Tribunale di Trento - Sezione penale - Sentenza 29 marzo 2016 n. 304
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. GUGLIELMO AVOLIO alla pubblica udienza del 16.03.16 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale CONTRO
BO.GI., codice fiscale (...), nato (...), residente a Mezzago (MB) in via (...) ed elettivamente domiciliato a Milano in via (...); difeso d'ufficio dall'avv. Gi.TR. del foro di Trento
DETENUTO PRESENTE IMPUTATO
Del reato p. e p. dagli artt. 81 e 640 c.p., perché con artifici e raggiri consistiti nel promettere falsamente in affitto un appartamento sul sito "(...)"; induceva in errore To.St., il quale gli versava sulla Carta (...) - n. (...) intestata a Bo.Gi. Euro 150 quale caparra, senza ricevere nulla di quanto promesso;
Fatto da cui risultano offesi interessi giuridicamente tutelati di:
- To.St. nato (...) ed ivi residente in strada di Monte (...).
FATTO E DIRITTO
Tratto a giudizio a seguito di citazione diretta del PM ex artt. 550 ss. c.p.p. regolarmente notificata per il reato contestatogli nel capo di imputazione in epigrafe l'imputato, attualmente detenuto p.a.c. nella Casa Circondariale di Como, è stato tradotto in udienza dalla polizia penitenziaria ed è stato quindi presente. Si è proceduto, su richiesta concorde delle parti che hanno prestato consenso, all'acquisizione e alla dichiarazione di utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del P.M.
All'esito della discussione le parti hanno concluso come da verbale di udienza, chiedendo, in caso di condanna, il riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza di condanna n. 14/4/15 del Tribunale di Milano, relativa al diverso delitto di furto tentato ex artt. 56 e 625 c.p., divenuta irrevocabile in data 10/5/2015. Dalla lettura degli atti di causa contenuti nel fascicolo emerge in modo incontrovertibile la responsabilità dell'imputato per il reato a questi ascritto, risultando integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa di truffa di cui all'art. 640 c.p. Con querela presentata in data 24.08.2014 al
Comando Carabinieri di Riccione il sig. To.St., persona offesa nel presente procedimento, riferiva che, navigando in internet, si era imbattuto in un annuncio pubblicato sul sito "(...)"
dove un inserzionista proponeva in locazione per le vacanze estive un appartamento sito in Riccione, indicato sull'annuncio come situato in via (...). L'annuncio riportava il contatto telefonico (...) e l'indirizzo email (...) al quale rivolgersi per richieste d'informazioni e/o prenotazioni dell'appartamento offerto. Contattato telefonicamente il numero di cellulare indicato sul sito, il sedicente inserzionista forniva numerosi dettagli sull'appartamento e sui relativi servizi, garantendo la disponibilità dello stesso per il periodo in cui il sig. To. era interessato a prendere in locazione l'immobile per trascorrervi le vacanze estive con la famiglia. Concluso verbalmente l'accordo, che prevedeva la locazione del suddetto appartamento per il periodo dal 24 al 31 agosto 2014, l'inserzionista richiedeva il versamento di una somma di Euro 150 a titolo di acconto, da versare secondo sue precise indicazioni con accredito sulla carta Po. n. (...) intestata a Bo.Gi., insistendo per un celere pagamento.
L'operazione di accreditamento di tale somma a titolo di acconto per la pattuita locazione dell'appartamento veniva regolarmente eseguita secondo le istruzioni ricevute dal sig. To. il 23.08.2014, e si perfezionava nella stessa data, come risulta documentato dall'estratto del conto corrente di quest'ultimo ove sono riportati gli estremi del versamento effettuato in favore di Bo.Gi. attraverso ricarica della Po. indicata con attestazione del relativo accredito.
Recatosi all'indirizzo indicato sul sito nel giorno concordato, il sig. To. constatava di essere stato vittima di un raggiro in quanto nessuno si presentava all'appuntamento fissato.
Ricontattato telefonicamente il numero di cellulare reperito sul sito ed utilizzato per la conclusione del contratto non si riceveva alcuna risposta, risultando l'interlocutore da quel momento in poi irreperibile.
Richieste informazioni in loco un abitante della zona riferiva che l'appartamento indicato nell'annuncio, pur materialmente esistente in corrispondenza del numero civico indicato sull'annuncio, era in realtà di proprietà di un signore - non corrispondente al nome di Bo.Gi. - che mai l'aveva concesso in locazione, e che già in diverse precedenti occasioni si erano recate sul luogo persone che sostenevano di averlo ricevuto in affitto. Quello stesso giorno, infatti, si recava sul posto un'altra famiglia che riferiva di essere stata vittima del medesimo raggiro, secondo le stesse modalità operative descritte dalla persona offesa.
Non a caso la vicenda per la quale si procede nel presente giudizio si inserisce nell'ambito di una più ampia attività investigativa e di indagine svolta dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Riccione, a seguito di una serie considerevole di querele presentate da varie persone che riferivano di aver subito la medesima truffa, secondo modalità analoghe, e tutte con versamento di somme di denaro di diversa entità a titolo di acconto per la locazione dello stesso appartamento, sulla stessa carta Po. intestata a Bo.Gi.
Alla luce dei fatti sopra riportati, letta la documentazione contenuta nel fascicolo alla cui utilizzabilità le parti hanno prestato espresso consenso, si ritengono integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa per cui si procede.
Ricorre senza dubbio l'elemento oggettivo degli artifizi e raggiri finalizzati ad indurre in errore la vittima. L'inserimento sul sito internet (...) di un'offerta di locazione di un appartamento di cui l'imputato non aveva alcun titolo di disporre, accompagnata dal contatto telefonico successivo, volto a fornire informazioni non veritiere sulla disponibilità dello stesso e a concludere un contratto di fatto inesistente, integrano a pieno titolo la tipica attività dissimulatoria e menzognera in cui la truffa si concretizza, dando luogo, nel caso di specie, ad una vera e propria messa in scena (Cassazione, sez. V, n. 3460/84; sez. II, n. 10628/85.) In particolare, con specifico riferimento ai reati di truffa realizzati attraverso la messa in vendita o in locazione di un bene per via telematica, un condivisibile orientamento giurisprudenziale ritiene che quando l'operazione è realizzata attraverso un sito di e - commerce noto e serio - qual può senza dubbio considerarsi (...) per la notorietà e la diffusione raggiunta - lo strumento costituisca sicuramente un mezzo per indurre in errore i potenziali clienti sulle effettive intenzioni truffaldine di chi offre in godimento il bene senza la reale intenzione di consegnarlo, risultando così configurato non un semplice inadempimento civile ma una truffa contrattuale (Cassazione, sezione VI, n. 10136/2015).
Del pari integrato è l'effetto dell'induzione in errore della vittima del reato per effetto dei raggiri posti in essere in suo danno, come dimostra la circostanza che, in conseguenza all'azione criminosa svolta dall'imputato, il sig. To. è stato concretamente indotto in errore versando l'acconto richiesto, nel convincimento di aver utilmente concluso un contratto di locazione dell'immobile offertogli per il periodo richiesto. D'altronde la particolare modalità attraverso la quale questo tipo di truffe viene realizzato è intrinsecamente dotata di un'attitudine a trarre in inganno anche il soggetto dotato di una media ed ordinaria diligenza, in quanto si tratta di operazioni a distanza, senza contatti diretti tra le parti contrattuali, che impediscono alla vittima di avvedersi di elementi di anomalia tali da farle dubitare sulla genuinità ed effettività dell'operazione commerciale realizzata o quanto meno dal metterla in guardia, ponendo la controparte in una posizione di forte debolezza contrattuale.
Analogamente perfezionato l'elemento del profitto ingiustamente ottenuto dall'imputato con relativo danno sofferto dalla persona offesa, come risulta documentalmente provato dalla copia della ricevuta di ricarica della carta prepagata Po. n. (...), intestata al sig. Bo.Gi., che certifica il versamento a favore della stessa di Euro 150 da parte del sig. To. Invero, la difesa dell'imputato non smentisce la natura fraudolenta del meccanismo realizzato e descritto nel capo di imputazione, ma tenta di dimostrare la totale estraneità dell'imputato rispetto ai fatti in contestazione.
In particolare l'imputato, già in sede di spontanee dichiarazioni rese in qualità di persona indagata per i fatti in ordine ai quali si sta procedendo, precisava di non aver mai posseduto alcuna carta Po., né alcun tipo di conto corrente postale, avanzando l'ipotesi che qualcuno avesse usato i suoi dati personali per sottoscrivere il contratto e farsi illecitamente rilasciare a suo nome una carta prepagata.
Risulta inoltre che in data 06.02.2014 il Bo. aveva denunciato lo smarrimento del proprio portafoglio dichiarando che al suo interno erano contenuti "carta d'identità, codice fiscale, tessere varie effetti personali e circa 40 Euro".
Le dichiarazioni dell'imputato sono tuttavia smentite dagli elementi documentali in atti e dalle dichiarazioni rese dall'Ufficio postale che ha rilasciato la carta Po. oltre che dall'Ufficio anagrafe del Comune che ha rilasciato la carta d'identità, dimostrando come tanto la denuncia di smarrimento quanto le dichiarazioni rese siano operazioni poste in essere dall'imputato al fine di precostituirsi una sorta di alibi e addebitare a terzi ignoti la responsabilità delle frodi perpetrate.
A seguito di richiesta da parte dei Carabinieri di Riccione, infatti, l'Ufficio postale di Milano trasmetteva copia del modulo di richiesta di acquisto della carta Po. n. (...) rilasciata in data 27.2.2014 che riporta in calce la sottoscrizione di Bo.Gi., con allegata copia della carta di identità dell'imputato e del suo codice fiscale. L'Ufficio postale precisava che la carta prepagata veniva rilasciata solo a seguito del controllo dell'identità del richiedente, dopo aver visionato l'originale del documento di identità e del codice fiscale.
Inoltre, se si raffronta la sottoscrizione apposta in calce al modulo di richiesta della carta prepagata e quella apposta sul documento di identità dell'imputato, si nota visivamente una perfetta corrispondenza, senza che possano sorgere dubbi o sospetti in merito alla falsificazione della stessa da parte di terzi.
Ciò dimostra come l'imputato è stato il richiedente effettivo e il titolare reale della carta a lui intestata attraverso la quale è stata perpetrata la truffa descritta. Nessun oggettivo riscontro trova poi la denuncia di smarrimento del documento di identità in quanto da un controllo eseguito in banca dati S.D.I. i Carabinieri verificavano che la carta di identità n. (...) rilasciata il 6.2.2014, in assenza di testimoni ma sulla base di personale riconoscimento del sig. Bo. da parte dei dipendenti comunali addetti, non risultava da ricercare perché non denunciata come rubata o smarrita.
Quanto all'ulteriore elemento dell'utenza telefonica indicata sull'inserzione in internet ed utilizzata nei contatti tra il To. e l'inserzionista, da controlli essa è risultata intestata ad un tale Le.Ma. e, quindi, non direttamente all'imputato. Tale circostanza non vale però ad inficiare il complessivo quadro probatorio a supporto della responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli. Infatti dagli elementi d'indagine raccolti è risultato che il Bo. si sia avvalso di numerose utenze telefoniche per lo più intestate a soggetti diversi per perpetrare questo stesso meccanismo frodatorio. La stessa utenza telefonica da lui fornita al Comune in sede di rilascio della carta d'identità e nella denuncia di smarrimento del portafogli non è a lui personalmente intestata ma a un tale El.Aa., con ciò evidenziando come rientrasse nella normale gestione della complessiva azione criminosa l'uso di molteplici utenze telefoniche intestate a persone varie e a lui non direttamente riconducibili. Va inoltre evidenziato, ad ulteriore sostegno del quadro probatorio fortemente indiziario esistente a suo carico, come l'imputato è persona gravata da numerosissimi A precedenti per reati della medesima indole di quello per cui si procede in questa sede.
L'elemento soggettivo, trattandosi di una truffa contrattuale, va identificato nella coscienza e volontà di incidere sulla volontà negoziale dell'altro contraente, alterandone il processo volitivo e determinandolo alla conclusione del contratto per effetto dei raggiri ed artifizi posti
in essere, senz'altro esistente nella fattispecie per cui V si procede come emerge chiaramente dalla sequenza di azioni realizzate dall'imputato.
Alla luce di quanto esposto si ritiene provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in riferimento al reato di truffa allo stesso ascritto.
Può trovare accoglimento in questa sede la comune richiesta formulata dalle parti del riconoscimento a favore dell'imputato del vincolo della continuazione con il reato di furto tentato in abitazione ex artt. 56 e 624 bis. c.p. - indicato al punto 16 del certificato del casellario giudiziale - relativamente al fatto commesso il 4/4/2015, per il quale l'imputato è già stato condannato con sentenza del 14/04/2015 dal Tribunale di Milano irrevocabile in data 10/05/2015 a mesi 10 di reclusione e 300 Euro di multa.
Emerge, infatti, con evidenza l'identità del disegno criminoso nel quale risultano teleologicamente avvinti i due reati commessi caratterizzati dall'identità di indole, trattandosi entrambi di delitti contro il patrimonio finalizzati al conseguimento di un profitto con altrui danno, ed entrambi posti a tutela del medesimo bene giuridico dell'integrità patrimoniale.
La stessa prossimità cronologica degli eventi, atteso il decorso di un ristretto intervallo temporale tra i due episodi criminosi realizzati tra l'agosto del 2014 e l'aprile del 2015, è indice sintomatico della presenza di un elemento finalistico e dell'unicità dello scopo che l'agente si è prefissato e che, per giurisprudenza consolidata, è rinvenibile anche dal contesto logico - temporale di commissione dei reati (Si veda in proposito Cassazione, sezione I, n.
12356/06). Inoltre dall'esame del certificato del casellario giudiziale emerge una sistematicità nella commissione di questa tipologia di reati da parte dell'imputato e abitudini programmate di vita che costituiscono indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso giustificando il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati indicati (In tal senso Cassazione, sezione I, n. 1578/2000). Pertanto, valutati i parametri soggettivi ed oggettivi previsti dall'art.
133 c.p. e considerato più grave il delitto di furto tentato per il quale vi è già condanna definitiva, appare equo irrogare in aumento rispetto alla pena già stabilita ulteriori giorni 21 di reclusione e Euro 50 di multa, tenuto conto della lieve entità del profitto ricavato dal delitto di truffa realizzato, con conseguente rideterminazione del complessivo trattamento sanzionatorio in mesi 10 e giorni 21 di reclusione ed Euro 350 di multa, oltre la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Termine di gg 30 per il deposito della sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 - 535 CPP
Dichiara Bo.Gi. colpevole del reato ascrittogli al capo 1) e, identificato il vincolo della continuazione con il delitto di furto tentato di cui alla sentenza 14/4/2015 del Tribunale di Milano (irrevocabile il 10/5/2015), lo condanna in aumento alla pena di giorni 21 di reclusione ed Euro 50 di multa, e così complessivamente alla pena di mesi 10 e giorni 21 di reclusione ed Euro 350 di multa, oltre alle spese processuali. Fissa il termine di gg. 30 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Trento il 16 marzo 2016.
Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2016.