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giudice onorario del Tribunale per i minorenni di

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Sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 7, comma 7, della circolare consiliare prot. CSM n. P-19415/2015 del 26 ottobre 2015 per i giudici onorari minorili, anche in aspettativa, in caso di svolgimento di consulenze tecniche nel distretto di appartenenza.

(Risposta a quesito del 15 marzo 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 marzo 2017, ha adottato la seguente delibera:

"- letta la nota in data 16 gennaio 2017 del Presidente del Tribunale per i minorenni di … con la quale si chiede se sussiste ipotesi d’incompatibilità a carico della dott.ssa …, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di …, atteso che la stessa ha fatto presente di aver svolto attività in una comunità per minorenni ed aver ottenuto un periodo di aspettativa non retribuita fino al 22 dicembre 2017; si chiede peraltro di chiarire se il divieto assoluto di svolgere consulenze tecniche nel distretto, per i giudici onorari minorili, debba intendersi riferito anche ai ruoli di ausiliari che non implicano la formulazione di giudizi (la questione si pone soprattutto per il ruolo di esperto di psicologia infantile previsto in sede penale dall’art. 498 c.p.p., quarto comma, per l’esame del minorenne);

- visto l’art. 7 della circolare consiliare prot. CSM n. P-19415/2015 del 26 ottobre 2015, concernente le “Incompatibilità” riguardanti i giudici onorari minorili, il quale al comma 3 prevede che: “Il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche d’ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente dell’ufficio di appartenenza gli incarichi di consulente tecnico (di ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del triennio al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell’incarico.”; mentre al comma 7 prevede che: “Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell’autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private.

Il giudice onorario minorile, all’atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell’incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge o dal convivente.

Spetta al Presidente dell’ufficio giudiziario interessato fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell’incarico.”;

- considerato che, come attestato dal presidente del Tribunale per i minorenni e dalla dott.ssa …, la cooperativa sociale “…” è titolare, o comunque gestisce, la comunità per minori “…”, operante nel distretto di … e nella quale la stessa dott.ssa … presta servizio;

- che l’incompatibilità di cui al richiamato art. 7, comma 7, è assoluta, visto che si riferisce, come formula di chiusura, a coloro che collaborino “a qualsiasi titolo” nelle strutture comunitarie per minori;

- che tale incompatibilità non viene meno se il dipendente (o collaboratore a qualsiasi titolo) della struttura comunitaria, sia collocato in aspettativa;

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- che, infatti, l’aspettativa, per la sua temporaneità, non elide l’esistenza del rapporto di lavoro, il quale ritornerà automaticamente a dispiegare i suoi effetti e le sue obbligazioni quando il decorso temporale dell’aspettativa sarà cessato;

- ritenuto quindi che il dipendente (o collaboratore) in aspettativa mantenga comunque un vincolo di appartenenza con la struttura comunitaria in cui è inserito, il che integra la situazione di incompatibilità di cui al citato art. 7;

- ritenuto pertanto necessario che la dott.ssa … recida immediatamente il proprio rapporto professionale con la struttura comunitaria di appartenenza, ché altrimenti il presidente del Tribunale per i minorenni dovrebbe procedere ai sensi dell’art. 9 della citata circolare n. P-19415/2015;

- ritenuto infine che, per difetto di attualità, non possa rispondersi al secondo quesito posto dal presidente del Tribunale per i minorenni, formulato senza un riferimento ad una specifica situazione da poter esaminare;

delibera

di rispondere al quesito di cui in premessa, affermando che la collocazione in aspettativa non è sufficiente per escludere la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 7, comma 7, della circolare consiliare prot. CSM n. P-19415/2015 del 26 ottobre 2015."

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