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CAPITOLATO DI POLIZZA ASSICURATIVA RIFERITA ALLA COPERTURA DEI RISCHI DI: RESPONSABILITA CIVILE INFORTUNI ASSISTENZA TUTELA LEGALE

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(1)

CAPITOLATO DI POLIZZA ASSICURATIVA RIFERITA ALLA COPERTURA DEI RISCHI DI:

RESPONSABILITA’ CIVILE INFORTUNI

ASSISTENZA TUTELA LEGALE

---

Decorrenza: ore 24:00 del 07/11/2019 Scadenza: ore 24:00 del 07/11/2022

N. B.: Il presente Schema di Capitolato di Polizza, per la sua ammissibilità, deve essere timbrato

e sottoscritto per accettazione in ogni pagina da parte della Compagnia Assicuratrice.

(2)

SCHEDA TECNICA DEL RISCHIO

CONTRAENTE/ASSICURATO

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PIERO GOBETTI”

Sede: Via Maria Vittoria n. 39 bis - 10123 Torino Succursale: Via Giulia di Barolo n. 33 - 10124 Torino Succursale: Corso Alberto Picco n. 14 - 10131 Torino C.F.: 80093040014

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale nella sede principale e nelle sedi secondarie (comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi, ecc. anche se provvisorie) che dipendono dalle sede amministrativa o didattica del Contraente/Assicurato oppure nelle sedi esterne durante lo svolgimento di tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra-scolastiche e inter-scolastiche, che rientrino nel normale programma di studi, e che siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti od organi da essi autorizzati.

Si intendono comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate: per l’identificazione di tali persone, si farà riferimento ai documenti depositati presso il Contraente. Il Contraente è inoltre esonerato dall’obbligo di notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.

In caso di errore od omissione, avvenuti in buona fede, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o dichiarazioni inesatte non siano frutto di dolo, con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere il maggior premio eventualmente dovuto a decorrere dall’inizio della copertura.

DURATA CONTRATTUALE - FRAZIONAMENTO PREMIO

A

NNI

F

RAZIONAMENTO

E

FFETTO ORE

24.00 S

CADENZA ORE

24.00 3 (tre) Annuale 07/11/2019 07/11/2022

Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

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DEFINIZIONI

Alunni/Allievi/Studenti Chiunque risulti iscritto all'Istituto Scolastico Contraente o che partecipi con titolo ad un'attività assicurata dal presente contratto

Amministrazione Scolastica Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) Annualità assicurativa:

Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione.

Assicurato: Persona fisica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Assistenza: L'aiuto tempestivo, in denaro o in forma di prestazione, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà o necessiti di supporto a seguito del verificarsi di un sinistro.

Bagaglio: Tutto quanto l'Assicurato porta con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio.

Beneficiario: In caso di morte dell’assicurato, gli eredi legittimi o testamentari; in tutti gli altri casi l’assicurato stesso.

Bicibus: Servizio organizzato di accompagnamento in bicicletta degli alunni dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa.

Broker: Moma Broker S.r.l. Unipersonale

Centrale Operativa:

La struttura, costituita da medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Comunicazioni:

Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.

Coassicurazione: Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione.

Contraente: Il soggetto che stipula l’assicurazione.

Cose: gli oggetti materiali.

Day Hospital: La degenza senza pernottamento in Istituto di cura.

Delegataria:

L'impresa che, in caso di coassicurazione, conclusa la trattativa con il contraente, provvede all'emissione del contratto assicurativo, all'incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell'interesse delle altre imprese partecipanti al rischio (coassicuratrici).

Estero: Tutti i paesi non ricompresi nella definizione di Italia.

Europa: I paesi dell'Europa geografica fino al confine dei Monti Urali e del bacino del Mediterraneo.

Evento: L'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.

Familiare: Coniuge, convivente, figlio, genero o nuora, fratello o sorella, genitore,

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Franchigia:

La parte di danno espressa in valore, giorni di inabilità o percentuale di invalidità che non viene indennizzata. Pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando il danno risulta di grado inferiore alla franchigia. Se invece il danno risulta superiore, l’indennizzo verrà corrisposto esclusivamente per la parte eccedente, decurtando dall’indennizzo quanto ricompreso nella franchigia.

Furto:

Il reato previsto dall'Art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garanzia:

L'impegno della Società in base al quale, in caso di sinistro procede al pagamento dell'indennizzo del sinistro subito dall'Assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'Assicurato a terzi e per il quale è stato pagato il relativo premio.

Inabilità temporanea:

La perdita temporanea, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.

Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Invalidità permanente: La perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parti di questi.

Istituto di cura:

L’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privata, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.

Istituto Scolastico:

La Scuola contraente facente parte dell'Amministrazione Scolastica; l'Istituto Scolastico è composto dalla sede principale e da quelle secondarie (comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc. anche se provvisorie), che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente oppure le strutture esterne presso cui si svolgono le attività rientranti nel normale programma di studi o comunque regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti, in ottemperanza alle normative vigenti.

Italia: Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia improvvisa:

Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.

Malattia preesistente: Malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione della polizza.

Malore: L'indisposizione fisica improvvisa e/o dolorosa.

Massimale: La somma massima stabilita in polizza fino alla concorrenza della quale la Società si impegna a prestare la garanzia e/o la prestazione prevista.

Massimale per anno: La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.

Massimale per sinistro: La massima esposizione della Società per ogni sinistro.

Mondo: Mondo intero.

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Operatori scolastici / Personale scolastico:

Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non che intrattiene con l'Istituto Scolastico Assicurato rapporto di lavoro subordinato e continuativo, durante l'espletamento delle mansioni riferite alla carica ricoperta nonché quali componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di Legge.

Pedibus: Servizio organizzato di accompagnamento a piedi degli alunni dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa.

Polizza: Il documento che prova l'assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società, a fronte del pagamento della quale vengono fornite dalla Società stessa le garanzie previste dalla polizza.

Prestatori di Lavoro:

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere a sensi dell'art. 2049 Cod. Civ. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Prestazioni: Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa agli Assicurati ai sensi del presente contratto.

Residenza: Il luogo in cui l'Assicurato dimora abitualmente.

Ricovero: La degenza in Istituto di cura (pubblici, accreditati o privati, in Italia e all’estero) che comporti almeno un pernottamento.

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.

Rischio in itinere:

La probabilità che il sinistro si verifichi durante il tragitto dalla dimora, anche occasionale, al luogo di lavoro e viceversa; nonché durante il tragitto da e verso altre sedi dove viene svolta l’attività, purché questi infortuni avvengano durante il compimento del percorso necessario con gli ordinari mezzi di locomozione, sia pubblici che privati.

Scoperto: La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che resta a carico dell’assicurato.

Scuola: L’Istituto Scolastico.

Sinistro:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, oppure, relativamente alla garanzia assistenza, il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del contratto e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Società: L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Tutela legale: L'assicurazione prestata ai sensi del D.Lgs. 209/05 artt. 163-164-173 e 174.

Unico Sinistro: Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

Vettore: Persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi.

Viaggio: Il viaggio, il soggiorno risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all’Articolo 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Articolo 1897 C.C.

Art. 2 - Durata dell’assicurazione

L’assicurazione è stipulata per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24.00 del 07/11/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 07/11/2022. Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annua con lettera raccomandata o pec da inviarsi due mesi prima della suddetta scadenza. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del 07/11/2022.

Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata, fax, mail o pec almeno 15 giorni prima dell’ultima scadenza annua, per la durata massima di ulteriori 3 anni da autorizzarsi di anno in anno da parte della Società. E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente l’assicurazione anche al fine di espletare o di completare le procedure di affidamento dei servizi assicurativi., La Società, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio - che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuo della presente polizza per ogni giorno di copertura, si impegna fin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dalla scadenza annua o cessazione. Tale facoltà potrà essere esercitata anche più volte, ma comunque per un periodo massimo complessivo di 3 mesi.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 07/11/2019 e al 07 novembre di ogni scadenza anniversaria.

Per ciascuna rata di polizza, ivi compresa la prima rata alla firma, viene concesso un periodo di mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio.

II termine di mora di cui sopra vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione, rinnovo o proroga del servizio.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice contrattuale.

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Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

La Società rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di recesso dopo ogni sinistro.

Art. 6 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

A semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa e, in ogni caso, entro 90 giorni dalla scadenza di ogni annualità ed entro 180 giorni prima della scadenza finale del contratto, la Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri che riporti l’indicazione del numero di pratica assegnato dalla Società, la data di accadimento dell’evento, la data di denuncia, la descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

a) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);

b) sinistri parzialmente liquidati con indicazione dell’importo già pagato e la data del pagamento;

c) sinistri totalmente liquidati con indicazione dell’importo già pagato e la data del pagamento;

d) sinistri senza seguito;

e) sinistri respinti.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

Art. 7 – Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In deroga al disposto dell’articolo 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 8 - Contratto e sua interpretazione

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata (anche a mano) o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza e la data di invio.

Art. 10 - Coassicurazione e delega (eventuale)

Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

 ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’articolo 1911 del Codice Civile;

 tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;

 i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker (ove il Contraente si avvalga di tale possibilità) che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell’incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

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 con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta. Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Art. 11 - Variazione del rischio successivamente all’affidamento del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità. Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 12 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker, che al momento dell’affidamento del servizio è Moma Broker Srl Unipersonale. Pertanto il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto avverrà per il tramite del Broker.

Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere del Contraente di formulare comunicazioni direttamente alla Società.

Ai sensi della legislazione vigente la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi e le rate di premio con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio effettuato in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Con ciò non è esclusa la possibilità del Contraente di corrispondere direttamente i premi alla Società o Agenzia della stessa.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 15% del premio annuo imponibile.

Tale remunerazione non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla Società stessa alla propria organizzazione di vendita.

Art. 13 – Foro Competente

Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede l’Assicurato.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale obbligatorio di mediazione (ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede l’Assicurato.

(9)

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Revisione del prezzo

Qualora si intenda richiedere la revisione del prezzo sulla base dei dati da comunicare al Contraente ai sensi dell’art. 6 - “Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio”, oppure al verificarsi di una variazione del rischio ai sensi dell’art. Art. 11 - “Variazione del rischio successivamente all’affidamento del contratto”, la Società, entro tre mesi prima della scadenza dell’annualità, può richiedere motivatamente la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto. Qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 3 “Pagamento, decorrenza della garanzia e regolazione del premio”. In caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR o pec.

Art. 17 - Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.

Art. 18 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell’Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In conformità a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., la stazione appaltante, l’appaltatore, la Società assicuratrice ed il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge.

(10)

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra. La Stazione Appaltante, l’Appaltatore, la Società assicuratrice o la Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto ivi connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 136/2010, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l’appaltatore, e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 20 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surrogazione che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.

Art. 21 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per il Mondo intero, salvo quanto eventualmente disposto nelle singole sezioni.

Art. 22 - Generalità degli Assicurati

In merito alla comunicazione delle generalità degli assicurati si specifica quanto segue:

ALUNNI. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli alunni assicurati. Per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento esclusivo ai registri del contraente che quest’ultimo si obbliga ad esibire su richiesta della Società. Il Contraente, all’atto dell’adesione e/o stipula, è temporaneamente esonerato, ove impossibilitato, dal dichiarare il numero degli alunni iscritti e frequentanti da assicurare che sarà obbligatoriamente dichiarato entro 60 giorni dalla decorrenza della copertura.

PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI. Le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento del premio pro capite ed i cui nominativi saranno forniti dal Contraente alla Società in apposito elenco, che farà parte integrante della polizza.

In caso di contratto pluriennale, per i soggetti che hanno aderito l’anno precedente le garanzie saranno operanti fino all’invio del nuovo elenco assicurati ed - in ogni caso - non oltre i 75 gg. successivi alla data di scadenza annuale, termine entro cui dovrà avvenire anche l’invio del nuovo elenco assicurati.

Qualora nel corso dell’anno scolastico si aggiungano altri Assicurati, il Contraente comunica alla Società a mezzo mail, telefax, raccomandata o pec, l'elenco nominativo delle persone da inserire in garanzia. La garanzia sarà operante a decorrere dalle ore 24:00 del giorno in cui è stata effettuata la comunicazione.

Art. 23 - Assicurati Aggiuntivi

Oltre alle persone indicate all’art. 22 l’assicurazione è estesa, a titolo gratuito e senza versamento di premi aggiuntivi, alle seguenti persone:

 Genitori partecipanti ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’istituto o comunque presenti nei locali scolastici;

 alunni portatori di handicap;

 accompagnatori degli alunni – qualsiasi essi siano – durante viaggi di istruzione, gite, visite guidate;

 allievi iscritti in corso d’anno;

 Alunni e accompagnatori di altre scuole temporaneamente ospiti presso l’istituto;

 esperti esterni;

 prestatori di lavoro socialmente utili per lavori di pubblica utilità;

 collaboratori nominati dall’Istituto estranei all’organico della Scuola;

 personale in quiescenza e volontari che prestano attività gratuita per l’esecuzione di piccoli lavori di giardinaggio, manutenzione ecc…, o per altre necessità della scuola (biblioteca, progetti scolastici…) previo incarico scritto da parte della Scuola;

 Presidente della Commissione d’Esame;

 Revisori dei conti;

 Presidente e membri del Consiglio di Istituto Genitori membri di Organi Collegiali;

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 Tirocinanti, corsisti e studenti Responsabile per la sicurezza;

 Componenti gruppo prevenzione Dlgs. 81/2008;

 Assistenti educatori, assistenti di lingua straniera assegnati dal M.I.U.R., insegnanti di sostegno, O.S.S. ed O.S.A.;

 supplenti temporanei e/o singoli che, in forza di uno specifico contratto, concorrono alle attività didattiche;

 tirocinanti che in forza di convenzioni con Enti italiani e/o esteri svolgono attività all’interno della scuola;

 iscritti ai corsi di alfabetizzazione, di orientamento professionale ed approfondimento culturale per adulti realizzati autonomamente dal Contraente e/o non garantiti da specifica copertura stipulata dalle Direzioni dei CTP e dei CPIA

Art. 24 - Calcolo del Premio - Tolleranza

Il premio di polizza viene calcolato sulla base del numero degli Alunni Iscritti e degli Operatori Scolastici aderenti ed è inizialmente fissato in base ad un numero provvisorio di Assicurati. La comunicazione del numero definitivo delle persone assicurate deve avvenire entro il 75° (settantacinquesimo) giorno dalla data di effetto della polizza.

Successivamente la Società provvederà ad emettere apposita appendice in base alle variazioni pervenute per la regolarizzazione amministrativa ed il relativo pagamento sarà dovuto entro 60 gg. dalla data di emissione dell’appendice stessa.

Relativamente agli allievi non si effettueranno conguagli in caso di variazione inferiore al 6%. Per quanto riguarda il personale che opera in più sedi o Istituti, e che ha aderito alla copertura infortuni, si precisa che la garanzia è operante per tutta l’attività compresi i necessari spostamenti tra una sede e l’altra. La comunicazione di tale numero definitivo deve avvenire entro il 75° (se) giorno dalla data di effetto della copertura.

Gli Assicurati che, nel corso dell'anno scolastico, si trasferiscono ad altri Istituti sono garantiti, con la presente copertura, anche nella nuova sede. i

Il Contraente può rilasciare all'interessato una dichiarazione in merito; eventuali infortuni devono essere denunciati alla Società per il tramite del Contraente con le informazioni del caso.

Qualora il Contraente, alla scadenza del periodo di assicurazione, si avvalga della facoltà di rinnovo, ripetizione o proroga dell’assicurazione, si intendono assicurati i docenti e non docenti già in garanzia nell'anno scolastico precedente con le polizze surrogate o sostituite dalla presente, ed il personale inserito per la prima volta nell'organico dell'Istituto (compresi i supplenti annuali), dall'inizio dell'anno scolastico ovvero dall’entrata in servizio nell'Istituto. Detta garanzia è prestata per un periodo di 75 giorni, dalla decorrenza della presente copertura, a condizione che sia confermata l'adesione e versato il relativo premio; in caso contrario la garanzia non ha valore.

Art. 25 - Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:

Art……….

Art……….

Art……….

Art……….

Art……….

Art……….

N.B.: L’indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula

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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 26 - Oggetto dell’assicurazione

L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che gli assicurati possono subire durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o organi autorizzati dagli stessi.

Sono compresi in garanzia anche:

• l'asfissia non di origine morbosa;

• soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;

• gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;

• ustioni in genere, nonché il contatto con corrosivi;

• le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;

• l'annegamento;

• l'assideramento o congelamento;

• la folgorazione;

• i colpi di sole o di calore o di freddo;

• le ernie traumatiche e le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico, come precisato nel successivo art. ;

• gli infortuni derivanti da aggressioni e violenze in genere;

• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, uso di armi anche non convenzionali, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;

• gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza o conseguenti a vertigini;

• gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi dell’Assicurato;

• gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, straripamenti, maree, mareggiate, neve, valanghe, slavine, grandine, con la precisazione che - in tali casi - i capitali assicurati, esclusivamente per gli eventi occorsi in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, devono intendersi ridotti del 50% con il limite di € 200.000 per persona per il caso di morte ed invalidità permanente;

• gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;

• gli infortuni conseguenti a colpi di sonno;

Sono inoltre compresi gli infortuni subiti durante il tragitto dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, compresi i trasferimenti e relativi rientri verso e dalle sedi ove si svolgono le attività previste ed autorizzate (a titolo esemplificativo e non limitativo: piscina, palestra, sede dello stage), inclusi i luoghi di ritrovo in occasione di gite e/o viaggi, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività.

Art. 27 - Operatività dell’assicurazione

L'assicurazione infortuni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è altresì prestata per le seguenti attività anche se svolte al di fuori delle sedi scolastiche:

tutte le ore di lezione, comprese le lezioni di educazione fisica o motoria e l'insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva;

tutte le attività ricreative di carattere ginnico-sportivo che si svolgano nel pre-scuola, interscuola e doposcuola, anche se extra-programma;

le attività dei conservatori di musica, dell'Accademia Nazionale di Danza e dell'Accademia di Arte Drammatica;

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la preparazione, gli allenamenti e le gare dei Giochi della Gioventù e le manifestazioni sportive scolastiche internazionali indette dalle competenti Federazioni;

la refezione e ricreazione;

le lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti;

le gite, le passeggiate scolastiche e le uscite didattiche;

i viaggi di istruzione e le gite scolastiche all'estero;

a partecipazione a "settimane bianche" con l'avvertenza che per l'esercizio di sport della neve i capitali assicurati sono ridotti del 50% come meglio precisato al successivo art.

i viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo;

le visite ad altre scuole, a mostre, musei, esposizioni, fiere ed attività culturali in genere;

le visite a cantieri, aziende e laboratori, scavi nonché la partecipazione a "Stage" e "Alternanza scuola - lavoro", con l'intesa che tali attività possono comportare anche esperimenti e prove pratiche dirette;

i trasferimenti esterni ed interni connessi allo svolgimento di tutte le suddette attività;

le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola nonché le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°312 - XI Cap.

del 27.12.1 979 in fatto di vigilanza;

le attività autogestite ed attività correlate all'Autonomia;

i centri estivi purché deliberati dagli organismi scolastici competenti;

tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus e ai corsi organizzati dall'istituto scolastico per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

Art. 28 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

a) in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata, salvo quanto previsto all’articolo 32 - “Rischio guerra”;

b) durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all’articolo 31 “Rischio Volo”;

c) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non rese necessarie da infortunio indennizzabile;

d) in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;

e) sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente, fatto salvo se dietro prescrizione medica;

f) in stato di ubriachezza;

g) in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Art. 29 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili Non sono coperte dalla presente polizza:

• fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a 75 anni. Tuttavia, per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti dalla Società;

• indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS o sindromi collegate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco- depressive, psicosi in genere L'assicurazione cessa con il manifestarsi di tali condizioni.

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Art. 30 – Cumulo di indennizzi

Nel caso in cui l’Assicurato abbia ricevuto un risarcimento per la responsabilità civile di terzi a seguito di infortunio conseguente alla circolazione stradale, ferroviaria, aerea che sia risarcibile ai sensi della presente polizza, l’indennizzo si intenderà ridotto del 50%.

Art. 31 - Rischio volo

L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l’assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclub.

Il cumulo delle somme assicurate con questa garanzia o con altre assicurazioni da chiunque stipulate con la Società a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo, non potrà superare, per tutti gli indennizzi, la somma di € 10.000.000,00

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Art. 32 - Rischio guerra

A parziale deroga del disposto dell’articolo 28 - “Esclusioni”, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

Art. 33 - Rischi sportivi

A) L’assicurazione vale automaticamente durante la pratica di ogni disciplina sportiva svolta a titolo non professionistico, salvo quanto precisato al punto B che segue. L’indennizzo è ridotto del 50% quando l’infortunio si verifichi durante:

I. la pratica di alpinismo o sci-alpinismo (oltre il 3° grado della “scala di Monaco”) senza accompagnamento di guida o portatore patentati, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle varie forme, pugilato, equitazione, canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, immersioni subacquee con autorespiratore (compresi i casi di embolia), guidoslitta (bob), slittino (skeleton), salto dal trampolino con sci, sci acrobatico, sci su ghiacciaio fuori pista senza accompagnamento di guida/portatore/maestro di sci patentati, speleologia;

II. la partecipazione a gare organizzate o svolte sotto l’egida delle competenti Federazioni di: baseball, calcio, ciclismo, football americano, hockey, polo, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pentathlon moderno, rugby, sci a livello regionale organizzate da sci club, sports su ghiaccio, velocità su pattini a rotelle, skate-board.

B) La garanzia non vale comunque per gli infortuni derivanti da:

 pratica di paracadutismo e sports aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);

 pratica a titolo professionistico di sports in genere;

 partecipazione a gare e relative prove con veicoli o natanti a motore (mentre è compresa in garanzia la partecipazione a gare di regolarità pura);

 partecipazione a imprese’ di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine; regate oceaniche, sci estremo).

Art. 34 - Rimpatrio salma (valido in Italia e all’Estero)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione, gita o viaggio - purché regolarmente autorizzati - fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 5.000,00 per ciascun Assicurato.

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Art. 35 - Danni estetici

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti necessariamente un indennizzo a titolo di invalidità permanente o di riduzione dell’efficienza estetica, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 5.000,00 per evento e per ciascun Assicurato, purché l’intervento riparatore venga effettuato entro due anni dall’infortunio.

Nel caso in cui, per l’età giovanile dell’assicurato non sia possibile l’intervento di chirurgia plastica ed estetica, la Società riconosce una liquidazione forfettaria pari a € 2.500,00. L’indennizzo sarà riconosciuto a seguito di presentazione di adeguata documentazione rilasciata da specialisti del settore.

Restano escluse dall’assicurazione le spese per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti all’evento.

Art. 36 - Ernie traumatiche e da sforzo

A specificazione di quanto disposto a tale proposito all'Art. 26 (Oggetto della copertura), si conviene che l'assicurazione comprende, limitatamente ai casi di Invalidità Permanente, le ernie da causa violenta, con l'intesa che

• nel caso di ernia addominale non operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 5%

della somma assicurata, ridotto al 2% in caso di ernia operata o operabile;

• nel caso di ernia del disco intervertebrale viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata;

Qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico, di cui all'Art. 41 - Controversie”.

Art. 37 - Responsabilità del Contraente

Poiché la presente polizza è stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse, quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora gli Assicurati o, in caso di morte, i Beneficiari o gli aventi diritto non accettino a completa tacitazione per l'Infortunio l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza, ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese di indennizzo a titolo di responsabilità civile, gli importi erogabili dalla Società, nella loro interezza, verranno accantonati per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Art. 38 - Limite di indennizzo cumulativo

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in conseguenza di un unico evento, l'esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di € 20.000.000,00. Qualora gli indennizzi liquidabili a termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

GARANZIE ASSICURATE Art. 39 – Casi assicurati

L’assicurazione vale per i casi assicurati di seguito elencati per le somme e con i limite indicati nella scheda di cui alla “Tabella 1”.

A. MORTE

Se l’infortunio ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, l'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'evento. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi dell'Assicurato, non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

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Se, a seguito di infortunio, il corpo dell'Assicurato non venisse trovato verrà riconosciuto ai beneficiari l’indennizzo previsto per il caso di morte dopo la presentazione dell’istanza di morte presunta ai sensi degli artt.

60 e 62 del Codice Civile e solo dopo che siano trascorsi almeno 180 giorni dal giorno di presentazione dell’istanza stessa.

Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto - entro 30gg dalla richiesta - alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

B. INVALIDITA' PERMANENTE

Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente dell’Assicurato e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l’evento è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come indicato nella “Tabella 1”. La valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R.

del 30.06.1965 n.1124, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni in vigore, con rinuncia, in caso di infortunio, alle franchigie relative ivi stabilite, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale. La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l’importo liquidato od offerto ai beneficiari o, in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell’Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

C. DIARIA PER RICOVERO, INDENNITA’ PER GESSATURA

Qualora sia provato che l'infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza abbia causato il ricovero (incluso Day Hospital) o l’applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società liquida l'indennità indicata nella “Tabella 1” per il numero massimo di giorni ivi precisato.

Il computo dei giorni per il quale si riconosce l’indennizzo decorre dalle ore 24 del giorno di ricovero o l’applicazione di gessatura o tutore, dedotto il numero di giorni eventualmente in franchigia.

Le diarie relative ad un medesimo periodo giornaliero non sono cumulabili tra loro, tuttavia in caso di indennizzabilità di più diarie, è data facoltà all’Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella di importo maggiore.

La presente garanzia non vale in caso di applicazione di collari ortopedici in conseguenza di distorsione e/o contusione del rachide cervicale.

D. RIMBORSO SPESE DI CURA

La Società, in caso d’infortunio indennizzabile a termini di polizza, anche se non determinante la morte o l’invalidità permanente dell’Assicurato, rimborsa fino alla concorrenza del massimale assicurato indicato in

“Tabella 1” le spese effettivamente sostenute per le prestazioni medico-sanitarie ivi precisate.

Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, giustificativi di spesa.

E. CURE DENTARIE

La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato indicato nella “Tabella 1”, le spese odontotecniche ed odontoiatriche rese necessarie da infortunio.

Devono intendersi rimborsabili anche le spese per protesi ed apparecchi dentari fissi e mobili (inclusi i metalli preziosi e le leghe), compresi i costi di riparazione e/o sostituzione di quelli già esistenti, purché l’infortunio sia comprovato da referto di Pronto Soccorso o da referto del medico dentista da presentarsi al più tardi entro 10 giorni dalla data dell’evento.

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Nel caso in cui, per l'età giovanile dell'Assicurato, non sia possibile l'applicazione della prima protesi entro un anno dalla data dell'infortunio, l'Assicurato potrà chiedere un indennizzo sulla base del preventivo di spesa dell'odontoiatra dell'Assicurato secondo gli attuali prezzi di mercato limitatamente all'applicazione di una sola protesi o terapia odontoiatrica. La ricostruzione delle parti danneggiate - intervento di conservativa - non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche.

L'Assicurato si impegna a presentare alla Società un preventivo dettagliato di tutte le cure da effettuarsi.

F. RIMBORSO PER ACQUISTO LENTI PER DANNO OCULARE - ROTTURA OCCHIALI La Società rimborsa all'Assicurato, nei limiti del capitale assicurato indicato nella “Tabella 1”:

le spese per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto rese necessarie da danno oculare;

le spese per la riparazione, o la sostituzione se non riparabili, di lenti e montature di occhiali da vista danneggiate in conseguenza di un infortunio.

Il rimborso sarà effettuato dalla Società purché la spesa sia stata sostenuta entro un anno dal giorno dell'infortunio.

G. SPESE AGGIUNTIVE

Qualora l'Alunno Assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, subisca:

• danni a capi di vestiario;

• danni a strumenti musicali;

• danni a sedie a rotelle, tutori e aiuti funzionali;

• danni ad occhiali in palestra;

• danni alla bicicletta utilizzata al momento dell'evento dannoso; (per ottenere l'indennizzo, è indispensabile presentare il verbale redatto dall'Autorità intervenuta);

la Società rimborsa le spese necessarie per la riparazione e/o la sostituzione di quanto danneggiato, nei limiti del capitale assicurato indicato nella “Tabella 1” e comunque per un importo non superiore al valore commerciale o d'uso del bene. L’infortunio dovrà essere comprovato da referto di Pronto Soccorso Pubblico redatto entro 36 ore dall’accadimento.

H. RENDITA AGGIUNTIVA PER INVALIDITA’ PERMANENTE GRAVE

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti una invalidità permanente accertata pari o superiore al 60%, in aggiunta all’indennizzo spettante ai sensi della presente sezione di polizza, la Società liquida la rendita annua rivalutabile indicata nella “Tabella 1” per la durata di 10 anni.

La rendita sarà riconosciuta tramite l’accensione di una specifica polizza Ramo Vita a favore dell’Assicurato che avrà decorrenza dal giorno di sottoscrizione dell’atto che accerta l’invalidità.

La rendita sarà corrisposta a condizione che l’Assicurato sia ancora in vita ed è riservata esclusivamente alla categoria assicurata degli alunni.

I. POLIOMIELITE E MENINGITE CEREBRO-SPINALE

Nel caso in cui l'Assicurato, successivamente al 90°giorno dalla data di inizio della frequenza dell'anno scolastico e, comunque, dopo l’entrata in vigore della presente polizza, contragga - nel corso delle attività previste all’art.

27 - poliomelite o meningite cerebro-spinale la Società assicura il pagamento di un indennizzo nei limiti di quanto previsto nella “Tabella 1”.

J. CONTAGIO ACCIDENTALE DA VIRUS H.I.V. / EPATITE B o C

In caso di contagio da virus H.I.V e/o di Epatite B o C avvenuto esclusivamente nel corso delle attività previste all’art. 27, conseguente al contatto accidentale e occasionale con oggetti e/o persone infetti, incluso il contagio avvenuto in situazioni di soccorso prestato ad altri soggetti assicurati, oppure a seguito di aggressioni o in conseguenza di trasfusioni di sangue e/o emoderivati rese necessarie da un infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, la Società assicura il pagamento di un indennizzo nei limiti di quanto previsto nella “Tabella 1”.

Rimangono escluse dalla presente garanzia le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, tossicomanie, AIDS o sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, psicosi in genere, emofilia e le persone portatrici del virus H.I.V., di Epatite B o C prima della denuncia del sinistro. La garanzia cessa con il loro manifestarsi.

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K. PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO - Garanzia prestata esclusivamente agli alunni

La Società corrisponde allo studente l'indennità prevista indicata nella “Tabella 1”, qualora a seguito di infortunio si sia trovato nella impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell'anno scolastico in corso e, comunque, non inferiore a 45 giorni consecutivi. La perdita dell'anno scolastico e la sua causa devono risultare da dichiarazione rilasciata dalla scuola.

L. LEZIONI DI RECUPERO - Garanzia prestata esclusivamente agli alunni

Qualora lo studente sia rimasto assente dalle lezioni per un periodo consecutivo di almeno 6 giorni (documentati da certificazione medica e scolastica) a seguito di infortunio che non abbia comportato alcun risarcimento ai sensi di quanto previsto nella presente sezione di polizza, la Società rimborserà l’indennità forfettaria indicata nella “Tabella 1”. Nel caso di assenza per un periodo consecutivo di almeno 15 giorni tale indennità forfettaria si intenderà raddoppiata.

M. GITE, VISITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE

Nel caso di gite, visite, viaggi di istruzione, soggiorni, stages, scambi culturali, la Società rimborsa, nei limiti indicati nella “Tabella 1”, le maggiori spese di viaggio derivanti da:

 trasporto presso struttura sanitaria in loco e ritorno e/o rientro anticipato o posticipato in conseguenza di infortunio o malattia che impedisca il rientro dell’Assicurato in comitiva;

 rientro anticipato per decesso di un familiare;

 viaggio di un familiare reso necessario da ricovero dell’Assicurato che richieda assistenza al degente;

 spese mediche ed ospedaliere sostenute in loco a seguito di malattia improvvisa manifestatasi nel corso del viaggio stesso.

Art. 40 - Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa verso i terzi responsabili dell’infortunio.

Art. 41 - Controversie

in caso di divergenze sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità le controversie possono essere risolte ricorrendo alla magistratura ordinaria, oppure, su accordo delle Parti, possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

Art. 42 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi

Il Contraente è tenuto ad annotare in ordine cronologico in un apposito Registro Infortuni tutte le denunce di infortunio pervenute dagli Assicurati.

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 30° giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

In caso di applicazione di apparecchio gessato o tutore immobilizzante la natura della lesione, la relativa immobilizzazione e la sua durata devono essere provati da idonea documentazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria o dal medico che ha effettuato l’intervento.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.

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