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COMPILAZIONE MODELLO SEMPLIFICATO: ANALISI DEI PUNTI PRINCIPALI

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COMPILAZIONE MODELLO 770-2015 SEMPLIFICATO: ANALISI DEI PUNTI

PRINCIPALI

di Celeste Vivenzi

Premessa generale

Come noto il 31 luglio 2015 scade la presentazione del modello 770/Semplificato che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2014, nonché gli altri dati contributivi e assicurativi richiesti.

Il modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui siano stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali e assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2014 per il periodo d’imposta precedente.

Per la trasmissione telematica occorre utilizzare il sistema Fisconline se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti inferiore a 20 ovvero il sistema Entratel: se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti superiore a 20 (se il sostituto presenta il 770 Semplificato per un numero inferiore a 20 percipienti ma è anche tenuto a presentare il 770 Ordinario per un numero maggiore di 20 soggetti, deve utilizzare Entratel per entrambi i modelli ed, allo stesso modo, deve utilizzare Entratel il sostituto che si avvale della facoltà di inviare separatamente le comunicazioni dati delle certificazioni di lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo qualora una delle due parti contenga un numero di comunicazioni superiore a 20).

Il modello 770-2015 può essere inviato con le seguenti modalità operative:

a) invio in maniera integrale: tale possibilità è consentita qualora debba essere presentato il solo modello 770 semplificato ovvero sia il modello 770 Semplificato che quello ordinario e non sono state effettuate compensazioni tra i versamenti derivanti dai due modelli ;

b) inviato senza prospetti ST, SV e SX: tale modalità è obbligatoria se il sostituto d’imposta ha effettuato compensazioni “interne” tra i versamenti relativi al mod.770 Semplificato ed i versamenti relativi al mod.770 Ordinario;

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c) inviato in due parti: vengono inviati da una parte i dati dei lavoratori dipendenti unitamente ai prospetti SS, ST, SV, SX ED SY e dall'altra i dati da lavoro autonomo/provvigioni e redditi diversi unitamente ai prospetti SS, ST, SV, SX ED SY (tale modalità di presentazione è possibile solo se il sostituto d’imposta non ha effettuato compensazioni “interne” e non ha effettuato compensazioni tra i versamenti relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati ed i versamenti relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi né tra detti versamenti ed i versamenti relativi ai redditi di capitale da 770 ordinario).

Compilazione del modello: analisi delle principali novità FRONTESPIZIO

Eventi eccezionali

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per aggiungere nuovi codici, da indicare nella casella “Eventi eccezionali” della sezione “Tipo di dichiarazione”, nei casi in cui il sostituto d’imposta si avvalga della sospensione dei termini prevista al verificarsi di determinati eventi eccezionali (i.e. vittime di richieste estorsive e di usura e Residenti al 12/02/2011 nei comuni di Lampedusa e Linosa interessate dall’emergenza dovuta all’immigrazione del Nord Africa per i quali opera la sospensione dal 16/06/2011 al 31/12/2014 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo).

PARTE A – DATI RELATIVI AL DIPENDENTE Casi di esclusione dalla precompilata ( punto 10)

Il nuovo punto deve essere compilato nei casi in cui vada evidenziata l’esclusione dalla possibilità della dichiarazione dei redditi precompilata, riportando uno dei seguenti codici:

1 - nel caso siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all’art. 50, c. 1, lett. b, e, f, g, relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h e h-bis;

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2 - nel caso siano stati certificati soltanto dati previdenziali e assistenziali.

Domicilio fiscale all'1 gennaio 2014 (punto da 20 a 22)

A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni le addizionali regionali fanno riferimento al domicilio all'1 gennaio e, a decorrere dal periodo d’imposta 2014, è stato uniformato all'1 gennaio (come già avviene per l’addizionale comunale), la data del domicilio fiscale utile per l’individuazione delle Regione a cui versare l’addizionale regionale.

Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno, se le operazioni di conguaglio sono state effettuate con riferimento a un domicilio fiscale diverso da quello previsto dalle disposizioni vigenti al momento del rilascio della Certificazione Unica, sarà utilizzata la nuova annotazione GH per informare il sostituito della necessità di presentare la dichiarazione dei redditi, per la corretta liquidazione delle imposte.

Domicilio fiscale all'1 gennaio 2015 (punti 23 a 25)

Il Decreto semplificazioni ha previsto che il calcolo dell’acconto dell’addizionale comunale sarà sempre effettuato con l’aliquota in vigore nell’anno precedente.

PARTE B – DATI FISCALI – DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Punti 1, 3, 4 e 5

Sono previsti i seguenti punti di compilazione:

- Punto 1: reddito di lavoro dipendente e assimilato che dà diritto alle detrazioni dell'art. 13, c. 1, Tuir;

-Punto 2 – determinato/indeterminato: devono essere indicati i seguenti codici: 1: se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato; 2: se il contratto di lavoro è a tempo determinato (da riportare anche nelle ipotesi di erogazione di somme corrisposte a titolo di borse di studio). Il punto 2

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“determinato/indeterminato” non va compilato nel caso in cui il punto 8

“Categorie particolari” sia compilato con il codice "Z" – Eredi.

- Punto 3: reddito da pensione che dà diritto alle detrazioni dell'art. 13, cc. 3 e 4, Tuir;

- Punto 4: altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni sempreché le prestazioni non siano rese nell’esercizio di arti e professioni o di un’impresa commerciale, indennità percepite per l’esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Ssn) per i quali è possibile fruire della detrazione dell'art. 13, c. 3 Tuir;

- Punto 5: reddito derivante da assegni alimentari all’ex coniuge con diritto alla detrazione di cui all'art. 13, c. 5-bis, Tuir;

- Punti da 8 a 10: nel punto 8 va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.

Nel caso di passaggio del dipendente senza interruzione del rapporto di lavoro da un sostituto a un altro deve essere indicata la data di inizio del rapporto con il primo sostituto. Nel punto 9 va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso sostituto, venga interrotto e successivamente ripreso nell’anno, deve essere barrato il punto 10, riportando nel punto 8 la data di inizio del primo rapporto di lavoro conguagliato.

- Punti 61,62,63 e 64: vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF (sia da tassazione ordinaria, separata e sostitutiva per premi di produttività e contributo di solidarietà), di addizionale regionale/comunale all’IRPEF nonché il credito di cedolare secca riferiti al sostituito e relativi all’anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

- Punti 65,66,67 e 68: vanno indicati, rispettivamente, gli eventuali crediti di IRPEF (sia da tassazione ordinaria, separata e sostitutiva per premi di produttività e contributo di solidarietà), di addizionale regionale/comunale all’IRPEF nonché il

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credito di cedolare secca riferiti al coniuge e relativi all’anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto.

ASSISTENZA FISCALE

La sezione dedicata all’assistenza fiscale prestata è stata modificata per esporre i dati in modo distinto tra dichiarante e coniuge, sia con riferimento agli acconti del 2014 che ai crediti non rimborsati.

ONERI DETRAIBILI

Devono essere indicati gli oneri detraibili, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% e 26% (è prevista l’indicazione analitica della tipologia di ciascun onere contraddistinto dagli appositi codici rilevabili nelle tabelle A e B dell’appendice delle istruzioni).

CREDITO BONUS IRPEF PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO

Vanno compilati i seguenti punti :

- punto 119 : 1 se il sostituto ha riconosciuto al dipendente il bonus e lo ha erogato tutto o in parte; 2 se il sostituto non ha riconosciuto al dipendente il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.

- punto 120 : Bonus erogato va sempre compilato se al punto 119 è indicato il codice “1” e deve riportare l’importo del bonus erogato al lavoratore.

-punto 121 : Bonus non erogato va indicato l’importo del bonus che il sostituto ha riconosciuto, ma non ha erogato al dipendente.

- punto 122 - Bonus recuperato va indicato l’importo del bonus eventualmente recuperato in sede di conguaglio.

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campo 127 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta.

ONERI DEDUCIBILI

Contributi versati ad enti e casse

Vanno indicati i contributi versati ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale ovvero:

- punto 163: indicare i contributi dedotti (importo complessivamente non superiore a € 3.615,20, come previsto dall’art. 51, c.2, lett. a, Tuir);

- punto 164: indicare i contributi non dedotti dal reddito;

- punto 165: è necessario indicare il codice fiscale dell’Ente o cassa avente fine assistenziale ai quali il sostituto e/o il sostituito hanno versato i contributi per assistenza sanitaria indicati ai precedenti punti 163 e 164.

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI IN CASO DI REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

La parte conferma quanto indicato nelle CU 2015 e non vi sono novità sostanziali rispetto al modello dello scorso anno in quanto a Parte B, le parti C “Dati previdenziali e assistenziali” e la Parte D “Assistenza 2014” non presentano variazioni.

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COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Le modifiche degne di nota sono le seguenti:

- l’inserimento del campo 8 “Categorie particolari”, l’inserimento di uno specifico rigo destinato al domicilio fiscale al 01/01/2014, l’eliminazione del precedente campo 13 (“erede”), l’introduzione, nel quadro “Dati relativi alle somme erogate”, dei seguenti “nuovi” codici da inserire nel campo 1 (L, L1, M, M1, 01, V1).

PROSPETTI ST,SV E SX

Le novità presenti nei Prospetti ST, SV e SX sono dovute principalmente al credito bonus irpef per lavoro dipendente e assimilato.

Si segnala l’introduzione del nuovo rigo 47 nel quadro SX , in cui il sostituto dovrà indicare il credito bonus di 80 euro riconosciuto (nella colonna 1 va indicato l'ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d'imposta nell'anno 2014; nella colonna 2 “Credito recuperato” va indicato l'ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d'imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e nella colonna 3

“Credito residuo” va indicato il credito bonus Irpef che eventualmente residua e che può essere utilizzato l'anno successivo).

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Le novità dei prospetti ST e SV sono rappresentate dalla previsione del punto 10

“Note” ove trova spazio il nuovo codice “U”, da indicare nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito bonus Irpef.

Nota bene: nel caso in cui il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito bonus Irpef, deve indicare nel punto 4 “Importi utilizzati a scomputo”, in un rigo autonomo, l’ammontare del credito utilizzato a scomputo e nel punto 10 “Note” deve indicare il codice “U”. E' il caso del sostituto che nel modello F24 ha recuperato il credito anticipato ai lavoratori effettuando una compensazione interna senza utilizzare il codice tributo a credito “1655”

16 luglio 2015 Celeste Vivenzi

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