Immissione in ruolo e stipendio del neoassunto
Autore: Redazione | 13/04/2021
Pubblico impiego: con lo scorrimento della graduatoria o l’assunzione dopo il superamento del concorso non si applica la regola sull’irriducibilità del trattamento economico in godimento.
Nel pubblico impiego, l’immissione in ruolo può scattare in due diversi casi: o al
superamento di una prova di idoneità (ossia con la vittoria di un concorso) o per effetto dello scorrimento della graduatoria.
In entrambi i casi, il lavoratore viene assunto “di ruolo” con un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato che si differenzia da quello (eventualmente) precedente “non di ruolo”.
In questo passaggio, potrebbero verificarsi delle apparenti incongruenze in busta paga: potrebbe cioè succedere che, all’atto dell’immissione in ruolo, lo stipendio del neoassunto sia più basso di quello da questi precedentemente maturato. È possibile una situazione di questo tipo oppure il dipendente pubblico ha diritto alla conservazione del trattamento economico maturato sino ad allora?
La questione è stata di recente trattata da una interessante ordinanza della Cassazione [1].
La Suprema Corte precisa che un lavoratore assunto dalla PA prima come precario e successivamente immesso in ruolo (per scorrimento di graduatoria o per aggiudicazione del bando di concorso) è titolare, nel tempo, di distinti rapporti:
il primo, di impiego pubblico a termine; il secondo, di impiego pubblico a tempo indeterminato non di ruolo, che inizia con l’ottenuta idoneità (e, quindi, con l’iscrizione nelle apposite graduatorie), e finisce con l’immissione in ruolo per scorrimento di graduatoria.
Ottenuto il ruolo, inizia un terzo e nuovo rapporto, ossia il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, di ruolo, nelle diverse amministrazioni.
Così interpretato, è possibile parlare di tre rapporti di lavoro che si susseguono in maniera distinta, ciascuno con una propria e peculiare disciplina.
Per questa ragione, non è possibile riconoscere, al momento dell’entrata in ruolo, l’anzianità pregressa maturata durante il periodo antecedente all’immissione in ruolo.
La netta separazione tra i rapporti di lavoro porta a ritenere che ciascuno di questi sia dotato di una completa autonomia. Pertanto, in caso di immissione in ruolo, non vale la regola sul divieto di ridurre il trattamento economico in godimento.
Questo perché non siamo davanti ad un vero e proprio passaggio di carriera, che comporterebbe il divieto di ridurre la retribuzione in godimento. Il passaggio di
carriera, infatti, si attua solo nell’ambito di un rapporto di ruolo già costituito e non anche all’atto della prima immissione di ruolo in una amministrazione statale, preceduta da un rapporto a tempo indeterminato non di ruolo. Quest’ultima ipotesi infatti è equiparabile ad un ingresso dall’esterno, soprattutto per il modo di costituzione del rapporto di lavoro. Non vi è quindi differenza tra chi entra di ruolo per scorrimento di graduatoria e chi entra di ruolo per superamento di concorso riservato e, per tale motivo, non può dirsi applicabile al caso di specie, il divieto di ridurre il trattamento economico in godimento.
Note
[1] Cass. ord. n. 9241/21 del 6.04.2021.
Sentenza
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 17 dicembre 2020 – 6 aprile 2021, n. 9241 Presidente Torrice – Relatore Spena Rilevato che: 1. Con sentenza
in data 18 maggio 2015 n. 605 la Corte d'Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, nella parte in cui aveva accolto - limitatamente al
periodo successivo al 30 giugno 1998 - la domanda proposta da C.L., dipendente del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE dall'1 agosto 1985, per il mantenimento, sotto forma di assegno ad personam, della indennità di servizio penitenziario percepita in costanza del precedente rapporto a tempo indeterminato
con il Ministero della Giustizia - dipartimento della Amministrazione penitenziaria.
2. La Corte territoriale esponeva che il C. era stato assunto dalla Amministrazione penitenziaria in data 17.4.1978 in applicazione della legge sulla occupazione giovanile n. 285/1977; superato, poi, l'esame di idoneità era stato immesso nel
ruolo della carriera esecutiva di tale Amministrazione. Dall'1 agosto 1985 era passato alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella determinazione del trattamento retributivo spettante non era stata considerata la
indennità di servizio penitenziario. 3. Il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE deduceva non esservi continuità tra il rapporto intercorso con la Amministrazione della Giustizia, che era un rapporto "non di ruolo" e quello di ruolo, che aveva avuto inizio presso la Amministrazione finanziaria. 4. La domanda,
tuttavia, non riguardava il riconoscimento della anzianità di servizio ma la applicazione del divieto di reformatio in peius; inoltre sin dal 15.2.1984 il C. era
stato immesso nel ruolo della Amministrazione della Giustizia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di pubblico impiego. 5. Si trattava di passaggio tra
due amministrazioni statali e con contratto di ruolo a tempo indeterminato di pubblico impiego, per cui trovava applicazione il T.U. n. 3 del 1957, art. 202, sul mantenimento del trattamento retributivo. 6. Ha proposto ricorso per la cassazione
della sentenza il MINISTERO DELL'ECONOMIA e DELLE FINANZE, articolato in tre motivi di censura, cui ha opposto difese C.L. con controricorso. Considerato che:
Giova premettere che nella fattispecie si è formato il giudicato interno in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. 1. Con il primo motivo il MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE ha dedotto - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 - omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, consistente nel fatto, esposto nell'atto di appello, che il rapporto di lavoro già
intercorso con l'Amministrazione penitenziaria non era un rapporto di ruolo. 2. La Corte territoriale nella sentenza impugnata aveva affermato che la L. n. 285 del
1977 e, successivamente, il D.L. n. 633 del 1979, avevano dato luogo alla costituzione di un rapporto "di ruolo", così omettendo di motivare su un punto decisivo della controversia. 3. Con il secondo mezzo si deduce - ai sensi dell'art.
360 c.p.c., n. 3 - violazione o falsa applicazione del D.L. n. 633 del 1979, artt. 26, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, convertito in L. n. 33 del 1980, deducendosi che tali norme prevedevano la costituzione di rapporti a tempo indeterminato "non di ruolo". La immissione nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato avveniva soltanto
per scorrimento delle graduatorie, nel limite del 50% dei posti disponibili. 4. Il primo inserimento in ruolo del C. era avvenuto in data 1.8.1985, presso il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. 5. Con la terza critica il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ha lamentato - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 -
violazione e falsa applicazione del T.U. n. 3 del 1957, art. 202, evidenziando che nella fattispecie di causa non si era verificato un passaggio tra Amministrazioni -
che avrebbe richiesto la appartenenza del dipendente al ruolo della Amministrazione di provenienza - ma la costituzione di un nuovo e distinto rapporto di lavoro. 6. Si richiama la giurisprudenza amministrativa sul mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dai giovani assunti ex lege n.
285 del 1977, all'atto del primo inserimento nei ruoli. 7. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, è fondato. 8. La
L. 1 giugno 1977, n. 285, allo scopo di incentivare l'occupazione del giovani, introduceva nel nostro ordinamento la prima fattispecie di contratto di formazione
e lavoro, prevedendo l'iscrizione dei giovani dai 15 ai 29 anni a liste di
collocamento speciali, alle quali il settore privato e pubblico potevano attingere per concludere contratti a termine di formazione, godendo di sgravi. 9.
Successivamente, il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 26, convertito con modificazioni in L. 29 febbraio 1980, n. 33, stabilì la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi di tale legge fino al 31 dicembre 1980. 10.
L'art. 26 ter dello stesso D.L., aggiunto in sede di conversione, stabiliva che nei trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici i giovani fossero
ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli delle amministrazioni dello Stato. 11. Ai sensi dell'art. 26 quater, superato l'esame, essi
sarebbero stati iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione, continuando a svolgere la propria attività presso
la stessa amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato "fino all'immissione nei ruoli", di cui al successivo art. 26 quinquies. 12. Detto articolo
statuiva che il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato che avevano realizzato progetti specifici fosse riservato ai giovani iscritti nelle suddette graduatorie, fino all'esaurimento delle stesse e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso le stesse amministrazioni (comma
1). Il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato che non avevano realizzato progetti specifici o che avevano esaurito le medesime
graduatorie sarebbe stato coperto attingendo dalle graduatorie delle altre amministrazioni (comma 2). 13. Viene da ultimo in rilievo l'art. 1 della successiva
L. 16 maggio 1984, n. 138, a tenore del quale i posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato che non hanno realizzato progetti specifici o hanno esaurito le graduatorie sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso
per titoli, agli idonei negli esami di cui al D.L. n. 663 del 1979, art. 26 ter, non ancora immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui avevano superato l'esame di idoneità. 14. Sulla interpretazione di tali disposizioni si è già espressa la
giurisprudenza amministrativa, che, con orientamento consolidato, ha affermato che il giovane assunto a norma della L. n. 285 del 1977 e immesso
successivamente in ruolo a seguito di disponibilità riservate e della iscrizione nelle apposite graduatorie degli idonei a norma della L. n. 33 del 1980, è titolare, nel tempo, di tre distinti rapporti: - il primo, di impiego pubblico a termine- disciplinato
dalla L. n. 285 del 1977 e da un contratto di formazione e lavoro, prorogato ex lege-intercorrente fino all'espletamento degli esami di idoneità, rapporto regolato
sotto tutti i profili, oltre che dalla L. n. 285 medesima, dall'atto contrattuale a termine che ne è alla base; - il secondo, di pubblico impiego a tempo indeterminato non di ruolo, costituito a seguito del superamento dell'esame di idoneità, con l'iscrizione nelle apposite graduatorie ai sensi della L. n. 33 del 1980, intercorrente fino all'immissione nei ruoli; - infine, il rapporto di pubblico impiego di
ruolo nelle diverse amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni. 15. Il giudice amministrativo ha evidenziato che dal complesso delle disposizioni che disciplinano i rapporti emerge, implicitamente ma del tutto chiaramente, la volontà del legislatore di tenere distinti i tre rapporti e di escludere comunque, al momento
dell'inquadramento in ruolo, non solo il riconoscimento dell'anzianità maturata durante l'operatività del contratto di formazione e lavoro ma anche di quella acquisita durante il periodo di servizio come dipendenti civili non di ruolo (Consiglio
Stato A.P., 7 febbraio 1991, n. 1 ed in senso conforme, tra le tante: C.d.S. nn.
420/1994; 2364/2000; 1253/2008; 3720/2012). 16. Tale interpretazione va in questa sede condivisa, in quanto aderente alla lettera della legge ed al complessivo meccanismo di immissione nei ruoli, prevedente una sfasatura
temporale ed una netta autonomia tra la costituzione del rapporto a tempo indeterminato "non di ruolo" - per effetto del superamento della prova di idoneità -
e la assunzione come dipendente "di ruolo", per effetto dello scorrimento della graduatoria ovvero del superamento del concorso per titoli. 17. Appare, pertanto, erronea la affermazione della Corte territoriale secondo cui "...sin dal 15.2.1984 il C. è stato immesso nel ruolo dell'Amministrazione della Giustizia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di pubblico impiego.." (pagina 3, terzo capoverso).
Per quanto dedotto dalla stessa parte controricorrente (pagina 3 del controricorso, in principio) alla indicata data del 15.2.1984, per effetto del superamento dell'esame di idoneità, il C. era stato inserito in apposita graduatoria per la immissione in ruolo. Si era dunque costituito, secondo i principi qui ribaditi, un rapporto a tempo indeterminato "non di ruolo" con il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.
18. La immissione in ruolo avveniva, invece, direttamente presso l'amministrazione finanziaria a seguito di superamento di concorso riservato per titoli, ai sensi della
L. n. 138 del 1984, art. 1, con decorrenza giuridica 1 giugno 1985 ed economica 1.8.1985. 19. La autonomia dei due rapporti - rispettivamente "a tempo indeterminato non di ruolo" e "a tempo indeterminato di ruolo" - già valorizzata dalla giurisprudenza amministrativa per negare qualsiasi rilevanza alla pregressa
anzianità di servizio, conduce ad affermare la novità del rapporto di ruolo - costituito per scorrimento della graduatoria D.L. n. 663 del 1979, ex art. 26 quinquies, ovvero all'esito del concorso riservato per titoli previsto dalla L. 16 maggio 1984, n. 138, art. 1 - e la conseguente inapplicabilità del D.P.R. n. 3 del
1957, art. 202. 20. La predetta norma assicura agli impiegati dello Stato la irriducibilità del trattamento economico in godimento, sotto forma di assegno
personale "nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa
amministrazione". Il passaggio di carriera si attua, infatti, soltanto nell'ambito di un rapporto di ruolo già costituito e non anche all'atto della prima immissione nei ruoli
di una amministrazione statale a fronte di un precedente rapporto "a tempo indeterminato non di ruolo", che è del tutto equiparata ad un ingresso dall'esterno,
anche nei modi di costituzione del rapporto di lavoro (scorrimento delle graduatorie ovvero superamento di un concorso riservato). 21. La sentenza
impugnata deve essere pertanto cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'originaria domanda. 22. Le spese dell'intero giudizio si compensano tra le parti
per la novità della questione trattata. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria.
Compensa le spese dell'intero giudizio.