Egr. Sig.ri
Clienti dello Studio
a mezzo posta elettronica
Roma, lì 12 ottobre 2020
Oggetto: Superbonus 110%
Con il presente documento lo Studio De Marco, nell’ambito dei propri servizi professionali, ha inteso offrire alla Clientela un proprio contributo finalizzato a garantire la corretta fruizione delle agevolazioni connesse agli “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.
Con la presente si affrontano le disposizioni emanate con il “Decreto Rilancio” (DECRETO‐LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID‐19”, convertito con modifiche nella Legge 17 luglio 2020, n. 77) in materia di agevolazioni tributarie spettanti a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
* * * * * * *
La nostra è una instant brochure per dare un immediata informativa alla Clientela su una delle più rilevanti novità emanate con il “Decreto rilancio” in materia di sostegno all’economia.
* * * * * * *
La consapevolezza, un nuovo senso di comunità e l’impegno di tutti sono indispensabili.
Nella certezza che la pandemia da Covid‐19 diventerà, al più presto, solo un brutto ricordo, lo Studio De Marco rimane a vostra disposizione per eventuali chiarimenti o delucidazioni
Studio De Marco dott. Ottavio De Marco dott.ssa Ilaria Cerreta dott. Massimo Fabbri
Sintesi
Il DECRETO‐LEGGE del 19 maggio 2020, n. 34 – “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID‐19” convertito con modifiche nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto molte disposizioni che esplicano i propri effetti in diversi ambiti (sanitario, economico, sociale e tributario).
Con la presente informativa si affrontano le novità introdotte dal “Decreto rilancio” in materia di sostegno alle imprese ed all’economia, in particolare si esamina il provvedimento inserito all’interno dell’art. 119 del
“decreto Rilancio” e rubricato “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”: meglio noto come Superbonus 110%.
Il decreto Rilancio stabilisce una detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute al 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo tra gli aventi diritto (art. 119). Altra importante novità contenuta nel DL Rilancio, introdotta in via sperimentale per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, è la possibilità per i contribuenti destinatari di alcune detrazioni fiscali, di optare, alternativamente, per uno sconto sul corrispettivo dovuto o per la cessione del credito d’imposta (art.121).
La detrazione di imposta, tuttavia, è circoscritta ad alcuni specifici interventi e prevede il rispetto di una rigorosa normativa in considerazione del notevole vantaggio fiscale concesso ai beneficiari.
Soggetti beneficiari
condomini;
persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) su unità immobiliari
Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge n. 266/91, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Le unità immobiliari non residenziali (uffici, magazzini, negozi o capannoni) sono ammesse alle detrazioni solo per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell’edificio di cui fanno parte, a condizione che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%.
Interventi agevolabili:
1) interventi di isolamento termico;
2) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.
3) Interventi per la messa in sicurezza sismica.
L’agevolazione al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico (ex art. 14 del DL n.63/2013) nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano
eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei predetti interventi trainanti.
Per l’accesso all’agevolazione è necessario che gli interventi effettuati nel loro complesso devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di pannelli fotovoltaici o all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
* * * * * * *
La circolare sulle principali novità in materia di “Superbonus 110%” introdotte dal “Decreto rilancio” fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link:
https://www.studiodemarco.net/notizie/
* * * * * * * Contatti
+39 06 3735 1726
studiodemarco@studiodemarco.net www.studiodemarco.net
www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/
www.linkedin.com/company/studiodemarco/
https://t.me/SudioDeMarco
INDICE
1) Introduzione 2) Soggetti beneficiari
3) Tipologia di interventi: interventi principali o trainanti 4) Tipologia di interventi: interventi aggiuntivi o trainati 5) Tipologia di immobili
6) Entità del Superbonus
7) Sconto in fattura e cessione del credito d’imposta 8) Le asseverazioni tecniche
9) Il visto di conformità
10) Documentazione e verifiche dell’Amministrazione finanziaria
11) Detrazione fiscale, cessione del credito o sconto in fattura: quale scelta effettuare?
12) Conclusione
IL SUPERBONUS
1) Introduzione
SUPERBONUS INTRODUZIONE
Il D.L. n. 34/2019 (D.L. “Rilancio”), convertito nella Legge n. 77/2020, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID‐19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici (c.d. Superbonus).
In particolare, l’articolo 119 del citato Decreto Rilancio, nell’incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante, individua;
le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del beneficio;
l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione;
nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa.
Le nuove disposizioni si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (attualmente disciplinato dall’art. 16‐bis del testo unico delle imposte sui redditi, T.U.I.R., di cui al D.p.r. n. 917/1986), inclusi quelli antisismici (c.d. “Sismabonus”, attualmente disciplinati dall’art. 16 del D.L. n.
63/2013), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “Ecobonus”, attualmente disciplinati dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013).
Altra importante novità, introdotta dal D.L. Rilancio all’art. 121 è rappresentata dalla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (c.d. “sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente deve acquisire anche:
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico ‐ che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.
2) Soggetti beneficiari
BENEFICIARI
Ambito soggettivo di applicazione
L’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato al comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, ai sensi del quale le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi effettuati:
dai “condomìni”;
dalle “persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari”. Per tali soggetti il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing". In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000;
dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La risoluzione n. 60/E del 28/9/2020 dell’Agenzia delle Entrate sancisce la validità del limite delle due unità immobiliari solo per gli interventi sulle singole unità immobiliari, mentre per i lavori sulle parti comuni condominiali tale limite viene meno.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio (la mancanza, al momento dell’inizio dei lavori, di un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto certo e legittimo preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione). Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.
Sono ammessi a fruire della detrazione, pertanto, anche:
i familiari conviventi del possessore o del detentore dell’immobile (individuati ai sensi dell’art. 5, co. 5, del TUIR): coniuge, componente dell’unione civile (di cui alla Legge 20/5/2016 n. 76), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del detentore o possessore dell’immobile oggetto dei lavori.
i conviventi di fatto (di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della predetta Legge n. 76/2016) del possessore o del detentore dell’immobile. Ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza” la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al DPR n. 223 del 1989 per cui ai fini fiscali tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 (Risoluzione 28.07.2016 n. 64);
coniuge separato assegnatario dell’immobile di proprietà all’altro coniuge;
sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. La detrazione spetta ai conviventi (familiari o di fatto) a condizione che:
CREDITO D’IMPOSTA E CONTRIBUENTI
FORFETTARI
siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza. La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato); non è dunque necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale del medesimo o del familiare convivente, può infatti trattarsi di residenze secondarie nelle quali potrebbe astrattamente realizzarsi la convivenza.
Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi. Si menziona che ha diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.
Si rappresenta, altresì, che i titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
Si segnala che configurandosi il Superbonus come una detrazione dall’imposta lorda esso non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella c.d. no tax area).
È il caso, ad esempio, dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni che aderiscono al regime forfettario di cui all’art.
1, commi 54‐89 della Legge n. 190/2014, poiché il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.
I predetti soggetti, tuttavia, possono optare ai sensi dell’art. 121 del D.L. Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura) anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del D.L. Rilancio). In alternativa i suddetti contribuenti
“forfettari” possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione. Resta fermo, tuttavia, che qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare direttamente il Superbonus in diminuzione della corrispondente imposta lorda.
Il Superbonus, inoltre, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Si tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato.
Per quanto concerne gli enti locali si rappresenta che essi non possono beneficiare del Superbonus in quanto esenti dall’IRES. Inoltre i Comuni e gli enti locali più in generale, non possono sfruttare il meccanismo della trasformazione della detrazione fiscale in credito d’imposta, previsto dall’art. 121 del D.L. Rilancio. Non possono, quindi, avere accesso, nemmeno in maniera mediata, attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura, a nessun credito collegato alle ristrutturazioni, 110% compreso. Tale indicazione arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 397 del 23 settembre 2020. Una risposta che parte da una domanda relativa al bonus facciate ma che porta a conclusioni decisamente più ampie. Trattandosi, infatti, di una detrazione d’imposta il bonus facciate
FOCUS SUGLI ENTI LOCALI
non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili. Quindi non spetta agli enti pubblici territoriali, esenti dal pagamento dell’Ires. Tale conclusione, per analogia, si può applicare anche al Superbonus.
Anche la strada della cessione del credito, teoricamente percorribile, secondo l’Agenzia delle Entrate è sbarrata. Gli enti locali – dice ancora l’interpello – “non possono neanche esercitare l’opzione prevista dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020”. Non hanno, cioè, la possibilità di scegliere, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, “di ottenere un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da quest’ultimi recuperato sotto formo di credito d’imposta o di cedere un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti”.
3) Tipologia di interventi: interventi principali o trainanti
INTERVENTI AMMISSIBILI
INTERVENTI
TRAINANTI
Isolamento termico degli involucri edilizi
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti
comuni
Ambito oggettivo
Sotto il profilo oggettivo, la detrazione d’imposta spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi “trainati”). Si riportano, nel proseguo, gli interventi agevolabili.
I – Interventi principali o trainanti:
a) Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
Il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura), espressa in W/m2K, definiti dal decreto di cui al comma 3‐ter dell’art. 14 del decreto‐legge n. 63 del 2013.
Per tali interventi il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari ad euro 530.000=
calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (euro 320.000=) e 30.000 euro per 7 (euro 210.0000).
Si rappresenta che la detrazione nella misura del 110% si applica se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
b) Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
Si tratta degli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:
generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento;
collettori solari.
La detrazione, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al regolamento delegato (UE) 305/2011, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla norma UNI 7129‐3, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
Sostituzione di
impianti di climatizzazione
invernale Interventi antisismici
euro 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
euro 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari ad euro 265.000=, calcolato moltiplicando 20.000 euro per 8 (euro 160.000=) e 15.000 euro per 7 (euro 105.000=).
Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il limite di spesa previsto per tale intervento (fino ad euro 48.000) si aggiunge a quello stabilito per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
c) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli “edifici unifamiliari” o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
Impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
Impianti di microgenerazione;
Impianti a collettori solari.
Si tratta dei medesimi interventi agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000, per singola unità immobiliare. La detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. A tale limite di spesa si aggiunge quello previsto nel caso di eventuale installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (fino ad euro 48000=).
Si rappresenta, altresì, che ai fini del Superbonus l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti” non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione (esclusa l’ipotesi dell’installazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al co. 5 dell’art. 119 del D.L. Rilancio). L’agevolazione, tuttavia, spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
d) Interventi antisismici (Sismabonus)
La detrazione per gli interventi antisismici prevista dall’articolo 16, commi da 1‐bis a 1‐
septies, del decreto‐legge n. 63 del 2013 è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all’art.
16‐bis, comma 1, lett. i) del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1°
gennaio 2017, relativi ad edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio.
L’aliquota più elevata si applica, infine, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle
REQUISITI
c.d. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.
Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno dei interventi di cui ai citati commi da 1‐bis a 1‐septies, nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi.
Gli importi di spesa ammessi al Superbonus non possono essere superiori a:
96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari. Il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile. Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all’agevolazione sole se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell’anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo. In caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, ecc.) tale limite deve essere ripartito tra gli stessi per ciascun periodo d’imposta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate anche se accatastate separatamente;
96.000 euro, nel caso di acquisto delle “case antisismiche”;
96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.
Se il credito corrispondente alla detrazione spettante è ceduto ad un’impresa di assicurazione e contestualmente viene stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista ordinariamente dal TUIR è elevata al 90%.
Al riguardo si precisa che la detrazione per i premi assicurativi non può essere “ceduta”
in quanto l’art. 121 del D.L. Rilancio richiama gli “interventi” antisismici dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 e del co. 4 dell’art. 119 del D.L. Rilancio. In sostanza l’impresa di assicurazione potrà acquisire il credito corrispondente al Sismabonus, ma non il credito corrispondente alla detrazione spettante per il premio assicurativo. Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due unità, in quanto l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Si riporta il link per verificare la suddivisione dei comuni italiani in base al rischio sismico, elaborata la Dipartimento della Protezione Civile:
http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/1272515/Mappa+classificazione +sismica+al+31+gennaio+2020+per+comuni/df142eb4‐4446‐42ce‐b53b‐a3abde5d7d48
Requisiti degli interventi ammessi al Superbonus
Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:
rispettare quanto previsto dai due decreti del Mise, pubblicati in data 5 ottobre 2020 nella Gazzetta Ufficiale n. 246, sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni;
assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se non possibile in quanto l’edificio l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.),
ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Nel rispetto dei requisiti previsti, il Superbonus, spetta nei limiti stabiliti per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti e per gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto‐legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi, realizzati sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici familiari nonché sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari, anche se eseguiti mediante interventi di demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria.
4) Tipologia di interventi: interventi aggiuntivi o trainati
INTERVENTI TRAINATI
Interventi di efficientamento
energetico Installazione di
impianti solari fotovoltaici
Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati.
Per ciò che riguarda il significato attribuibile all’espressione “congiuntamente,” la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E/2020 ha precisato che tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”. Secondo l’Amministrazione Finanziaria “La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445”.
La circolare n. 24/E non ha fornito alcuna indicazione con riferimento all’ordine in cui sono eseguiti gli interventi agevolabili e, quindi, si può affermare che gli interventi “trainati”
possano essere eseguiti anche precedentemente agli interventi “trainanti” a condizione che l’inizio sia successivo rispetto all’apertura del “cantiere” dell’intervento “trainante”.
II.a) Interventi di efficientamento energetico
Il Superbonus spetta per gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto‐legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati di cui all’articolo 14 del citato decreto‐legge n. 63 del 2013, devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, nonché rispettare le condizioni che verranno indicate nel proseguo del presente lavoro.
Gli interventi di efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto‐legge n. 63 del 2013 danno diritto al Superbonus, a prescindere dalla effettuazione degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (interventi trainanti), qualora questi ultimi non possono essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. Ai fini del Superbonus è, comunque, necessario che gli interventi indicati nel citato articolo 14 del decreto‐legge n. 63 del 2013, assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se “se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”. Ciò implica che ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Se il contribuente, pertanto, ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad es. per il rifacimento del c.d. “cappotto termico” o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) a marzo 2020 e, quindi, non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio a settembre 2020.
II.b) Installazione di impianti solari fotovoltaici
Il Superbonus si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di:
impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1,
Infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici
comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR n. 412 del 1993:
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
L’applicazione della maggiore aliquota è, comunque, subordinata alla:
installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché antisismici che danno diritto al Superbonus;
cessione in favore del GSE, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non auto‐consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 42‐bis, sono individuati i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, per singola unità immobiliare.
Si rappresenta che il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo, è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.P.R. n. 380 del 2001.
La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25‐bis del decreto‐legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
In caso di installazione, da parte delle comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomìni, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42‐bis del decreto legge n. 162 del 2019, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW.
Per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW spetta la detrazione ordinaria prevista dal TUIR, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto.
La risoluzione n. 60/E del 28/9/2020 dell’Agenzia delle Entrate cambia, tuttavia, il limite di spesa relativo all’installazione di impianti solari fotovoltaici che la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 aveva enunciato. Quest’ultima, infatti, aveva limitato la spesa a 48mila euro, sia per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici che dei sistemi di accumulo integrati in questi impianti. L’Amministrazione finanziaria, nella risoluzione n. 60/E, riferisce che questo chiarimento è da intendersi oramai superato alla luce del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico. Dal Mise, infatti, hanno spiegato che “il predetto limite di spesa di 48mila euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti”. In pratica, questi due tetti si possono sommare, mettendo insieme l’impianto e il relativo sistema di accumulo integrato.
II.c) Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Se l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è eseguito congiuntamente ad un intervento di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale che danno diritto al Superbonus, la detrazione prevista dall’articolo 16‐ter del decreto‐legge n. 63/2013, calcolata su un ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro è elevata al 110%.
Il limite di spesa ammesso alla detrazione, pari ad euro 3.000=, è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno. Il predetto limite è, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.
5) Tipologia di immobili
IMMOBILI OGGETTO DELLE
AGEVOLAZIONI EDIFICI PLURIFAMILIARI INDIPENDENTI E CON ACCESSO
AUTONOMO PARTI COMUNI
Ambito oggettivo di applicazione
Gli interventi in parola, per godere dei benefici previsti, devono essere realizzati su:
parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).:
L’agevolazione riguarda le spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Ai fini del Superbonus l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione (esclusa l’ipotesi dell’installazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma 5 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio).
Ai fini dell’Ecobonus al 110% (ciò non vale invece per il Sismabonus), vengono agevolate al massimo due unità immobiliari possedute dalla stessa persona fisica (ferme restando le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici).
Si rappresenta che l’interrogazione parlamentare n. 05‐04686 del 29/9/2020 apre uno spiraglio a quello che è stato considerato un limite molto rilevante degli immobili per l’accesso al Superbonus. Il chiarimento espresso dal Mef in Commissione Finanze alla Camera si concentra, in particolare, sulla “definizione di edificio unifamiliare e unità immobiliare funzionalmente indipendente” contenuta nella circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 119 del D.L. 34/2020 aveva introdotto il concetto di “edifici plurifamiliari” con unità immobiliari dotate di “autonomia funzionale” per consentire a chi possedeva una villetta a schiera (o un appartamento con ingresso autonomo in una palazzina bi‐trifamiliare) di attuare gli interventi “trainanti” senza essere vincolato alle decisioni degli altri proprietari, assai spesso legati tra loro da un vincolo condominiale come il tetto o una parete in comune.
Più nello specifico gli immobili funzionalmente indipendenti, per usufruire del Superbonus, devono rispettare due requisiti: essere dotati di impianti autonomi (acqua, gas, elettricità, riscaldamento) ed avere un “accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso, che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino di proprietà esclusiva”.
La risposta del Mef afferma che: “In merito alla nozione di accesso da strada, né nella norma, né nella circolare n. 24/E, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata”. Può ritenersi, pertanto, “autonomo anche l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà”.
Secondo una risposta dello stesso Mef alla successiva interrogazione 5‐04688, il perimetro va ulteriormente allargato. E va considerato autonomo anche l’accesso indipendente che passi da aree (quali strada, cortile o giardino) “comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga attraverso un’area di proprietà esclusiva del possessore dell’unità immobiliare oggetto degli interventi agevolabili”.
Le risposte fornite riconoscono con evidenza il diritto al Superbonus, anche se tra la strada e l’unità immobiliare “autonoma” ci sono aree di proprietà non esclusiva del contribuente.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.
Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese
IMMOBILI MERCE E IMMOBILI LOCATI
A TERZI
IMMOBILI ESCLUSI
IMMOBILI APERTI AL PUBBLICO
realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 34/E/2020, ha chiarito che le imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare, nonché le società immobiliari possono portare in detrazione le spese per interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica effettuati anche su immobili “merce”; o locati a terzi. Con tale documento l’amministrazione finanziaria supera il suo precedente orientamento espresso con la Risoluzione n. 303/E/2008 e la Risoluzione n. 340/E/2008, per cui tali soggetti potranno fruire dell’Ecobonus (detrazione ai fini IRPEF/IRES al 65%) e del Sismabonus (detrazione ai fini IRPEF/IRES all’85%) per gli interventi effettuati sugli immobili da loro posseduti o detenuti, indipendentemente dal fatto che tali beni vengano qualificati come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Si segnala che l’incrocio tra questi benefici e la possibilità, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, di cedere il credito o di ottenere lo sconto in fattura (in base all’art. 121 del D.L.
Rilancio) sollevano un interesse addirittura maggiore del Superbonus al 110% che per questi soggetti è stato confinato alle sole quote condominiali di edifici con prevalenza di superficie residenziale.
Sono escluse dalla agevolazioni in esame le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
A1 ‐ Abitazioni di tipo signorile.
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale;
A8 ‐ Abitazioni in ville
Per ville si intendono gli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario)
A/9 – d Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.
Nel caso in cui siano effettuati interventi su edifici che rientrano in una delle categorie catastali sopra indicate, il contribuente potrà, comunque, beneficiare delle altre detrazioni spettanti per tali interventi, in presenza dei requisiti e degli adempimenti necessari a tal fine.
Sono escluse altresì le spese sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni.
Il D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto), all’articolo 80 (dedicato agli interventi nel settore della cultura), prevede che l’incompatibilità tra Superbonus e unità immobiliari “di lusso”
riguarda le unità immobiliari accatastate come A/1, A/8 e A/9 ma, in quest’ultimo caso, solamente se “non aperte al pubblico”. Con il D.L. Agosto, pertanto, i castelli e i palazzi storici possono beneficiare dell’agevolazione al 110% purché si tratti di immobili “aperti al pubblico”. La ratio della norma è permettere a quegli edifici che costituiscono un patrimonio fruibile dalla collettività, di avvalersi delle agevolazioni fiscali possibili per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico e/o di qualificazione antisismica posti a base del Superbonus.
Si rappresenta, altresì, che l’estensione del beneficio non interessa soggetti diversi da quelli indicati dal decreto Rilancio (se il castello o il palazzo sono posseduti da società di capitali, enti commerciali o non – diversi da Onlus, Adv e Aps – si applicano i bonus “tradizionali”, per le persone fisiche, invece, gli interventi super agevolati possono avere ad oggetto due unità immobiliari).
PARTI CONDOMINIALI DEGLI IMMOBILI DI
LUSSO
Si rappresenta, infine, che se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004) o se gli interventi “trainanti” sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica a tutti gli interventi “ecobonus trainati”, senza che debba essere eseguito un lavoro “trainante”, a patto che si raggiunga l’obiettivo del miglioramento delle due classi energetiche (comma 2 dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020).
Da ultimo, si rappresenta che l’Agenzia delle Entrate hanno specificato che anche per quanto riguarda le unità immobiliari classificate in categoria catastale A/1, A/8, A/9 possono fruire del Superbonus al 110% per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, ma non per quelli trainati sulle singole unità.
È il caso, ad esempio, del palazzo ubicato nel centro storico, in cui gli appartamenti del piano nobile sono classificati nella categoria A/1 e quelli inferiori e superiori in altre categorie.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i possessori (o detentori) delle unità immobiliari c.d. di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) possono fruire della detrazione per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio. Tali soggetti, tuttavia, non possono avvalersi del Superbonus per interventi “trainati” realizzati sulle proprie unità, atteso che l’art. 119, comma 15‐bis, del c.d. Decreto Rilancio le esclude espressamente.
I possessori/detentori di tali unità immobiliari, pertanto, possono fruire della detrazione del 110% solo per le spese condominiali relative ai lavori agevolabili con il Superbonus, per la quota parte di loro spettanza in base alle tabelle millesimali (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E/2020 par. 1.1).