell’ approvazione della legge 190/14 – comma 566

Membri del gruppo di lavoro

• Comitato Centrale: Silvestro, Mazzoleni

• Prof Med 45: Di Mauro Stefania ((Milano), Alvaro Rosaria (Roma), Rasero Laura (Firenze), Marmo Giuseppe (Torino)

• Dirigenti: Zappini Luisa (Trento), Magon Giorgio (Milano), Peluso Antonietta (Napoli), Zega Maurizio (Roma)

(132)
(133)

2) Legge 3/2018: stato

dell’arte

2.1) Situazione Assistenti sanitari

2.2) Schema decreto MinSal su composizione Commissioni d’albo e relative osservazioni FNOPI 2.3) Schema decreto MinSal su composizione Consigli Direttivi e relative osservazioni FNOPI

Milano, 13 ottobre 2018

(134)

Circolare n. 9 del 12/2/2018

Relativamente alla professione dell’Assistente sanitario che secondo la nuova legge confluirà nell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione daremo informazioni man mano che procedono le interlocuzioni con il Ministero della salute in vista dell’emanazione dell’apposito decreto. Nelle more di tale emanazione restano in vigore le norme precedenti.

Circolare n. 24 del 6/4/2018

Assistenti sanitari: sono in corso contatti con la Federazione nazionale degli ordini TSRM -PSTRP

per definire una corretta procedura a tutela sia degli enti ma soprattutto dei professionisti anche a seguito dell’emanazione del DM del 13/3/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3/4/18 Serie generale n. 77 .(allegato) Al momento si ritiene che, in caso di richiesta di iscrizione all’albo da parte di un Assistente Sanitario, nelle more della completa funzionalità del decreto in parola, gli Opi possono procedere alla relativa iscrizione onde evitare danni al sanitario.

Circolare n. 52 del 9/7/2018

Si fa presente che, relativamente ai professionisti iscritti sia all’albo degli Assistenti sanitari che degli Infermieri, è comunque obbligatorio restare iscritti all’Albo relativo alla professione che realmente si esercita. Ad ogni modo, al momento per quanto di nostra conoscenza, non ci risulta una norma che vieti il mantenimentodell’iscrizione sia all’albo degli Infermieri che degli Assistenti sanitari.

Relativamente agli Assistenti sanitari iscritti unicamente all’albo degli Assistenti sanitari che sono stati eletti all’interno dei Consigli Direttivi/Collegio dei Revisori dei Conti è stato proposto (e già sollecitato)

(135)

Circolare n. 62 del 6/8/2018

A - In base all’Accordo firmato con la Federazione nazionale degli Ordini TSRM – PSTRP (allegato alla circolare n. 52/18) l’albo digitale degli Assistenti sanitari sarà operativo all’interno della Federazione degli Ordini dei TSRM PSTRP a far data dal1 luglio 2018.

a quella data tutte le richieste degli Assistenti sanitari relative all’Albo (iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti) dovranno essere presentate ai rispettivi ordini provinciali TSRM – PSTRP come da allegato elenco comunicatoci dalla Federazione degli ordini TSRM - PSTRP.

Anche le richieste di controllo di effettiva iscrizione all’albo degli AS da parte di pubbliche amministrazioni o altri enti vanno indirizzate agli Ordini TSRM – PSTRP, naturalmente ogni OPI è tenuto comunque a confermare l’iscrizione o la mancata iscrizione all’albo alla data del 30/6/2018.

E’ auspicabile che ogni OPI dia comunicazione alle Autorità, Aziende sanitarie e altri enti locali del passaggio

ex legedell’Albo degli Assistenti Sanitari alla Federazione e agli Ordini TSRM – PSTRP.

B - Relativamente al punto 5) del predetto Accordo si informa che il Ministero della salute in data 1 agosto 2018 si è espresso dichiarando che gli Assistenti sanitari eventualmente eletti negli organi direttivi degli OPI devono considerarsi decaduti alla data dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 13.3.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 aprile 2018.

Quindi gli Ordini dovranno procedere a notificare alle Autorità la nuova composizione del Consiglio Direttivo e/o Collegio dei Revisori dei Conti senza dover comunque procedere a integrarel’organo salvo il caso per cui per legge venga a mancare il numero legale. Di conseguenza ogni Opi deve verificare gli atti deliberati assunti dalla data del 4 aprile e se le deliberazioni sono state prese a maggioranza certa, ovvero il voto del Consigliere e/o Consiglieri decaduti in quanto iscritti SOLO all’Albo degli Assistenti sanitari non ha avuto alcun rilievo sul calcolo della maggioranza stessa, gli atti sono validi. Diversamente se la deliberazione è stata presa con una maggioranza in cui il voto del Consigliere e/o Consiglieri decaduti in quanto iscritti SOLO all’Albo degli Assistenti sanitari è stato determinante, la delibera va riportata in Consiglio Direttivo.

Barbara Mangiacavalli, Presidente

1.1 Legge 3/2018: Assistenti Sanitari (2/3)

(136)

Circolare n. 62/2018

C - Relativamente la punto n. 3 lettera d) dell’Accordo citato concernente le quote si precisa quanto segue. Ogni OPI provvederà a versare in favore dell’Ordine TSRM – PSTRP l’importo calcolato sulla percentuale dei 6/12 della quota annua 2018 relativa agli Assistenti sanitari che risultano iscritti alla data 1/01/2018. Il versamento di tale importo dovrà essere effettuato in due rate di pari importo scadenti il 1/10/2018 e 31/12/2018. A tal fine ogni OPI dovrà prendere contatto con il corrispondente Ordine di riferimento al fine di conoscere il C/C ove effettuare tale versamento.

Il versamento stesso dovrà essere effettuato con la seguente causale “Riversamento 50 % quota

2018 n. …. Assistenti sanitari” dove il numero indicato dovrà corrispondere al numero degli AS

indicati nella comunicazione di trasferimento dell’Albo digitale effettuato il 30 giugno 2018 ciò anche nel caso in cui l’Assistente sanitario non abbia provveduto al versamento della quota 2018, restando l’OPI titolare dell’azione esecutiva per la riscossione della predetta quota.

Con riferimento alla quota 2018 spettante alla FNOPI (euro 7,00) calcolata in base agli iscritti all’OPI al 1/01/2018 si rappresenta che la Federazione ha stabilito di ridurre il versamento relativo agli AS ad euro 3,50 stante il trasferimentodell’albo al 30/6/2018.

Ciò posto operativamente gli OPI dovranno detrarre dal versamento della terza rata scadente il 30/9/2018 i seguenti importi. (vedi allegato).

Il calcolo è stato effettuato utilizzando la comunicazione del numero degli iscritti al 30/06/2018. La FNOPI provvederà ad accreditare, tramite bonifico bancario, le somme dovute agli OPI che hanno già effettuato il pagamento della 3^ rata 2018. Si allega alla presente un fac-simile di Delibera.

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Barbara Mangiacavalli, Presidente

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI ALBO ALL’INTERNO DELL’ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE E DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI ALBO ALL’INTERNO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

ART. 2

(Commissioni di albo all’interno degli Ordini delle professioni infermieristiche)

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come sostituito dall’articolo 4 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, all’interno degli Ordini delle Professioni infermieristiche, sono istituite le seguenti Commissioni di albo :

Albo della professione sanitaria di Infermiere; Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico.

ART. 3

(Composizione delle Commissioni d’Albo istituite all’interno degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e delle Commissioni di albo istituite all’interno degli Ordini delle professioni infermieristiche )

Ai componenti delle Commissioni d’Albo istituite all’interno degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e delle Commissioni di albo istituite all’interno degli Ordini delle professioni infermieristiche, si applicano le disposizioni dell’articolo 2, commi 8 e 10, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come sostituito dall’articolo 4 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3.

1.2 Schema decreto MINSAL su composizione commissioni d’albo (1/3)

(138)

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI ALBO ALL’INTERNO DELL’ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE E DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI ALBO ALL’INTERNO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

ART. 4

(Elezione dei componenti delle Commissione di Albo)

I componenti delle Commissioni d’Albo istituite all’interno degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e delle Commissioni di albo istituite all’interno degli Ordini delle professioni infermieristiche, sono eletti, con le procedure e modalità individuate nel decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018 citato in premessa.

ART. 5

(Attribuzioni delle Commissioni d’Albo istituite all’interno degli Ordini dei tsr medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e delle Commissioni di albo istituite all’interno degli Ordini delle professioni infermieristiche )

Le attribuzioni spettanti alle Commissioni d’Albo istituite all’interno degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e delle Commissioni di albo istituite all’interno degli Ordini delle professioni infermieristiche, sono individuate dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come sostituito dall’articolo 4 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 .

ART. 6

(Invarianza di oneri)

L’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella GU della Repubblica italiana.

(139)

Barbara Mangiacavalli, Presidente

1.2 Osservazioni su schema Decreto composizione Commissioni d’albo (3/3)

Non viene riportato il numero dei Componenti delle Commissioni d'Albo. L' art. 2, comma 2 lett. b) della DLCPS 233/46 così come modificato dalla legge 3/2018 dispone letteralmente: b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, è costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione medica, è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche.

Indipendentemente dal numero che sarà individuato per i componenti di detta Commissione e se anche si dovesse confermare quanto previsto per la professione degli odontoiatri, si riproporrebbe in modo più preponderante la

problematica sollevata sopra relativamente alla presenza degli Infermieri pediatrici iscritti negli Albi e alla possibilità di mancanza di candidature per le elezioni della Commissione.

Si potrebbe pensare a individuare la Commissione di albo per gli Infermieri pediatrici che afferisca a più Ordini professionali limitrofi.

Infine nello schema di decreto non si parla della Commissione d' albo da istituire presso le Federazioni Nazionali relativamente alla sua composizione ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DLCS 233/46 e s.m..

La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 e 1O. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica è costituita dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

(140)

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE, NONCHE’ DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

ART. 2

(Composizione del Consiglio direttivo degli Ordini delle professioni infermieristiche)

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a) del DlgCPS 13 settembre 1946 n. 233, come sostituito dall’articolo 4 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, il Consiglio direttivo degli OPI, è costituito come di seguito specificato :

da sette componenti, di cui sei componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e un componente in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico non superano il numero di cinquecento;

da nove componenti, di cui otto componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e un componente in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico superano il numero di cinquecento ma non il numero di millecinquecento;

da quindici componenti, di cui tredici componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e due componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico superano il numero di millecinquecento.

ART. 3

(Consiglio direttivo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e Consiglio direttivo degli Ordini delle professioni infermieristiche)

Ai componenti del Consiglio direttivo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e del Consiglio direttivo degli Ordini delle Professioni infermieristiche, si applicano le disposizioni dell’articolo 2, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13

(141)

Barbara Mangiacavalli, Presidente

Da un controllo effettuato sull'Albo Nazionale relativamente all'Albo degli infermieri pediatrici detenuto dagli OPI provinciali, è emerso che gli infermieri pediatrici in totale sono circa 10378 e la suddivisione provinciale è disomogenea. Esistono infatti Ordini provinciali che hanno un solo iscritto o comunque un numero inferiore a 10 fino a Ordini (Roma e Genova) che raggiungono i 1000 (solo Napoli arriva a 2000).

Tenendo conto che il sistema elettorale comunque prevede necessariamente la volontà di candidarsi potrebbe verificarsi la fattispecie in cui nessun infermiere pediatrico ponga la sua candidatura oppure che al momento delle elezioni non ci siano iscritti ali' Albo, tutto ciò darebbe luogo all' imposs ibilità di rispettare l' articolo in parola.

Di conseguenza questa Federazione ritiene necessario specificare nella lettera a), b), e c) che la fattispecie relativa alla presenza nel Consiglio Direttivo di uno o due Infermieri pediatrici si verificherà solo se sussistono iscritti ali' Albo degli infermieri pediatrici e solo in presenza di candidature da parte di infermieri pediatrici.

1.3 Osservazioni su schema Decreto composizione Consigli Direttivi (2/2)

(142)

3) Comunicazione istituzionale

3.1) Ampliamento organico

(143)

3.1 Ampliamento organico

Attivato dal 1° ottobre nell’organico dell’Area Comunicazione un comando annuale da altra PA del Dott. Silvestro Giannantonio, giornalista già collaboratore esterno della Federazione per i contenuti della rivista l’Infermiere e del portale istituzionale FNOPI. Ha di recente collaborato alla realizzazione dell’ultimo Congresso nazionale. Principali funzioni della nuova risorsa:

➢ Supporto nella Gestione dei canali “social”

➢ Supporto nello Sviluppo di nuova identità e immagine coordinata di Fnopi e OPI ➢ Supporto nell’adeguamento e sviluppo dei siti web gestiti dalla Federazione ➢ Contributo a campagne di comunicazione e redazione di materiale divulgativo ➢ Supporto agli uffici nella pianificazione e gestione di eventi, incontri, partnership. ➢ Supporto per l’ armonizzazione denominazioni online OPI*

*Nella transizione da Collegi a Ordini si è rilevata una difformità di denominazioni assunte on line: es. pagine web e account social ancora con denominazione Ipasvi.

Attraverso il Dott. Silvestro, la Federazione, avendo intrapreso con successo la transizione della denominazione su tutti i propri canali di comunicazione, intende mettere a disposizione degli Opi le competenze sviluppate in materia. I responsabili web e sociali dei singoli Ordini potranno pertanto richiedere indicazioni e suggerimenti, scrivendoall’indirizzo email [email protected]

(144)
(145)

Barbara Mangiacavalli, Presidente

3.3 Esempi di abuso 2/2

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Milano, 13 ottobre 2018

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(149)

Milano, 13 ottobre 2018

(150)

4) Incontri istituzionali e prossimi appuntamenti

4.1) Ministro della Salute 4.2) Capo di Gabinetto Miur

4.3) Coordinatore Assessori salute

(151)

Barbara Mangiacavalli, Presidente

4.1 Incontri con il ministro della Salute Giulia Grillo

La presidente e la vicepresidente FNOPI hanno incontrato il ministro Grillo la prima volta il 1° agosto per stabilire rapporti e parlare della situazione degli infermieri in Italia. Il ministro Grillo ha mostrato grande apertura verso la categoria.

La presidente e la vicepresidente FNOPI hanno incontrato il ministro Grillo il 20 settembre presentando un dossier articolato sui dati e temi da trattare sulla professione:

- Le carenze presenti e future

- Numeri di confronto della professione infermieristica: • Guadagni medi lordi annui in Italia e all’estero • Laureati

• Occupazione

• Infermieri all’estero

- Problemi aperti della professione infermieristica: • Specializzazioni e sviluppo delle competenze

• Infungibilità delle specializzazioni infermieristiche • Violenza sugli operatori sanitari

- Tavolo tecnico per la professione infermieristica presso il ministero della Salute: sintesi del primo documento 2016

Il ministro al termine dell’incontro ha tra l’altro affermato: “Lavoriamo con gli infermieri a provvedimenti concreti. Presto un gruppo tecnico per soluzioni condivise” su fabbisogno, carenze, specializzazioni e contratto

(152)

4.2 Incontro con Giuseppe Chinè, Capo Gabinetto Miur

Il 14 settembre il Comitato centrale ha incontrato il Capo Gabinetto Miur Giuseppe Chinè e i dottori Nando Minnella e Fusco del MIUR

Gli argomenti trattati sono stati la questione dell'attivazione di percorsi per strutturare il corpo docenti di MED/45 nel sistema universitario e le specializzazioni di infermieri, un traguardo che consentirebbe un miglior sviluppo di strutture a bassa intensità e cura permettendo un maggiore raccordo tra ospedale e territorio

Su questi argomenti la Federazione ha successivamente inviato una nota che ripercorre più nello specifico i temi discussi suddivisa in due capitoli:

- RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE E SPECIALIZZAZIONI

(153)

Barbara Mangiacavalli, Presidente

4.3 Incontro con Antonio Saitta, Coordinatore Assessori salute

Il 2 agosto 2018 il Comitato Centrale Fnopi ha incontrato il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni.

A Saitta Fnopi ha consegnato un documento che affronta una serie di temi da trattare con la Federazione e le relative problematiche:

- ACCREDITAMENTO CORSO MANAGEMENT INFERMIERISTICO FNOPI-AGENAS

- ELENCO DIRETTORI STRUTTURA COMPLESSA E RELATIVO CORSO MANAGERIALE

- FABBISOGNO FORMATIVO

- TERRITORIO: OSPEDALE DI COMUNITA' E INFERMIERE DI FAMIGLIA

- RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE E SPECIALIZZAZIONI

- INFERMIERISTICA PEDIATRICA

- ALTRI ARGOMENTI DA PREVEDERE IN CALENDARIO:

Tutela del ruolo e della figura professionale dell'infermiere

Esiti infermieristici

Sicurezza degli operatori

(154)

4.4 Incontri con i sindacati e con il Comitato di settore Regioni-Sanità

Il Comitato centrale ha incontrato tra il 2 e il 4 agosto i sindacati del settore infermieristico (autonomi e confederali) per confrontarsi con loro sulle problematiche del Master specialistico di 1 liv. Previsto dalla legge 43/2006 e sul nuovo CCNL Comparto sanità pubblica.

Questo il calendario degli incontri svolti:

➢ 2 agosto - Segretario nazionale Nursind Andrea Bottega

➢ 2 agosto – Segretari confederali FP Cgil, FP Cisl, Uil FPL Michele Vannini, Marianna Ferruzzi, Mariavittoria Gobbo

➢ 4 agosto – Segretario Generale Nazionale FIALS Giuseppe Carbone ➢ 4 agosto - Presidente Nursing Up Antonio De Palma

(155)

Barbara Mangiacavalli, Presidente

4.5 Prossimi appuntamenti

20/10/2018:

Presentazione Linee guida Piano triennale anticorruzione

26/10/2018:

Consulta Associazioni infermieristiche

30/11/2018: Forum risk

30/11-02/12:

Federanziani Rimini

(156)

5) Proposte di legge ed altri progetti

5.1) Ospedali di comunità

5.2) Videosorveglianza nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali 5.3) Web series per la promozione delle professioni sanitarie

(157)

Barbara Mangiacavalli, Presidente

5.1 Ospedali di comunità 1/4

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➢ Giugno-Agosto 2017 Gruppo di lavoro Ufficio V DGPROG MinS. Invio informale proposte di modifiche in collaborazione con colleghi inseriti da altri organismi (Totale 4 incontri)

➢ 13 febbraio 2018 MinS invia a Conferenza stato regioni Bozza di Intesa ➢ 3 luglio 2018 MinS invia a Conferenza stato regioni Bozza di Intesa

➢ 4 luglio 2018 MinS invia a Conferenza Bozza definitiva, evidenziate criticità sul ruolo infermieristico.

➢ 2 agosto 2018 incontro FNOPI con Presidente Conferenza Stato Regioni Saitta

➢ Evidenziata modifica su direzione …inizio interlocuzioni con assessorati

(159)

Barbara Mangiacavalli, Presidente Milano, 13 ottobre 2018

M 70 2015 I Versione accordo II Versione accordo Proposta concertata Responsabilità La responsabilità igienico-organizzativa e gestionale fa capo al distretto che assicura anche le necessarie consulenze specialistiche. La responsabilità igienico -organizzativa e gestionale complessiva dell'O.d.C. è in capo al direttore del Distretto che svolge anche una funzione di

collegamento con i

responsabili sanitari, clinici ed assistenziali, e la direzione aziendale. La responsabilità igienico -organizzativa e gestionale complessiva dell'O.d.C. pubblico è in capo ad un medico designato dalla direzione sanitaria aziendale, che svolge anche una

funzione di collegamento con i responsabili sanitari, clinici ed assistenziali, e la direzione aziendale. Analoga figura di medico responsabile è individuata dalle strutture private.

La responsabilità gestionale-organizzativa complessiva dell'O.d.C. è in capo al direttore del Distretto o equivalente organizzativo o a un suo delegato, che svolge anche una funzione di collegamento con i responsabili sanitari, clinici ed

assistenziali, e la direzione aziendale.

Necessità intervento su Assessori Regionali….in attesa di calendarizzazione in Conferenza Stato Regioni

(160)

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