• Non ci sono risultati.

Compatibilità tra l'esercizio della professione forense e quella di magistrato onorario.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Compatibilità tra l'esercizio della professione forense e quella di magistrato onorario."

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Compatibilità tra l'esercizio della professione forense e quella di magistrato onorario.

(Risposta a quesito dell’11 dicembre 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’11 dicembre 2008, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota in data 28 ottobre 2008 con la quale l'avv. …, giudice onorario del Tribunale ordinario di …, chiede se sussiste incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di giudice onorario e lo svolgimento della professione forense dinanzi alla Corte di appello di …;

- rilevato che l'art. 42-quater, 2 comma, Ord. giud. prevede che “gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici”;

- considerato, altresì, che l'art. 5 della circolare consiliare prot. P-10358/2003 e successive modificazioni, relativo alle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di giudice onorario di Tribunale, al punto 2 prevede che “gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario di tribunale e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici”;

- ritenuto, tuttavia, che dette norme, in quanto fortemente restrittive, debbano essere interpretate in modo che impongano agli interessati il minor sacrificio possibile e, comunque, un sacrificio strettamente funzionale alle reali esigenze di correttezza e trasparenza che devono sorreggere l'esercizio della giurisdizione;

- considerato, pertanto, che la Corte di appello pur essendo un ufficio giudiziario compreso nel circondario del Tribunale presso il quale l'avv. … svolge la funzione di giudice onorario ha competenza su tutto il territorio del distretto, e pertanto non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 42-quater, 2 comma, Ord. giud., purché il procedimento non sia originato dal Tribunale di … non rilevandosi, in questa ipotesi, il rischio che l'esercizio contemporaneo della funzione giurisdizionale e dell'attività professionale di patrocinio possa determinare nocumento all'immagine dell'amministrazione della giustizia;

- considerato, altresì, che nel distretto di Corte di appello ricadono più circondari di Tribunale e che essa ha giurisdizione su tutto il territorio del distretto in cui è istituita, si può affermare che l'avv. … può patrocinare dinanzi alla Corte di appello di … purché i procedimenti non siano provenienti dal Tribunale di … non ritenendosi che il divieto sancito l'art. 42-quater, 2 comma, Ord. giud. possa trovare applicazione, nell'ipotesi suddetta, non ravvisandosi un pericolo di interferenza con le funzioni onorarie svolte dall'istante presso il Tribunale ordinario di …;

delibera

di rispondere all'avv. … che non vi è incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di giudice onorario e l'esercizio dell'attività forense dinnanzi alla Corte di appello purché il procedimento non provenga dall'ufficio presso il quale la stessa svolge l'attività di giudice onorario."

Riferimenti

Documenti correlati

Ne segue che i GOP, per il periodo transitorio, anche ove non inseriti nell’ufficio per il processo, potranno integrare i collegi civili che trattano la

42 quater cpv O.G., il quale delinea il regime delle incompatibilità per i giudici onorari di tribunale, che ha trovato specificazione nel paragrafo VI della circolare del

esercita a Castrovillari la funzione di “pretore onorario (rectius: di giudice onorario di tribunale), la quale sarebbe in contrasto con quanto stabilito dall’art.9

"- letta la nota in data 16 agosto 2017 del Presidente del Tribunale ordinario di … con la quale si chiede di valutare la compatibilità tra le funzioni svolte dalla dott.ssa

[r]

[r]

[r]

sospensione del processo per un periodo non superiore a tre anni (per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a