4. Lo statuto dell’imprenditore commerciale.
4.1. La pubblicità commerciale.
4.2. Le scri8ure contabili.
4.3. La rappresentanza commerciale.
Prof.ssa Emanuela Arezzo
Corso di Diri8o Commerciale
L’impresa commerciale (non piccola)
• Categoria residuale;
• Assenza di una definizione normaFva;
• Unico riferimento = Art. 2195 c.c. che è norma di disciplina (i.e. de8a l’obbligo di pubblicità per le imprese che svolgono una delle aNvità elencate).
• Art. 2195 c.c. conFene un’elencazione non tassa'va di aNvità che possono intendersi come Fpicamente commerciali:
– ANvità industriale dire8a alla produzione di beni e servizi;
– ANvità intermediaria nella circolazione dei beni;
– ANvità di trasporto, bancaria, assicuraFva o ausiliaria delle precedenF.
4.1. La pubblicità di impresa
La disciplina dell’impresa prevede che l’imprenditore si conformi ad un obbligo di pubblicità cui sono assogge8aF alcuni fa3 o a3 che riguardano l’aNvità imprenditoriale.
Obbligo pubblicitario minimo principio di 'picità
Contemperamento di esigenze contrapposte:
Esigenza dell’imprenditore:
Certezza legale che talune informazioni possano considerarsi conosciute dai
terzi
Esigenza dei terzi:
Accessibilità di talune informazioni inerenF all’impresa e alla sua aNvità
Il registro delle imprese
Registro pubblico;
GesFto dalle Camere di Commercio;
Vigilato da un giudice delegato dal presidente del tribunale competente;
Archivio informaFzzato diviso in sezioni: banca da' ele7ronica.
Sezione ordinaria:
• Imprese commerciali non piccole;
• Società commerciali e società cooperaFve;
• Società straniere con ogge8o principale dell’aNvità in Italia;
• EnF pubblici economici;
• Consorzi tra imprenditori con aNvità esterna;
• GEIE con sede in Italia;
• Rete di impresa con fondo comune.
Sezione speciale:
• Imprese agricole;
• Piccole imprese;
• società semplici;
• imprese arFgiane;
• consorzi di imprese arFgiane.
5 Sezioni speciali:
• Società tra professionisF;
• Gruppi di società;
• Imprese sociali;
• Società di capitali (per deposito traduzione giurata in altra lingua);
• Imprese start-up innovaFve.
L’iscrizione presso la sezione ordinaria.
Modalità ed effeN 1. Come avviene?
Tramite deposito di una domanda (art. 2189 c.c.);
2. Quando?
Entro trenta gg dall’inizio dell’impresa o del fa8o/a8o ogge8o di pubblicità (art. 2196 c.c.)
3. Contenuto della domanda di iscrizione?
a) Generalità dell’imprenditore, b) di8a,
Art. 2196 c.c. c) ogge8o dell’impresa, d) sede dell’impresa,
e) generalità di eventuali insFtori e procuratori
Nelle società si
tra8a di info contenute
nell’a8o cosFtuFvo
Tipologia di informazioni da inserire
Iscrizione:
Aspe3 ineren' l’asse7o organizza'vo stru7urale dell’impresa
a) Generalità
dell’imprenditore, b) di8a,
c) ogge8o dell’impresa, d) sede dell’impresa,
e) generalità di eventuali insFtori e procuratori.
Successivamente all’iscrizione:
A3 o fa3 rela'vi allo
svolgimento dell’inizia'va economica, ove
espressamente previsto dalla legge (i.e. principio di 'picità)
Es. isFtuzione di sedi secondarie (art.
2197 c.c.);
Estra8o della sentenza di fallimento (art. 17 l. fall.);
La procura rilasciata all’insFtore o al procurat. (art. 2206 c.c.)
Controllo di formale del contenuto da parte dell’Ufficio del Registro (no controllo sostanziale:
i.e. validità dell’a8o o del fa8o).
Possibilità di richiedere la cancellazione d’ufficio al giudice (art. 2191 c.c.)
Valenza della iscrizione/registrazione nella Sezione Ordinaria
1. Efficacia dichiaraFva:
– presunzione assoluta di conoscenza dei faN iscriN nel registro (art. 2193, 2° co., c.c.)
– Per contro: presunzione (rela'va) di ignoranza per i faN la cui iscrizione sia stata omessa (art.
2193, 1° co., c.c.).
Unica eccezione per spa:
presunz assoluta opera dopo 15 gg dalla
pubblicaz.
(art. 2448 c.c.)
Fino al 15’ giorno dalla pubblicazione, i terzi possono provare di non averne avuto conoscenza.
Valenza della iscrizione/registrazione nella Sezione Ordinaria
2. Efficacia normaFva: es. società in n.c.
regolare o irregolare (art. 2297 c.c.).
• Art. 2297, 2°, c.c.:
– Presunzione di rappresentanza in capo a ciascun socio che agisce per la societa’.
– I paN che a8ribuiscono la rappresentanza ad
alcuno soltanto dei soci o che ne limitano i poteri
non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi
che quesF ne erano a conoscenza.
Valenza della iscrizione/registrazione nella Sezione Ordinaria
3. Efficacia cosFtuFva:
• Art. 2331 c.c. stabilisce che con l'iscrizione nel registro la societa' acquista la personalita'
giuridica.
• Ulteriori momenF nodali (es. modifica
dell’a8o cosFtuFvo) vanno depositaF presso
il registro delle imprese).
Valenza della registrazione/
iscrizione presso le Sezioni Speciali
• Pubblicità noFzia:
– Mera conoscibilità di fa8o delle informazioni contenute nella registrazione.
• Unica eccezione:
– imprese agricole
art. 2, d.p.r. 228/2001 richiama espressam. Art.
2193 c.c.
4.2. Le scri8ure contabili
Le imprese commerciali n.p. debbono tenere obbligatoriamente le c.d. scri8ure contabili.
• Funzione delle scri8ure contabili:
1. Strumento per rendere più efficiente e razionale
l’organizzazione e la gesFone dell’aNvità di impresa (a beneficio dell’imprenditore);
2. Strumento di controllo dell’aNvità di impresa, per consenFre sia all’imprenditore, sia ai finanziatori di verificarne l’andamento.
3. Mezzo di prova.
Tipologie di scri8ure contabili
Art. 2214 c.c.
• L’imprenditore che esercita un’aNvità commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
• Deve altresì tenere le altre scri8ure contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa […].
Scri8ure contabili obbligatorie minime, comuni a tu8e le
imprese comm.
Scri8ure contabili ulteriori a seconda delle esigenze
imprenditoriali
Tenuta delle scri8ure contabili
Le scri8ura contabili vanno TENUTE con ordine (per agevolarne la futura consultazione).
Art. 2219 c.c.: Tenuta delle scri8ure “secondo le norme di un’ordinata contabilità” (no spazi in bianco, no abrasioni, no note a margine).
Art. 2215 c.c.:
– Obbligo di numerazione progressiva di ogni pagina dei libri contabili;
– Per taluni è previsto obbligo di vidimazione e bollatura dal R.I. o dal notaio;
Art. 2215-bis c.c.: Possibilità di tenuta delle scri8ure tramite strumen' informa'ci.
• In questo caso gli obblighi di vidimazione e bollatura sono assolF mediante apposizione una volta l’anno della firma digitale
dell’imprenditore o altra forma di marcatura digitale.
Conservazione delle scri8ure contabili
Le scri8ura contabili vanno tenute e CONSERVATE con ordine (per agevolarne la futura consultazione).
Art. 2214, 3°, c.c.
L’imprenditore deve conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle le8ere, dei telegrammi e delle fa8ure ricevute […]
Art. 2220, 2°, c.c.:
delle scri8ure contabili per dieci anni dall’ulFma registrazione.
Scri8ure contabili obbligatorie
Registro ove si annotano
“giorno per giorno le
operazioni relaFve all’esercizio dell’impresa”.
Funzione:
fornire un panorama sulle a3vità compiute
dall’imprenditore nella ges'one dell’impresa.
Modalità di tenuta:
Ordine cronologico;
Registro ove si annotano tu8e le a3vità e passività, sia relaFve sia estranee all’aNvità di impresa (ma relaFve all’imprenditore).
Funzione: fornire un panorama sulla situazione patrimoniale dell’imprenditore.
Modalità di tenuta: Criterio sistema'co (indicazione e valutazione di tuN i singoli elemenF).
Segue: redazione dell’inventario
• Quando si inizia a redigere il libro degli inventari?
L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio
dell’aNvità di impresa e successivamente ogni anno (Art. 2217 c.c.)
• L’inventario annuale si chiude con:
• Bilancio e con il conto dei profiN e delle perdite (c.d.
bilancio di esercizio).
• Quale la funzione del bilancio di esercizio?
“dimostrare con evidenza e verità gli u'li conseguiF o le perdite subite” (art. 2217, 2°, c.c.).
Composizione del bilancio di esercizio
1. Stato patrimoniale: elemenF aNvi e passivi susceNbili di valutazione economica;
2. Conto economico: componenF posiFvi
(ricavi) e negaFvi (i cosF) di reddito, dalla cui somma algebrica scaturisce il reddito di
esercizio (che può portare uFli o perdite) 3. Nota integraFva: documento descriNvo che serve a rendere comprensibili i due
precedenF documenF di natura quanFtaFva.
Le scri8ure contabili come mezzi di prova
Strumento di prova relaFvamente all’
N.B. strumento di prova l’imprenditore (art. 2709 c.c.).
• Perché non a favore? Rischio di informazioni non veriFere, favorevoli all’imprenditore;
• Indipendentemente dalle modalità di tenuta e conservazione;
• Impossibilità di scindere il contenuto delle scri8ure.
Eccezione = le scri8ure contabili possono essere uFlizzate come mezzo di prova dall’imprenditore:
1. Purché tenute secondo le formalità previste dalla legge (es.
numerazione, vidimazione e bollatura: art. 2215 c.c.);
2. Contro un altro imprenditore, in caso di controversia riguardante rapporF fra imprenditori o fra le loro imprese.
4.3. La rappresentanza commerciale
organizzazione dell’impresa
Profilo personale:
Collaboratori e dipendenF dell’imprenditore
Profilo materiale:
Beni materiali e immateriali che compongono l’apparato
produNvo (l’azienda)
I collaboratori dell’imprenditore:
overview
Art. 2086 c.c.
L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
Chi sono?
• InsFtore;
• Procuratore;
• Commesso.
Art. 2086, 2°, obbligo dell’imprenditore (che opera in forma
societaria) di curarsi dell’asse8o organizzaFvo, amministraFvo e contabile affinchè sia adeguato alla natura e alle dimensioni
dell’impresa.
Principi comuni
TuN i collaboratori dell’imprenditore sono invesFF dei poteri necessari al compimento delle mansioni affidate loro:
– Poteri decisori (i.e. assumere decisioni afferenF al proprio ambito operaFvo)
– Poteri dichiaratori (i.e. a8uare le decisioni prese, ad esempio a8raverso la sFpulazione di contraN con i terzi).
poteri di rappresentanza.
Corollario: salvo ove diversamente previsto nella procura o nell’a8o di conferimento della
rappresentanza.
I collaboratori dell’imprenditore:
overview
1. L’insFtore:
– Collaboratore che occupa il livello più alto nella stru8ura organizzaFva d’impresa.
• Es. dirigente preposto alla direzione di una sede secondaria o ad un ramo parFcolare di aNvità.
2. Il procuratore:
– Collaboratore che occupa un livello intermedio nella stru8ura organizzaFva. Generalmente preposto al compimento di aN
all’interno di uno specifico ambito funzionale rispe8o al quale ricopre qualifica dirigenziale.
• Es. Dire8ore del personale, responsabile del servizio commerciale, etc.
3. I commessi:
– Collaboratori ausiliari subordinaF che occupano il livello più basso nell’organizzazione d’impresa, generalmente dotaF di mansioni esecuFve che li pongono in conta8o con i terzi
• Es. il commesso del negozio, cameriere del bar/ristorante.
L’insFtore (art. 2203 c.c.)
Criterio della per'nenza all’aNvità di impresa:
L’insFtore può compiere tu3 gli aN per'nen' all’esercizio
dell’impresa, salvo ove disposto diversamente in procura (art. 2204, 1°, c.c.)
Poteri:
1. Decisori;
2. Dichiaratori;
3. Processuali = l’ins'tore sta in giudizio per l’imprenditore sia come a7ore che come convenuto (rappresentanza processuale a3va e passiva).
Nozione
:
L’insFtore è il collaboratore preposto dal Ftolare all’esercizio di un’impresa commerciale o di parte di essa (sedesecondaria o distaccata).
I doveri dell’insFtore
Insieme all’imprenditore, l’insFtore cura:
1. L’iscrizione nel registro delle imprese;
2. La tenuta delle scri8ure contabili;
L’insFtore deve:
• Spendere il nome dell’imprenditore, pena:
– La responsabilità per tuN gli aN compiuF a proprio nome;
– Eccezione: responsabilità in solido con l’imprenditore per gli aN perFnenF all’esercizio dell’aNvità di impresa (art. 2208 c.c.)
segue
LimiF ai poteri dell’insFtore:
– Limi' esplici': non può alienare o ipotecare beni immobili del preponente (art. 2204, 1° co., c.c.);
– Limi' implici': non può compiere aN che esulano dalla gesFone dell’impresa (ad es. alienare l’azienda, modificare l’ogge8o sociale).
Ulteriori limitazioni possono essere inserite nella procura (art. 2204, 1° co., c.c.):
• LimiF di natura qualitaFva (es. non conta8are alcuni fornitori);
• LimiF di natura quanFtaFva (es. divieto di assumere obbligazioni il cui valore superi un certo ammontare).
segue
Obbligo di iscrizione della procura nel R.I.: effeN (art.
2206 c.c.).
• Presunzione assoluta di conoscenza, ove iscri8a;
• Ove non iscri8a, la rappresentanza si intende come generale e le eventuali limitazioni non saranno
opponibili ai terzi (presunzione relaFva di ignoranza).
Se vi è più di un insFtore?
• Ciascuno può agire disgiuntamente, salvo la procura non disponga diversamente.
Il procuratore
Es. Dire8ore del personale, responsabile del servizio
commerciale, etc.
Al pari dell’insFtore:
• Il procuratore ha poteri decisionali e dichiaraFvi, ma
circoscriN ad uno specifico se8ore operaFvo dell’impresa;
• Poteri passibili di limitazioni a mezzo di procura (esplicito richiamo agli ar8. 2206 e 2207 c.c.);
Il procuratore è il collaboratore che compie “[…] aN perFnenF all’esercizio dell’impresa, pur non essendo prepost[o] ad
esso” (art. 2209, c.c.).
Il procuratore: segue
Diversamente dall’insFtore:
• non ha rappresentanza processuale
dell’imprenditore (né aNva, né passiva);
• non ha l’obbligo di tenere le scri8ure contabili;
• non è sogge8o agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese;
• Non è responsabile, in solido con il preponente, per gli aN compiuF senza spenderne il nome (manca un richiamo all’art. 2208 c.c.).
I commessi
Es. cameriere del bar, commesso del negozio.
Cara8erisFca = svolgono operazioni di cara8ere esecuFvo e
cosFtuiscono tassello di congiunzione tra l’impresa e il mercato.
Quali poteri?
Decisori = si, ma generalmente molto limitaF.
Dichiaratori = si, concludono contraN (Fpicamente di vendita) con i terzi.
I commessi sono collaboratori subordina' cui vengono affidate mansioni esecu've o materiali, nell’ambito di
operazioni Fpicamente a conta8o con i terzi.
Segue: poteri inerenF la sFpula di contraN e in parFcolare la vendita
• Possono sFpulare contraN?
– Si ma debbono a8enersi ai formulari standard e non possono derogare alle condizioni generali di contra8o (art. 2211 c.c.);
• Possono concedere scon' e dilazioni di pagamento?
– solo là dove in linea con gli usi commerciali (art.
2210, 2° co., c.c.);
Segue: poteri inerenF la sFpula di contraN e in parFcolare la vendita
Possono esigere il prezzo?
• solo se consegnano la merce contestualmente (art. 2210 c.c.);
• Se sono preposF alla vendita all’interno di un locale commerciale:
– Fuori dai locali commerciali non possono esigere il prezzo se non autorizzaF o se non consegnano quietanza firmata all’imprenditore. (art. 2213 c.c.).