Roma, 16 novembre 2010
Al Comitato di Presidenza Al Consiglio Direttivo Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale Alle Associazioni Territoriali
Circ. 181/2010
Oggetto: Maxisanzione contro il lavoro sommerso - Circolare Ministero del Lavoro n. 38 del 12 novembre 2010
Alla luce delle recenti novità introdotte dalla Legge n. 182 del 4 novembre 2010 (art. 4 collegato lavoro), che entreranno in vigore dal prossimo 24 novembre, il Ministero del Lavoro con la circolare in oggetto, fornisce delle istruzioni operative al proprio personale ispettivo in merito alla maxisanzione prevista contro il lavoro sommerso (cfr. circolare Fedit n. 180/2010).
La maxi sanzione, limitata solo alle ipotesi di lavoro subordinato, che oscilla da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare e che si aggiunge a quelle già previste per irregolare costituzione del rapporto di lavoro, si applica in caso di mancata preventiva comunicazione obbligatoria di assunzione da trasmettere al centro per l’impiego. La maxi sanzione è incrementata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
La sanzione viene ridotta da 1.000 fino a 8.000 euro, per ciascun lavoratore irregolare, più 30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il datore di lavoro abbia regolarizzato, e soltanto in parte, il rapporto di lavoro successivamente all’instaurazione dello stesso, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro abbia fatto svolgere al lavoratore un periodo parzialmente “in nero”, pur a fronte di un successivo periodo di regolare occupazione.
Per entrambe le ipotesi sanzionatorie di cui sopra, è consentito il pagamento in misura ridotta.
Inoltre, in merito alle sanzioni civili, relative all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare, per entrambe le ipotesi di cui sopra, le sanzioni sono incrementate del 50%, venendo meno il tetto minimo dei 3 mila euro.
La maxi sanzione non si applica nel caso in cui il datore di lavoro, prima di un eventuale controllo ispettivo, regolarizzi spontaneamente e, integralmente, per l’intera durata, il rapporto di lavoro inizialmente avviato senza la preventiva comunicazione obbligatoria. In particolare viene specificato che per non incorrere nella maxi sanzione il datore di lavoro entro il giorno 16 del mese successivo (scadenza dei versamenti contributivi), a quello di inizio del lavoro, dovrà inviare la comunicazione al centro per l’impiego, da cui risulti la data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (resta ferma la sanzione per invio tardivo della comunicazione). Qualora non venga effettuata tale comunicazione entro la prima scadenza del versamento dei contributi, il datore di lavoro potrà essere, altresì, esonerato dal vedersi applicata la maxi sanzione se, entro 12 mesi dal termine per il pagamento dei contributi e premi relativi al primo periodo di paga, proceda alla comunicazione preventiva e denunci spontaneamente la propria situazione debitoria, versando gli interi importi e contributi/premi dovuti agli istituti previdenziali insieme ai relativi interessi, entro 30 giorni dalla predetta denuncia.
Inoltre, la maxisanzione non viene irrogata se, sempre prima di un controllo ispettivo, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto di lavoro, anche se trattasi di differente qualificazione. In tal caso il personale ispettivo, in assenza di comunicazione preventiva obbligatoria, dovrà riscontrare la documentazione (DM10, Emens, Uniemens) comprovante l’assolvimento degli obblighi di natura contributiva.
Infine, la maxi sanzione non si applica nel caso in cui il datore di lavoro si sia avvalso di professionisti esterni per l’invio della comunicazione preventiva e la stessa non è stata effettuata per motivi quali ferie o chiusura dei soggetti abilitati, sempre che il datore di lavoro invii in tali casi la comunicazione preventiva a mezzo fax mediante il modello UniUrg.
Si evidenzia che a differenza del passato, la maxi sanzione, potrà essere applicata oltre che dal personale ispettivo delle DPL anche da altri organi di vigilanza che effettuino accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, etc).
Si allega la Circolare del Ministero del Lavoro n. 38 del 12 novembre 2010.
Con i migliori saluti.
Il Segretario Generale Enzo Solaro