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Sottrazione di persone incapaci: ultime sentenze

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Sottrazione di persone incapaci:

ultime sentenze

15 Novembre 2019Redazione

Scopri le ultime sentenze su: sottrazione di persone incapaci;

legittimazione a proporre querela; trasferimento o trattenimento all’estero del minore; imputazione di sottrazione di persone incapaci.

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Sottrazione di persone incapaci:

configurabilità

Ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione di persone incapaci è sufficiente anche una sottrazione o una ritenzione momentanea che infranga l’ordinario rapporto di subordinazione tra la persona incapace e la famiglia, purché si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile, in linea con la natura di reato permanente, senza che rilevi l’eventuale consenso dell’incapace.

Cassazione penale sez. III, 27/10/2015, n.49579

Sottrazione di persone incapaci: natura

Il delitto di sottrazione di persone incapaci ha natura di reato permanente ed è caratterizzato da un’azione iniziale di sottrazione del minore; dalla protrazione della situazione antigiuridica attuata attraverso una condotta sempre attiva di controllo sul minore; e dalla possibilità per il reo di porre fine al comportamento antigiuridico.

In caso di sottrazione del figlio posta in essere da uno dei genitori, l’art. 574 c.p.

richiede che il minore venga sottratto al genitore che risulti affidatario dello stesso, ovvero che sia ritenuto contro la sua volontà, ed il comportamento di colui che agisce deve portare ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell’altro.

Nel caso di specie, è stata assolta, perché il fatto non sussiste una donna che aveva di fatto impedito alla figlia minore per circa un anno di avere rapporti con il padre, attraverso il costante utilizzo di giustificazioni pretestuose. Per il tribunale manca l’iniziale condotta di sottrazione perché la bambina all’epoca dei fatti conviveva con la madre ed era a lei affidata

Tribunale Larino, 08/10/2015, n.255

Sottrazione di persone incapaci:

l’elemento soggettivo

L’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci) consiste nella coscienza e volontà di sottrarre il minore, nel senso che

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l’agente deve avere la consapevolezza che il suo comportamento realizza una situazione antigiuridica mediante il trattenimento del minore, attuato con un comportamento sempre attivo, diretto a mantenere l’esclusivo suo controllo sullo stesso (nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti dell’imputato, accusato di aver prelevato la figlia al rientro da una gita scolastica e di averla tenuta con sé per due settimane, senza alcuna autorizzazione e contro la volontà del proprio coniuge separato, a cui la minore era stata affidata con provvedimento dell’autorità giudiziaria elvetica, per poi restituirla solo a seguito dell’intervento della polizia cantonale.

La Corte ha sottolineato che fatti si erano svolti a ridosso dell’emanazione dei provvedimenti cui veniva disposto l’affidamento della minore alla madre, sicché l’accertamento in ordine all’elemento soggettivo, carente nella decisione dei giudici del merito, avrebbe dovuto verificare se la condotta posta in essere dall’imputato fosse diretta ad impedire l’esercizio della potestà genitoriale all’affidatario ovvero rivolta a eludere il provvedimento giudiziario, con diverse conseguenze anche sulla qualificazione giuridica del fatto.

Cassazione penale sez. VI, 19/02/2013, n.22911

Sottrazione di persone incapaci: chi può proporre querela?

La legittimazione a proporre querela in relazione al reato di cui all’art. 574 c.p.(sottrazione di persone incapaci) spetta solamente ai soggetti individuati dalla norma, ossia al genitore esercente la potestà, al tutore o al curatore del minore stesso.

Cassazione penale sez. VI, 10/10/2018, n.48092

Genitore collocatario: può impedire il diritto di visita?

In tema di delitto di sottrazione di persone incapaci, la circostanza che, il genitore non collocatario esercente la potestà genitoriale non provveda al mantenimento del minore, non legittima il genitore collocatario ad impedire ovvero

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ad ostacolare il diritto di visita che trova fondamento nell’art. 316 del codice civile.

(Fattispecie in cui il Tribunale di Bari ha riconosciuto la penale responsabilità di una donna, madre di un figlio minore, la quale impediva il diritto di visita del padre del bambino che, a suo dire, non contribuiva economicamente al mantenimento).

Tribunale Bari, 27/06/2017, n.2480

Sottrazione della figlia minore senza consenso

Il delitto di sottrazione di persone incapaci ha natura di reato permanente. Esso, infatti, è caratterizzato da un’azione iniziale, consistente nella sottrazione del minore, dalla protrazione di tale situazione attraverso una condotta sempre attiva, intesa a mantenere il controllo sul minore e, infine, dalla possibilità per il soggetto agente di porre fine alla situazione antigiuridica, prima che intervenga una causa di impossibilità sopravvenuta o la pronunzia della sentenza di primo grado.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha confermato la sentenza di condanna per una donna, rea di aver sottratto al marito la propria figlia di sette anni, sulla quale l’uomo esercitava la potestà genitoriale, senza il suo consenso e senza comunicarle la propria dimora.

Corte appello Palermo sez. IV, 12/05/2016, n.2294

Sottrazione e trattenimento del minore all’estero

Gli elementi della fattispecie ex art. 574 bis c.p. (sottrazione e trattenimento di minore all’estero) circoscrivono razionalmente e chiaramente le condotte punibili, anche in riferimento al contiguo delitto di sottrazione di persone incapaci.

Quest’ultimo delitto è distinto dal primo da un idoneo elemento specializzante, che consiste nella abductio o nel trattenimento del minore all’estero, con conseguente impedimento dell’esercizio della potestà genitoriale da parte del soggetto legittimato al suo esercizio.

Cassazione penale sez. VI, 14/10/2014, n.45266

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Affidamento del minore ai servizi sociali

In tema di sottrazione di persone incapaci, l’affidamento del minore ai servizi sociali con collocamento presso una famiglia, non priva i genitori, non dichiarati decaduti dalla potestà, del diritto di querela. (Fattispecie relativa a tentativo del delitto previsto dall’art. 574 c.p. commesso dall’altro genitore).

Cassazione penale sez. VI, 22/11/2013, n.49063

Impedimento all’esercizio della capacità genitoriale

Integrano il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, di cui all’art.

574 bis cod. pen., le condotte di “abductio” o di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, cui consegue l’impedimento dell’esercizio della potestà genitoriale da parte del soggetto legittimato, atteso che detto reato si connota, rispetto al delitto di sottrazione di persone incapaci, dall’elemento specializzante del trasferimento o trattenimento all’estero.

Cassazione penale sez. VI, 31/03/2016, n.17679

Dibattimento avanti al tribunale in composizione collegiale

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l’immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa.

(Nella fattispecie la Corte ha escluso che tra l’imputazione di sottrazione di persone incapaci, originariamente contestata, e quella di ritenzione di persone incapaci vi fosse immutazione, giacché il reato di cui all’art. 574 c.p. può in

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concreto articolarsi attraverso due forme alternative e, perciò, equivalenti).

Cassazione penale sez. VI, 06/02/2014, n.17799 Autore immagine: 123rf com.

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