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COMUNE DI FOGLIZZO PROVINCIA DI TORINO

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Academic year: 2022

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COMUNE DI FOGLIZZO

PROVINCIA DI TORINO

CAPITOLATO SPECIALE DEFINITIVO E AGGIORNATO DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020.

INDICE

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE………... pag. 2 Art. 2 CLASSE DI APPARTENENZA… ……… pag. 2 Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE… ……… pag. 2 Art. 4 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO… ……… pag. 3 Art. 5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO……….. pag. 3 Art. 6 REVISIONE CORRISPETTIVO……….. pag. 4 Art. 7 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE……... pag. 4 Art. 8 VERSAMENTI……… pag. 4 Art. 9 CAUZIONI……… pag. 5 Art. 10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO………... pag. 5 Art. 11 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI………. pag. 6 Art. 12 RAPPORTI CON L’UTENZA……….. pag. 6 Art. 13 DISCIPLINA DEL SERVIZIO……… pag. 7 Art. 14 GESTIONE DEL SERVIZIO……… pag. 7 Art. 15 GESTIONE CONTABILE DEL SERVIZIO……… pag. 7 Art. 16 SPESE DI GESTIONE DELLA CONCESSIONE……… pag. 8 Art. 17 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO………. pag. 8 Art. 18 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI…………... pag. 8 Art. 19 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI………. pag. 9 Art. 20 AFFISSIONI D’URGENZA ……… pag. 9 Art. 21 IMPIANTI DELLE AFFISSIONI ……… pag. 9 Art. 22 RECUPERO DELL’EVASIONE………. pag. 10 Art. 23 DIVIETI ED EVENTUALE RICORSO A TERZI - ADEMPIMENTI RELATIVI

ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE …… pag. 10 Art. 24 COORDINAMENTO E VIGILANZA ………. pag. 11 Art. 25 ONERI E OBBLIGHI MINIMI DEL CONCESSIONARIO…… pag. 11 Art. 26 PENALI……….. pag. 13 Art. 27 DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ………. pag. 13 Art. 28 VARIAZIONI E RECESSO ………. pag. 15 Art. 29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI……… pag. 15 Art. 30 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI……….. pag. 16 Art. 31 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO………. pag. 16 Art. 32 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO…… pag. 17 Art. 33 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO……….. pag. 17 Art. 34 CONTROVERSIE……….. pag. 17 Art. 35 OBBLIGHI DI FINE CONTRATTO………. pag. 17 Art. 36 RINVIO ……….. pag. 17 Art. 37 SPESE CONTRATTUALI ………... pag. 17

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Premessa

Il presente documento, redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario, contiene le norme che le parti contraenti devono rispettare per la gestione, in regime di concessione amministrativa, del servizio pubblico delle pubbliche affissioni e per l’accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in conformità al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.

507 così come modificato ed integrato.

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto le attività di gestione, accertamento e riscossione, nel territorio comunale, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Essa comprende:

a) lo svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni inclusa la materiale affissione dei manifesti, l’accertamento e la riscossione volontaria e coattiva del relativo diritto sulle pubbliche affissioni;

b) l’accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità;

c) la gestione, la conservazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli impianti relativi alle pubbliche affissioni;

d) l’accertamento, la liquidazione e la riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni e dell’imposta comunale sulla pubblicità degli anni precedenti alla presente concessione, salvo prescrizione, e qualora il precedente Concessionario non abbia ancora provveduto in tal senso;

ART. 2

CLASSE DI APPARTENENZA

Ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Concedente rientra nella classe V, così come definita all’art. 2 del decreto 507/1993.

ART. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la seguente durata: decorrenza dal 01.01.2018 e fino al 31.12.2020, eventualmente rinnovabile fino al 31.12.2023, a discrezione dell’Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine il Concessionario dovrà presentare apposita istanza al Comune almeno sei mesi prima della scadenza della concessione.

Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa.

Il Concessionario è vincolato, nei confronti del Concedente, all’atto dell’aggiudicazione definitiva, mentre il Concedente è vincolato, nei confronti del Concessionario, dalla sottoscrizione del contratto in forma pubblica di concessione amministrativa.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l’abolizione della concessione.

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Le condizioni saranno riviste di comune accordo tra le parti nel caso in cui intervenissero disposizioni legislative che dovessero variarne i presupposti fondamentali.

Scaduto il termine, originario o rinnovato, della concessione, è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti ai servizi gestiti.

Nel caso si verificassero versamenti di somme a favore del Concessionario oltre il termine di scadenza della concessione, quest’ultimo è obbligato a riversare al nuovo Concessionario e/o Ente gestore tali somme per intero, entro 15 (quindici) giorni dall’accredito sul conto dedicato. Oltre tale termine matura, a carico del Concessionario, l’obbligo di versare tali somme maggiorate dell’interesse legale calcolato con il tasso vigente il quindicesimo giorno e con decorrenza dal giorno successivo. Fino a completa estinzione dell’apposito conto dedicato, il Concessionario è obbligato a dimostrare contabilmente al Concedente l’esecuzione di tali versamenti mediante esibizione di copia mensile dell’estratto del conto.

Qualora l’organo deliberante del Concedente dovesse sopprimere l’imposta sulla pubblicità, con conseguente istituzione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, la concessione proseguirà fino alla naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali, ovvero, anche a seguito dell’introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie di cespiti imponibili o comunque per ogni ipotesi di variazione del sistema contrattuale.

Il Concessionario è obbligato, alle stesse condizioni e patti vigenti alla scadenza, a proseguire la gestione oltre la scadenza naturale della concessione, se e qualora il Concedente lo richieda, fino all’effettivo subentro del nuovo soggetto gestore o del nuovo Concessionario.

ART. 4

REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Per l’esecuzione delle attività regolate dal presente capitolato, le imprese devono risultare iscritte all’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni”, istituito, in ottemperanza dell’art. 53 del decreto 446/1997, con decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n.289 e possedere le misure minime stabilite alla sezione a) dell’art. 6, comma 1, del D.M. 289/2000.

ART. 5

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio è affidato in concessione dietro il corrispettivo di un canone annuo netto fisso.

Il concessionario deve versare al Comune, qualsiasi possa essere l’incasso, un canone fisso annuo ripartito in quota parte in misura del 50% fra servizio imposta pubblicità e servizio affissioni .

In caso di revisione delle tariffe o della disciplina tributaria, che comporti una variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo di tutte le entrate in concessione superiore al 10% del gettito annuo complessivo, il canone potrà essere rinegoziato al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale.

ART. 6

REVISIONE CORRISPETTIVO

In caso di revisione delle tariffe o della disciplina tributaria, che comporti una variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo di tutte le entrate in concessione superiore al 10% del gettito annuo complessivo, il minimo garantito potrà essere rinegoziati al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale.

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In ogni caso le condizioni economiche sono soggette a revisione ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 7

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

La concessione per i servizi di cui all’art. 1 del presente capitolato è aggiudicata mediante gara con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.

n. 50/2016, espressa in termini di rialzo percentuale sul canone fisso annuale netto posto a base di gara .

Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta valida, il Comune si riserva di affidare mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.

50/2016.

ART. 8 VERSAMENTI

Il servizio è affidato in concessione dietro il corrispettivo di un canone annuo netto fisso.

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni in L. 12/7/2011, n. 106, e della successiva modifica apportata dal comma 8-bis, art. 6, del Decreto Semplificazioni, il riversamento sul conto corrente della tesoreria comunale del canone dovuto, avverrà entro la prima decade di ogni trimestre.

Gli eventuali ritardi nei versamenti a favore del Comune comporteranno l’aggravio, sulle somme dovute, di una indennità di mora pari al tasso vigente degli interessi legali. Il Comune potrà procedere al recupero di tali sofferenze utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

Qualora il Concessionario non provvede autonomamente e spontaneamente al versamento del canone e dell’indennità di mora entro la scadenza del versamento per due mesi consecutivi, il Concedente è autorizzato, previo avviso scritto al Concessionario, ad escutere tale ammontare dalla cauzione definitiva e/o, in subordine, attraverso il procedimento esecutivo previsto dal Regio decreto 14 aprile 4 1910, n. 639. Resta ferma ed impregiudicata la possibilità per il Concedente di far valere il maggior danno subito dal ritardo dell’adempimento e di pronunciare la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto trasmettendo anche specifica segnalazione al competente Ministero per l’attivazione dei provvedimenti di competenza.

Inoltre, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 267/2000, il Concessionario, in qualità di agente contabile, presenta il conto della propria gestione nei termini previsti dall’art. 25 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e con le modalità previste dal decreto ministeriale 17 settembre 1999 e dalla circolare esplicativa del Ministero delle Finanze 28 marzo 2000, n. 58/E.

ART. 9 CAUZIONI

Il Concessionario, a garanzia del versamento del canone annuale fisso nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione, a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348 e nelle forme e modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 in combinato con l’art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Per partecipare alla gara si dovrà prestare, pena l’esclusione, apposita cauzione provvisoria di € 180,00, pari al 2% del minimo garantito complessivo triennale (anno 2018 - 2020), con le modalità indicate all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

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Prima della stipulazione del contratto, il Concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva, di € 900,00, importo pari al 10% del minimo garantito complessivo triennale, di cui all’art. 3 del presente disciplinare, avente durata fino al 31.12.2020.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’Amministrazione Comunale può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di variazione del minimo garantito, ai sensi dell’art. 4, la cauzione va adeguata all’importo del minimo garantito nella nuova misura stabilita.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune procede ad escussione della cauzione, utilizzando, se del caso, il procedimento previsto dal R.D. 639/1910; la diminuzione della cauzione comporta l’obbligo del reintegro da parte del Concessionario. In difetto, il Concessionario dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

La cauzione verrà svincolata nei modi di legge entro 180 giorni dalla scadenza della concessione.

Lo svincolo avverrà solo dopo aver verificato la regolarità della gestione e successivamente alla consegna della banca dati. Nel caso l’Amministrazione accerti inadempienze a carico del concessionario, si rivarrà sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni.

ART. 10

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l’intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti in capo al concedente dalle disposizioni in vigore.

E’ tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione nonché le tariffe approvate dal Comune.

Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall’art. 7 e dall’art. 10 del D.M. 11.9.2000, n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio ed è designato Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività amministrativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dal D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii. e dai vigenti Regolamenti comunali nelle materie oggetto della concessione.

Il Concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e comunica inoltre all’Amministrazione il responsabile della sicurezza di cui all’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 626/94, e successive modifiche ed integrazioni.

Le designazioni dei responsabili di cui sopra debbono essere comunicate all’Amministrazione alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.

Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento con fotografia e qualifica. Tale tessera dovrà essere portata a vista dal personale durante l’esercizio delle proprie funzioni.

Il Concessionario si obbliga a portare a temine le procedure già iniziate, comprese le effettuazioni di affissioni, per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione.

Il Concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all’accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l’Amministrazione.

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Il personale addetto al servizio dovrà essere sostituito entro trenta giorni e su insindacabile richiesta del Concedente qualora il comportamento abbia ad incidere in modo negativo sulla qualità e serietà del servizio e nei rapporti con i soggetti passivi dell’Imposta sulla Pubblicità e del diritto pubbliche affissioni.

Il Concessionario, nella gestione del servizio, adotta tutti gli accorgimenti, tutele e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle pubbliche affissioni e agli addetti della manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa inclusa nel decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario si obbliga a realizzare il progetto di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell’offerta di gara.

ART. 11

RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancato e/o interrotto servizio verso i committenti, sia in genere per qualsiasi altra causa che dipenda dal servizio assunto.

Per quanto sopra il concessionario è tenuto a contrarre, entro la data di consegna del servizio, polizza assicurativa per responsabilità civile con massimale unico non inferiore a

€.1.000.000,00 e a darne comunicazione all’Amministrazione comunale.

ART. 12

RAPPORTI CON L’UTENZA

Il Concessionario avrà l’obbligo di indicare agli Uffici comunali, per tutta la durata della concessione, il luogo individuato sul territorio comunale per l’esecuzione dei servizi affidati.

ART. 13

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del:

a) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

b) D Lgs. 15.11.1993, n. 507;

c) D.M. 26 aprile 1994 recante “Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

d) D.M. 4 Dicembre 2001 “Approvazione del nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dei tributi accertati o liquidati, degli interessi, delle sanzioni, nonché delle somme dovute a titolo di conciliazione giudiziale e di accertamento con adesione”.

ART. 14

GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti al servizio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di aggravare la procedura per l’utente, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all’utente, nonché rispondere a quesiti, istanze, reclami.

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L’ufficio deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall’art. 22, comma 10, del D.Lgs. 507/93, le tariffe ed i regolamenti che regolano le entrate date in concessione.

Il concessionario organizzerà i servizi di accertamento e riscossione a propria discrezione osservate le disposizioni di legge in materia e potrà, per esigenze meccanografiche, informatiche ed amministrative, accentrare presso la propria sede principale o Agenzia di zona l’elaborazione degli atti relativi utilizzando, ove necessario, stampati anche su modulo continuo.

ART. 15

GESTIONE CONTABILE DEL SERVIZIO La gestione contabile del servizio comporta necessariamente:

- I bollettari, prima di essere messi in uso, dovranno essere registrati in apposito registro di carico e scarico presso il competente Ufficio Tributi e vidimati dal Responsabile dell’ufficio o suo delegato mediante:

l’iscrizione del numero progressivo su ciascun bollettario;

la numerazione progressiva su ogni bolletta (madre e figlia), l’apposizione del bollo del Comune su ogni bolletta.

In caso di errore la bolla dovrà essere annullata e non strappata o distrutta. Su ciascun bollettario dovrà essere riportato giornalmente, il totale delle riscossioni e, all’esaurimento del bollettario stesso, il totale delle riscossioni.

In caso di gestione automatizzata del servizio mediante personal computers i bollettari saranno sostituiti da bollette singole (ovvero da bollette utilizzabili per stampa su modulo continuo). Anche in tal caso ogni singola bolletta dovrà essere numerata progressivamente e dovrà riportare il timbro del Comune.

- La tenuta di un registro vidimato in ogni pagina dal responsabile o suo delegato, dal quale debbono risultare i bollettari assunti in carico (ovvero le singole bollette in caso di gestione automatizzata), con l’indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui si compone. Per ciascun bollettario dovrà essere indicata la data di esaurimento. Dovrà inoltre essere prevista la tenuta di un registro delle riscossioni distinte secondo la loro specie.

- La tenuta di elenchi o schedari delle dichiarazioni, dei versamenti, o delle commesse dei contribuenti. Tutte le dichiarazioni o le commesse presentate dai contribuenti a norma degli artt.8 e 19 del D.Lgs. 507/1993, debbono essere conservate nella gestione in ordine cronologico e con il richiamo, su ciascuna di esse, del pagamento del tributo o del diritto.

- La tenuta di un elenco o schedario dei contribuenti assoggettati all’Imposta comunale sulla Pubblicità per un periodo non inferiore all’anno. Nell’elenco progressivamente numerato dovranno essere riportati il numero delle rate convenute e gli estremi dei pagamenti come al punto precedente.

Tutti i bollettari, i registri e gli atti di cui al presente articolo saranno tenuti e conservati presso il Concessionario o presso il Comune alla cessazione della concessione, per eventuali controlli e a disposizione della Corte dei Conti secondo le prescrizioni dalla stessa impartite, per un periodo di anni dieci dalla data dell’ultima operazione.

Entro il 20 gennaio di ogni anno il Concessionario consegna al Concedente, salvo diverse disposizioni normative, il conto giudiziale del servizio di riscossione dell’ICP e del DPA.

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ART. 16

SPESE DI GESTIONE DELLA CONCESSIONE

Tutte le spese e gli oneri per l'organizzazione ed effettuazione dei servizi inclusi nel presente capitolato, nessuna esclusa ed eccettuata tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto quanto se stabiliti o accresciuti successivamente, e a questo comunque conseguenti, comprese le spese, a titolo esemplificativo, per la cancelleria, telefoniche, connessioni internet, spese generali d’ufficio, bollettari, modulistica, tasse e imposte di ogni specie e derivanti da eventuali ricorsi amministrativi o procedimenti giudiziari, sono a totale carico del Concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Concedente e/o dei contribuenti.

Lo stesso dicasi per tutte le spese e gli oneri attinenti: a) l’assunzione, la formazione e l’amministrazione del personale necessario al servizio, in osservanza delle norme di legge vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia e tubercolosi; b) la dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto; c) a garantire l’osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, furti, danni a cose e danni a persone; d) all’adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni demaniali e privati e) all'acquisto degli ulteriori arredi o attrezzature che ritenesse occorrenti e di quanto altro necessiti al fine dell'esecuzione del contratto f) al contratto di concessione, nonché ogni eventuale altra imposta o tassa, fatta eccezione per l'I.V.A. nelle misura e se ed in quanto dovuta.

ART. 17

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, il Concessionario fornisce al Concedente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti di cui al precedente articolo, nonché una dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore e contenente la designazione del Responsabile della sicurezza.

ART. 18

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, il Concessionario osserva e fa osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto del contratto. In particolare si richiama all'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei regolamenti comunali per la disciplina dei servizi di cui al presente capitolato. Il Concessionario rispetta anche ogni provvedimento avente forza di legge che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente contratto, il Concessionario esegue tutti gli ordini e osserva tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici designati al controllo dei servizi.

ART. 19

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

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Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 22 del D.Lgs. 507/93, del D.M. 26 aprile 1994, e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.

Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l’affissione viene eseguita, la stessa dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.

Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicando l’ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell’abuso. In mancanza vi provvederà l’Amministrazione a spese del Concessionario.

Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

Il Concessionario si impegna ad effettuare, a sua completa cura e spese e gratuitamente, tutte le affissioni istituzionali dell’Ente, o di altre Autorità la cui affissione sia esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 e ss.mm.ii.

Il Concessionario rimuove con la massima sollecitudine, e comunque entro 5 giorni naturali e consecutivi, tutte le affissioni sugli impianti di pertinenza, che sono state eseguite abusivamente da ignoti e fuori dagli appositi spazi. La copertura dei manifesti abusivi è considerata alla stessa stregua della rimozione.

ART. 20

AFFISSIONI D’URGENZA

La maggiorazione di cui all’art. 22 comma 9 del D. Lgs. 507/1993, per i servizi d’urgenza notturni e/o festivi, data la particolarità della prestazione, verrà attribuita per la sua totalità a favore del Concessionario. I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie.

A tale proposito il Concessionario è tenuto ad esporre all’interno dell’ufficio apposita nota informativa.

ART. 21

IMPIANTI DELLE AFFISSIONI

Le affissioni verranno eseguite esclusivamente negli appositi spazi individuati dall’Amministrazione Comunale.

Il Concessionario si impegna a :

- riconsegnare alla scadenza del contratto, in stato di buona manutenzione, gli impianti di proprietà comunale;

- effettuare la manutenzione, a proprie cure e spese, agli impianti pubblicitari di cui sopra;

- provvedere, a proprie spese, alla rimozione di eventuali impianti di affissione abusivi o in stato di degrado ed alla loro sostituzione con altri nuovi;

- installare, a proprie spese, eventuali ulteriori impianti che l’Amministrazione decidesse, in ossequio a norme legislative e/o regolamentari, di posizionare nel

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territorio comunale. Tutti gli impianti installati dal Concessionario nel corso della gestione, rimarranno alla scadenza del contratto, di proprietà del Comune.

ART. 22

RECUPERO DELL’EVASIONE

Il Concessionario deve attuare il programma di recupero dell’evasione, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall’Amministrazione e concordandone con la stessa modalità e tempi di realizzazione.

Al fine di poter contrastare adeguatamente il fenomeno dell’abusivismo, sia affissionistico che di esposizioni pubblicitarie, il Concessionario si impegna ad effettuare, anche per le affissioni e le pubblicità a carattere temporaneo, un monitoraggio costante del territorio comunale, provvedendo ad emettere gli atti necessari per il recupero dei tributi evasi avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa dichiarazione o infedele, per tardivo pagamento e quanto altro previsto dalla normativa.

ART. 23

DIVIETI ED EVENTUALE RICORSO A TERZI – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.

E’ vietato il subappalto del servizio, tranne per quanto concerne le attività di:

- attacchinaggio;

- stampe e spedizioni.

I rapporti giuridici, economici e di ogni altro tipo relativi alla concessione rimarranno esclusivamente tra l’Ente e il Concessionario, il quale terrà indenne l’Ente da qualsiasi rivendicazione, responsabilità, inadempienza, rapporti o altro proveniente o imputabile al subappaltatore.

I rapporti derivanti dal contratto di subappalto rimangono esclusivamente tra l’aggiudicatario subappaltante ed il subappaltatore.

Si applica, per quanto compatibile, l’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

Sia nel caso d’assunzione diretta della gestione da parte del Comune che nel caso di passaggio ad altro Concessionario, al Concessionario uscente incombe l’obbligo di procedere, entro la scadenza della concessione, al recupero degli importi rimasti da esigere relativi al periodo della sua gestione, rendendone conto al Comune nei modi e nelle forme previste dal presente capitolato speciale. Gli atti impositivi dovranno essere emessi e notificati entro il termine di scadenza della concessione; successivamente potrà essere svolta la sola attività esecutiva dei debiti insoluti, delegando, se del caso, il Comune.

In tal caso il gettito relativo verrà attribuito al Concessionario uscente.

Per quei debiti tributari per i quali non sia stato possibile emettere e/o notificare avviso di accertamento, il concessionario dovrà consegnare al Comune gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto. Il relativo gettito verrà riconosciuto in capo al Comune o al concessionario subentrante.

Il Concessionario ha l’obbligo di trasferire al Comune o al Concessionario subentrante tutta la documentazione inerente la sua gestione, con esclusione della documentazione che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

Il riversamento completo dei dati (archivio contribuenti, oggetti d’imposta ed ogni altro dato e notizia utile) relativi alla gestione effettuata dal Concessionario al termine del periodo di concessione sugli applicativi in uso al Comune o al Concessionario subentrante, sarà a spese e cura del Concessionario uscente.

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ART. 24

COORDINAMENTO E VIGILANZA

Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, partecipando anche, quando previsto, all’iter dei procedimenti.

L’ufficio Servizi Finanziari cura i rapporti con il Concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri Settori, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato speciale e delle disposizioni impartite dall’Amministrazione.

L’Amministrazione comunale può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario, che potrà rispondere entro quindici giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito; successivamente, se l’Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 25

ONERI E OBBLIGHI MINIMI DEL CONCESSIONARIO

Oltre agli oneri e obblighi contenuti negli altri articoli del presente capitolato, il Concessionario, con l’aggiudicazione della gara, si obbliga all’esecuzione delle attività specificate al precedente art. 1 e alle ulteriori seguenti:

a) svolge la gestione del servizio nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, delle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara. Egli potrà disattendere eventuali interpretazioni del Concedente solo se queste ultime risultano difformi rispetto alla giurisprudenza consolidata. In ogni caso egli garantisce l’efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio assicurando puntualità, esattezza e sollecitudine;

b) esegue tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate oggetto della concessione, compresa la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali. Nel caso in cui gli atti di liquidazione e/o accertamento siano prodotti da sistemi informativi automatizzati potranno essere sottoscritti, in sostituzione della firma autografa, con l’indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile del tributo osservando le modalità di cui all’art. 1, comma 87, della legge 28 novembre 1995, n. 549;

c) individuato quale soggetto contro cui proporre il ricorso e gli altri atti previsti dalla legge in materia di contenzioso in tutti i gradi del giudizio e trasmette al Concedente copia dei ricorsi, delle controdeduzioni elaborate e delle decisioni sui ricorsi emanate dai competenti organi;

d) agisce per mezzo di un rappresentante munito di procura, il quale deve possedere i requisiti previsti dall’art. 7 e dall’art. 10 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e viene designato funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione;.

e) termina le procedure già iniziate dal precedente Concessionario;

f) intrattiene i rapporti con gli utenti dei servizi con le modalità specificate nel presente capitolato;

g) offre agli utenti dei servizi, a proprie spese, la modulistica necessaria che viene messa a disposizione anche via web in modalità download e le informazioni utili ai contribuenti;

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h) gestisce i servizi con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, allo scopo di consentire una rapida rendicontazione sia per la gestione contabile che per le posizioni dei contribuenti e sia per l’estrapolazione di report statistici che per mettere in condizione il Concedente di ricostituire un proprio sistema informativo alla scadenza della concessione con l’apporto della banca dati in forma gratuita da parte del Concessionario. I programmi informatici dovranno quindi essere idonei a soddisfare le esigenze del Concedente oltre a gestire gli eventuali mutamenti della normativa e/o tariffari;

i) invia agli utenti, anche in assenza di obbligo normativo, in tempo utile e, comunque, almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza, un preavviso con allegato un bollettino di c.c.p. per il pagamento annuale dell’ICP in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l’importo dovuto, la scadenza del pagamento, la forma e modalità per effettuarlo, le sanzioni applicabili in caso di ritardo od omissione del pagamento, l’ubicazione dell’Ufficio del Concessionario con l’indicazione degli orari di apertura al pubblico, il recapito telefonico, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata e non, l’indirizzo del sito web e ogni altra indicazione che il Concessionaria riterrà utile per il contribuente. La spesa di stampa, spedizione e postalizzazione dei suddetti avvisi è a carico del Concessionario e non può essere addebitata al contribuente o al Concedente;

j) garantisce la massima flessibilità nelle forme di pagamento, concordando preventivamente con il Concedente le forme di controllo;

k) verifica sul territorio l’esistenza di forme pubblicitarie non dichiarate.

L’accertamento/censimento viene eseguito dal Concessionario entro il 31 dicembre del primo anno di concessione e poi viene mantenuto con regolarità in attuazione del programma di recupero dell’evasione eventualmente presentato con l’offerta di gara;

l) liquida, rettifica e accerta d’ufficio i tributi ICP e DPA notificando, a mezzo posta raccomandata AR e/o posta elettronica certificata per ogni accertamento, formali avvisi nei modi e tempi previsti dal decreto 507. Prima di esigere il pagamento del tributo, il Concessionario prende visione delle prescritte autorizzazioni comunali che il contribuente deve essere in possesso e gli rende noto che, in assenza di tali documenti, l’esecuzione del pagamento non le esime dall’obbligo di possesso delle autorizzazioni;

m) segnala al Concedente l’accertamento di occupazioni abusive;

n) rimborsa le somme versate indebitamente e/o non dovute dai contribuenti;

o) agisce nel rispetto della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, della legge 212/2000 che riguarda lo statuto dei diritti del contribuente e del D.P.R. 445/2000 sulla documentazione amministrativa;

p) trasmette al Concedente, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente che spieghi i risultati gestionali e l’attività di accertamento svolta;

q) sostiene gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali dovuti ai Comuni associati relativi all’occupazione del suolo pubblico degli impianti delle pubbliche affissioni.

ART. 26 PENALI

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e dalle disposizioni vigenti, al Concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi, a discrezione dell’Amministrazione, che vanno da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 200,00.

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In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50 % per rimborso di oneri di carattere generale.

Preliminarmente all'applicazione di qualsiasi penale, il Concedente contesta l'insorta inosservanza e/o inadempienza al Concedente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio legale, oppure a mezzo fax o posta elettronica certificata; il Concessionario avrà la facoltà di produrre le proprie deduzioni entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla ricezione del provvedimento. Il Concedente esaminerà le controdeduzioni presentate dal Concessionario a giustificazione dell’infrazione contestata e, a suo insindacabile giudizio, confermerà, annullerà o riformerà il provvedimento di irrogazione delle penali comunicandone l’importo al Concessionario. La controversia che il Concessionario avrà facoltà di instaurare per l’applicazione delle penali da parte del Concedente sarà risolta applicando la procedura prevista per la risoluzione delle controversie contenuta nel presente contratto.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dalla consegna al Concessionario del provvedimento di irrogazione delle penali, senza che lo stesso sia stato impugnato innanzi al Giudice ordinario del Tribunale competente, le penali contrattuali sono esecutive e pienamente esigibili. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento l’Amministrazione si rivale sulla cauzione. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza.

Qualora il Concessionario omette e/o ritarda di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni e servizi oggetto del presente capitolato con le modalità ed entro i termini ivi previsti, il Concedente potrà ordinare ad altri – senza osservare alcuna formalità nei confronti del Concessionario – l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso o non eseguito dal Concessionario medesimo, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Concedente operando la rivalsa sulla cauzione definitiva che dovrà, in tale caso, essere immediatamente reintegrata.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei danni arrecati e/o gli oneri sostenuti dal Concedente per ovviare alle inadempienze.

L’applicazione della penale non preclude all’Amministrazione Comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi potranno comportare l'incameramento dell’intero valore della cauzione e la risoluzione del contratto.

ART. 27

DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario incorre nella decadenza della gestione nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289.

In caso di decadenza nel corso della concessione, l’Amministrazione avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio avvalendosi del personale già addetto al servizio, salvo regolamento dei conti.

Il Concedente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, senza necessità di ulteriori adempimenti nei confronti del Concessionario, nei seguenti casi e salva ed impregiudicata l'azione di incameramento della cauzione definitiva totale e/o parziale e di risarcimento dei danni:

a) frode nell'esecuzione dei servizi o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti

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b) recidiva per inadempimento alle disposizioni del Concedente riguardo al rispetto dei tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti

c) inosservanza, per due mesi consecutivi, dei termini di cui al precedente art.8;

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale

f) inadempienza relativa al mancato riserbo su dati e notizie degli utenti raccolti e archiviati nel corso dell’esercizio della concessione

g) arbitraria interruzione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte del Concessionario senza giustificato motivo

h) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la loro esecuzione nei termini previsti dal contratto

i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto

j) non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e allo scopo dei servizi

k) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza e ai piani operativi di sicurezza di cui al presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Concedente

l) nonostante l’applicazione delle penalità e le diffide del caso, il Concessionario non adempie agli obblighi derivanti dal contratto e pregiudica, con il proprio comportamento, il normale esercizio dei servizi

m) reiterate inadempienze che comportano l’applicazione di penali e il risarcimento dei danni e delle spese di cui al precedente art. 19 in misura superiore al valore della cauzione definitiva

n) mancata integrazione della cauzione definitiva nel caso che questa sia utilizzata in rivalsa della penali e del rimborso per i danni patiti

o) impedimento, operato dal Concessionario in qualsiasi modo, dell'esercizio di ispezione, verifica e controllo del servizio da parte del Concedente

p) revoca o decadenza delle autorizzazioni/iscrizioni di legge necessarie per l’espletamento dei servizi di cui al presente contratto.

Altresì, il contratto è risolto in caso di perdita da parte del Concessionario dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e per:

a) morte del titolare dell’impresa del Concessionario, quando questi sia una persona fisica e non abbia lasciato eredi o gli eventuali eredi risultino incapaci, qualunque ne sia la causa, a continuare l'esercizio del servizio

b) scioglimento, cessazione od estinzione del Concessionario

c) sopravvenuta impossibilità ad effettuare le prestazioni in conseguenza di forza maggiore.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio delle prestazioni, la comunicazione della decisione assunta dal Concedente è fatta al Concessionario nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di esecuzione dei servizi e la descrizione dell’inadempienza.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Concedente, in contraddittorio fra il Concedente e il Concessionario, si provvede alla redazione dello stato di consistenza dei servizi prestati, all'inventario degli impianti esistenti sul territorio, nonché, nel caso di

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esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali servizi e impianti debbano essere mantenuti a disposizione del Concedente per l’eventuale riutilizzo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del Concessionario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Concedente, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta della nuova concessione l’importo lordo dei servizi da completare da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d’asta nella concessione originaria e l’ammontare lordo dei servizi eseguiti dal Concessionario inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico del Concessionario inadempiente:

b1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione della nuova concessione per il completamento dei servizi e l’importo netto degli stessi risultante all’aggiudicazione effettuata in origine al Concessionario inadempiente;

b2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

b3) l’eventuale maggiore onere per il Concedente per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilizzazione delle prestazioni di servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione dei servizi alla data prevista dal contratto originario.

ART. 28

VARIAZIONI E RECESSO

Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato nell’ambito delle entrate comunali; può essere altresì oggetto di motivate variazioni o integrazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze.

Tali integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di negoziazione tra le parti.

A norma dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 l’Amministrazione Comunale potrà richiedere alla Società aggiudicataria, durante il periodo contrattuale di gestione dei servizi oggetto del presente affidamento, prestazioni aggiuntive o affidamento di altri servizi, per il conseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, concordandone i termini e le condizioni contrattuali. Tali integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di negoziazione tra le parti.

Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell’Amministrazione, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze ed assicurando l’equilibrio del sinallagma.

ART. 29

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, si comunica che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per l’affidamento di appalti e servizi.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

A tale riguardo, si precisa che per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’affidamento della gestione dei servizi oggetto del presente capitolato speciale, la

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società è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di decadenza dall’affidamento medesimo.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di affidamento di pubblici servizi.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune quale titolare del trattamento.

ART. 30

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione del presente Capitolato, di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi del comma 8 del predetto disposto normativo, egli, il subconcessionario o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ne dà immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.

Il Concedente assume l’obbligo di eseguire la verifica di cui al comma 9 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che nei contratti sottoscritti con i subconcessionari e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 31

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di concessione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Le condizioni offerte dal Concessionario in fase di gara sono vincolanti a tutti gli effetti contrattuali; il Comune rimarrà vincolato dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

In pendenza della stipulazione del contratto di concessione, l’Amministrazione del Concedente si riserva la facoltà di ordinare l’inizio del servizio, in tutto i in parte, all’Impresa aggiudicataria della concessione le cui modalità di svolgimento non potranno essere indicate in contrasto con il presente Capitolato.

ART. 32

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento, ancorché non materialmente allegati:

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• il presente capitolato speciale;

• le norme previste nel disciplinare di gara;

• l’offerta e la documentazione presentate in sede di gara;

• il progetto di gestione del servizio redatto dal concorrente e presentato in sede di gara.

ART. 33

DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario per tutta la durata della concessione deve eleggere domicilio nel Comune di Foglizzo ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere precedentemente notificata al Comune di Foglizzo.

ART. 34 CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, dovrà essere sottoposta all’Amministrazione per promuovere la composizione bonaria.

Qualora non sia risolvibile l’accordo tra le parti, la controversia verrà devoluta alla competenza del Foro di Torino.

ART. 35

OBBLIGHI DI FINE CONTRATTO

Al termine del contratto di concessione, il Concessionario consegna al Concedente tutti gli impianti delle pubbliche affissioni in piena efficienza e manutenzione. Essi, se non già di proprietà e/o possesso del Concedente, lo diverranno senza che il Concessionario possa pretendere alcunché.

ART. 36 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e riportato nel presente contratto viene fatto rinvio alle leggi, regolamenti, e ogni altra disposizione vigente in materia all’atto della stipula del relativo contratto e nel corso di validità dello stesso, comprese le norme regolamentari comunali, ordinanze sindacali e i piani degli impianti pubblicitari

ART. 37

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico del concessionario.

I diritti di segreteria saranno stimati alla stipula del contratto sulla base dei minimi garantiti al Comune per la durata del contratto.

Le prestazioni si svolgono in disciplina di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.

633/72 e pertanto il contratto non è da assoggettare all’imposta di registro secondo quanto stabilito all’art. 7 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

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