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Come si presenta la domanda di adozione: il procedimento

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Come si presenta la domanda di adozione: il procedimento

Autore: Edizioni Simone | 13/12/2015

Adozione nazionale di un bambino: il procedimento, la domanda, i tempi, l’istruttoria presso il tribunale dei minorenni, l’abbinamento.

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L’adozione nazionale è l’adozione di un bambino, figlio di italiani e/o stranieri, all’interno del contesto giuridico dello Stato Italiano: sono figli di madre che non vuole essere riconosciuta o tolti dalla custodia delle famiglie di origine per casi di:

– abbandono

– o per casi di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con assenza di parenti entro il quarto grado disponibili all’affido, idonei e tutelanti.

Nel secondo caso, i bambini vengono «tolti» alle famiglie di origine in qualsiasi età e poi affidati a strutture preposte (istituti o case famiglia). Quando il Tribunale dei Minori valuta che le difficoltà della famiglia di origine sono permanenti, decide di emettere un «decreto di adottabilità» e di attivare i colloqui con le famiglie che hanno dato disponibilità per l’adozione.

Per l’adozione nazionale, i tempi necessari per adottare sono piuttosto lunghi, anche tre anni dal momento della deposizione della domanda. Il numero di bambini adottabili nonché di tipologia desiderata dai genitori adottivi è infatti molto basso e molte famiglie rischiano di non essere chiamate.

La prima tappa, per chi desideri adottare un bambino, è il Tribunale dei minorenni competente per il territorio di residenza che, generalmente, è presente nel capoluogo di ogni regione (e alcune regioni ne hanno più di uno). Nel caso di cittadini italiani residenti all’estero, il Tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda è quello dell’ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma.

Una volta individuato il Tribunale, i coniugi che aspirano all’adozione devono

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rivolgersi all’ufficio di cancelleria civile per presentare la «dichiarazione di disponibilità» all’adozione, più comunemente chiamata «domanda di adozione»

(art. 22 L. 184/1983) .

Gli aspiranti all’adozione, infatti, non vantano un «diritto» ad ottenere un bambino, ma possono solo esprimere la loro «disponibilità» ad adottarne uno; l’istituto dell’adozione, infatti, ha il fine di soddisfare il diritto di ogni bambino privo di famiglia ad averne una.

Le domande possono essere presentate contestualmente in più Tribunali; ogni Tribunale potrà richiedere diverse tipologie di documenti, come ad esempio, certificati medici di varia natura (sana e robusta costituzione, HIV, Epatiti, TBC etc.), o dichiarazione, da parte dei genitori viventi degli adottanti, di assenso all’adozione.

Alcuni Tribunali per i minorenni richiedono che la domanda di adozione sia poi indirizzata preventivamente ai Servizi socio-assistenziali, i quali si occuperanno di informare i coniugi richiedenti e, nel caso questi confermino la loro volontà ad adottare, ad informare il Tribunale della disponibilità dei coniugi. Tuttavia, si tratta di una prassi controversa in quanto, secondo l’art. 22 della L. adoz., i coniugi devono presentare domanda al Tribunale e non ai servizi socio-assistenziali.

La domanda può essere redatta in carta semplice anche se alcuni Tribunali richiedono di redigere la dichiarazione in un modulo prestampato, che può differire da un Tribunale ad un altro e può contenere domande riguardo eventuali limitazioni della disponibilità dei richiedenti riguardanti, tra le altre, lo stato di salute del minore, l’accettazione o meno del rischio giuridico, la disponibilità ad accogliere più fratelli.

L’accettazione del «rischio giuridico»

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L’adozione nazionale deve fare sempre i conti con il «rischio giuridico»: con tale termine, si indica la possibilità che il bambino, pur già collocato provvisoriamente presso la famiglia aspirante all’adozione, debba ritornare alla famiglia di origine (oppure ai parenti sino al quarto grado) .

I rischi, comunque, non così frequenti, sono legati ai casi di:

a) figli di madre che non vuole riconoscerli;

b) bambini tolti dalla custodia delle famiglie di origine dal Tribunale per i Minorenni.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, si consideri che, In Italia, ogni donna può non riconoscere il figlio, pur mantenendo il diritto di usufruire di tutta l’assistenza medico-sanitaria per il parto. Dunque, se la madre non riconosce il neonato entro i termini stabiliti dalla legge, viene dichiarato lo stato di abbandono e il Tribunale cerca una famiglia a cui affidare il bambino. Il rischio giuridico permane per un breve periodo, pari a circa due mesi, poi parte il periodo di dodici mesi di affido preadottivo, a conclusione dei quali, l’adozione diventa definitiva.

Nella seconda ipotesi, invece, i bambini possono essere tolti alle famiglie di origine in qualsiasi età, su segnalazione dei Servizi Sociali, ed essere affidati a strutture preposte (istituti o case famiglia).

Il Tribunale per i Minorenni valuta però se le difficoltà della famiglia di origine sono temporanee o permanenti; vengono proposti degli aiuti, sia di tipo economico che di supporto psicologico. Se il Tribunale lo ritiene, può proporre casi di affido (anche congiunto con la famiglia di origine); se il Tribunale, passato un certo periodo di tempo, che varia da situazione a situazione, decide di emettere un

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decreto di adottabilità cominciano i colloqui con le famiglie che hanno chiesto l’adozione.

Il bambino è collocato provvisoriamente in una di queste famiglie a seguito di un

«decreto di collocamento familiare».

Durante il periodo di rischio giuridico, il Tribunale nomina poi un tutore; il bambino ha residenza presso il Tutore, non può recarsi all’estero, le vaccinazioni di legge devono essere comunicate al Tutore per le iscrizioni presso la competente A.S.L., anche se eseguite presso la A.S.L. di residenza della famiglia adottiva.

L’istruttoria del Tribunale per i minorenni a seguito di domanda di adozione

Ricevuta la domanda di adozione, presentata dai coniugi aspiranti, il Tribunale per i Minorenni dispone l’esecuzione (art. 22 L. 184/1983) di adeguate indagini, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.

Le indagini dovranno riguardare in particolare:

a) la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti;

b) i motivi per i quali l’adottante desidera adottare un minore.

I servizi degli Enti locali hanno il ruolo importante di conoscere la coppia e di valutarne le «potenzialità genitoriali», raccogliendo informazioni sulla loro storia

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personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.

È chiaro che questo è un momento molto delicato nel quale gli aspiranti genitori adottivi possono sentirsi come «sottoposti ad un esame». I servizi, però, devono cercare di sondare la loro capacità di prendersi cura di un minore, l’apertura di entrambi all’adozione, la loro situazione socio-economica — in maniera discreta — ponendosi «a fianco», e non «di fronte» agli aspiranti all’adozione; saranno pronti, in questo modo, a fornire alla coppia ogni elemento utile per una più approfondita preparazione all’adozione. In questa fase, è anche compito dei servizi informare in modo corretto e completo gli aspiranti genitori adottivi sulle condizioni di vita dei bambini nei paesi di loro provenienza e sugli stili di vita a cui sono abituati.

Per quanto riguarda i servizi locali, la ASL della zona di residenza della famiglia avvierà, tramite i propri psicologi e assistenti sociali dei consultori, colloqui preliminari e, alla fine, verrà redatta una relazione psico-sociale riguardante i coniugi. I contenuti che gli operatori sono tenuti a trasmettere al Tribunale per i Minorenni sono:

— la storia individuale di ciascuno dei coniugi: in particolare, le informazioni sulla famiglia d’origine, la carriera scolastica, il contesto lavorativo, gli eventi critici della propria vita;

— la storia di coppia: il momento in cui i coniugi si sono conosciuti, il matrimonio, la vita insieme, le relazioni con le famiglie estese, i rispettivi ruoli all’interno della coppia, gli interessi culturali e sociali, le caratteristiche del rapporto con gli eventuali figli, gli eventi critici, l’eventuale sterilità;

— l’organizzazione attuale della vita familiare;

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— gli atteggiamenti della coppia nei confronti dell’adozione: chi ha avuto l’idea per la prima volta, quali informazioni hanno ricevuto e da chi, la conoscenza di altre famiglie adottive, le motivazioni della scelta adottiva, le aspettative e le preferenze, le eventuali divergenze d’opinione, le risorse che ritengono di possedere;

— gli atteggiamenti dei familiari, conviventi e non conviventi, nei confronti dell’adozione;

— le previsioni dell’adattamento della coppia all’evento: come i coniugi pensano cioè di affrontare i cambiamenti nell’organizzazione familiare, la rivelazione al bambino della condizione di figlio adottivo, le differenze biologiche ed etniche, le reazioni della famiglia estesa e della comunità di appartenenza etc.

Lo psicologo dovrà, poi, approfondire le motivazioni dei coniugi all’adozione, valutandone la consapevolezza anche rispetto ai loro bisogni e alla loro situazione emozionale e relazionale e dovrà accertare la loro idoneità affettiva, le capacità empatiche, educative e di gestione delle difficoltà, nonché le conoscenze relative agli stadi evolutivi di un bambino; si soffermerà sulle fantasie della coppia nei confronti del bambino (il cosiddetto «bambino immaginato»), rapportandole alla realtà e lavorando anche su eventuali pregiudizi e stereotipi razziali e culturali. Lo psicologo valuterà inoltre gli aspetti intrapsichici e le dinamiche interpersonali dei coniugi, esaminando in particolare la personalità, l’immagine del sé, il tipo di relazione instauratasi tra di loro, con gli eventuali figli e con gli altri familiari, e i modelli genitoriali a cui fanno riferimento. Verrà poi approfondito in modo esauriente il vissuto individuale e di coppia di fronte all’eventuale impossibilità di procreare e come ciò influisce sulla scelta adottiva.

Anche gli organi di Pubblica Sicurezza, Polizia e/o Carabinieri, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, accerteranno eventuali precedenti penali.

Entrambi le relazioni, ASL e Pubblica Sicurezza, verranno poi trasmesse al

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Tribunale per i Minorenni che ha in carico la domanda di adozione.

La procedura di abbinamento

Per procedura di abbinamento s’intende quella fase che intercorre tra la decisione dell’abbinamento tra coppia e minore e l’emissione della sentenza definitiva di adozione, entrambi di competenza del Tribunale per i Minorenni.

Il Tribunale, come noto, deve scegliere tra le coppie/famiglie che hanno presentato domanda di adozione nazionale quella che maggiormente sembra in grado di corrispondere alle esigenze del minore dichiarato in stato di adottabilità. Del minore, proprio in ragione dei pregressi interventi sia amministrativi (sostegno della famiglia in difficoltà) sia giudiziari, il Tribunale per i Minorenni conosce storia, qualità relazionale, bisogni: elementi determinanti al fine del suo abbinamento. In casi particolarmente delicati e complessi o in riferimento all’età del minore, al suo stato di salute, alla sua situazione giuridica, oppure in caso di peculiari caratteristiche della coppia, sente, anche a mezzo di un giudice delegato, gli operatori che hanno seguito la coppia nella fase formativa e di raccolta degli elementi conoscitivi e, se necessario, quelli che seguono il minore.

I coniugi, ai quali è dovuta ogni informazione rilevante sul minore emersa nel corso delle indagini che hanno portato alla sua dichiarazione di adottabilità, sono chiamati per dichiarare formalmente l’accettazione o meno dell’abbinamento disposto dal Tribunale per i Minorenni.

In relazione allo specifico minore, il Tribunale valuta se sia opportuno iniziare la conoscenza attraverso l’avvio di primi contatti tra i coniugi e il minore o se invece sia possibile disporre il collocamento provvisorio del minore presso la residenza dei coniugi, o se esistano le condizione per dichiarare immediatamente lo stato di affidamento preadottivo del minore, affidandolo ai nuovi genitori. Il decreto di autorizzazione ai primi contatti o di collocamento provvisorio o di affidamento preadottivo viene disposto collegialmente. La durata dei primi contatti e della fase di conoscenza non è definibile a priori in quanto va valutata da caso a caso avendo

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quale focus il bambino o il ragazzo e i suoi personali tempi di adattamento.

Il Tribunale dei Minorenni comunica il decreto ai coniugi, al GILA (Gruppo integrato di lavoro adozioni) competente, al P.M., al tutore legale ed incarica i GILA adozioni di vigilare sull’andamento dei primi contatti, del collocamento provvisorio o dell’affidamento preadottivo. Il GIL Adozione vigila sull’andamento del rapporto tra i coniugi e il minore, anche effettuando colloqui e visite periodiche, e redige le relazioni che invia al Tribunale per i Minorenni nei termini da questo stabiliti. Il Tribunale riceve dal GILA, dal momento del collocamento provvisorio e sino al termine dell’affidamento preadottivo, le relazioni periodiche richieste, con segnalazione di eventuali difficoltà che, se accertate, possono portare alla convocazione, anche separata, degli affidatari e del minore, alla presenza, se richiesto dal caso e dalle circostanze, degli operatori del GILA, al fine di valutare le cause dell’origine delle difficoltà. Ove necessario, sono disposti interventi di sostegno psicologico e sociale.

In conseguenza di quanto si è detto, possiamo suddividere in due periodi l’arrivo del minore adottato presso l’abitazione dei coniugi adottanti:

a) primo periodo: al momento dell’abbinamento, è subito consegnato un documento che prevede il collocamento provvisorio del minore presso la residenza dei collocatari, durante il quale il Tribunale nomina un tutore; come detto, il bambino ha residenza presso il tutore, non può recarsi all’estero e non risulta ancora nello stato di famiglia dei genitori adottivi; tuttavia, a questi ultimi già spettano comunque le provvidenze economiche previste dalla legge (assegni familiari) e la madre adottiva (aspirante) ha sempre diritto all’astensione dal lavoro per maternità obbligatoria; inoltre, è riconosciuto il diritto alle prestazioni previdenziali come da art. 80 della legge n. 184 del 4 maggio 1983;

b) secondo periodo: dopo alcuni mesi, se non sussiste più il rischio giuridico, il Tribunale per i Minorenni notificherà alla coppia un documento che prevede

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l’affidamento preadottivo del minore; il Tribunale incaricherà i Servizi territoriali di zona (A.S.L.) di vigilare sul buon andamento dell’affidamento preadottivo e di inviare dettagliati rapporti (almeno al termine del periodo di un anno). I coniugi verranno contattati dalla A.S.L. che li inviterà ad un primo colloquio con un assistente Sociale ed uno psicologo; seguiranno altri incontri e visite presso la casa coniugale, con una cadenza tipica mensile (in alcuni casi anche trimestrale).

L’affidamento preadottivo

Il Tribunale per i Minorenni, in camera di consiglio, sentiti il P.M., gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza.

Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento alla coppia prescelta (art. 22, co. 6, L. 184/1983).

A vigilare sul buon andamento dell’affidamento preadottivo è il medesimo Tribunale dei Minorenni, che si avvale anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all’origine delle difficoltà.

Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale (art. 22, co. 6, L. 184/1983).

L’affidamento preadottivo può essere revocato, con decreto motivato in camera di consiglio, dal Tribunale dei Minorenni, d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all’articolo 22, co. 8 cit., quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili.

Il pubblico ministero e il tutore possono peraltro impugnare il decreto del Tribunale relativo all’affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla

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comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d’appello (art.

24 L. 184/1983).

La giurisprudenza sull’affidamento preadottivo

In tema di adozione di minori in stato di abbandono, il provvedimento di affidamento preadottivo impedisce l’accoglimento dell’istanza di revoca del decreto dichiarativo dello stato di adottabilità, benché disposto successivamente alla proposizione di quest’ultima, non avendo essa alcuna valenza sospensiva dell’efficacia esecutiva di detto decreto; ne discende che solo l’accoglimento dell’istanza di revoca, all’esito dell’accertamento dell’effettiva sopravvenienza dei fatti allegati, idonei a superare le condizioni di cui all’art. 8 della legge 4 maggio 1984, n. 183, ne fa venire meno con efficacia ex nunc l’esecutività (Cass. civ., Sez.

I, 22-2-2008, n. 4537).

La immediata declaratoria dello stato di adottabilità del minore è, in ragione dell’uso della locuzione «a meno che» insita nella disposizione di cui all’art. 11 della legge n. 184 del 1983, espressamente condizionata all’assenza di una richiesta di sospensione che provenga da chi, affermando di essere uno dei genitori, e dunque anche la madre biologica che abbia optato per l’anonimato, chieda termine per provvedere al riconoscimento del minore. La formulazione della richiesta di sospensione, dunque, la quale non è suscettibile di preventiva e definitiva rinuncia stragiudiziale, non è soggetta a termini processuali di decadenza, sicché ben può intervenire durante tutta la pendenza del procedimento abbreviato di primo grado, purché prima della sua definizione, posto anche che il comma sette della richiamata disposizione priva di efficacia il riconoscimento solo se attuato dopo l’intervenuta dichiarazione di adottabilità e l’affidamento preadottivo (Cass. civ., Sez. I, 7-2-2014, n. 2802; tratta da Ipsoa).

La procedura in camera di consiglio e la sentenza di adozione

Secondo quanto dispone l’art. 25 L. adoz., decorso un anno dall’affidamento

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preadottivo, il Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge e, senza altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione.

Qualora la domanda di adozione sia proposta da coniugi che hanno discendenti questi, se maggiori degli anni dodici, devono essere sentiti (art. 25, co. 2, L.

184/1983, così come modif. dalla D.Lgs. 154/2013).

Nell’interesse del minore, il termine di un anno dall’affidamento può però essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene, invece, separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al P.M., ai coniugi adottanti e al tutore.

Nel caso di provvedimento negativo, viene meno l’affidamento preadottivo e il Tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore.

Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all’adozione, come

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già accennato, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d’ Appello da parte del P.M., degli adottanti e del tutore del minore.

La Corte d’ Appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza.

La sentenza è notificata d’ufficio alle parti per esteso; avverso la sentenza della Corte d’Appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell’articolo 360 c.p.c.

L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi. La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro conservato presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni e comunicata all’ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

In base all’art 28, co. 3, L. adoz. l’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio devono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria.

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Note

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