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CAPITOLATO D ONERI PER LA COPERTURA DEL RISCHIO INFORTUNI

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Academic year: 2022

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(1)

CAPITOLATO D’ONERI

PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

INFORTUNI

Amministrazione aggiudicatrice - C entrale Unica di Committenza "Bassa Ovest "

Lotto 17 Comune di Fontanellato

Lotto 18 C o m u n e di S o r a g n a

Avvertenze

Il presente capitolato d’oneri contiene la disciplina comune del contratto di

assicurazione per la copertura del rischio oggetto di affidamento, secondo gli elementi

quantitativi indicati in scheda di polizza e per i rispettivi scoperti, franchigie e limiti di

indennizzo richiamati per singolo contraente.

(2)

SCHE D A DI POLIZZ A

Contraente/Assicurato Comune di FONTANELLATO

Piazza Giacomo Matteotti 43012 - Fontanellato (Prov. Parma) PIVA 00227430345

Assicurati

Art. Funzione N. Premio

procapite

Premio partita

13.a Amministratori 13

13.b Segretario – Direttore Generale 0

13.c Conducenti veicoli proprietà 8 veicoli

13.c Conducenti veicoli non proprietà 5.000 km

13.d Volontari servizio civile

13.e Volontari e LSU

13.f Volontari protezione civile

13.g Partecipanti centri estivi

13.h Iscritti asilo e scuola materna

13.i Componenti polizia municipale

13.l Prestatori occasioni d’opera

13.m Iscritti iniziative turistiche/culturali

13.n Accompagnatori e piedibus

13.o Minori in affido

Totale €

Durata contrattuale Durata rateazione effetto ore 24.00 scadenza ore 24.00

5 annuale 31.12.2016 31.12.2021

Franchigie / scoperti Come indicato per singola sezione

(3)

SCHE D A DI POLIZZ A

Contraente/Assicurato Comune di SORAGNA

Piazza Piazzale Meli Lupi 1 - Soragna (Prov. Parma) PIVA 00223170341

Assicurati

Art. Funzione N. Premio

procapite

Premio partita

13.a Amministratori 14

13.b Segretario – Direttore Generale 0

13.c Conducenti veicoli proprietà 14 veicoli

13.c Conducenti veicoli non proprietà 5.000 km

13.d Volontari servizio civile

13.e Volontari e LSU

13.f Volontari protezione civile

13.g Partecipanti centri estivi

13.h Iscritti asilo e scuola materna

13.i Componenti polizia municipale

13.l Prestatori occasioni d’opera

13.m Iscritti iniziative turistiche/culturali

13.n Accompagnatori e piedibus

13.o Minori in affido

Totale €

Durata contrattuale Durata rateazione effetto ore 24.00 scadenza ore 24.00

5 annuale 01.01.2017 31.12.2021

Franchigie / scoperti Come indicato per singola sezione

(4)

A) AMMINISTRATORI COMUNALI

Persone assicurate

Gli Amministratori del Comune (Sindaco, Assessori, Consiglieri), nell'espletamento delle loro funzioni istituzionali e/o di ogni altra attività complementare o connessa allo svolgimento del mandato, ivi compreso il rischio "in itinere".

Numero

delle persone assicurate

Sono assicurati tutti gli Amministratori comunali, e i rappresentanti del Comune in altri organismi istituzionali.

Somme assicurate (per persona)

morte da infortunio € 200.000,00

invalidità permanente da infortunio € 250.000,00 rimborso spese sanitarie da infortunio € 5.000,00

Franchigie

invalidità permanente da infortunio

- fino a € 100.000,00 nessuna

- oltre € 100.000,00 3%

rimborso spese sanitarie da infortunio € 250,00

(5)

B) SEGRETARIO COMUNALE E DIRETTORE GENERALE

Persone assicurate

Il Segretario Comunale e il Direttore Generale nell’espletamento della propria funzione e servizio, e di ogni altra attività complementare e/o connessa allo svolgimento dello stesso, ivi compreso il rischio “in itinere”.

Numero

delle persone assicurate Il Segretario Comunale e il Direttore Generale

Somme assicurate (per persona)

morte da infortunio € 200.000,00

invalidità permanente da infortunio € 250.000,00 rimborso spese sanitarie da infortunio € 5.000,00

Franchigie

invalidità permanente da infortunio

- fino a € 100.000,00 nessuna

- oltre € 100.000,00 3%

rimborso spese sanitarie da infortunio € 250,00

(6)

C)UTILIZZATORI DI VEICOLI

Persone assicurate

A) Gli utilizzatori dei veicoli di proprietà dell'Ente, in particolare i Dipendenti, il Segretario Comunale, i Volontari del servizio civile volontario e altre persone autorizzate, per l'utilizzo autorizzato dei mezzi stessi per missione o adempimenti di servizio;

B) i Dipendenti, e i soggetti comandati o distaccati da altri Enti o Amministrazioni a prestare servizio presso il Comune, per l'utilizzo autorizzato di veicoli non di proprietà dell'Ente per missione o adempimenti di servizio.

Numero

delle persone assicurate

Sono assicurate tutte le persone autorizzate ad utilizzare i veicoli di proprietà (compresi veicoli assunti i uso a qualsiasi titolo da altri Comuni e/o Enti) dell'Ente e i Dipendenti e altri soggetti succitati, autorizzati ad utilizzare veicoli non di proprietà dell'Ente per missione o adempimenti di servizio.

Somme assicurate (per persona)

morte da infortunio € 150.000,00

invalidità permanente da infortunio € 200.000,00 rimborso spese sanitarie da infortunio € 5.000,00

Franchigie invalidità permanente da infortunio nessuna

rimborso spese sanitarie da infortunio € 250,00

(7)

D) VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

Persone assicurate

I volontari del servizio civile volontario (Legge 64/2001) che prestano servizio presso l'Ente, in virtù di specifico progetto di impiego, durante l'espletamento di qualsiasi incarico per conto dell'Ente stesso, ivi compreso il rischio "in itinere". La garanzia è altresì prestata per il caso di morte o invalidità permanente in conseguenza di malattie connesse allo svolgimento della propria attività

Numero

delle persone assicurate

Sono assicurati tutti i volontari del servizio civile volontario in servizio presso l'Ente.

Somme assicurate (per persona)

morte da infortunio € 100.000,00

invalidità permanente da infortunio € 150.000,00 rimborso spese sanitarie da infortunio € 5.000,00 contagio accidentale da virus HIV € 30.000,00

Franchigie

invalidità permanente da infortunio

- fino a € 100.000,00 nessuna

- oltre € 100.000,00 5%

rimborso spese sanitarie da infortunio € 250,00

(8)

E) VOLONTARI E LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Persone assicurate

I Cittadini che prestano lavoro volontario ed i lavoratori socialmente utili che sotto il coordinamento e la direzione del Comune nell’ambito delle attività istituzionali proprie dell’Ente, prestano la propria opera purchè preventivamente autorizzati. La garanzia è altresì prestata per il caso di morte o invalidità permanente in conseguenza di malattie connesse allo svolgimento della propria attività

Numero

delle persone assicurate

I Volontari ed i lavoratori socialmente utili che svolgono attività a supporto dei servizi prestati dal Comune.

Somme assicurate (per persona)

caso morte da infortunio € 80.000,00 caso invalidità permanente da infortunio € 150.000,00 rimborso spese sanitarie da infortunio € 2.500,00 contagio accidentale da virus HIV € 20.000,00

Franchigie

caso invalidità permanente da infortunio

- fino a € 50.000,00 nessuna

- oltre € 50.000,00 5%

rimborso spese sanitarie da infortunio € 250,00

(9)

F) VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Persone assicurate

I volontari del Gruppo Comunale di Protezione civile, durante l'espletamento di qualsiasi incarico, partecipazione e/o organizzazione delle attività di protezione civile comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, ivi compreso il rischio "in itinere".

Oggetto dell’assicurazione

Gli infortuni occorsi ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione civile, durante l'espletamento di qualsiasi incarico, partecipazione e/o organizzazione delle attività di protezione civile comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, ivi compreso il rischio "in itinere". La garanzia è altresì prestata per il caso di morte o invalidità permanente in conseguenza di malattie connesse allo svolgimento della propria attività.

Numero

delle persone assicurate

Sono assicurati tutti i volontari regolarmente iscritti al Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Somme assicurate (per persona)

caso morte da infortunio € 150.000,00

caso invalidità permanente da infortunio € 200.000,00 rimborso spese sanitarie da infortunio € 5.000,00 diaria giornaliera per inabilità temporanea € 50,00 diaria giornaliera per gessatura € 50,00 diaria giornaliera per ricovero da infortunio € 100,00

Franchigie

caso invalidità permanente da infortunio

- fino a € 100.000,00 nessuna

- oltre € 100.000,00 5%

rimborso spese sanitarie da infortunio € 250,00 diaria giornaliera per inabilità temporanea 5 giorni diaria giornaliera per gessatura nessuna diaria giornaliera per ricovero da infortunio nessuna

(10)

G) PARTECIPANTI AI CENTRI ESTIVI E AI CENTRI GIOCHI

Persone assicurate

Gli iscritti al centro estivo, ai centri giochi ed altri centri ricreativi, per gli infortuni che possono subire nello svolgimento di tutte le attività inter/extra/pre organizzate dal Comune o da soggetti da esso autorizzati a gestire le attività ricreative, sia all’interno che all’esterno (gite ricreative ed educative, stages, attività ginniche, corsi di nuoto, ecc.) in qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi, per tutta la loro durata anche se eccedesse di varie ore rispetto a quella dichiarata nel programma, semprechè siano autorizzate. E’ compreso inoltre il tragitto, anche con uso di veicoli, dalla casa al luogo dell’attività autorizzata e viceversa, nei limiti di tempo di un’ora prima dell’inizio dell’attività ed un’ora dopo il termine della stessa.

Numero

delle persone assicurate Tutti gli iscritti ai centri ricreativi

Somme assicurate (per persona)

morte da infortunio € 100.000,00

invalidità permanente da infortunio € 100.000,00 rimborso spese sanitarie da infortunio € 3.000,00

danni al vestiario € 300,00

Franchigie

invalidità permanente da infortunio

- fino a € 25.000,00 nessuna

- oltre € 25.000,00 5%

rimborso spese sanitarie da infortunio € 250,00

(11)

H) BAMBINI ISCRITTI ALL’ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA COMUNALE

Persone assicurate

Gli iscritti all’asilo nido comunale e scuola materna, per gli infortuni che possono subire nello svolgimento di tutte le attività inter/extra/pre organizzate dal Comune o da soggetti da esso autorizzati a gestire l’attività, sia all’interno che all’esterno (gite ricreative ed educative, stages, attività ginniche, corsi di nuoto, ecc.) in qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi, per tutta la loro durata anche se eccedesse di varie ore rispetto a quella dichiarata nel programma, semprechè siano autorizzate. E’ compreso inoltre il tragitto, anche con uso di veicoli, dalla casa al luogo dell’attività autorizzata e viceversa, nei limiti di tempo di un’ora prima dell’inizio dell’attività ed un’ora dopo il termine della stessa.

Numero

delle persone assicurate Tutti gli iscritti all’asilo nido comunale e scuola materna

Somme assicurate (per persona)

cmorte da infortunio € 100.000,00

invalidità permanente da infortunio € 100.000,00 rimborso spese sanitarie da infortunio € 3.000,00

danni al vestiario € 300,00

Franchigie

invalidità permanente da infortunio

- fino a Euro 25.000,00 nessuna

- oltre Euro 25.000,00 5%

rimborso spese sanitarie da infortunio € 250,00

(12)

I) COMPONENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (VIGILI URBANI)

Persone assicurate

I Componenti del Corpo di Polizia Municipale, durante l'espletamento delle funzioni di servizio connesse la professione esercitata nonché tutte le attività complementari ed accessorie correlate con le funzioni di servizio e le attività stesse.

Oggetto dell’assicurazione

Gli infortuni occorsi ai Componenti del Corpo di Polizia Municipale, durante l'espletamento delle funzioni di servizio connesse la professione esercitata nonché tutte le attività complementari ed accessorie correlate con le funzioni di servizio e le attività stesse, La garanzia è operante altresì per gli incarichi di portavalori. Sono inoltre compresi gli infortuni avvenuti per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose poste in essere da terzi o in conseguenza di fatti avvenuti in sede di ordine pubblico.

Numero

delle persone assicurate

Sono assicurati tutti i componenti del Corpo di Polizia Municipale (Vigili Urbani)

Somme assicurate (per persona)

caso morte da infortunio € 150.000,00

caso invalidità permanente da infortunio € 200.000,00 rimborso spese sanitarie da infortunio € 5.000,00 contagio accidentale da virus HIV € 50.000,00 diaria giornaliera per inabilità temporanea € 50,00 diaria giornaliera per gessatura € 50,00 diaria giornaliera per ricovero da infortunio € 100,00

Franchigie

caso invalidità permanente da infortunio

- fino a € 100.000,00 nessuna

- oltre € 100.000,00 5%

rimborso spese sanitarie da infortunio € 150,00 diaria giornaliera per inabilità temporanea 5 giorni diaria giornaliera per gessatura nessuna diaria giornaliera per ricovero da infortunio nessuna

(13)

L) PRESTATORI OCCASIONALI D’OPERA E STAGISTI

Persone assicurate

I Prestatori occasionali d’opera e stagisti ivi compresi le persone in regime di “prosieguo amministrativo” (misura di tutela in comunità per ordine della magistratura), inseriti in specifici progetti attivati e/o gestiti dall’Amministrazione Comunale e/o gestiti, che prestano la loro opera sotto il coordinamento e la direzione del Comune nell’ambito delle attività istituzionali proprie dell’Ente, ivi compreso il rischio "in itinere".

Numero

delle persone assicurate

Tutti i prestatori occasionali d’opera e stagisti e persone in regime di proseguo amministrativo inseriti in specifici progetti attivati e/o gestiti dall’Amministrazione Comunale.

Somme assicurate (per persona)

caso morte da infortunio € 80.000,00

caso invalidità permanente da infortunio € 150.000,00 rimborso spese sanitarie da infortunio € 2.500,00 contagio accidentale da virus HIV € 20.000,00

Franchigie

caso invalidità permanente da infortunio

- fino a € 50.000,00 nessuna

- oltre € 50.000,00 5%

rimborso spese sanitarie da infortunio € 250,00

(14)

M) PARTECIPANTI AD INIZIATIVE TURISTICHE E CULTURALI

Persone assicurate

I partecipanti ad iniziative turistiche e/o culturali organizzate dai servizi comunali, per gli infortuni che possono subire nello svolgimento di tutte le attività inter/extra/pre organizzate dal Comune o da soggetti da esso autorizzati a gestire l’attività, sia all’interno che all’esterno (gite ricreative ed educative, ecc.) in qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi, per tutta la loro durata, semprechè siano autorizzate e risultino dai programmi degli Uffici preposti.

Numero

delle persone assicurate Tutti i partecipanti iscritti ad iniziative organizzate dal Comune.

Somme assicurate (per persona)

caso morte da infortunio € 50.000,00

caso invalidità permanente da infortunio € 60.000,00 rimborso spese sanitarie da infortunio € 2.500,00

Franchigie

caso invalidità permanente da infortunio

- fino a € 25.000,00 nessuna

- oltre € 25.000,00 5%

rimborso spese sanitarie da infortunio € 250,00

(15)

N)BAMBINI ED ACCOMPAGNATORI PROGETTO PIEDIBUS

Persone assicurate

Gli iscritti all’iniziativa piedibus, bambini ed accompagnatori, per gli infortuni che possono subire nel trasferimento da casa al luogo dell’attività scolastica e viceversa, nei limiti di tempo strettamente necessari a percorre il percorso autorizzato/programmato.

Numero

delle persone assicurate Tutti gli iscritti bambini ed accompagnatori

Somme assicurate (per persona)

morte da infortunio € 100.000,00

invalidità permanente da infortunio € 100.000,00 rimborso spese sanitarie da infortunio € 3.000,00

danni al vestiario € 300,00

Franchigie

invalidità permanente da infortunio

- fino a Euro 25.000,00 nessuna

- oltre Euro 25.000,00 5%

rimborso spese sanitarie da infortunio € 250,00

(16)

O) MINORI IN AFFIDO

Persone assicurate

I minori in affido all’Amministrazione Comunale, per gli infortuni che possono subire durante la permanenza in strutture dell’Ente e/o di terzi, e sia presso le famiglie affidatarie. L'assicurazione vale per gli infortuni che il minore subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie nonchè nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale.

Numero

delle persone assicurate Tutti i minori in affido

Somme assicurate (per persona)

caso morte da infortunio € 100.000,00 caso invalidità permanente da

infortunio 100.000,00

rimborso spese sanitarie da infortunio € 3.000,00

Franchigie

caso invalidità permanente da infortunio

- fino a Euro 25.000,00 nessuna

- oltre Euro 25.000,00 5%

rimborso spese sanitarie da infortunio € 250,00

(17)

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, ai sotto indicati termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula la polizza

Ente: Il Comune contraente della polizza

Assicurato: destinatario dell'assicurazione; soggetto a favore del quale è stipulata la polizza

Società: l'impresa assicuratrice

Broker: il mandatario incaricato dalla Contraente/Assicurato per la gestione del contratto

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Somma assicurata: la somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Franchigia: parte prestabilita del danno, liquidabile a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato senza che possa assicurarla presso altri Assicuratori, pena decadenza dal diritto alla garanzia

Veicolo: ogni macchina di qualsiasi specie, secondo la nozione di cui all'art. 46 ed in particolare alle classificazioni di cui all’art. 47 del Codice della Strada (legge 01.08.2003 n. 214) e successive modifiche ed integrazioni.

(18)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, ne’ la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2 Pagamento del premio - Termini di rispetto

Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio entro i 30 giorni successivi all'effetto dell’assicurazione, nonché suoi rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 Informazione sinistri La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,

3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato “numero”);

b) la data del sinistro (in formato “data”);

c) la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato “data”);

d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato

“testo”);

e) l’indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale (in formato “testo”);

f) la descrizione dettagliata dell’evento (in formato “testo”);

g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato “testo”);

h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato “testo”);

i) l'importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”);

j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo (in formato “valuta”);

k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (in formato “data”).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

(19)

la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;

rappresentano un’insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 4 Durata del contratto

La copertura assicurativa ha effetto e scadenza dalle ore 24.00 del giorno indicato in scheda di polizza, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo. Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art 106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 5 Deroga foro competente e sede arbitrale

Si conviene fra le parti che Foro competente e Sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto devono intendersi quelle di residenza della Contraente.

Art. 6 Esonero denuncia altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Società.

Art. 7 Proroga termini denuncia sinistri

Il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 15 giorni a decorrere dal giorno in cui l’ufficio competente dell’Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

Art. 8 Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell’articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

Art. 9 Informazione sinistri La Società

4. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 5. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,

6. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

l) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato “numero”);

m) la data del sinistro (in formato “data”);

n) la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato “data”);

(20)

o) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato

“testo”);

p) l’indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale (in formato “testo”);

q) la descrizione dettagliata dell’evento (in formato “testo”);

r) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato “testo”);

s) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato “testo”);

t) l'importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”);

u) l'importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo (in formato “valuta”);

v) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (in formato “data”).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;

rappresentano un’insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 10 Interpretazione della polizza

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.

Art. 11 Clausola broker

Alla Società di brokeraggio Studio Garulli Insurance Broker S.r.l., con sede a Parma in Borgo Ronchini, 9, è affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del Dl.gs 07.09.2005 nr. 209. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i.

Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, nella seguente misura percentuale 10%

Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. . I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente

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contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n.

136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 13 Clausola CONSIP

Ai sensi dell’art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n.

135, il Contraente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Art. 14 Modifiche dell’assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 15 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 16 Assicurazione per conto altrui

Poichè la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.

Art. 17 Modalità di denuncia del sinistro

La Contraente provvederà a comunicare alla Società l'avvenuto sinistro, nei termini contrattualmente previsti, fornendo alla stessa l'attestazione che l'Assicurato ha subito l'infortunio nell'espletamento delle funzioni o servizio od attività connesse all'incarico. Nel caso di utilizzo di veicolo non di proprietà dell'Ente (da parte degli Assicurati di cui all'art. 13 punto C) il dipendente dovrà fornire adeguata dichiarazione dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo stesso con una completa ed esauriente descrizione del fatto. La Contraente fornirà inoltre alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo. Relativamente a tutti gli assicurati la Contraente si impegna a dare visione, in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società di eseguire accertamenti e controlli, dei registri dai quali risultino i rapporti con la Contraente.

Art. 18 Modalità e soggetti preposti alla determinazione del grado di invalidità permanente La determinazione della natura delle lesioni o del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento, sono effettuate dall'Impresa e dal beneficiario dell'assicurazione.

A tal fine la Società dovrà inviare al beneficiario una proposta di indennizzo. Qualora egli non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su sua richiesta, deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dal beneficiario ed il terzo di comune accordo o, in difetto e su istanza di una delle parti, dal Presidente del Tribunale di Parma.

La Società ed il beneficiario sosterranno ciascuna le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza e la loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione di un arbitro dissenziente.

Art. 19 Liquidazione indennizzo

La Società si impegna a liquidare l'indennizzo dovuto in Italia ed in valuta corrente, entro 30 giorni dall'invio della documentazione attestante la chiusura del sinistro o, nel caso di Invalidità Permanente dalla sua quantificazione concordata fra le parti.

Gli importi liquidati dalla Società assicuratrice in base alla presente polizza, relativamente agli obblighi di cui all'art. 23 del D.P.R. 03.08.90 n.333 inerenti i dipendenti dell'Ente, sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

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Art. 20 Anticipo indennizzi

Per i casi in cui l'infortunio comporti una invalidità permanente di grado prevedibilmente superiore al 20% (venti-percento) e sia certamente indennizzabile, la Società porrà a disposizione dell'Assicurato, a titolo di acconto, un importo pari ad un terzo dell'indennità corrispondente all'indennizzo valutato al momento, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro.

Il pagamento di tali anticipazione da parte della Società avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione medica da cui risulti l'entità presunta dell'invalidità.

Le indennità da liquidare oltre i termini indicati nei commi precedenti, per effetto di contestazioni risolte con il ricorso all'arbitrato, saranno rivalutate in base al tasso di variazione dei "numeri indice mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso tra l'accadimento del sinistro ed il pagamento dell'indennità e saranno maggiorate degli interessi legali. In ogni caso la Società rimetterà gli indennizzi direttamente al beneficiario, dandone comunicazione alla Contraente. La Società si impegna a dare comunicazione alla Contraente dell'avvenuta definizione del sinistro indicando l'importo pagato, ed a fornire entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa l'elenco di tutti i sinistri non ancora definiti la cui denuncia risulti antecedente a 6 mesi precedenti la cessazione dell'annualità assicurativa, indicando per ciascuno di essi la data di accadimento ed il nominativo dell'infortunato/danneggiato. Tale comunicazione, per l'ultimo anno di validità del contratto, si riferirà a tutti i sinistri non ancora definiti.

Art. 19 Regolazione del premio

Il premio annuo dell'assicurazione, comprensivo delle imposte vigenti protempore, viene pattuito come indicato in scheda di polizza . Il premio viene anticipato in base agli elementi preventivati fissati in polizza, ed entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione la Contraente è tenuta a comunicare alla Società i dati consuntivi relativi alle eventuali variazioni intervenute negli elementi per il computo del premio, al fine del calcolo dell'eventuale conguaglio. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Qualora detta regolazione dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente, al netto di imposta, sarà rimborsata alla Contraente entro 30 giorni dal ricevimento dei dati di regolazione. Nel caso di dichiarazioni inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, salvo il suo diritto agli eventuali conguagli di premio.

Art. 20 Esonero denuncia altre assicurazioni

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati o la Contraente stessa avessero in corso o stipulassero per lo stesso rischio.

Art. 21 Esonero denuncia generalità assicurati ed infermità preesistenti

La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati, delle eventuali malattie sofferte, nonché mutilazioni o difetti fisici da cui gli assicurati fossero affetti. Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti ufficiali di nomina e conferimento del mandato (per gli Amministratori) e ai registri e ai documenti in possesso della Contraente (per le altre categorie di Assicurati), che la stessa si impegna ad esibire in ogni momento, su richiesta, alla Società assicuratrice . In particolare, per quanto attiene gli assicurati di cui all'art. 13 punto C), l'Ente si impegna a tenere apposita documentazione dalla quale risultino: data e luogo delle missioni o adempimenti di servizio autorizzati, con relative generalità della persona autorizzata e numero dei chilometri percorsi.

Per l’identificazione dei restanti assicurati, si farà riferimento alle risultanze dei registri di iscrizione che la Contraente si impegna di dare in visione, in qualsiasi momento alla Società Assicuratrice.

Art. 22 Rinuncia al diretto di rivalsa

La Società dichiara di rinunciare a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di rivalsa prevista dall'art. 1916 del C.C., salvo il caso di dolo.

Art. 23 Estensione automatica

Le prestazioni assicurative garantite dalla presente polizza vengono estese in via automatica, senza obbligo di comunicazione preventiva, anche alle categorie per le quali all’attivazione del contratto e/o nel corso dello stesso non sia stato corrisposto in via anticipata alcun premio, a condizioni che l’Ente contraente Vi abbia interesse all’assicurazione e/o proceda alla conclusione di atti nei quali si assuma l’impegno alla copertura.

Al termine del periodo di assicurazione annuo l’Ente contraente si impegna a comunicare la nuova categoria inclusa ed il numero dei soggetti da assicurare ai fini della regolazione premio. La Società

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procederà quindi alla regolazione del premio nei termini di quanto previsto dall’articolo 5 delle pattuizioni contrattuali.

Art. 24 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

ART. 1 DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE La garanzia si intende prestata a favore di:

A Amministratori dell'Ente (Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali), per gli Infortuni che essi possano subire nell'espletamento delle loro funzioni e/o di ogni altro incarico svolto per conto dell'Ente e di ogni altra attività complementare e/o connessa al loro mandato, compresi quelli subiti "in itinere", a piedi o con l'utilizzo di qualsiasi mezzo di locomozione, pubblico o privato;

B Segretario Comunale e il Direttore Generale; per gli infortuni che lo stesso possa subire nell’espletamento della propria funzione e servizio e di ogni altra attività complementare e/o connessa allo svolgimento dello stesso, ivi compresi quelli subiti “in itinere” con l’utilizzo di qualsiasi mezzo di locomozione, pubblico o privato

C Utilizzatori di veicoli di proprietà dell’Ente compresi i veicoli assunti in uso a qualsiasi titolo da altri Comuni, Enti, e/o Società, per gli infortuni che essi possano subire durante l’utilizzo autorizzato degli stessi, in occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, nonché i Dipendenti dell’Ente, il Segretario Comunale/Direttore Generale, e i soggetti comandati o distaccati da altri Enti o Amministrazioni a prestare servizio presso il Comune, per l’utilizzo autorizzato di altri veicoli non di proprietà dell’Ente, durante il tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio

D Volontari del servizio civile volontario (Legge 64/2001 e smi) per gli infortuni che possano subire nell’espletamento del servizio presso il Comune, in virtù di specifico progetto di impiego, durante l’effettuazione di qualsiasi incarico per conto dell'Ente stesso, ivi compreso il rischio "in itinere". La garanzia è altresì prestata per il caso di morte o invalidità permanente in conseguenza di malattie connesse allo svolgimento della propria attività

E Volontari e lavoratori socialmente utili, cittadini e lavoratori socialmente utili per gli infortuni che possano subire nel prestare lavoro sotto il coordinamento e la direzione del Comune nell’ambito delle attività istituzionali proprie dell’Ente, purchè preventivamente autorizzati. La garanzia è altresì prestata per il caso di morte o invalidità permanente in conseguenza di malattie connesse allo svolgimento della propria attività

F volontari del Gruppo Comunale di Protezione civile, durante l'espletamento di qualsiasi incarico, partecipazione e/o organizzazione delle attività di protezione civile comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ivi compreso il rischio "in itinere". La garanzia è altresì prestata per il caso di morte o invalidità permanente in conseguenza di malattie connesse allo svolgimento della propria attività.

Le attività di protezione civile oggetto di assicurazione sono così individuate:

prevenzione, intendendo come tale ogni azione tendente alla riduzione di rischi di origine naturale o antropica a salvaguardia delle persone, dei beni e dell’ambiente. Comprendente attività pianificatorie, programmatorie, ricognitive ed operative sul territorio;

addestramento e formazione, intendo come tale ogni azioni volta a mantenere e migliorare le conoscenze e le tecniche e le capacità operative dei volontari di protezione civile, ivi compresa la manutenzione ordinaria della sede e dei mezzi e delle attrezzature;

esercitazione, intendendo come tale ogni azione svolta congiuntamente da volontari appartenenti a più gruppi, in stretto contatto con la Direzione Nazionale, Regionale, Provinciale, ed avente il fine di migliorare, attraverso la simulazione di stati di emergenza, le conoscente tecniche ed operative dei volontari in previsione di futuri impegni in situazioni di emergenza;

emergenza e rischio di emergenza, intendendo come tale ogni azione che, al verificarsi di eventi calamitosi di qualsiasi natura, sia volta al soccorso delle popolazioni, all’accertamento e mitigazione dei danni, nonché al ripristino del territorio in condizioni di sicurezza;

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attività di supporto, di protezione civile richieste dal Sindaco, previa notifica agli organi di protezione civile competenti; tutte le attività di protezione civile che “ope legis” vengano attribuite dalla Direzione Nazionale, Regionale, Provinciale.

G Iscritti al centro estivo, ai centri giochi ed altri centri ricreativi, per gli infortuni che possono subire nello svolgimento di tutte le attività inter/extra/pre organizzate dal Comune o da soggetti da esso autorizzati a gestire le attività ricreative, sia all’interno che all’esterno (gite ricreative ed educative, stages, attività ginniche, corsi di nuoto, ecc.) in qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi, per tutta la loro durata anche se eccedesse di varie ore rispetto a quella dichiarata nel programma, semprechè siano autorizzate. E’ compreso inoltre il tragitto, anche con uso di veicoli, dalla casa al luogo dell’attività autorizzata e viceversa, nei limiti di tempo di un’ora prima dell’inizio dell’attività ed un’ora dopo il termine della stessa;

H Iscritti all’asilo nido e scuola materna comunale, per gli infortuni che possono subire nello svolgimento di tutte le attività inter/extra/pre organizzate dal Comune o da soggetti da esso autorizzati a gestire le attività, sia all’interno che all’esterno (gite ricreative ed educative, stages, attività ginniche, corsi di nuoto, ecc.) in qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi, per tutta la loro durata anche se eccedesse di varie ore rispetto a quella dichiarata nel programma, semprechè siano autorizzate. E’ compreso inoltre il tragitto, anche con uso di veicoli, dalla casa al luogo dell’attività autorizzata e viceversa, nei limiti di tempo di un’ora prima dell’inizio dell’attività ed un’ora dopo il termine della stessa I Componenti del Corpo di Polizia Municipale, durante l'espletamento delle funzioni di servizio

connesse la professione esercitata nonché tutte le attività complementari ed accessorie correlate con le funzioni di servizio e le attività stesse. La garanzia è operante altresì per gli incarichi di portavalori. Sono inoltre compresi gli infortuni avvenuti per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose poste in essere da terzi o in conseguenza di fatti avvenuti in sede di ordine pubblico.

L Prestatori occasionali d’opera e stagisti ivi compresi le persone in regime di “prosieguo amministrativo” (misura di tutela in comunità per ordine della magistratura), inseriti in specifici progetti attivati e/o gestiti dall’Amministrazione Comunale e/o gestiti, che prestano la loro opera sotto il coordinamento e la direzione del Comune nell’ambito delle attività istituzionali proprie dell’Ente, ivi compreso il rischio "in itinere".

M Partecipanti ad iniziative turistiche e/o culturali organizzate dai servizi comunali, per gli infortuni che possono subire nello svolgimento di tutte le attività inter/extra/pre organizzate dal Comune o da soggetti da esso autorizzati a gestire l’attività, sia all’interno che all’esterno (gite ricreative ed educative, ecc.) in qualunque orario ed in qualunque giorno, compresi i festivi, per tutta la loro durata, semprechè siano autorizzate e risultino dai programmi degli Uffici preposti;

N Iscritti all’iniziativa piedibus, bambini ed accompagnatori, per gli infortuni che possono subire nel trasferimento da casa al luogo dell’attività scolastica e viceversa, nei limiti di tempo strettamente necessari a percorre il percorso autorizzato/programmato.

O I minori in affido all’Amministrazione Comunale, per gli infortuni che possono subire durante la permanenza in strutture dell’Ente e/o di terzi, e sia presso le famiglie affidatarie. L'assicurazione vale per gli infortuni che il minore subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie nonchè nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale.

ART. 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Oggetto dell'assicurazione sono gli infortuni occorsi ai soggetti indicati al precedente art. 1 nell'esercizio dell'attività ivi indicata, dai quali derivi la morte od un'invalidità permanente assoluta o parziale o spese sanitarie conseguenti ad infortunio.

Ai fini della presente assicurazione, per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che si verifichi nelle circostanze di cui al precedente art. 1 e che provochi lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Per quanto attiene gli Assicurati di cui all'art. 1, punto c), la garanzia è prestata dal momento in cui gli Assicurati salgono a bordo dei veicoli e fino al momento in cui ne discendono, compresa la salita e la

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discesa dagli stessi; sono considerati Infortuni rientranti nella copertura di cui alla presente assicurazione anche quelli avvenuti non a bordo dei veicoli, ma conseguenti o connessi ad operazioni necessarie alla marcia del veicolo od alla ripresa della marcia in caso di fermata dello stesso.

ART. 3 ESTENSIONI

Limitatamente alle circostanze precisate agli articoli precedenti, l'assicurazione si intende altresì valida per gli infortuni conseguenti o derivanti da:

tumulti popolari, aggressioni, atti terroristici vandalismi, attentati, atti violenti qualunque sia il movente;

contatto accidentale con corrosivi;

imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;

colpi di sole o di calore, assideramento o congelamento, effetti delle influenze termiche od atmosferiche, folgorazioni;

morsi di animali o punture di insetti;

avvelenamenti da ingestione o assorbimento di sostanze nocive;

annegamento ed asfissia;

sforzi muscolari ed ernie traumatiche (secondo quanto previsto dall'apposito articolo);

malore ed incoscienza, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti e simili, assorbite per scopi non terapeutici.

L'assicurazione vale inoltre per l'uso di mezzi di locomozione pubblici (con le limitazioni previste per i mezzi aerei), la guida di biciclette e ciclomotori, l'uso e la guida di motocicli di qualunque cilindrata e di autoveicoli privati compresi quelli per trasporto cose, di macchine agricole nonché di natanti privati da diporto, il tutto purché l'Assicurato sia in possesso delle relative abilitazioni ove previste dalla Legge.

Limitatamente agli assicurati di cui all’articolo 1 lettera e) “Volontari del gruppo Comunale di protezione civile”, l'assicurazione si intende altresì valida per gli infortuni conseguenti o derivanti da:

guida e conduzione di autoveicoli, macchine operatrici, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata. Nel caso in cui l’Assicurato non sia in possesso delle relative abilitazioni di legge, la garanzia vale durante la guida e conduzioni degli stessi, purchè l’uso o la guida siano dovuti a stato di necessità in emergenza;

annegamento e tutti gli infortuni similari derivanti dal soccorso in acqua;

vertigini;

azioni di dirottamento o pirateria aerea Sono altresì considerati infortuni i seguenti eventi:

gli infortuni avvenuti durante scalate di rocce ed accesso a ghiacciai di grado non superiore al terzo, estesa ai gradi superiori purchè accompagnati da guida patentata;

l’avvelenamento del sangue e le infezioni comprovatamene contratte durante le attività oggetto della presente assicurazione

ART. 4 VALIDITÀ TERRITORIALE L'assicurazione vale in tutto il mondo.

ART. 5 ESCLUSIONI

Si intendono esclusi dall'assicurazione gli eventi sofferti dagli Assicurati in conseguenza di:

proprie azioni delittuose accertate con giudizio penale passato in giudicato;

trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;

attività estranee all'esecuzione del mandato o del servizio;

guida ed uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultra leggeri) salvo quanto disposto al successivo articolo 20;

pratica di sport aerei in genere, paracadutismo, nonché dall'uso anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;

abuso di alcolici, di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;

movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche.

ART. 6 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

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ART. 7 LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione è valida per le persone di età non superiore ai 80 anni. Tuttavia per le persone che raggiungono i 80 anni di età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine.

ART. 8 RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che gli Assicurati subiscano durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che:

da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;

da aeroclubs.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare i seguenti importi:

per persona, Euro 1.033.000,00 per il caso di morte, Euro 1.033.000,00 per il caso di invalidità permanente totale, Euro 260,00 al giorno per il caso di inabilità temporanea totale;

complessivamente per aeromobile, Euro 5.165.000,00 per il caso di morte, Euro 5.165.000,00 per il caso di invalidità permanente, Euro 5.165,00 al giorno per il caso di inabilità temporanea totale.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizze con durata inferiore ad un anno.

ART. 9 ERNIE TRAUMATICHE

La garanzia comprende, limitatamente ai casi di invalidità permanente e di diaria da ricovero, le ernie traumatiche o da sforzo con l'intesa che se l'ernia risulti operabile, verrà corrisposta solamente l'indennità per il caso di diaria da ricovero - ove sia prevista dal contratto - fino ad un massimo di 30 giorni; nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile, verrà corrisposta solamente una indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% della relativa somma assicurata.

Qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al collegio medico-arbitrale.

ART. 10 CALAMITÀ NATURALI A CARATTERE CATASTROFICO

L'assicurazione comprende gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli avvenuti in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, fulmini, inondazioni, alluvioni e straripamenti, ed altri eventi catastrofali provocati da forze della natura.

ART. 11 EVENTI SOCIO-POLITICI

L'assicurazione comprende gli infortuni derivanti da manifestazioni popolari di natura sindacale, politica o sociale ed aggressioni od atti di violenza della stessa natura purché non vi sia partecipazione attiva dell'assicurato; nonché subiti a seguito di rapina, tentata rapina, o sequestro di persona.

Per quanto attiene gli Assicurati di cui all'art. 1 lettera A) e I) la garanzia è operante anche quando le aggressioni o gli atti di violenza dovessero verificarsi al di fuori dell'attività istituzionale indicata in polizza, cioè nell'ambito della vita privata, purchè l'evento abbia attinenza con il mandato istituzionale e/o l’attività espletata nell’ambito dell’appartenenza al Corpo di Polizia Municipale.

ART. 12 UBRIACHEZZA

L'assicurazione comprende gli infortuni subiti dall'assicurato in stato di ubriachezza esclusi comunque quelli conseguenti alla guida di mezzi di locomozione.

ART. 13 RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONTRAENTE

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari del medesimo, o soltanto qualcuno di essi non accettino a completa tacitazione per l'infortunio l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori ed ulteriori pretese a titolo di responsabilità civile, l'indennità nella sua totalità, a richiesta del Contraente, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese di difesa sostenute dal Contraente.

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ART. 14 STATO DI GUERRA

L'assicurazione comprende, gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o di insurrezione popolare per il periodo massimo di gg. 14 dall'inizio delle ostilità, o dell'insurrezione se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause che colpissero l'assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

ART. 15 DIABETE

Si precisa che si intendono assicurate anche le persone affette da diabete.

ART. 16 MANCINISMO

Nei confronti delle persone affette da mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per l'arto superiore destro e la mano destra, varranno per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa.

ART. 17 SOMME ASSICURATE

La garanzia è prestata per ciascuno degli Assicurati indicati all'art. 1, secondo le somme riportate in ciascuna delle schede iniziali .

ART. 18 CASO MORTE

Qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi, anche se successivamente alla scadenza di polizza, entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Società liquida detta somma agli eredi legittimi e/o testamentari. In caso di scomparsa del corpo dell'Assicurato, conseguente a infortunio, la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli articoli n.60 e n.62 del C.C.. Se dopo che la Società avrà pagato l'indennità, risulterà che l'Assicurato è vivo, l'Impresa avrà comunque diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita. L'indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.

ART. 19 CASO INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo le percentuali stabilite nella tabella allegata al D.P.R. 30.06.65 n.1124 (Tabella Inail).

Qualora l'evento colpisca una persona la cui integrità fisica od attitudine al lavoro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilità fisica permanente parziale o totale, la valutazione del grado di invalidità sarà determinata tenendo conto del grado di inabilità preesistente. Il massimo grado di invalidità non potrà comunque superare la misura del 100%. Per la determinazione del grado di invalidità preesistente, si farà riferimento ad eventuali provvedimenti od atti ufficiali di Enti Assistenziali o Previdenziali a carattere obbligatorio o, in loro mancanza, alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al succitato D.P.R. 1124/65.

ART. 20 FRANCHIGIE SULL'INVALIDITÀ PERMANENTE

La liquidazione dell'indennizzo dovuto per Invalidità Permanente è effettuata con l'applicazione delle franchigie indicate nelle schede iniziali.

ART. 21 RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO

Se gli Assicurati delle categorie di cui all'art.1 in conseguenza di infortunio fanno ricorso a prestazioni sanitarie, la Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per sinistro e per anno assicurativo, per ciascuna categoria, le spese sostenute per:

accertamenti diagnostici;

accertamenti medico legali;

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