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contro Hauptzollamt Hildesheim (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo)

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(1)

DEL 16 MARZO 1978 1

Robert Bosch GmbH

contro Hauptzollamt Hildesheim (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht di Amburgo)

Causa 135/77

Massime

1. Questioni pregiudiziali — Sentenza — Dispositivo — Interpretazione — Riferi­

mentoallamotivazione (Trattato CEE, art. 177)

2. Tariffa doganale comune — Valore in dogana — Determinazione — Prezzo normale

di una merce— Valore di un brevetto sul procedimento — Inclusione — Presupposti

(Regolamento delConsiglio n. 803/68, art. 3)

1. Il dispositivo della sentenza interpre­

tativa pronunziata a norma dell'art.

177 va inteso alla luce della motiva­

zione.

2. L'art. 3, n. 1, lett. a), del regola­

mento del Consiglio n. 803/68 va

interpretato nel senso che il prezzo normale di una merce comprende il valore del brevetto sul procedimento

qualora il procedimento tutelato vi sia incorporato inseparabilmente. Ciò avviene quando l'applicazione del procedimento costituisce il solo uso economicamente utile della merce e quando il procedimento può essere usato unicamente utilizzando detta

merce.

Nel procedimento 135/77,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Robert Bosch GmbH, con sede in Gerlingen-Schillerhóhe,

e

Hauptzollamt Hildesheim

1 — Lìngua processuale: il tedesco.

(2)

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1 a), del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, relativo al valore in dogana delle merci (GU 1968, n. L 148, pag. 6), e della sentenza pronunziata dalla Corte di giustizia il 14 luglio 1977 nella causa 1/77,

LA CORTE (Prima sezione),

composta dai signori: G. Bosco, presidente di sezione; A. M. Donner e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;

cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osser­

vazioni presentate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE si possono così riassu­

mere:

I — Gli antefatti e il procedi­

mento

1. Le parti nella causa principale contendono sull'interpretazione dell'art.

3, n. 1 a), del regolamento n. 803/68 del Consiglio, il quale dispone:

«1. Allorché le merci da valutare:

a) sono fabbricate secondo un brevetto d'invenzione o formano oggetto di un disegno o di un modello depositati,

b) o sono importate coperte da marchio di fabbrica o di commercio,

c) o sono importate per formare oggetto di vendita o di altro atto di disposizione, coperte da un marchio di fabbrica o di commercio straniero, o per essere utilizzate sotto detto marchio,

la determinazione del prezzo normale si farà considerando che tale prezzo comprenda il valore del diritto di utilizzare, per dette merci, il brevetto, il disegno o il modello, o il marchio di fabbrica o di commercio. Questa disposi­

zione si applica anche quando si

tratta di un diritto di autore o di qualsiasi altro diritto della proprietà intellettuale o indu­

striale.»

Con sentenza 14 luglio 1977 (Racc.

1977, pag. 1473), la Corte di giustizia

(3)

(Prima sezione) statuendo sulla domanda di pronunzia pregiudiziale

proposta dal Finanzgericht di Amburgo,

dichiarava:

«L'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 803/68 dev'essere inter­

pretato nel senso che il prezzo normale d'una merce comprende il valore dei

brevetti sul procedimento, nel caso in

cui il procedimento tutelato sia inerente alla merce e la sua applicazione rappre­

senti l'unico uso economicamente utile della merce stessa.»

2. All'udienza del Finanzgericht, tenu­

tasi dopo la pronunzia della sentenza di cui sopra, veniva dichiarato che il brevetto sul procedimento (Verfahrens­

patent) di cui è causa può essere usato

non solo nella merce che costituisce oggetto della lite, ma pure in altre macchine che possono essere prodotte

senza valersi del brevetto sulla merce (Sachpatent) in base al quale è stata prodotta la merce controversa.

L'attrice nella causa principale sosteneva che il valore di un brevetto sul procedi­

mento non può essere incluso nel prezzo normale qualora detto brevetto possa essere usato pure per macchine di

una categoria diversa da quella della

macchina importata. Essa deduceva che in tal caso il brevetto non è incorporato nella macchina.

Il convenuto nella causa principale assu­

meva che in tal caso il brevetto sul

procedimento è incorporato nella merce.

A suo parere, ha rilievo solo l'incorpora­

zione di detto brevetto nella macchina importata. La possibilità di usare il brevetto per macchine di altra categoria non osta all'ammissione che il brevetto sul procedimento è incorporato nella macchina importata.

Con ordinanza 6 ottobre 1977, il Finanz­

gericht ha sospeso il procedimento ed ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trat­

tato CEE, la seguente questione:

«Se l'art. 3, n. 1, leu. a), del regola­

mento del Consiglio n. 803/68 come pure la sentenza di detta Corte 14 luglio 1977 nella causa 1/77 vadano interpre­

tati nel senso che il valore del brevetto

sul procedimento va incluso nel prezzo normale della merce solo qualora il procedimento possa essere usato unica­

mente utilizzando detta merce ovvero detto valore vada incluso anche qualora, benché l'applicazione del procedimento

costituisca l'unico uso economicamente utile della merce, il procedimento stesso possa essere usato anche per altre

merci.»

L'ordinanza di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 novembre 1977. A norma dell'art. 20 del Proto­

collo sullo Statuto della Corte di giu­

stizia della CEE, hanno depositato osser­

vazioni scritte l'attrice nella causa princi­

pale, rappresentata dal sig. Uhl, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Manfred Beschel, membro dell'ufficio legale della Commis­

sione.

La Corte, su relazione del giudice rela­

tore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza febbraio 1977 la Corte, a norma dell'art. 95, § 1, del regolamento di procedura, ha deciso di

rimettere la causa alla Prima sezione.

II Riassunto delle osserva­

zioni scritte presentate

alla Corte

L'attrice nella causa principale osserva che la Corte di giustizia aveva dichia­

rato che per la determinazione del valore in dogana si deve, in linea di prin­

cipio, aver riguardo unicamente al valore intrinseco dell'oggetto e prescin­

dere dal valore dei procedimenti, even­

tualmente brevettati, nell'ambito dei quali potrebbe essere usato (punto 4 della motivazione della sentenza sopra citata).

(4)

Essa sostiene che solo eccezionalmente si può derogare a questo principio, soprattutto quando il procedimento brevettato è completamente incorporato nella merce importata. In altri termini, in primo luogo, l'uso del procedimento dovrebbe costituire il solo uso economi­

camente utile della merce e, in secondo luogo, il procedimento dovrebbe essere utilizzabile solo servendosi di detta

merce. Essa aderisce per intero a questa definizione della nozione di «incorpora­

zione», contenuta nel punto 5 della moti­

vazione della sentenza citata.

Essa suggerisce di risolvere come segue la questione sollevata dal Finanzgericht:

«L'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 803/68 va interpretato nel senso che il prezzo normale di una merce comprende il valore di un brevetto sul procedimento quando il procedimento vi è inseparabilmente incorporato. Ciò si verifica quando l'uso del procedimento costituisce il solo uso economicamente utile della merce e, quando il procedimento può essere utilizzatosolo usandodetta merce».

La Commissione sostiene che la motiva­

zione della sentenza 14 luglio 1977 pone in rilievo le due idee fondamentali sulle quali è basato il breve dispositivo.

Da un lato la Corte, andando oltre la lettera dell'art. 3, n. 1, lett. a), include nella sfera d'applicazione di detta dispo­

sizione la possibilità di tener conto del valore di brevetti sul procedimento rela­

tivi all'uso di una merce (punto 5). Al tempo stesso la Corte di giustizia sotto­

linea che i brevetti sul procedimento possono essere inclusi nel valore in dogana di una merce solo in determinati e specifici casi eccezionali (punto 4).

La condizione cui è subordinata l'esi­

stenza di un caso eccezionale è l'incor­

porazione del procedimento brevettato nella stessa merce. Perché si possa

parlare di un'incorporazione del genere, la giurisprudenza della Corte di giu­

stizia insegna che debbono essere soddi­

sfatte due condizioni:

1. l'uso del procedimento deve costi­

tuire il solo uso utile della merce e 2. il procedimento può essere utilizzato

solo usando detta merce.

Secondo la Commissione, la Corte ripete queste due caratteristiche nel dispositivo, esigendo non solo che la sua applicazione rappresenti «l'unico uso economicamente utile della merce», ma anche che «il procedimento tutelato sia inerente alla merce». La Commissione pensa quindi, contrariamente a quanto sembra ritenere il Finanzgericht di Amburgo, che non vi è alcuna diver­

genza fra la motivazione e il dispositivo

della sentenza.

La Commissione suggerisce di risolvere come segue la questione pregiudiziale sottoposta dal Finanzgericht di Amburgo :

«L'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 803/68 va interpretato nel senso che il valore del brevetto sul procedimento relativo all'uso della merce importata non dev'essere incluso nel valore in dogana di detta merce qualora il procedimento brevettato

possa essere del pari usato con merci

d'altro tipo.»

III Fase orale

La Commissione delle Comunità

europee, rappresentata dal sig. Manfred Beschel, membro del suo ufficio legale,

ha svolto osservazioni orali all'udienza del 9 marzo 1978.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nella stessa udienza.

(5)

In diritto

1 Con ordinanza 6 ottobre 1977, pervenuta nella cancelleria l'8 novembre seguente, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, a

norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione concernente l'interpre­

tazione del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 148, pag. 6), in particolare dell'art. 3 di esso, e della sentenza pronunziata da questa Corte il 14 luglio 1977 nella

causa 1/77 (Racc. 1977, pag. 1473);

2 la questione è diretta ad accertare se il valore del brevetto sul procedimento vada incluso nel prezzo normale della merce solo qualora il procedimento possa essere usato unicamente utilizzando detta merce ovvero detto valore vada incluso anche qualora, benché l'applicazione del procedimento costi­

tuisca l'unico uso economicamente utile della merce, il procedimento stesso possa essere usato anche per altre merci.

3 Nella motivazione della sentenza sopra menzionata è già detto:

«Facendo menzione dei soli brevetti d'invenzione in base ai quali le merci sono fabbricate, l'art. 3 sembra escludere i brevetti d'invenzione riguardanti

procedimenti di uso della merce;

cionondimeno, tale distinzione è priva di senso nel caso in cui l'oggetto fabbricato ed il procedimento di uso s'identifichino in una sola e medesima

merce;

l'interpretazione dell'art. 3 in conformità agli obiettivi della disposizione di principio di cui all'art. 1 del regolamento porta quindi a considerare come identificantesi con la merce importata il procedimento brevettato la cui appli­

cazione costituisca il solo uso economicamente utile della merce e che, a sua volta, possa essere messo in atto solo mediante utilizzazione di detta

merce.»;

4 il dispositivo di questa sentenza va inteso alla luce di detta motivazione;

ad ogni buon fine è quindi opportuno precisare in questo senso la pronunzia

di questa Corte.

(6)

Sulle spese

5 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sotto­

posto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;

nei confronti della parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al Finanzgericht di Amburgo, al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Amburgo,

con ordinanza 6 ottobre 1977, dichiara:

L'art. 3, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 803/68 va inter­

pretato nel senso che il prezzo normale di una merce comprende il valore del brevetto sul procedimento qualora il procedimento tutelato vi sia incorporato inseparabilmente. Ciò avviene quando l'applicazione del

procedimento costituisce il solo uso economicamente utile della merce e

quando il procedimento può essere usato unicamente utilizzando detta

merce.

Bosco Donner O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 marzo 1978.

Il cancelliere A. Van Houtte

Il presidente della Prima sezione G. Bosco

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