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SCRITTURA PRIVATA. Atto aggiuntivo al contratto Rep. n del 12/07/2019, a rogito del

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Prot. n.

SCRITTURA PRIVATA

Atto aggiuntivo al contratto Rep. n. 13461 del 12/07/2019, a rogito del Segretario generale di questa Amministrazione dott. Lorenzo Traina, relativo ai lavori di ““Quartieri al Centro – lotto 3, lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo di via delle Acquette” (cod. str: 2017LPSLRI08).

*****

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

1) Spigariol Roberta, nata a Treviso (TV) il 14.12.1965, domiciliata per la carica come appresso, che interviene al presente atto e agisce non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Treviso (nel seguito Comune) con sede in Treviso via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), nella sua qualifica di Dirigente del Settore Lavori Pubblici Infrastrutture Sport conferitagli con Decreto Sindacale prot. n. 46634 del 27.03.2019 ed ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. e della determinazione dirigenziale n.

_____ del _______, tutte in atti del Comune;

e il signor

2) Pavan Ilario, nato a Piombino Dese (PD) il 4 ottobre 1958, il quale interviene ed agisce nel presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del consorzio CO.SV.E.M.

Consorzio Sviluppo Edilizia Moderna con sede in Castelfranco Veneto (TV), via Marghera n. 5, codice fiscale e partita IVA n. 00848630265, come risulta dal certificato di iscrizione nella sezione ordinaria della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso- Belluno, agli atti del Comune (nel seguito “appaltatore”);

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premesso che:

- con la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport n.471 del 29/03/2019 l’Amministrazione comunale, dovendo affidare i lavori di “Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione dell’impianto sportivo di Via Acquette” (cod. STR: 2017LPSLRI08 – CUP: E45I17000050001 – CIG: 7842267B72), ha indetto gara d’appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di cui all’articolo 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, e con l’esclusione automatica delle offerte anomale;

- con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti n. 840 del 03/06/2019 - conservata agli atti del Comune di Treviso - l’appalto dei lavori citati è stato aggiudicato in via definitiva al CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA – C.F./P.I. 00848630265, con sede in Castelfranco Veneto (TV), via Marghera n. 5;

- il contratto è stato stipulato in data 12/07/2019, a rogito del Segretario comunale del Comune di Treviso dott. Lorenzo Traina, Rep.

n. 13461;

- i lavori sono stati consegnati il giorno 10/07/2019, con verbale in pari data agli atti del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport e sono stati sospesi dal 21/02/2020 al 19/03/2020 e dal 23/03/2020 al 03/04/2020;

- con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport n. ________ del _________ è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori, dell’importo complessivo di

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euro 143.296,59 (oltre a IVA 10%) che ha elevato l’importo netto contrattuale a euro 707.941,59;

- con lo stesso provvedimento è stata impegnata la maggiore spesa, aggiornato il cronoprogramma dell’opera e approvato lo schema del presente atto aggiuntivo;

- a norma di quanto stabilito dal “regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54/2019 e successive modifiche, il presente atto aggiuntivo è stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, con spese a carico dell’impresa aggiudicataria;

- occorre quindi passare alla stipula del presente contratto aggiuntivo;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Il Comune di Treviso, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA che, a mezzo del suo procuratore speciale accetta, le nuove prestazioni previste dalla variante dell’appalto dei lavori di “Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione dell’impianto sportivo di Via Acquette”

(cod. STR: 2017LPSLRI08 – CUP: E45I17000050001 – CIG:

7842267B72 - 8340742609), approvata con la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport n. del citata in premessa.

Art. 2) La presente scrittura viene concessa e accettata sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e modalità di cui al contratto in data 12/07/2019, a rogito del Segretario generale del Comune di Treviso dott. Lorenzo Traina, Rep. n. 13461, in

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premessa citato, condizioni tutte che qui si intendono integralmente riportate e specificatamente approvate dalle parti, ed è disciplinato dalla determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport n. ________ del _________ di approvazione della variante citata in premessa.

Art. 3) Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti:

1) Relazione di variante;

2) Verbale concordamento nuovi prezzi;

3) Computo metrico e stima di perizia;

4) Prospetto di confronto;

5) elaborati grafici (n. 17 tavole)

la cui sottoscrizione mediante firma digitale da parte della ditta appaltatrice è avvenuta prima della firma del presente atto, in segno di piena totale e incondizionata accettazione e formano parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto al medesimo non risultino materialmente allegati.

Art. 4) Il corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è stabilito in euro 143.296,59 (centoquarantatremiladuecentonovantasei/59), oltre IVA dovuta per legge, ed è stato finanziato con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport n ______ del ____________.

Art. 5) Per il corretto svolgimento dei lavori suppletivi si concede alla ditta una proroga di giorni 90 (novanta).

Art. 6) I pagamenti avverranno secondo quanto previsto all’art. 24 del contratto principale.

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L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’appaltatore si impegna a dare comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare l’inserimento della clausola sugli obblighi di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, il subappaltatore si impegna trasmettere alla stessa copia dei relativi contratti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 7) Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia e in particolare dell’articolo 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, si dà atto che per il presente contratto non necessita dell’acquisizione della documentazione antimafia, in quanto trattasi di contratto di importo inferiore a euro 150.000,00.

Art. 8) Ai fini della prevenzione della corruzione l’Appaltatore si obbliga:

- a rispettare gli obblighi derivanti dal “Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”, sottoscritto il 15.07.2014 tra il Ministero dell’Interno e il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Prime linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture - UTG e Enti Locali, nonché le clausole e le condizioni derivanti dal Protocollo di Legalità

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sottoscritto dalla Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 114929 del 5 ottobre 2016 e recepito dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 9 del 25.01.2017 ed in particolare di impegnarsi:

- a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante nonché alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322.bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".

- a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; ad introdurre analogo obbligo nei rapporti con le imprese subappaltatrici e

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con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’appalto, obbligo che non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Art. 9) Il contratto è regolato dalla legge. Per quanto qui non contenuto si farà riferimento o si intenderanno applicabili le disposizioni vigenti in materia, di cui le parti dichiarano di avere esatta conoscenza, e in particolare:

- la legislazione vigente in materia di appalti pubblici di lavori;

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

- Il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Treviso.

Art. 10) Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della ditta.

Art. 11) Le parti danno atto che la registrazione del presente contratto avverrà in caso d'uso.

*****

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c., il CO.SV.E.M. - CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA, a mezzo del suo procuratore speciale, dichiara di approvare specificatamente gli articoli 5, 6, 7, 8.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle

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leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

f.to La Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture e Sport Ing. Roberta Spigariol

f.to la ditta: CO.SV.E.M.- CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA Sig. Ilario Pavan

"Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente e avente validità dalla data dell'ultima firma digitale".

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