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147 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 nonché dell’art

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OGGETTO: Pratica num. 648/VV/2017 – 2/VQ/2018. Quesito formulato dal Presidente della Corte di Appello di Bari sulla cristallizzazione del posto assegnato ad un Presidente di Sezione in occasione della nomina; modifica delle relative norme secondarie.

(delibera 26 aprile 2018)

Il Consiglio

- letto il quesito posto in data 30 ottobre 2017 dal Presidente della Corte d’appello di Bari, nel quale, facendo riferimento ad un caso specifico, si chiede di conoscere: 1) “se la c.d.

cristallizzazione del settore indicato nel bando concorsuale operi o no anche in ordine all’assegnazione tabellare del semidirettivo che non abbia ancora preso possesso dell’ufficio, e, quindi, se il dirigente debba procedere o no ad interpello interno aperto a tutti i presidenti di sezione sul posto già indicato nel bando”; 2) “quale incidenza assuma l’evenienza che l’indicazione del settore di cui al bando concorsuale – da parte del dirigente – sia stata già preceduta dallo svolgimento preventivo di un apposito interpello interno, e quindi se si debba procedere egualmente ad interpello aperto a tutti i presidenti di sezione, ovvero aperto ai soli due presidenti in attesa di designazione o, ancora se debba darsi prevalenza all’eventuale cristallizzazione operata dal bando concorsuale, e quindi se si debba procedere senza interpello interno”;

- considerato che nella seduta del 21 febbraio 2018 le Commissioni Quinta e Settima hanno conferito all’Ufficio studi il compito di predisporre “una bozza di proposta di modifica dell’art. 147 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 nonché dell’art. 38 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria che tenga conto delle risultanze emerse nella odierna seduta”;

- letto il seguente parere n. 78/2018, elaborato in data 20.3.2018 dall’Ufficio studi del Consiglio:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura, anche a seguito delle sollecitazioni provenienti da quesiti posti da alcuni Dirigenti, ha ritenuto necessaria una novellazione del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria (Circolare P-14858 del 28 luglio del 2015) e della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 (Circolare P-1318 del 26 gennaio 2017) volta a introdurre, con riferimento alle procedure concorsuali per la copertura dei posti di Presidente di sezione, il principio della necessaria assegnazione del magistrato nominato allo specifico settore indicato nel bando di concorso.

È emerso, infatti, che non sempre vengono espletati i concorsi interni per la copertura dei posti semidirettivi rimasti scoperti prima della pubblicazione della vacanza da parte del Consiglio, che, quindi, nel bando di pubblicazione del posto, tiene conto del settore, civile o penale, nel quale risulta essersi verificata la vacanza.

Se il concorso interno è espletato dopo la pubblicazione, da parte del Consiglio, del bando per la copertura dell’ufficio semidirettivo, può accadere che un Presidente di sezione, espletante funzioni in un diverso settore (es. civile), chieda e ottenga di essere trasferito al settore oggetto della pubblicazione (es. penale); determinatasi, quindi, la scopertura nel settore di provenienza del Presidente trasferito e non essendovi ulteriori posti in quello, diverso, indicato nel bando, può divenire impossibile assegnare a tale settore il magistrato vincitore del concorso1.

1 Il Consiglio, con riferimento al cd. principio della cristallizzazione del settore cui è relativo il posto oggetto della procedura concorsuale esterna, in una precedente delibera (6.12.2012, proc. n. 1737/FT/2012), ha in precedenza affermato il principio per cui la cristallizzazione del settore – che dovrebbe garantire il rispetto nell’assegnazione ai

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Tale evenienza non è coerente con i criteri di selezione dei magistrati destinati a funzioni semidirettive contenuti nel Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria.

Infatti, nelle procedure per la selezione dei Presidenti di sezione, il candidato più idoneo è scelto sulla base del merito e delle attitudini e, in relazione a queste ultime, oltre agli indicatori generali, devono essere valutati quelli specifici, nell’ambito dei quali, ai fini del giudizio comparativo, assumono speciale rilievo le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto dei settori di interesse (penale, civile lavoro) e, per i soli uffici giudicanti, della maggiore durata delle funzioni nel settore in cui si colloca il posto da conferire (art. 27 Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria).

La ratio sottesa alla normativa secondaria è, dunque, quella di individuare, sulla base delle pregresse esperienze, il magistrato più idoneo in relazione allo specifico ufficio da ricoprire, avendo riguardo anche al settore in cui questo si colloca; ne deriva che l’eventuale assegnazione del vincitore del concorso a un settore diverso da quello oggetto della procedura concorsuale, oltre a frustrare la legittima aspettativa del predetto a ricoprire l’incarico conferitogli, di fatto comporta la vanificazione del giudizio di idoneità espresso dal Consiglio sulla base delle maggiori attitudini del prescelto a ricoprire il posto messo a concorso.

Proprio in ragione di queste considerazioni, già con delibera del 15/04/2010, pratica n. 366, si è ritenuto per incidens che la limitazione alla sola fase di svolgimento del concorso esterno dell’operatività del principio della cd. “cristallizzazione dei posti” non potesse valere nelle procedure concorsuali di competenza della V Commissione, avendo, in relazione a queste ultime, carattere vincolante anche per “i concorsi successivi”, evidentemente di carattere interno all’Ufficio.

Appare pertanto necessario fissare con maggiore chiarezza i criteri in base ai quali contemperare due contrapposte esigenze: da un lato, quella di soddisfare l’aspettativa di mobilità interna dei magistrati con funzioni semidirettive già incardinati nell’ufficio, dall’altro, quella di garantire che il vincitore del concorso sia destinato al settore indicato nel bando e in relazione al quale è stato ritenuto il più idoneo.

Il giusto contemperamento tra queste confliggenti esigenze può essere realizzato stabilendo che, di regola, il concorso interno dev’essere prima della pubblicazione, da parte del Consiglio, del posto vacante: in tal modo è garantita la mobilità interna e, per effetto della stessa, risulta altresì possibile individuare, con esattezza, il settore relativamente al quale va pubblicato il posto vacante.

In questo senso deve fissarsi il principio secondo cui, qualora il Dirigente, sulla base delle esigenze dell’ufficio, intenda coprire il posto semidirettivo resosi vacante, deve, di regola, espletare il concorso interno in tempo utile acché il Consiglio possa tempestivamente procedere alla pubblicazione della vacanza con relativa indicazione del settore in cui questa effettivamente ricade.

Dunque, poiché ai sensi dell’art. 38, comma1, del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, i posti relativi alle scoperture conseguenti al collocamento a riposo e alla permanenza nel medesimo ufficio per un periodo di otto anni devono essere pubblicati sei mesi prima dell’effettiva vacanza, il concorso interno dovrebbe essere espletato prima di tale termine, con successiva comunicazione al Consiglio del settore resosi effettivamente vacante.

Qualora, invece, la data di vacanza del posto non sia preventivamente conoscibile da parte del Dirigente (come nel caso in cui il precedente titolare dell’ufficio semidirettivo venga trasferito o non sia confermato nell’incarico dopo il primo quadriennio), è opportuno che il Consiglio, come peraltro già avviene, notizie di detta evenienza i Presidenti affinché, se intendono coprire il posto, procedano all’immediato espletamento del concorso interno.

magistrati trasferiti nel settore indicato nel bando - opera solo fino all’esaurimento della procedura concorsuale esterna, al fine di mantenere inalterato il posto da coprire a mezzo di questa, di modo che i concorsi interni effettuati dopo l’esaurimento di quello esterno sono stati ritenuti aperti a tutti i magistrati dell’ufficio, nonché a quelli neonominati, senza vincoli settoriali derivanti dalla pregressa procedura concorsuale esterna. Esula da questo intervento il tema della necessità di un rispetto tendenzialmente tassativo dell’indicazione da parte del Dirigente del settore di assegnazione indicato nel bando di tramutamento.

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In tale eventualità termine congruo per l’espletamento della procedura interna è quello di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione del verificarsi della vacanza.

Laddove, viceversa, il concorso interno sia espletato dal Dirigente dopo la pubblicazione del bando da parte del Consiglio o dopo la nomina del magistrato con funzioni semidirettive, per dare concreta attuazione al principio della necessaria destinazione del neonominato Presidente al settore indicato nel bando, la procedura interna dovrà essere endosettoriale o comunque svolta in modo da evitare che, per effetto della mobilità interna generatasi, la vacanza venga poi a determinarsi in un settore diverso da quello indicato nel bando.

Ciò con ciò si vuole significare che, se nel settore indicato nel bando pubblicato dal Consiglio vi siano plurime scoperture, il concorso interno espletato successivamente alla pubblicazione del bando o al conferimento dell’incarico semidirettivo potrà essere aperto anche a Presidenti di sezione di un diverso settore, con l’unico limite di garantire l’assegnazione del Presidente nominato dal Consiglio al settore per il quale è stato selezionato.

In ragione di quanto sopra dovranno essere apportate le seguenti modifiche all’art. 38 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria e l’art. 147 della Circolare sulle tabelle 2017/2019 dovrà essere sostituito.

All’art. 38 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria sono aggiunti i commi 5 e 6:

5. Il Dirigente dell’ufficio, qualora il posto semidirettivo si renda vacante per collocamento a riposo del titolare in conseguenza del raggiunto limite d’età o per la decorrenza del termine di otto anni di permanenza nel medesimo ufficio, di regola, dovrà bandire, per tempo, il concorso interno, in modo da esaurirlo prima delle scadenze indicate al I comma, comunicando al Consiglio, all’esito della procedura concorsuale interna, il settore nel quale ricade il posto resosi effettivamente vacante.

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 il Dirigente dell’Ufficio dovrà, di regola, procedere al concorso interno, esaurendo la relativa procedura entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di trasferimento o di non conferma del titolare dell’ufficio semidirettivo e dovrà, all’esito, comunicare al Consiglio il settore nel quale ricade il posto resosi effettivamente vacante per effetto della mobilità interna. Il Consiglio procederà alla pubblicazione del posto semidirettivo solo dopo che sia decorso il termine sopra indicato.

L’art. 147 della Circolare sulle tabelle 2017/2019 è così integralmente sostituito:

Assegnazione dei Presidenti di sezione.

“1. Ferme le previsioni del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il concorso interno all’ufficio, qualora non abbia preceduto la pubblicazione del posto semidirettivo da parte del Consiglio, deve essere endosettoriale o, comunque, deve essere espletato in modo da garantire la destinazione al settore indicato nel bando del magistrato nominato.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla Sezione II”;

- ritenuta condivisibile e ragionevole la soluzione indicata nel parere;

- rilevato però che in tale parere, nel nuovo comma 6 dell’art. 38 del Testo unico della dirigenza giudiziaria, vengono indicati, tra i casi in cui il dirigente dell’Ufficio dovrà, “di regola”, procedere entro trenta giorni al “concorso interno”, unicamente quelli di trasferimento o di non conferma del magistrato titolare di incarico semidirettivo;

- considerato, viceversa, che vi sono altre situazioni anch’esse idonee, al pari delle due sopra indicate, a determinare un’improvvisa vacanza dell’incarico semidirettivo (es. pensionamento prima del raggiungimento del limite d’età, dimissioni, decesso, rimozione ex art. 11 del d.lgs. n. 109/2006, dispensa ex art. 3 del regio decreto n. 511/1946) sicché anche per esse deve stabilirsi l’identica previsione di dover “di regola” provvedere allo svolgimento del concorso interno;

- che, a tal fine, appare preferibile, in luogo di un’elencazione casistica, utilizzare una formula di chiusura idonea a ricomprendere tutte le ipotesi di vacanza del posto, per qualsiasi altra causa determinata;

- ritenuto infine opportuno, sulla base di quanto scritto nel parere dell’Ufficio studi e dei princìpi contenuti nella delibera del Consiglio superiore (prot. CSM 24567 del 7.12.2012), rispondere al

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quesito del presidente della Corte d’appello di Bari nei termini seguenti: ai fini dell’assegnazione di magistrati a posti semidirettivi per i quali sono stati nominati, va rispettata l’indicazione del settore contenuta nel bando concorsuale, tanto più quando sia stata preceduta dallo svolgimento preventivo di un apposito interpello interno.

Pertanto, il Consiglio

delibera

la riformulazione dell’articolo 147 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019 e l’aggiunta all’art. 38 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria dei commi 5 e 6 nei seguenti termini:

- aggiungere all’art. 38 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria i seguenti commi 5 e 6.

Comma 5: “Il Dirigente dell’ufficio, qualora il posto semidirettivo si renda vacante per collocamento a riposo del titolare in conseguenza del raggiunto limite d’età o per la decorrenza del termine di otto anni di permanenza nel medesimo ufficio, di regola, dovrà bandire, per tempo, il concorso interno, in modo da esaurirlo prima delle scadenze indicate al I comma, comunicando al Consiglio, all’esito della procedura concorsuale interna, il settore nel quale ricade il posto resosi effettivamente vacante”;

Comma 6: “Nei casi previsti dai commi 2 e 3, nonché in qualsiasi altro caso che abbia comunque determinato la vacanza del posto, il Dirigente dell’Ufficio dovrà, di regola, procedere al concorso interno, esaurendo la relativa procedura entro trenta giorni dalla comunicazione della data della vacanza del posto; all’esito, il Dirigente dell’Ufficio dovrà comunicare al Consiglio il settore nel quale ricade il posto resosi effettivamente vacante per effetto della mobilità interna. Il Consiglio procederà alla pubblicazione del posto semidirettivo solo dopo che sia decorso il termine sopra indicato”;

- sostituire nei seguenti termini l’art. 147 della Circolare sulle tabelle 2017/2019:

Art.147

Assegnazione dei Presidenti di sezione

“1. Ferme le previsioni del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il concorso interno all’ufficio, qualora non abbia preceduto la pubblicazione del posto semidirettivo da parte del Consiglio, deve essere endosettoriale.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla Sezione II”, delibera altresì

di rispondere nei seguenti termini al quesito posto dal presidente della Corte d’appello di Bari e di cui in premessa: ai fini dell’assegnazione di magistrati a posti semidirettivi per i quali sono stati nominati, va rispettata l’indicazione del settore contenuta nel bando concorsuale, tanto più quando sia stata preceduta dallo svolgimento preventivo di un apposito interpello interno."

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