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Legge 3/2018: stato dell’arte

Nel documento CONSIGLIO NAZIONALE (pagine 133-142)

TIROCINIO ORE 0 INVECE CHE 210

TIROCINIO 10 CFU INVECE CHE 14

2) Legge 3/2018: stato dell’arte

2.1) Situazione Assistenti sanitari

2.2) Schema decreto MinSal su composizione Commissioni d’albo e relative osservazioni FNOPI 2.3) Schema decreto MinSal su composizione Consigli Direttivi e relative osservazioni FNOPI

Milano, 13 ottobre 2018

Circolare n. 9 del 12/2/2018

Relativamente alla professione dell’Assistente sanitario che secondo la nuova legge confluirà nell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione daremo informazioni man mano che procedono le interlocuzioni con il Ministero della salute in vista dell’emanazione dell’apposito decreto. Nelle more di tale emanazione restano in vigore le norme precedenti.

Circolare n. 24 del 6/4/2018

Assistenti sanitari: sono in corso contatti con la Federazione nazionale degli ordini TSRM -PSTRP

per definire una corretta procedura a tutela sia degli enti ma soprattutto dei professionisti anche a seguito dell’emanazione del DM del 13/3/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3/4/18 Serie generale n. 77 .(allegato) Al momento si ritiene che, in caso di richiesta di iscrizione all’albo da parte di un Assistente Sanitario, nelle more della completa funzionalità del decreto in parola, gli Opi possono procedere alla relativa iscrizione onde evitare danni al sanitario.

Circolare n. 52 del 9/7/2018

Si fa presente che, relativamente ai professionisti iscritti sia all’albo degli Assistenti sanitari che degli Infermieri, è comunque obbligatorio restare iscritti all’Albo relativo alla professione che realmente si esercita. Ad ogni modo, al momento per quanto di nostra conoscenza, non ci risulta una norma che vieti il mantenimentodell’iscrizione sia all’albo degli Infermieri che degli Assistenti sanitari.

Relativamente agli Assistenti sanitari iscritti unicamente all’albo degli Assistenti sanitari che sono stati eletti all’interno dei Consigli Direttivi/Collegio dei Revisori dei Conti è stato proposto (e già sollecitato)

Circolare n. 62 del 6/8/2018

A - In base all’Accordo firmato con la Federazione nazionale degli Ordini TSRM – PSTRP (allegato alla circolare n. 52/18) l’albo digitale degli Assistenti sanitari sarà operativo all’interno della Federazione degli Ordini dei TSRM PSTRP a far data dal1 luglio 2018.

a quella data tutte le richieste degli Assistenti sanitari relative all’Albo (iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti) dovranno essere presentate ai rispettivi ordini provinciali TSRM – PSTRP come da allegato elenco comunicatoci dalla Federazione degli ordini TSRM - PSTRP.

Anche le richieste di controllo di effettiva iscrizione all’albo degli AS da parte di pubbliche amministrazioni o altri enti vanno indirizzate agli Ordini TSRM – PSTRP, naturalmente ogni OPI è tenuto comunque a confermare l’iscrizione o la mancata iscrizione all’albo alla data del 30/6/2018.

E’ auspicabile che ogni OPI dia comunicazione alle Autorità, Aziende sanitarie e altri enti locali del passaggio

ex legedell’Albo degli Assistenti Sanitari alla Federazione e agli Ordini TSRM – PSTRP.

B - Relativamente al punto 5) del predetto Accordo si informa che il Ministero della salute in data 1 agosto 2018 si è espresso dichiarando che gli Assistenti sanitari eventualmente eletti negli organi direttivi degli OPI devono considerarsi decaduti alla data dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 13.3.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 aprile 2018.

Quindi gli Ordini dovranno procedere a notificare alle Autorità la nuova composizione del Consiglio Direttivo e/o Collegio dei Revisori dei Conti senza dover comunque procedere a integrarel’organo salvo il caso per cui per legge venga a mancare il numero legale. Di conseguenza ogni Opi deve verificare gli atti deliberati assunti dalla data del 4 aprile e se le deliberazioni sono state prese a maggioranza certa, ovvero il voto del Consigliere e/o Consiglieri decaduti in quanto iscritti SOLO all’Albo degli Assistenti sanitari non ha avuto alcun rilievo sul calcolo della maggioranza stessa, gli atti sono validi. Diversamente se la deliberazione è stata presa con una maggioranza in cui il voto del Consigliere e/o Consiglieri decaduti in quanto iscritti SOLO all’Albo degli Assistenti sanitari è stato determinante, la delibera va riportata in Consiglio Direttivo.

Barbara Mangiacavalli, Presidente

1.1 Legge 3/2018: Assistenti Sanitari (2/3)

Circolare n. 62/2018

C - Relativamente la punto n. 3 lettera d) dell’Accordo citato concernente le quote si precisa quanto segue. Ogni OPI provvederà a versare in favore dell’Ordine TSRM – PSTRP l’importo calcolato sulla percentuale dei 6/12 della quota annua 2018 relativa agli Assistenti sanitari che risultano iscritti alla data 1/01/2018. Il versamento di tale importo dovrà essere effettuato in due rate di pari importo scadenti il 1/10/2018 e 31/12/2018. A tal fine ogni OPI dovrà prendere contatto con il corrispondente Ordine di riferimento al fine di conoscere il C/C ove effettuare tale versamento.

Il versamento stesso dovrà essere effettuato con la seguente causale “Riversamento 50 % quota 2018 n. …. Assistenti sanitari” dove il numero indicato dovrà corrispondere al numero degli AS indicati nella comunicazione di trasferimento dell’Albo digitale effettuato il 30 giugno 2018 ciò anche nel caso in cui l’Assistente sanitario non abbia provveduto al versamento della quota 2018, restando l’OPI titolare dell’azione esecutiva per la riscossione della predetta quota.

Con riferimento alla quota 2018 spettante alla FNOPI (euro 7,00) calcolata in base agli iscritti all’OPI al 1/01/2018 si rappresenta che la Federazione ha stabilito di ridurre il versamento relativo agli AS ad euro 3,50 stante il trasferimentodell’albo al 30/6/2018.

Ciò posto operativamente gli OPI dovranno detrarre dal versamento della terza rata scadente il 30/9/2018 i seguenti importi. (vedi allegato).

Il calcolo è stato effettuato utilizzando la comunicazione del numero degli iscritti al 30/06/2018. La FNOPI provvederà ad accreditare, tramite bonifico bancario, le somme dovute agli OPI che hanno già effettuato il pagamento della 3^ rata 2018. Si allega alla presente un fac-simile di Delibera.

Barbara Mangiacavalli, Presidente

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI ALBO ALL’INTERNO DELL’ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE E DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI ALBO ALL’INTERNO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

ART. 2

(Commissioni di albo all’interno degli Ordini delle professioni infermieristiche)

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come sostituito dall’articolo 4 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, all’interno degli Ordini delle Professioni infermieristiche, sono istituite le seguenti Commissioni di albo :

Albo della professione sanitaria di Infermiere; Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico.

ART. 3

(Composizione delle Commissioni d’Albo istituite all’interno degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e delle Commissioni di albo istituite all’interno degli Ordini delle professioni infermieristiche )

Ai componenti delle Commissioni d’Albo istituite all’interno degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e delle Commissioni di albo istituite all’interno degli Ordini delle professioni infermieristiche, si applicano le disposizioni dell’articolo 2, commi 8 e 10, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come sostituito dall’articolo 4 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3.

1.2 Schema decreto MINSAL su composizione commissioni d’albo (1/3)

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI ALBO ALL’INTERNO DELL’ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE E DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI ALBO ALL’INTERNO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

ART. 4

(Elezione dei componenti delle Commissione di Albo)

I componenti delle Commissioni d’Albo istituite all’interno degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e delle Commissioni di albo istituite all’interno degli Ordini delle professioni infermieristiche, sono eletti, con le procedure e modalità individuate nel decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018 citato in premessa.

ART. 5

(Attribuzioni delle Commissioni d’Albo istituite all’interno degli Ordini dei tsr medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e delle Commissioni di albo istituite all’interno degli Ordini delle professioni infermieristiche )

Le attribuzioni spettanti alle Commissioni d’Albo istituite all’interno degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e delle Commissioni di albo istituite all’interno degli Ordini delle professioni infermieristiche, sono individuate dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come sostituito dall’articolo 4 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 .

ART. 6

(Invarianza di oneri)

L’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella GU della Repubblica italiana.

Barbara Mangiacavalli, Presidente

1.2 Osservazioni su schema Decreto composizione Commissioni d’albo (3/3)

Non viene riportato il numero dei Componenti delle Commissioni d'Albo. L' art. 2, comma 2 lett. b) della DLCPS 233/46 così come modificato dalla legge 3/2018 dispone letteralmente: b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, è costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione medica, è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche.

Indipendentemente dal numero che sarà individuato per i componenti di detta Commissione e se anche si dovesse confermare quanto previsto per la professione degli odontoiatri, si riproporrebbe in modo più preponderante la

problematica sollevata sopra relativamente alla presenza degli Infermieri pediatrici iscritti negli Albi e alla possibilità di mancanza di candidature per le elezioni della Commissione.

Si potrebbe pensare a individuare la Commissione di albo per gli Infermieri pediatrici che afferisca a più Ordini professionali limitrofi.

Infine nello schema di decreto non si parla della Commissione d' albo da istituire presso le Federazioni Nazionali relativamente alla sua composizione ai sensi dell'art. 8, comma 4 del DLCS 233/46 e s.m..

La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 e 1O. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La commissione di albo per la professione medica è costituita dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI DETERMINAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE, NONCHE’ DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

ART. 2

(Composizione del Consiglio direttivo degli Ordini delle professioni infermieristiche)

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a) del DlgCPS 13 settembre 1946 n. 233, come sostituito dall’articolo 4 dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, il Consiglio direttivo degli OPI, è costituito come di seguito specificato :

da sette componenti, di cui sei componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e un componente in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico non superano il numero di cinquecento;

da nove componenti, di cui otto componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e un componente in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico superano il numero di cinquecento ma non il numero di millecinquecento;

da quindici componenti, di cui tredici componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e due componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico superano il numero di millecinquecento.

ART. 3

(Consiglio direttivo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e Consiglio direttivo degli Ordini delle professioni infermieristiche)

Ai componenti del Consiglio direttivo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e del Consiglio direttivo degli Ordini delle Professioni infermieristiche, si applicano le disposizioni dell’articolo 2, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13

Barbara Mangiacavalli, Presidente

Da un controllo effettuato sull'Albo Nazionale relativamente all'Albo degli infermieri pediatrici detenuto dagli OPI provinciali, è emerso che gli infermieri pediatrici in totale sono circa 10378 e la suddivisione provinciale è disomogenea. Esistono infatti Ordini provinciali che hanno un solo iscritto o comunque un numero inferiore a 10 fino a Ordini (Roma e Genova) che raggiungono i 1000 (solo Napoli arriva a 2000).

Tenendo conto che il sistema elettorale comunque prevede necessariamente la volontà di candidarsi potrebbe verificarsi la fattispecie in cui nessun infermiere pediatrico ponga la sua candidatura oppure che al momento delle elezioni non ci siano iscritti ali' Albo, tutto ciò darebbe luogo all' imposs ibilità di rispettare l' articolo in parola.

Di conseguenza questa Federazione ritiene necessario specificare nella lettera a), b), e c) che la fattispecie relativa alla presenza nel Consiglio Direttivo di uno o due Infermieri pediatrici si verificherà solo se sussistono iscritti ali' Albo degli infermieri pediatrici e solo in presenza di candidature da parte di infermieri pediatrici.

1.3 Osservazioni su schema Decreto composizione Consigli Direttivi (2/2)

Nel documento CONSIGLIO NAZIONALE (pagine 133-142)

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