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ALLEGATO B)
RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA ALLEGATA AL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO
COMUNE DI LANCIANO ESERCIZIO 2020 PREMESSA
Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”
all’art. 11 bis, così come modificato ed integrato dall’art. 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
126 prevede che gli enti territoriali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato del bilancio consolidato 4/4, considerando ai fini dello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata;
Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che vuol rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese, elaborato dalla società posta al vertice.
applicato al contesto degli enti locali, il soggetto al vertice è rappresentato dall’ente locale capogruppo mentre gli altri soggetti corrispondono agli organismi controllati o partecipati dall’ente locale, su cui quest’ultimo esercita un potere di influenza o di controllo significativo, secondo le definizioni riportate nei riferimenti normativi richiamati successivamente.
L’introduzione e l’obbligo di predisposizione del bilancio consolidato da parte degli enti locali rientra nel percorso di armonizzazione contabile avviato con la Legge 42/2009 (in particolare si rimanda alla lett. h) del c. 2 dell’art. 2 della L. 42/2009); nel 2012, con il potenziamento del sistema dei controlli degli enti locali, avvenuto attraverso le disposizioni contenute nel DL 174/2012 conv. dalla L.
213/2012, il bilancio consolidato è stato ricompreso tra gli strumenti attraverso cui esercitare il controllo sugli organismi partecipati.
RIFERIMENTI NORMATIVI
A seguito delle recenti disposizioni introdotte dal D. Lgs. 126/2014, il quadro normativo riferito alla predisposizione del bilancio consolidato è così composto:
- Art. 11bis – 11quinquies del D. Lgs. 118/2011: gli articoli richiamati sono stati recentemente inseriti dal D. Lgs. 126/2014 e riprendono in buona parte le disposizioni già contenute nel DPCM 28.12.2011 - Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011: Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato:
è stato introdotto, in versione aggiornata, dal D. Lgs. 126/2014 e sostituisce il precedente principio allegato al DPCM 28.12.2011
- Art. 19 – 23 DPCM 28.12.2011: rappresenta il riferimento originario per l’impostazione e la predisposizione del Bilancio consolidato degli enti locali; buona parte delle disposizioni contenute negli articoli richiamati sono raccordabili con quelle contenute nel D. Lgs 118/2011; queste ultime tuttavia, laddove differenti, hanno prevalenza su quelle del DPCM
- Art. 147 quater del D. Lgs. 267/2000: l’articolo, ad oggetto “Controlli sulle società partecipate non quotate”, disciplina anche i tempi per l’introduzione del Bilancio consolidato, correlandoli con il D.
Lgs. 118/2011
-Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 agosto 2017 con il quale si aggiorna il principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011);
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I SOGGETTI RICOMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO
L’individuazione dei soggetti da ricomprendere nell’ambito del perimetro di consolidamento è guidata dalle disposizioni normative; queste ultime (artt. 11ter – 11quinquies del D. Lgs. 118/2011 e artt. 21-23 del dPCM 28/12/2011) individuano tra i soggetti da ricomprendere nel perimetro di consolidamento, i seguenti organismi:
- gli organismi strumentali (per l’ente locale rientrano in tale ambito le aziende speciali, le istituzioni, le convenzioni, i consorzi)
- gli enti strumentali di cui l’ente locale capogruppo detenga formali e sostanziali poteri di indirizzo e controllo individuati dall’art. 11ter del D. Lgs. 18/2011 e dall’art. 21 del Dpcm 28/12/2011
- le società controllate, ovvero quelle in cui si detiene la maggioranza dei voti da esercitare in assemblea oppure si esercita un’influenza dominante
- le società partecipate, ovvero quelle che risultano a totale partecipazione pubblica ed affidatarie dirette di servizi pubblici locali
- irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
totale dell’attivo
patrimonio netto
totale ricavi della gestione caratteristica
DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO Nel quadro normativo precedente, gli enti aderenti al percorso di sperimentazione dell’armonizzazione contabile erano tenuti a predisporre il bilancio consolidato a partire dall’esercizio 2014 (con riferimento ai bilanci ed alle risultanze contabili dell’esercizio 2013). Con l’emanazione del D. Lgs. 126/2014, che ha aggiornato il D. Lgs. 118/2011, i termini di decorrenza dell’obbligo di predisposizione del Bilancio consolidato sono i seguenti:
- 2015: gli enti aderenti al percorso di sperimentazione saranno tenuti a predisporre il bilancio consolidato riferito alla situazione del gruppo al 31 dicembre 2014;
- 2016: tutti gli enti locali (ad eccezione di quelli di cui al punto precedente), a seguito della piena entrata in vigore delle disposizioni del D. Lgs. 126/2014, saranno tenuti a predisporre il bilancio consolidato riferito alla situazione del gruppo al 31 dicembre 2015, salva la facoltà di cui al punto successivo;
- 2017: gli enti locali che intendono avvalersi della facoltà prevista al c. 4 dell’art. 11bis del D. Lgs.
118/2011, che consente di rinviare la l’adozione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2016, potranno predisporre il bilancio consolidato riferito al 31 dicembre 2016;
- 2018: i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dovranno predisporre il bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2017, secondo quanto previsto dal punto 1 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al D. Lgs. 118/2011.
Il termine di approvazione è il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Per l’anno 2020 il decreto rilancio n. 34/2020 art. 110 ha disposto il differimento, dal 30 settembre al 30 novembre 2020, del termine per l’approvazione del bilancio consolidato 2019;
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AREA DI CONSOLIDAMENTO
L’area di consolidamento per l’esercizio 2020 è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate nel Dlgs 118/2011 e nel principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n.
4/4 al Dlgs stesso.
Con deliberazione di G.C. n. 195 del 04.08.2021 si è provveduto a definire l’elenco degli Enti, organismi strumentali e società controllate e partecipate ricompresi nel perimetro di consolidamento del gruppo “Comune di Lanciano” nel modo seguente:
Elenco n.1
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 2020
(ai sensi dell’Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato” e degli articoli dall’11-bis all’11-quinquies del medesimo Decreto Legislativo) Organismi strumentali:
Denominazione Tipologia (corrispondente alle Missioni di bilancio) SCUOLA CIVICA DI MUSICA
FEDELE FENAROLI
Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
Enti strumentali controllati ex art. 11-ter, comma 1: NESSUNO
Enti strumentali partecipati ex art. 11-ter, comma 2 :
Denominazione Tipologia (corrispondente alle Missioni di bilancio) AGIR - Autorità per la gestione
integrata dei rifiuti urbani
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente ITS NUOVE TECNOLOGIE PER IL
MADE IN ITALY FDP
Istruzione e diritto allo studio CONSORZIO “LANCIANOFIERA
POLO FIERISTICO D’ABRUZZO”
Sviluppo economico e competitività CONSORZIO UNIVERSITARIO
LANCIANO
Istruzione e diritto allo studio ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
DI SCOPO CULTO E CULTURE
Turismo ASSOCIAZIONE MARIA LUISA
BRASILE
Istruzione e diritto allo studio ASSOCIAZIONE riconosciuta
“AMICI DELLA MUSICA”
FEDELE FENAROLI
Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
Società controllate ex art. 11-quater:
Denominazione Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)
ANXANUM MULTISERVIZI
INTERCOMUNALI S.p.A.
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente ECO.LAN. S.p.A. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente Società partecipate ex art. 11- quinquies
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Denominazione Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio) S.A.S.I S.p.A. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente I.S.I. S.p.A. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Elenco n. 2
ENTI E SOCIETÀ COMPRESI NELL'AREA DEL CONSOLIDAMENTO
Organismi strumentali:
Denominazione Partecipazione al 31.12.2019
Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)
Consolidamento SCUOLA CIVICA DI
MUSICA FEDELE
FENAROLI
100% Tutela e valorizzazione dei beni e di attività culturali
Metodo Integrale
Società controllate ex art. 11-quater:
Denominazione Partecipazione al 31.12.2019
Tipologia
(corrispondente alle Missioni i bilancio)
Consolidamento
ANXANUM MULTISERVIZI INTEERCOMUNALI SPA
98,05% Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Metodo Integrale
Società partecipate ex art. 11- quinquies Denominazione Partecipazione
al 31.12.2019
Tipologia (corrispondente alle Missioni i bilancio)
Consolidamento S.A.S.I S.P.A. 3,61% Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente
Metodo Proporzionale
ECO.LAN. S.P.A. 21,35% Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Metodo Proporzionale
La deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 04.08.2021 di “individuazione gruppo amministrazione pubblica e area del consolidamento di bilancio esercizio 2020 è stata trasmessa alle Società Coinvolte con nota del 14.07.2021 Prot. 40074.
Il Comune di Lanciano non sostiene spese per emolumenti relativi a compensi ad amministratori e sindaci delle partecipate.
Non sussistono operazioni finanziarie o di garanzie reali tra il Comune di Lanciano e le partecipate.
La Composizione dei ratei e risconti e dei proventi ed oneri finanziari sono evidenziati nei singoli bilanci approvati dagli Enti e Società partecipanti all’area di consolidamento;
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CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Il processo di redazione del Bilancio Consolidato richiede che i bilanci delle singole società e del Comune siano redatti sulla base di criteri di valutazione omogenei.
Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto iscrivendo le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1). Lo stesso principio evidenzia altresì che “è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione dei criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi l’informativa supplementare del bilancio consolidato deve specificare le difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base”.
La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione. L’omogeneizzazione dei criteri di valutazione è un processo che per sua natura richiede di essere realizzata progressivamente nel tempo. Non sono state rilevate difformità dei criteri di valutazione.
In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell’elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso.
I criteri di valutazione applicati dai singoli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento sono sinteticamente riportati nella tabella sottostante:
Sintesi dei criteri di valutazione degli organismi del Gruppo Comune di Lanciano
VOCE - COMUNE
- SCUOLA CIVICA DI
MUSICA FEDELE
FENAROLI
- COMUNE
- ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Immobilizzazioni Immateriali Nello stato patrimoniale armonizzato della Scuola Civica di Musica le immobilizzazioni immateriali non sono presenti
Costo storico al netto ammortamento
Immobilizzazioni Materiali Costo di acquisto al netto delle quote di ammortamento e comprensivo delle eventuali spese accessorie di diretta imputazione , le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate
Costo storico al netto dell’ammortamento, Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della
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in aumento del valore dei cespiti
residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote sono state ridotte alla metà per i beni acquistati nell’esercizio Immobilizzazioni Finanziarie Nello stato patrimoniale del
Comune di Lanciano, le immobilizzazioni finanziarie , in gran parte costituite da partecipazioni, sono iscritte al valore del P.N.
Le partecipazioni possedute dalle società iscritte fra le immobilizzazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione
Rimanenze Al costo di acquisto Minore tra costo di acquisto e valore di mercato
Crediti Valore accertato ( valore
nominale) e ricondotti al valore presumibile di realizzo attraverso apposito fondo di svalutazione crediti
Valore presumibile di realizzo . L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti
Debiti Residui passivi Valore Nominale
Ratei e Risconti Criterio effettiva competenza temporale
Criterio effettiva competenza temporale
Fondo Rischi e Oneri Si riferiscono, principalmente, a rischi per contenziosi in corso con significative probabilità di soccombenza
Sono calcolati in base a perdite probabili che a fine esercizio non sono determinabili nel loro ammontare
Ricavi e Proventi Accertamenti Fatturato e contratti
Costi e oneri Impegni Fatture passive
Imposte sul reddito Principio di Competenza
ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO
In base ai principi di consolidamento il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Lanciano deve includere solamente le operazione che gli Enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. “ Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, in un’unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici”
Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste di bilancio consolidato i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei dal gruppo. In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:
-Individuazione delle operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto vendita di
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beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento dividendi , trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.)
-individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all’interno del gruppo ( esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune).
-verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e l’individuazione di eventuali disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi.
- elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.
Laddove le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi, si è proceduto alla loro totale eliminazione nelle corrispondenti voci di bilancio. Per la gestione delle differenze riscontrate nell’elisione delle partite infragruppo non sono stati interessati i conti Differenze da Consolidamento e Riserve di Consolidamento affinché questi riflettessero solo lo scostamento del valore contabile delle partecipazioni e il relativo valore della quota di patrimonio netto. A bilanciamento dell’eventuale squilibrio vengono rilevati nello stato patrimoniale consolidato i maggiori debiti e crediti segnalati rispetto alle partite correlate e nel conto economico consolidato i maggiori costi e ricavi segnalati rispetto alle partite correlate.
Le principali partite di eliminazione-elisione riguardano:
- Eliminazione del valore contabile delle partecipazione della capogruppo in ciascuna componente del gruppo con la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo. Per il dettaglio di tali operazioni si rinvia al paragrafo successivo.
Si precisa che in caso di operazioni oggetto di difforme trattamento fiscale, l’imposta - ai sensi di quanto prevede il principio contabile all. n. 4 al DPCM 28/12/2011 – non è oggetto di elisione.
Pertanto l’Iva pagata dal comune relativamente ad operazioni di natura istituzionale ai componenti del gruppo per i quali l’Iva è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.
Non sono state oggetto di eliminazione le operazioni infragruppo di importo irrilevante
Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni
Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l’ammontare e la natura della differenza tra :
il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante
il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipazione medesima (valore netto contabile)
Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore allo stanziamento di bilancio dell’Ente) si avrà una “differenza di consolidamento”, mentre se è negativo (il patrimonio netto della società ha un valore superiore allo stanziamento di bilancio dell’Ente) si avrà prudenzialmente un “Fondo di Consolidamento per rischi ed oneri futuri”.
La contestuale eliminazione del valore della partecipazione iscritta nel bilancio della controllante e della corretta frazione del patrimonio netto della controllata si rende doverosa al fine di determinare in maniera corretta il valore del patrimonio netto di gruppo. Se non si provvedesse ad eliminare il valore della partecipazione contro la quota di P.N. della controllata si effettuerebbe infatti un errore di duplicazione, in quanto il patrimonio netto della controllata verrebbe conteggiato nel consolidato due volte.
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Le partecipazioni relative alle società incluse nel consolidamento sono state valutate come segue:
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ AL
31.12.2020
Criterio di valutazione
della partecipazione
nel Bilancio 2020 del Comune di
Lanciano
Valore della partecipazione
nel Bilancio 2020 del Comune di
Lanciano
Metodo consolidamento
Frazione Patrimonio Netto della Partecipata di spettanza del
Comune
Differenza di Consolidamento
Riserva di Consolidamento
Patrimonio di terzi evidenziato
nel consolidato
Eco.Lan.s.p.a. Patrimonio netto
650.716,98 Proporzionale 1.778.300,86 1.127.583,88 1.127.583,88 1.398.633,02
S.A.S.I. SPA Patrimonio netto
68.549,98 Proporzionale 175.960,35 107.410,37 107.410,37 169.608,18
MULTISERVIZI ANXANUM SPA
Patrimonio netto
790.283,00 Integrale 1.375.293,42 585.010,42 585.010,42 27.351,58
SCUOLA
CIVICA DI
MUSICA FENAROLI
Patrimonio netto
0
Integrale
60.881,39 60.881,39 60.881,39
Totale
1.880.886,06 1.880.886,06 1.595.592,78La riserva di consolidamento deriva dal parziale inserimento nel valore delle partecipazioni del Comune di Lanciano dei patrimoni netti delle società comprensivi del risultato di esercizio e rideterminazione della quota societaria; tale differenza è determinata dalle diverse date di approvazione del Conto Consuntivo del Comune e dei Bilanci delle Società.
Per cui la stessa viene inserita nella voce di Patrimonio Netto del Bilancio Consolidato quale “Riserva di Capitale ” .
CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI
I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti, sono stati aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro, in proporzione alle partecipazioni, i corrispondenti valori dello stato patrimoniale riclassificato (attivo passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) e per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale).
ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Le società rientranti nell’area di consolidamento hanno chiuso l’esercizio 2020 tutte con un utile di esercizio:
- ANXANUM MULTISERVIZI INTERCOMUNALI SPA … utile di euro 30.009,00 - ECO.LAN. S.P.A………. utile di euro 230.831,00
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- S.A.S.I S.P.A……… utile di euro 810.493,00 - SCUOLA CIVICA DI MUSICA FEDELE FENAROLI …….utile di euro 20.304,66
ANALISI DEL BILANCIO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO
Il Conto Economico al 31.12.2020 si chiude con un risultato consolidato della gestione di Euro 291.526,44 così determinato:
Il risultato consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:
· la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività tipiche " per le quali il Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
· la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
· la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle
“attività
Rispetto al risultato del solo Comune di Lanciano pari ad euro 162.671,44 il bilancio consolidato chiude con un risultato di euro 291.526,44
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ANNO 2020 ANNO 2019
A TOTALE COMPONENTI POSITIVI
DELLA GESTIONE 38.985.142,29 38.531.267,92
B TOTALE COMPONENTI NEGATIVI
DELLA GESTIONE 38.003.279,20 36.997.272,74
A-B DIFFERENZA FRA COMP.POSITIVI E
NEGATIVI DELLA GESTIONE 981.863,09 1.533.995,18
C TOTALE PROVENTI ED ONERI
FINANZIARI
-576.592,11 -823,487,05
D TOTALE RETTIFICHE ATTIVITA’
FINANZIARIE
E TOTALE PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI
391.622,29 2.093.310,77 A-B+C+D+E RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 796.893,27 2.803.818,90
IMPOSTE 505.366,83 530.898,91
RISULTATO DELL’ESERCIZIO 291.526,44 2.272.919,99
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STATO PATRIMONIALE
Di seguito si riporta lo stato patrimoniale consolidato sintetico al 31.12.2020:
1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO
ANNO 2020 ANNO 2019
A CREDITI PER LA PARTECIPAZIONE AL
FONDO DI DOTAZIONE
B IMMOBILIZZAZIONI 96.373.667,65 94.445.195,99
C ATTIVO CIRCOLATE 36.064.444,05 35.055.768,47
D TOTALE RATEI E RISCONTI 1.641.787,34 1.701.049,25
A+B+C+D TOTALE DELL’ATTIVO 134.079.899,04 131.202.013,71
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO
ANNO 2020 ANNO 2019
A TOTALE PATRIMONIO NETTO 38.480.311,30 40.459.458,64
B TOTALE FONDO PER RISCHI ED ONERI 1.711.951,44 2.278.305,86
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 881.261,83 769.906,21
D TOTALE DEBITI 55.050.710,43 49.709.791,11
E TOTALE RATEI E RISCONTI 37.955.664,04 37.984.551,89
A+B+C+D+E TOTALE DEL PASSIVO 134.079.899,04 131.202.013,71
si precisa che, ai sensi dei principi contabili il Fondo Svalutazione crediti rettifica la relativa voce dei crediti iscritti nell’attivo; nel bilancio consolidato la voce crediti dell’attivo non è stata epurata dal fondo svalutazione crediti.
Le maggiori differenze tra il consolidato 2019 e 2020 sono determinate dall’accresciuto valore patrimoniale delle immobilizzazioni della Sasi e dall’aumento dell’idebitamento verso banche per investimenti della Ecolan.
Per il Conto Economico si rileva un sensibile incremento delle attività della Ecolan e dei relativi ricavi e costi di produzione.
I crediti ed i debiti della capogruppo con durata residua superiore ai cinque anni ammontano:
- per i crediti ad euro 4.628.792,13 - per i debiti ad euro 2.886.235,30
La Composizione dei ratei e risconti e dei proventi ed oneri finanziari sono evidenziati nei singoli bilanci approvati dagli Enti e Società partecipanti all’area di consolidamento;
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non si registrano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2020