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Cosa copre l'assicurazione? Sono assicurabili smartphone nuovi per i quali è stata acquistata la copertura assicurativa.

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Academic year: 2022

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DIP – pagina 2 di 7

Polizza Danno Accidentale

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni . Società: AWP P&C S.A., filiale olandese

Prodotto: MI PROTECT Protezione schermo

Il presente documento fornisce un riepilogo delle informazioni principali sul prodotto assicura tivo Mi P rotect Protezione schermo e non prende in considerazione domande e richieste specifi che del si ngolo cl iente. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono contenute nei documenti relativi al contratto di assicurazione.

Di che tipo di assicurazione si tratta?

“ Mi Protect Protezione schermo” è una polizza di assicurazione che offre la riparazione o la sostituzione dello schermo dello smartphone assicurato qualora si verifichino determinati eventi.

Cosa copre l'assicurazione?

Sono assicurabili smartphone nuovi per i quali è stata acquistata la copertura assicurativa.

✓ Danni accidentali da caduta o impatto al schermo del cellulare

Cosa non copre l'assicurazione?

Danni che non interessano lo schermo*

Danno accidentale da Liquidi

Danno estetico

Perdita

Furto

Perdita di capacità della batteria

Danni da usura

Guasto meccanico o elettrico

Difetti di pixel

Danni da pulizia

Danni informatici

Danni coperti da Garanzia Legale del produttore

Perdita e sostituzione del software

Spese di manutenzione ordinaria

Sblocco e Rooting del dispositivo

* se la riparazione o la sostituzione dello schermo de l lo S m a rt ph o ne non ripristinerà la piena funzionalità dello stesso a causa di ulteriori danni a parti che non interessano lo schermo, qualsiasi reclamo correlato verrà considerato al di fuori della copertura.

Sono prev iste limitazioni alla copertura?

Sono presenti esclusioni Specifiche, franchigie, limiti di indennizzo, p e r il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Ci sono limiti di co p e rt u ra” d e l DIP aggiuntivo.

La copertura è del tutto o relativamente non operativa in caso di : Alterazione dei sistemi di sicurezza: qualsiasi rimozione, aggiramento, disabilitazione o modifica dei dispositivi di sicu re z z a d e l Dispositivo Assicurato.

Costi di trasporto o spese di spedizione non autorizzati: i costi di trasporto o spese di spedizione non autorizzati.

Dispositiv o contraffatto: I Dispositivi contraffatti sono dispositivi contraffatti e / o repliche non autorizzate del dispositivo reale.

Danni causti da terzi: qualsiasi danno di cui un terzo è responsabile in base ad un contratto di garanzia o in virtù di altre disposizioni di legge o contrattuali, a meno che il danno non sia dovuto a sabotaggio o ad a t t i di vandalismo.

Danni da ev enti esterni: Danno causato o derivato da event i e st e rn i come disastri naturali o catastrofi come incendi, alluvioni, fulmini, esplosioni, ma non limitato ad un impulso elettromagnetico, sia causato dall'uomo sia per cause naturali, derivanti da una reazione nu c le are o da una contaminazione dovuta ad armi nucleari o radioattività, infiltrazioni, inquinamento o contaminazione o danni causati da g uerra , guerra civile, invasione, rivoluzione, sommossa, disordini, insurrezi o ne popolare, atti di violenza politica, attacchi o atti di terrorismo, sc i o p e ri , espropriazioni o simili interferenze, confische, delibere ufficia li o a l t re interferenze causate da pubbliche autorità o disastri naturali.

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DIP – pagina 3 di 7 Danni da trasporto: qualsiasi danno causato da un imballaggio inadeguato durante il trasporto o la spedizione del Dispositivo.

Qualsiasi danno o malfunzionamento che possa essere elim i na to pulendo il bene: qualsiasi danno o malfunzionamento che possa essere eliminato pulendo il bene.

Danni diretti e indiretti: qualsiasi danno diretto e indiretto alla proprietà o qualsiasi perdita economica derivante dall'impo ssi b i lit à d i utilizzare il dispositivo assicurato. Ad esempio il danno derivant e d al la necessità ipotetica di noleggio di un dispositivo sostitutivo.

Guasto o v izio preesistente : Al momento dell'acquisto della p o liz z a assicurativa, il Contraente era a conoscenza di qualcosa che a v re b be potuto far sorgere un sinistro.

Colpa grav e: qualsiasi violazione cosciente e volontaria dell'obbligo d i diligenza che si sostanzia in un discostamento molto evidente del comportamento dell'agente dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.

Uso contrario a norme di legge: qualsiasi uso illegale del bene assicurato oppure in violazione di divieti o disposizioni governative.

Conserv azione impropria: la conservazione del bene assicurato in un luogo sconsigliato dal produttore.

Uso improprio del bene assicurato: qualsiasi danno causato al be n e assicurato attraverso atti od omissioni intenzionalmente compiuti dall'Assicurato o da un terzo autorizzato all'utilizzo.

Colpa, errato utilizzo, appropriazione indebita: qualsiasi danno causato al bene assicurato da:

- appropriazione indebita;

- errata installazione o uso improprio;

- utilizzo per uno scopo diverso da quello originariamente previsto dalle istruzioni del produttore.

Riparazioni / Sostituzioni non autorizzate: qualsiasi alterazione, modifica o riparazione, anche di parti interne, impropriamente esegu it a senza il preventivo consenso della Compagnia. Riparazione / Sostituzione non autorizzata significa: risultato di qualunque riparazione delle parti in garanzia che non sono state consegnate dal Produttore.

Fuori dal Paese di Residenza: Qualsiasi Dispositivo acquist a t o a l d i fuori del proprio Paese di residenza o che si trova per più di 6 0 g i o rni consecutivi al di fuori del Paese di residenza..

Fuori dal Periodo di Copertura: Qualsiasi sinistro verificatosi prima della data di inizio o successiva alla data di fine della copertura assicurativa, come indicato nel certificato di polizza assicurativa.

Dispositiv i Ricondizionati (Prego riferirsi alla Sezione <D> per la Definizione)

Sostituzione accessori: la sostituzione di eventuali accessori, non considerati di serie, tra cui: pile; batterie ricaricabili; celle di alimentazione; attacchi; cavi e giunti; tappi; cover leggere; parti rimovibili;; bordi esterni; accessori acquistati separatamente, in aggiunta o successivamente all'acquisto del bene; software di tutti i tipi; beni consegnati in condizioni difettose; estensioni dell'hardware .

Lo schermo dello Smartphone è coperto per 1 sinistro per anno assicurativo.

Dov e ha v alidità la copertura?

✓ L'assicurazione è valida nel vostro paese di residenza.

✓ L’assicurazione è valida in tutto il mondo per viaggi di durata non superiore a 60 giorni consecutivi al di fuori del Paese di residenza

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DIP – pagina 4 di 7 Quali sono i miei obblighi?

Al momento della sottoscrizione di questa polizza:

-

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni in maniera accurata al momento della sottoscrizione della polizza e al momento della denu nc i a di sinistro

Al momento della sottoscrizione di questa polizza:

-

L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni in maniera accurata al momento della sottoscrizione della polizza e al momento della denu nc i a di sinistro

Durante il periodo di v alidità della polizza:

-

L'Assicurato deve prestare attenzione al fine di evitare incidenti, perdite o danni al proprio apparecchio e compo rt a rsi c o m e se n o n f o sse assicurato e ridurre ogni eventuale possibilità di sinistro (art.1914 CC obbligo di salvataggio).

-

È possibile trasferire la titolarità della copertura assicurativa quando si trasferisce la proprietà del bene assicurato ad un'altra perso n a d i e t à pari o superiore a 18 anni, il cui Paese di residenza sia uguale a quello del proprietario originario del be n e a ssi c u ra t o a l m o me n to d e lla sottoscrizione della presente polizza. Il nuovo Assicurato sarà coperto per il residuo periodo di assicurazione. In tal caso è necessario notificare alla Compagnia il trasferimento il prima possibile. È necessario inoltre fornire il codice IMEI / numero di serie del prodotto assicurato, nonché il nome, l'indirizzo fisico e l'indirizzo e -mail del nuovo proprietario. È necessario fornire al nuovo pro p ri et a rio i p re se n t i Termini e condizioni di polizza e la Prova di acquisto del Prodotto assicurato e informarlo del numero di sinistri, se esistenti, già denunciati. È necessario avvisare il nuovo proprietario della necessità di contattare la Compagnia per fornire il proprio consenso esplicit o e accettazione a l trasferimento e ai Termini e Condizioni della polizza, al fine di finalizzare il trasferimento della copertura assicurativa.

La Polizza non può essere trasferita a un nuovo bene.

In caso di danno:

-

Se il Dispositivo viene danneggiato o distrutto durante il periodo di validità della copertura assicurativa, l'Assicurato dev e, entro tempi ragionevoli denunciare il sinistro al rappresentante della Compagnia e, qualora necessario, fornire il bene danneggiato o distrutto in modo da poterlo esaminare.

-

Se l'Assicurato ha diritto al risarcimento ai sensi di un'altra polizza assicurat iva, regime previdenziale o obbligo derivante da una l e gg e o d a un regolamento, deve notificarlo alla Compagnia che può rifiutarsi di procedere al rimborso

Quando e come dev o pagare?

-

La tua polizza può essere acquistata contestualmente alla data di acquisto del Bene.

-

Il pagamento del premio sottoindicato è dovuto immediatamente al momento dell' acquisto della Polizza. Il pagamento delle rat e è dovuto alla data concordata fra l'Assicurato e la Compagnia.

In caso di mancato pagamento del premio o di alcuna rata, la Compagnia è titolata ad annullare la p o l iz z a d a n do a d eg ua t o a v v i so d e l

mancato pagamento. Qualora la Compagnia non abbia ricevuto il Premio l'Assicurato non sarà coperto e la Polizza non sarà valida.

-

La Compagnia potrà recedere da questa Polizza e l'Assicurato non avrà diritto ad alcuna denuncia di sinistro nè alla restituzione del p re m io nel caso in cui il motivo della risoluzione sia il mancato pagamento del premio o una violazione dei Termini e Condizioni d e l la P o liz z a . Ne l caso in cui la Compagnia decidesse di recedere dalla Polizza, la risoluzione verrà no tificata per iscritto.

Da quando decorre e quando termina la copertura?

La data da cui decorre la copertura del tuo Dispositivo è indicata nel Certificato di Assicurazione che fa parte della tua Po lizza assicurativa. Si prega di notare che la copertura assicurativa inizierà solo dopo aver pagato il Premio di assicurazione.

La copertura assicurativa termina automaticamente alla data di scadenza del periodo di assicurazione indicato nei documenti d i polizza, senza la necessità di disdetta.

La data di scadenza della copertura è indicata nei documenti di polizza inviati tramite e -mail.

Cosa dev o fare per disdire il contratto?

L'Assicurato ha diritto a recedere per iscritto entro 1 5 giorni e non ha l'obbligo di indicarne i motivi. Il periodo di 1 5 giorni decorre dal pagamento del relativo premio e contestuale ricezione del Certificato di Assicurazione.

Se l’Assicurato non ha aperto o non dovesse aprire sinistri validi, riceverà un rimborso totale del Premio pagato.

Nel caso l’Assicurato apra un sinistro valido durante il periodo di Recesso, avrà comunque il diritto di annullare la polizza, tuttavia dal premio verrà dedotto il valore della differenza che si è già ricevuto dal rimborso versato come liquidazione del sinistro. Si prega di not are che nella maggior parte dei casi ciò non comporterà alcun rimborso del premio.

È possibile annullare la copertura assicurativa in qualsiasi momento, tuttavia nessun rimborso sarà effettuato dopo il period o iniziale di 15 giorni.

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DIPA – pagina 5 di 8

Assicurazione

MI PROTECT Protezione schermo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AWP P&C S.A. - Dutch Branch

Data ultirmo rilascio: 01/2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP -

Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel de t t a gl io l e caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AWP P&C S.A.

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.

Sede Legale 7, Rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France

Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Rappresentanza Generale per i Paesi Bassi

L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A., Dutch Branch, che opera con il marchio commerciale Allianz Global Assistance Europe Sede Legale Poeldijkstraat 4, 1059 VM Ámsterdam, Paesi Bassi

Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni

Registrata presso la competente autorità dei Mercati Finanziari dei Paesi Bassi (AFM), con numero 120 0 0 5 3 5 , c o n n u me r o d i c e d o l a giuridica 33094603 e iscritta al registro delle Imprese Assicurative con il n. II.01061.

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 395.782.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio net to relativ a alle riserve patrimoniali è pari € 93.317.000.

Il Solv ency Capital Requirement (SCR) è pari a 117,7%.

I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito in t e r n et www.allianz-global-assistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

A chi è riv olto questo prodotto?

A tutti i clienti maggiorenni che vogliano beneficiare delle garanzie offerte in queste Condizioni di Assicurazione.

Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, nei limiti del capitale assicurato.

Sono previsti sottolimiti per le prestazioni comprese nella garanzia.

Non sono prev iste franchigie o scoperti.

Che cosa è assicurato?

Lo schermo del dispositivo mobile, identificato nella prova di acquisto, venduto al dettaglio (ovvero non all'ingrosso), nuovo al momento della sottoscrizione della presente copertura assicurativa.

La Copertura Assicurativa deve essere acquistata contestualmente all'acquisto del Dispositivo o entro 30 giorni.

! Quando si presenta un Sinistro che è coperto dalla presente Copertura Assicurativa e che è consi d e r at o d a N o i v a l id o , tenteremo la riparazione. In ogni caso a nostra discrezione potremmo optare per la sostituzione o il rimborso in a l t er n a t iv a alla riparazione.

! Tenteremo di riparare il tuo dispositivo solo se non vi saranno ulteriori danni che pregiudichino i l f u n zi o n a me n t o d e l t u o Smartphone (prego riferirsi alla Sez. B2).

! Il dispositivo difettoso, inclusi gli accessori forniti, diventerà di nostra proprietà.

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DIPA – pagina 6 di 8 Ci sono limiti di copertura?

A completamento di quanto riportato nella sezione “Ci sono limiti di copertura” del DIP, di seguito si riportano le Esclusioni Specifiche.

La Copertura Assicurativa non copre nessuno degli eventi indicati in questa sezione a meno che l'evento non faccia esplicitamen t e p a r te d e l l a p o l i zza assicurativa che hai acquistato. Si prega di consultare la sezione B per i dettagli.

! Perdita di capacità della batteria (Prego riferirsi alla Sezione <D> per la Definizione)

! Danno estetico (Prego riferirsi alla Sezione <D> per la Definizione)

! Danni da pulizia: Danni causati da qualsiasi operazione di pulizia.

! Danni inf ormatici: Danni causati da: software; errori software; supporti dati; virus informatici; programmazione; errori di programmazione.

! Normale Usura (Prego riferirsi alla Sezione <D> per la Definizione)

! Fenomeno elettrico (Prego riferirsi alla Sezione <D> per la Definizione)

! Garanzia Legale del produttore:

qualsiasi danno dovuto a difetti di materiali o di manodopera che si verifichi durante il periodo di validità della Garanzia Legale del produttore.

Danni che dev ono essere rettificati in base alle istruzioni operative del produttore da parte di terzi, ad esempio: un produttore, un rivenditore o un'of ficina di riparazione.

Pixel non f unzionanti

Dif etti di produzione seriale e campagne di richiamo condotte dal produttore.

Dif etti di Progettazione o fabbricazione che compromettono la sicurezza del dispositivo assicurato.

! Perdita e sostituzione del software: qualsiasi perdita e sostituzione, inclus a l'installazione e il riacquisto di qualunque contenuto multimediale come d a t i , musica, foto, applicazioni o software resasi necessaria a seguito della sostituzione del bene assicurato, salvo che non sia espressamente indicata c o me prestazione erogabile ai termini di polizza.

! Smarrimento (Prego riferirsi alla Sezione <D> per la Definizione)

! Spese di manutenzione ordinaria: qualsiasi spesa sostenuta per l'eliminazione di danni estetici che non incidono sulla normale funzionalità d e l b e n e ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo: graffi, abrasioni, urti, ammaccature, verniciature, accessori decorativi, ecc.).

! Sblocco e Rooting del dispositivo: qualsiasi danno causato al Dispositivo Assicurato dall'alterazione o dalla modifica del s i st e ma o p e r a tiv o ( a t i t o l o esemplif icativo ma non esaustivo, lo sblocco per operare in un altro paese).

Il Rooting è considerato come l'installazione di una ROM personalizzata sul bene assicurato.

! Qualora sanzioni economiche, commerciali o finanziarie ovvero embarghi dell‘Unione Europea direttamente applicabili alle parti contrattuali ostano alla tutela assicurativa, questa non sussiste. Ciò si applica anche per sanzioni economiche, commerciali o finanziarie ovvero embarghi c h e s o no e m a n a ti dagli Stati Uniti d‘America, nella misura in cui ad essi non sono contrarie disposizioni di legge europee o italiane Sono fatte salve le ulteriori disposizioni contrattuali.

! I maggiori costi che insorgono a seguito di modificazioni o miglioramenti costruttivi al momento della riparazione in accordo con la perso n a a s si cu r a ta sono a carico di quest‘ultima.

Quali costi dev o sostenere?

Costi di intermediazione: sono previste commissioni.

Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, nei limiti del capitale assicurato.

Sono previsti sottolimiti per le prestazioni comprese nella garanzia.

Non sono prev iste franchigie o scoperti.

Dov e v ale la copertura?

Non v i sono inf ormazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

Che obblighi ho?

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

! Tutte le denunce e dichiarazioni dirette all‘assicuratore (p. es. denunce di danno) devono essere rivolte esclus iv amente alla al numero di telef ono riportato nell'appendice.

! L'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro tempestiv amente e comunque entro 7 giorni dalla data in cui ne è v enuto a conoscenza.

! Il sinistro deve essere denunciato il prima possibile, in modo che il bene assicurato possa essere riparat o e p e r e v i ta r e ch e s i deteriori ulteriormente. Se sussiste un irragionevole ritardo tra il verificarsi del sinistro ed il momento della denuncia dello ste sso , l'importo del risarcimento potrebbe subire una modifica qualora tale ritardo causi ulteriori oneri a carico della Compagnia.

! Potrebbe essere richiesto di fornire le seguenti informazioni:

la prov a che il Dispositivo è assicurato presso di noi, ad esempio il numero di Copertura Assicurativa, i l n u m e ro I ME I e i l numero di serie

Descrizione di ciò che è accaduto al Dispositivo assicurato

Prov a di acquisto del dispositivo assicurato

In caso di danno accidentale: Richiederemo una fotografia del danno

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DIPA – pagina 7 di 8 DICHIARAZIONI

INESATTE O RETICENTI

! L'Assicurato deve fornire tutte le informazioni in maniera accurata al momento della sottoscrizione della poli zza e a l m o m en t o della denuncia di sinistro. Se le informazioni dovessero risultare errate o incomplete l'assistenza o la copertura potrebb e e s se r e negata; lo stesso vale anche in caso di mancata collaborazione nella definizione del sinistro o mancato invio d i i n f o r ma zi o n i o circostanze rilevanti.

! Se l'Assicurato, o chiunque agisca per suo conto, denuncia un sinistro che è in qualche modo falso, fraudolento o suppor ta to d a qualsiasi dichiarazione falsa o fraudolenta relativa al rischio assicurato o alla documentazione di polizza, p e r d e r à t u tt i i d i r i t ti deriv anti dal contratto assicurativo ed il premio corrisposto non verrà restituito. la Compagnia potrebbe inoltre agire per recuperare quanto ev entualmente già liquidato in base alla presente polizza per sinistri rivelatisi in seguito fraudolenti. Se l'Assicurato fornisce f raudolentemente informazioni, dichiarazioni o documenti falsi, la Compagnia potrebbe registrarli su un da t a b a se a n ti - f r od e e inf ormare anche altre organizzazioni.

! In caso di Colpa Grave del Assicurato, la Compagnia si riserva il diritto di ridurre l'indennizzo i n r a g i o n e d e l g r a d o d i C o l p a dell'Assicurato.

Quando e come dev o pagare?

PREMIO Il premio dev e essere pagato dal contraente. Il pagamento del premio è dovuto immediatamente al momento d e l l ' a c q u i st o della Polizza.

RIMBORSO ! La Compagnia si riserva il diritto di annullare la copertura assicurativa o di modificare i termini della copertu r a a s si c ur a t iv a c on ef f etto immediato se:

v i sono v iolazioni delle Condizioni di Assicurazione

L'assicurato ha agito disonestamente o fornito informazioni incomplete al momento della stipu l a d e l l a p o l i zza assicurativa

L'Assicurato ha travisato intenzionalmente o omesso di rivelare i f atti nella fase di apertura di un Sinistro

L'assicurato ha commesso o tentato di commettere una frode

L'Assicurato ha agito in mala fede

In ogni caso, Le comunicheremo l'esito per iscritto al fine di raccogliere la tua accettazione esplicita.

In caso di recesso dal contratto, la copertura assicurativa terminerà e la Compagnia restituirà quella parte di premio che c orrispond e a l periodo successivo alla notifica di recesso, nel caso in cui l'Assicurato abbia accettato che la copertura iniziasse prima della s ca d e n za del periodo di recesso. In questo caso la Compagnia avrà titolo di trattenere quella parte di premio corrispondente al period o d i t e mp o intercorso fino alla ricezione della notifica di recesso. L'importo in questo caso verrà calcolato pro rata, tenendo conto d e l n u me r o d e i giorni. Gli importi da restituire saranno rimborsati tempestivamente, ma entro e non oltre 30 giorni dal ri c ev i me n to d e l l a n o t if i ca d i recesso. Qualora la copertura assicurativa non abbia avuto inizio prima della fine del periodo di recesso, i p a g a m e n ti r i c ev u ti d a l l a Compagnia saranno rimborsati all'Assicurato e qualsiasi beneficio derivante da ciò (ad es.gli I nteressi) verrà restituito.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

DURATA ! La copertura assicurativa ha inizio al momento indicato nella documentazione assicurativa trasmessa se il premio as si c ur a t iv o è stato pagato.

! L'assicurazione può essere sottoscritta entro 30 giorni dall’acquisto del bene.

! La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza della decorrenza selezionata senza recesso separato. Il termin e dell‘assicurazione è indicato nella documentazione assicurativa recapitata.

! La riparazione o sostituzione o il rimborso esauriranno la copertura della polizza secondo le normative vigenti.

SOSPENSIONENon applicabile per questo contratto.

Come posso disdire la polizza?

RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE

! L'Assicurato ha diritto a recedere per iscritto entro <15> giorni e non ha l'obbligo di indicarne i motivi. Il periodo di 15 giorni decorre dopo av er ricevuto il Certificato di Assicurazione.

! È possibile annullare la copertura assicurativa in qualsiasi momento, tuttavia nessun rimborso sarà effe t tu a t o d o p o i l p e r i o d o iniziale di 15 giorni.

RISOLUZIONE Non applicabile per questo contratto.

Chi v ende questo prodotto?

Il contratto è posto in essere contestualmente o entro 30 giorni dall‘acquisto del sul sito di www.mi.com o direttamente in negozio contestualmente o entro 30 giorni all’acquisto del Bene assicurato.

Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, in caso di malattia o infortunio dell’Ass icurato in viaggio, nei limiti del capitale assicurato.

Sono previsti sottolimiti per le prestazioni comprese nella garanzia.

Non sono prev iste franchigie o scoperti.

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DIPA – pagina 8 di 8 COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

ALL’IMPRESA ASSICURATRICE

In caso di reclami si invita a contattare l'Assicuratore:

• E-claim: https://aristote.allianz-assistance.com/eclaim/xiaomi/ui/it/

• Email: miprotect.it@allianz.com

• Telefono: +39 02 30310012 tra le 8:00 e le 17:00 nei giorni feriali

L'Assicuratore farà tutto ciò che è possibile per garantire che la domanda dell'Assicurato sia gestita tempestiv a me n te . P e r una gestione più efficiente è opportuno indicare il proprio nome e il numero del Certificato di assicurazione.

ALL’IVASS

In caso di esito insoddisf acente o risposta tardiv a, è possibile riv olgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, f ax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.iv ass.it

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Con s um a to r i – R ECLAMI – Guida”.

I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

b) indiv iduazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

c) brev e ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

MEDIAZIONE Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

NEGOZIAZIONE

ASSISTITA Tramite richiesta del proprio av vocato alla Compagnia.

LITE

TRANSFRONTALI ERA

Nel caso di lite transf rontaliera, tra un Contraente/Assicurato av ente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa av ente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l’at t iv azione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha s ede l’im pres a di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure , s e i l Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS che prov v ede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.

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Marsh S.p.A.

Viale Bodio, 33 20158 Milano

Tel. +39 02 485381 Fax +39 02 48538300 www.marsh.it

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Marsh S.p.A. - Sede Legale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - Tel. 02 48538.1 - www.marsh.it

Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 - Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861

Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

- consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 de Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze e di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato e a tale fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;

c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;

d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma online che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di 750 (settecentocinquanta) euro annui per ciascun contratto.

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Marsh S.p.A.

Viale Bodio, 33 20158 Milano

Tel. +39 02 485381 Fax +39 02 48538300 www.marsh.it

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Cap. Soc. Euro 520.000,00 i.v. - Reg. Imp. MI - N. Iscriz. e C.F.: 01699520159 - Partita IVA: 01699520159 - R.E.A. MI - N. 793418 - Iscritta al R.U.I. - Sez. B / Broker - N. Iscriz. B000055861

Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.

ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente.

L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’art. 324 del Decreto Legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).

Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contratto con il contraente a) Dati relativi all’intermediario persona fisica

Nome e Cognome Edoardo Colnaghi

Qualifica Addetto all’attività di distribuzione all’esterno e/o

all’interno dei locali di Marsh SpA No. e data iscrizione nel RUI della persona fisica E000608813

Telefono 02485381

Sito Internet www.marsh.it

E-mail Edoardo.colnaghi@marsh.com

b) Dati relativi all’intermediario persona giuridica per la quale è svolta l’attività di intermediazione Marsh S.p.A.

Sede Legale: Viale Bodio, 33 – 20158 Milano

Iscritta dal 12.03.2007 alla Sez. B del R.U.I. con il nr. B000055861 Sito internet: www.marsh.it

PEC: marsh@cert.marsh.it

Altre sedi operative Via Roberto Bianchi snc – 60131 Ancona

Tel. 071 9500009 Fax 071 9500002

Viale Papa Giovanni XXIII, 106 – 24121 Bergamo Tel. 035 4504606 Fax ===

Via Montebello, 2 – 40121 Bologna Tel. 051 42171.11 Fax 051 42171.17

Via Cefalonia, 55 – 25124 Brescia Tel. 030 22087.11 Fax 030 22087.40 Via San Lucifero, 65 – 09125 Cagliari

Tel. 070 657438 Fax ===

Viale Vittorio Veneto, 30 – 95127 Catania Tel. 095 25037.11 Fax 095 25037.26 Via Santo Spirito, 11 Palazzo Frescobaldi – 50125 Firenze

Tel. 055 9970100 Fax ===

Viale Padre Santo, 5 – 16122 Genova Tel. 010 83739.1 Fax 010 83739.32 Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova

Tel. 0376 2542.11 Fax 0376 2542.44

Via Calabria, 31 – 20158 Milano Tel. 02 48538.1 Fax 02 48538.300 Via San Crispino, 114 – 35129 Padova

Tel. 049 82854.11 Fax 049 8070776

Via Ruggero Settimo, 78 – 90141 Palermo Tel. 091 333556 Fax 091 6120599 Viale di Villa Grazioli, 23 – 00198 Roma

Tel. 06 54516.1 Fax 06 5919718

Via Cavour, 1 – 10123 Torino Tel. 011 56547.1 Fax 011 542215 Viale G. Matteotti, 57 – 89900 Vibo Valentia

Tel. 0963 991899 Fax 0963 991899

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Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.

L’autorità che in Italia ha competenze di vigilanza sul settore assicurativo e riassicurativo è IVASS con sede in Roma 00187 - Via del Quirinale, 21.

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari sopra indicati possono essere controllati visionando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it).

Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario

a) Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l’attività di distribuzione da parte dell’ intermediario persona fisica sopra indicato:

- conferma di agire su incarico del cliente

b) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite degli intermediari, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. Tuttavia laddove Marsh non sia autorizzata all’incasso dei premi, ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, il pagamento effettuato alla stessa o all’intermediario iscritto in Sezione E non ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l’attività di distribuzione da parte dell’intermediario persona fisica sopra indicato, conferma di percepire dall’impresa una remunerazione a titolo di provvigione in misura percentuale rispetto al premio globale dovuto dal contraente.

Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l’attività di distribuzione da parte dell’intermediario sopra indicato, non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.

Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti di un’impresa di assicurazione che detengano una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A.

In relazione al contratto proposto, Marsh S.p.A. quale intermediario iscritto nella Sez. B del R.U.I., per il quale è svolta l’attività di distribuzione da parte dell’intermediario sopra indicato, ha o potrebbe avere rapporti di affari con la/e impresa/e di assicurazione indicata/e all’interno della sezione V, lettera g) del presente documento e conferma che:

- l’assistenza fornita non si fonda su una consulenza personalizzata ai sensi dell’articolo 119 ter del Codice;

- agisce in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) L’attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.

b) Il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa preponente o a Marsh S.p.A. utilizzando uno in alternativa dei seguenti canali:

a mezzo posta ordinaria all’indirizzo:

Marsh S.p.A. - Viale Luigi Bodio, 33 - 20158 Milano MI All’attenzione della Funzione Reclami

via e-mail alla casella di posta elettronica: reclami@marsh.com a mezzo posta certificata alla casella PEC: reclami.marsh@cert.marsh.it

c) Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Marsh S.p.A. o dell’impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all’IVASS, Servizio di Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.

d) In caso di rapporto di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, i reclami sono gestiti dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione, la quale ultima provvederà a comunicare l’esisto del reclamo stesso.

e) Resta ferma la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente, quale, a titolo esemplificativo, la mediazione.

f) E’ prevista anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione (c/o CONSAP S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 Roma - Tel. +39 06 857961 – email: segreteria.fgs@consap.it), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio

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Società soggetta al potere di direzione e coordinamento di Marsh International Holdings Inc., ai sensi art. 2497 c.c.

dell’attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione.

g) Marsh S.p.A. è autorizzata all’incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati in forza di un accordo sottoscritto con l’impresa di assicurazione AWP P & C S.A. – Dutch Branch, trading as Allianz Global Assistance Europe, with corporate address, Poeldijkstraat, 4, 1059 VM Amsterdam, The Netherlands and with corporate identification No. 33094603. Conseguentemente, il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario (ovvero a Marsh S.p.A. e/o ai suoi collaboratori) si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione, con effetto liberatorio per il contraente/assicurato e conseguente impegno dell’impresa (e delle eventuali imprese coassicuratrici, nel caso di polizza in coassicurazione) a garantire la copertura assicurativa in oggetto

.

h) Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovuto agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta.

Milano, 11 gennaio 2021

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