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Accoglimento n. cronol. 297/2020 del 08/09/2020 RG n /2019

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TRIBUNALE DI TORINO -SEZIONE SESTA CIVILE -FALLIMENTARE -

Proc. V.G. n. 31659/2019

DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

ex art. 12-bis legge n. 3/2012

Il Giudice, Antonia Mussa,

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13.7.2020;

richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza;

osserva quanto segue.

Premesso che

- Estrada Carmen Marcos Alejandro, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale versa, ha proposto un piano del consumatore nel quale, in sintesi, sono previsti:

• il pagamento a favore dei creditori della somma complessiva di € 33.400,00 con le seguenti modalità:

▪ versamento di € 8.400,00 in venti rate mensili dell’importo di € 420,00 ciascuna, a partire dal giorno 5 del mese successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa;

▪ versamento di € 25.000,00 derivante da erogazione da parte di una banca convenzionata di finanziamento garantito al 100% dal Fondo Antiusura San Matteo e che verranno versati sul conto intestato alla procedura dal ventunesimo giorno successivo al passaggio in giudicato del decreto di omologa;

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• la destinazione di tale somma al pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla procedura entro 12 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, parziale dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari, questi ultimi nella misura del 5%;

- ricevuta la comunicazione del piano del consumatore proposto dal ricorrente, nel procedimento in esame si è costituito il creditore Santander Consumer Bank s.p.a.

presentando le seguenti osservazioni: mancanza di meritevolezza da parte del debitore attesi i frequenti ricorsi a contratti di finanziamento senza specificare le cause e l’arbitrai determinazione delle spese id mantenimento per le figlie nate da precedente convivenza more uxorio; la quantificazione del proprio credito falcidiato per il 95% trattandosi di cessione del quinto dello stipendio;

- in data 10.7.2020 ha presentato osservazioni l’Agenzia delle Entrate Riscossioni contestando la quantificazione dei crediti privilegiati ammessi dell’avv. Chiara Sangiorgio e della sig.ra Cirila Leva Kcumo;

- in data 10.7.2020 l’OCC dott. Borla ha depositato note integrative richiamando, in punto di meritevolezza del debitore, quanto già affermato nella propria relazione e in merito alle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate evidenziando che “1. In riferimento all’attribuzione del privilegio ex art. 2751 bis co.1 n.2) al creditore Avv. Chiara Sangiorgio, il sottoscritto ritiene, come da prassi nelle ammissioni al passivo fallimentari, che il privilegio sia riferito agli ultimi due anni del rapporto di assistenza professionale tra professionista e cliente, e non ad un termine di decadenza del privilegio trascorsi due anni dalla dismissione del mandato e/o dalla conclusione della prestazione;

2. In riferimento all’attribuzione della 1° classe di privilegio, con pagamento del 100%, al credito di mantenimento a favore della sig.ra Cirila Leva Kcumo, il sottoscritto specifica che tale scelta è dovuta alla norma specifica prevista dall’art. 7 della L.3/2012, la quale prevede che sia necessario assicurare il “regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili”; pertanto, essendo il credito di mantenimento un credito impignorabile, ne è stato previsto il pagamento integrale.”

- il debitore ha, quindi, insistito per l’omologazione del piano del consumatore;

considerato che

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- essendo pacifica la qualità di consumatore della ricorrente, il Tribunale deve accertare l’assenza della condizione soggettiva ostativa all’omologa prevista dall’art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, secondo il quale il giudice, ai fini dell’omologa del piano, deve escludere che il consumatore abbia “assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”;

- il debitore ha affermato di aver assunto alcuni debiti a seguito della perdita del lavoro da parte della figlia intestataria del muto ipotecario per l’acquisto di immobile per la stessa e del quale il debitore è obbligato in solido quale garante con relativa perdita del beneficio del termine e attivazione di procedura di esecuzione immobiliare con pignoramento presso terzi nei confronti dello stesso debitore quale garante. Fino a quest’evento il pagamento delle rate dei finanziamenti accesi dallo stesso per far fronte a esigenze familiari sono stati regolarmente pagate e i debiti scaduti riguardano finanziamenti successivi per far fronte alla predetta situazione. Inoltre, lo stesso si è separato dalla compagna con relativo aggravamento della propria situazione finanziaria dovuta al mantenimento dei figli minorenni.

- i documenti in atti comprovano le seguenti circostanze:

• il reddito della ricorrente al momento dell’assunzione dei debiti era tale da consentire il rispetto degli impegni assunti;

• con sentenza del Tribunale di Torino del 28.3.2018, il ricorrente si è separato dalla marito, ed è stato previsto un contributo al mantenimento per i figli minori pari a euro 250,00 (euro 125,00 per ciascun figlio) dando atto che le entrate dell’ex moglie ammontano a circa 1.000,00 euro al mese da cui detrarre le spese per l’affitto si è impegnato a tenere indenne la ricorrente da ogni obbligazione sulla stessa gravante e derivante dai contratti da lei sottoscritti per favorire la sua attività imprenditoriale e a versare a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00;

• il debitore ha precisato a seguito delle richieste del giudice che la figlia intestataria del muto ha perso il lavoro nel 2009 e che l’importo del TFR pari a euro 700,00 nette non sarebbe stato sufficiente a far fronte all’importo ancora da corrispondere alla banca evidenziando altresì la grave situazione economica e di salute della madre residente in Perù

• il ricorrente non possiede attualmente beni immobili o mobili registrati;

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• l’importo dello stipendio mensile non consente al ricorrente di far fronte né a sostenere le rate dei finanziamenti né alla soddisfazione integrale dei creditori;

- sulla base di tali documenti e delle allegazioni della parte, avvalorata dall’Attestazione e dalla Relazione particolareggiata dell’O.C.C., risulta verosimile che il ricorrente versi nell’attuale stato di sovraindebitamento a causa della perdita del lavoro da parte della figlia coobbligata solidale del mutuo ipotecario e relativa attivazione della procedura esecutiva con pignoramento di quota dello stipendio dello stesso quale garante;

- infine, al fine della presente decisione, non possono essere trascurate le novità introdotte dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) nella parte relativa alla “ristrutturazione dei debiti del consumatore”: deve infatti rilevarsi che la nuova normativa − con la quale, in attesa della sua entrata in vigore, ci si deve confrontare nell’interpretare le norme vigenti in un’ottica di coordinamento e razionalizzazione del sistema − subordina l’accesso alla procedura solo più all’assenza in capo al debitore di “colpa grave, malafede e frode” nella determinazione dello stato di sovraindebitamento (art. 69, comma 1), da escludersi nel caso di specie;

- per quanto concerne le osservazioni in punto quantificazione del credito della società Santnader Consumer Bank s.p.a. si evidenzia che la cessione del quinto dello stipendio, salario o pensioni è disciplinata dal d.P.R. 180/1950, come modificato dalla l. n. 311/2005 e dalla l. n. 80/2005. Orbene, sul punto preme sottolineare che tale istituto è sostanzialmente uno strumento creditizio nel panorama del credito al consumo, incentivato dal Legislatore con l’estensione anche ai dipendenti privati introdotta con la L. n. 80/2015. Il d.P.R. n.

180/1950 all’art. 6 bis prevede, infatti - in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti - l’applicazione, anche alla cessione del quinto, delle norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II Titolo VI T.U. n. 385/1993. Ciò posto, è chiaro che occorre individuare la corretta qualificazione giuridica dell’istituto al fine di comprenderne la portata. Si evidenzia che la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione aveva già statuito che, in caso di cessione di crediti futuri o di cessione con funzione di garanzia, in tale ultimo caso se desumibile dalle clausole del contratto, l’effetto traslativo del diritto di credito nella sua interezza previsto dagli artt. 1260 e ss. c.c. può essere escluso realizzando, invece, un effetto minore quale la mera legittimazione della controparte alla riscossione del credito (Cfr. Cass., n. 3421/1977: “La cessione di credito può essere stipulata a scopo di garanzia o anche per realizzare effetti minori di quello tipico del trasferimento della titolarità del credito ceduto dal cedente al cessionario, come

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l’attribuzione a quest’ultimo della mera legittimazione a riscuotere il credito stesso, sia pure anche nel proprio interesse. In ogni caso, l’effetto reale tipico di trasferire il credito al cessionario (o quello minore di attribuirgli la legittimazione a riscuotere) si realizza

contestualmente alla conclusione del negozio di cessione, anche se si tratti di cessione non pro soluto ma pro solvendo, la quale ultima importa soltanto che, a differenza dell’altra, il rischio dell’insolvenza del debitore ceduto non si trasferisce al cessionario. Tuttavia, l’effetto traslativo immediato è escluso quando la cessione abbia ad oggetto crediti futuri. In tal caso, l’effetto reale – cioè il trasferimento del credito che il negozio, in conformità alla sua

caratteristica funzione tende a realizzare – si verifica solo se e quando il credito ceduto verrà ad esistenza”; Cass., n. 3797/1999) Alla luce dei principi esposti, si ritiene, pertanto, che la cessione della quota di stipendio o pensione entro il quinto deve essere qualificata quale cessione di credito futuro con funzione di garanzia avente effetti meramente obbligatori e non traslativi immediati, la cui atipicità s’invera in un effetto minore dove il cedente legittima il cessionario alla riscossione della quota di stipendio/pensione a titolo di

pagamento delle rate di finanziamento concesso. Tale ricostruzione trova avallo sia nel fatto che il credito derivante da un rapporto di lavoro pubblico o privato o di natura

previdenziale ha natura più articolata rispetto al mero diritto alla remunerazione o alla corresponsione della pensione, sia in quanto, diversamente ragionando, la funzione di garanzia atipica attivata attraverso la cessione del credito comporterebbe la formazione di un privilegio al di fuori della previsione di cui all’art. 2745 c.c.

- infine, per quanto concerne le osservazioni dell’Agenzia delle Entrate si evidenzia che il privilegio del professionista ex art. 2751 bis n. 2 c.c. concernono gli ultimi due anni di prestazione professionale trattandosi di riconoscimento di privilegio mobiliare e non di termine di decadenza e, per quanto concerne i crediti da mantenimento si richiama il disposto dell’art. 7 l. 3/2012

ritenuto che

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. A) della legge n.

3/2012;

- la ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. B) della legge n. 3/2012 e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;

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- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 legge n. 3/2012;

- l’O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

- il piano risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, in considerazione del valore dei beni di proprietà del debitore, così come emergente dai documenti allegati al ricorso e dall’attestazione dell’O.C.C.;

- non possono essere accolte le contestazioni sollevate da parte dei creditori all’omologazione del piano del consumatore proposto dal ricorrente;

P. Q. M.

visti gli artt. 12 bis e 12 ter della l. n. 3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto dal ricorrente, nei termini e con le modalità proposte;

avverte che dalla data del presente decreto di omologazione,

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;

- i creditori per causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia comunicato a cura dell’O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione, entro dieci giorni dalla comunicazione;

manda la Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Torino, 4.9.2020

Il Giudice (Antonia Mussa)

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