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Sempre sull’intero territorio nazionale si estendono anche le seguenti misure: o

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Academic year: 2021

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Misure urgenti di contenimento sull’intero territorio nazionale (art. 1): si conferma l’obbligo di tenere sempre con sé le mascherine e di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazione private e in tutti i luoghi all’aperto qualora non sia garantita la distanza dalle persone non conviventi. Rimangono esclusi da tali obblighi i soggetti che svolgono attività sportiva, i bambini minori di 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina (e coloro che per interagire con loro versano nella stessa incompatibilità). Si raccomanda l’uso della mascherina anche nelle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Si possono impiegare anche mascherine di comunità, monouso, lavabili, autoprodotte, in materiali multistrato idonei.

Inoltre, molte delle misure contenute nei precedenti DPCM rimangono in vigore e vengono estese fino al 5 marzo. In particolare:

o Permane l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

o Dalle 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente di spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute; tuttavia, si raccomanda fortemente a tutti di non spostarsi per l’intera giornata, con mezzi di trasporto propri o pubblici, se non per le suddette esigenze;

o Confermato, fino al 15 febbraio 2021, il divieto di spostamento tra Regioni e Province autonome. Restano tuttavia permessi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute ed il rientro alla propria residenza, domicilio;

o Confermato il limite di due persone, oltre a quelle già conviventi nella casa, per gli spostamenti verso un’abitazione privata. Tali spostamenti potranno essere effettuati una sola volta al giorno ed entro il limite orario del coprifuoco: dalle 5.00 alle 22.00. Confermata deroga per le persone con figli minori di 14 anni o accompagnatori di persone con disabilità. o consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

Sempre sull’intero territorio nazionale si estendono anche le seguenti misure:

o Chi ha la febbre più alta di 37,5° deve rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante;

o Per l’accesso a parchi, ville, giardini pubblici rimane il divieto di assembramento e l’obbligo della distanza interpersonale di almeno un metro. L’accesso è consentito anche ai minori, anche assieme ai familiari o persone conviventi o deputate alla loro cura, per aree gioco all’interno di parchi, ville, giardini pubblici.

o Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento, ma è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati ad attività ludico-ricreative ed educative, anche informali, al chiuso o all’aria aperta, alla presenza di operatori di custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.

o Si possono svolgere attività sportive e motorie all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici – se accessibili – ma sempre rispettando la distanza interpersonale di due metri per l’attività sportiva e di un metro per ogni altra attività (a meno che non sia necessaria la presenza di accompagnatori per minori o persone non completamente autosufficienti).

o Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (eccetto per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA), nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in generale, svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Sono consentite anche le attività dei centri di riabilitazione.

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o Sospese anche le attività di teatri, sale da concerto, cinema e in altri spazi anche all’aperto, così discoteche e simili, e sono vietate le feste anche legate a cerimonie civili e religiose. Si raccomanda fortemente di non ricevere in casa persone non conviventi se non per esigenze lavorative o situazioni di necessità/urgenza.

o Sono vietate sagre, fiere di qualunque genere e altri eventi analoghi.

o Sono sospesi convegni, congressi ed eventi che non siano in modalità a distanza.

o Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono senza pubblico e, per la PA, le riunioni si svolgono a distanza se non sussistono motivate ragioni. Si raccomanda fortemente di svolgere a distanza anche le riunioni private.

o L’accesso ai luoghi di culto deve essere organizzato in maniera tale da evitare assembramenti e tenendo conto di dimensioni e caratteristiche dei luoghi, e garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro.

o I corsi di formazione pubblici e privati si svolgono solo a distanza, eccezion fatta per i corsi di formazione specifica in Medicina generale. I corsi per i Medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono proseguire anche in modalità non in presenza.

o Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono – in base all’andamento del quadro epidemiologico – piani di organizzazione di didattica e attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative e di sicurezza sanitaria, rispettando le relative linee guida del MUR e sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19. Per gli studenti che non riescono a partecipare alle attività didattiche o curriculari, le stesse si possono svolgere – ove possibile – a distanza, avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università assicurano, ove necessario, il recupero delle attività formative, curriculari e di ogni altra prova o verifica, anche intermedia. Le assenze degli studenti non sono conteggiate alla fine dell’eventuale ammissione a esami finali o delle relative valutazioni.

o Si sospendono le prove selettive e scritte dei concorsi pubblici e privati e di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui siano esclusivamente su base curriculare o telematici o qualora la commissione proceda alla correzione delle prove scritte da remoto e ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario (compresi gli esami di Stato e abilitativi per medici chirurghi). Inoltre, a decorrere dal 15 febbraio 2021, sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle Regioni e dagli enti locali nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a cinquanta per ogni sessione di prova.

o Vi è il divieto per gli accompagnatori dei pazienti di rimanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, a eccezione di specifiche indicazioni differenti del relativo personale sanitario.

o L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, RSA, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani (autosufficienti e non) è limitato ai soli casi indicati dalle relative direzioni sanitarie, che adottano le misure necessarie per evitare contagi.

o Le articolazioni territoriali del SSN assicurano al Ministero della Giustizia il supporto idoneo per i nuovi ingressi in istituti penali e penitenziari.

o Le attività commerciali al dettaglio si svolgono se viene assicurato un ingresso dilazionato dei clienti, la distanza interpersonale e la sosta limitata al solo acquisto dei beni. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le strutture medie e grandi di vendita e gli esercizi contenuti in centri commerciali e mercati, eccezion fatta per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari e punti vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole e librerie.

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contagi; consumo al tavolo consentito per max 4 persone, a meno che non siano conviventi; dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico. Non vi sono limiti di orario per ristorazione in alberghi e strutture ricettive esclusivamente per i clienti alloggiati.

Consegna a domicilio garantita, e anche l’asporto consentito fino alle ore 22.00.

Per bar e attività di commercio al dettaglio di cibi e bevande l’asporto è consentito solo fino alle ore 18.00.

Rimangono garantite le attività di mense e catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale.

Rimangono aperti gli esercizi di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento in autostrade, ospedali e aeroporti,.

o Restano ovviamente garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l’attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

o Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano accertato la compatibilità dell’apertura con l’evoluzione epidemiologica, e quindi a secondo della zona in cui collocano.

o A esclusione del trasporto scolastico dedicato, sui mezzi del TPL e delle ferrovie regionali si viaggia al massimo al 50% della capienza.

o le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpers onale di sicurezza di un metro negli spazi comun

o Si raccomanda di lavorare in smart working ove possibile, incentivando anche ferie e congedi retribuiti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Si raccomandano altresì protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzo delle mascherine, e le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, impiegando a tal fine anche ammortizzatori sociali.

Si segnala che, a differenza di quanto stabilito dai provvedimenti precedenti,

valgono le seguenti disposizioni:

o Le scuole di secondo grado adottano misure atte a garantire la didattica in presenza almeno al 50% e fino a un massimo di 75% degli studenti, mentre il primo ciclo di istruzione e i servizi educativi per l’infanzia rimangono in presenza.

o L’ingresso e l’apertura al pubblico di musei e luoghi di cultura è garantito dal lunedì al venerdì, esclusi quindi i giorni festivi, garantendo un contingentamento dei flussi e la distanza interpersonale

o Gli impianti sciistici rimangono chiusi fino al 15 febbraio e saranno u8tilizzabili solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Dal 15 febbraio 2021 gli impianti riapriranno agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.

o Si introduce una zona bianca nella quale non si applicano le misure restrittive ma le attività si svolgeranno secondo specifici protocolli. In tali aree potranno comunque essere adottati DPCM recanti misure restrittive legate a determinate attività. Per essere categorizzate come bianche, le Regioni dovranno avere un basso livello di rischio e una incidenza dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, per tre settimane consecutive.

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“Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”.

Con ordinanze adottate dal MINSAL d’intesa con il Presidente della Regione interessata, in relazione a specifiche parti del territorio regionale e in base al rischio epidemiologico accertato, si potranno esimere dall’applicazione di una o più delle misure di cui sotto specifiche parti del territorio regionale. [Il MINSAL, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti e aggiorna l’elenco di Regioni appartenenti ai diversi scenari].

Le misure, che entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in GU dell’ordinanza del MINSAL che individua tali Regioni e loro parti e che sono valide per un minimo di 15 giorni sono:

o Divieto di spostamento in entrata e uscita, se non per esigenze lavorative, necessità o di salute. Sono consentiti gli spostamenti per assicurare lo svolgimento di didattica in presenza. È consentito il rientro presso domicilio, residenza o abitazione.

o Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblico o privato in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, se non per esigenze lavorative, necessità, di studio o di salute o per servizi non disponibili nel proprio Comune. Lo spostamento verso una sola casa è consentito dalle ore 5:00 alle 22:00 per massimo due persone oltre a quelle abitanti nella casa, senza contare i minori di 14 anni e le persone non autosufficienti. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti entro i 30km, a patto che non ci si diriga verso i capoluoghi di provincia.

o Sospensione delle attività di ristorazione – inclusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie – a esclusione di mense e catering su base contrattuale previo rispetto protocolli e linee guida. È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, l’asporto, sempre con divieto di consumo sul posto o nelle vicinanze. Rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti in aree di servizio e rifornimento in autostrade, ospedali e aeroporti.

o Sospese le mostre e le aperture di musei e luoghi della cultura.

o Tutte le altre misure del DPCM – escluse quelle dell’art. 1-ter – si applicano anche in questi territori, qualora non siano previste analoghe misure più rigorose.

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (art. 3): allo scopo di contrastare l’emergenza COVID-19, con ordinanza del MINSAL sono individuate le Regioni – o parti di esse – che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio alto come stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”.

Anche qui, con ordinanze adottate dal MINSAL d’intesa con il Presidente della Regione interessata, in relazione a specifiche parti del territorio regionale e in base al rischio epidemiologico accertato, si potranno esimere dall’applicazione di una o più delle misure di cui sotto specifiche parti del territorio regionale.

[Il MINSAL, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti e aggiorna l’elenco di Regioni e loro parti con scenario di tipo 4 e livello di rischio alto].

Le misure, che entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in GU dell’ordinanza del MINSAL che individua tali Regioni e loro parti e sono valide per un minimo di 15 giorni sono:

o Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita, se non per esigenze lavorative, necessità o di salute. Sono consentiti gli spostamenti per assicurare lo svolgimento di didattica in presenza. È consentito il rientro presso domicilio, residenza o abitazione.

o Sospensione di attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia di vicinato sia di media e grande distribuzione, inclusi i centri commerciali. Sono chiusi tutti i mercati, eccezion fatta per le attività di vendita di soli generi alimentari. Rimangono aperte edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie.

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sempre con divieto di consumo sul posto o nelle vicinanze. Rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti in aree di servizio e rifornimento in autostrade, ospedali e aeroporti.

o Si può svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza interpersonale di un metro e con obbligo di mascherina. Si può svolgere attività sportiva all’aperto e individualmente, ma sono sospese tutte le attività sportive e simili (palestre, piscine, centri natatori e benessere e termali).

o Le attività scolastiche e didattiche si svolgono a distanza, eccezion fatta per la possibilità di svolgere in presenza i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del d.lgs. 65/2017 (nidi, micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare, servizi educativi per l’infanzia, scuola dell’infanzia e il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.

o Sospese tutte le attività di servizi alla persona, inclusi parrucchieri, barbieri, estetisti. o I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per

assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

o Sospese le prove per l’ottenimento della patente, con proroga dei termini previsti. o Sospese le mostre; chiusi i musei e i luoghi della cultura.

o Ovviamente, tutte le altre misure previste dal DPCM si applicano anche qui, a meno che non siano previste analoghe misure più rigorose.

Limitazioni spostamenti da/per l’estero (art. 6): sono vietati gli spostamenti per Stati e territori contenuti nell’elenco E dell’Allegato 20 così come è vietato l’ingresso e il transito in Italia alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori dello stesso elenco, sempre salvaguardando esigenze lavorative, assoluta urgenza, di salute, di studio, rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza e ricongiungimento familiare o affettivo stabile.

Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero (art.7): chiunque entri per qualunque durata in Italia da Stati o territori inseriti negli elenchi B, C, D ed E dell’Allegato 20 è tenuto a consegnare all’imbarco una dichiarazione contenente gli spostamenti degli ultimi quattordici giorni e il motivo del viaggio. Le persone che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia negli Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’Allegato 20 sono obbligate a comunicare il proprio ingresso al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatiche.

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test antigienico a seguito dell’ingresso in Italia (art. 8): le persone che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia negli Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell’Allegato 20, anche se asintomatiche, devono sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per 14 giorni. Nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia negli Stati o territori dell’elenco C dell’Allegato 20, al momento dell’imbarco oltre alla dichiarazione serve anche obbligo di essersi sottoposti, nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia, a test molecolare o antigenico, risultato negativo. Tale obbligo non si applica a chi fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza.

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