La possibilità di cedere il credito d’imposta previsto rappresenta una possibilità di non trascurabile interesse: il contribuente potrà cedere il credito d'imposta a chiunque, ad un altro privato (per esempio un ipotetico parente con capienza d’imposta), allo stesso fornitore od ad un istituto finanziario: la norma non pone limiti a riguardo.
Il limite della cessione può, invece, essere rappresentato dal fatto che si prevede che il credito venga ceduto per intero, non essendo prevista la possibilità di una cessione parziale.
A relativo superamento della problematica, è prevista la possibilità di cedere il credito anche negli anni successivi al primo, per l’importo non ancora usufruito in dichiarazione dei redditi.
La cessione del credito presenta, altresì, delle altre rigidità, in quanto è previsto che la cessione possa essere effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori, secondo uno scaglionamento rigido, con prima cessione non prima di aver eseguito il 30% dei lavori.
Questa previsione, da un punto di vista pratico, può concretizzarsi in difficoltà per il pagamento dei fornitori, ad esempio, anche considerando le tempistiche necessarie nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un istituto finanziario.
Al contrario queste previsioni normative possono favorire contribuenti con liquidità sufficiente ad anticipare la liquidità necessaria per l’effettuazione degli interventi trainanti e trainati previsti, lo strumento sarà di maggior interesse: la possibilità di pagare prima i fornitori (senza le problematiche che possono sorgere dal fatto che il credito possa essere l’operazione, per la cessione sarà necessario redigere un vero e proprio atto, mediante scrittura privata, atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal quale risulti la data da indicare nel quadro D della relativa comunicazione. L’atto non dovrebbe essere soggetto a sede di esecuzione dei lavori: dietro accordo con il fornitore, questi decurterà l’importo scontato direttamente dalla fattura, recuperandolo poi sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ai soggetti terzi (ad esempio alle banche). L’importo dello sconto in fattura può essere variabile, definito da accordo tra le parti, le quali possono stabilire qualsiasi percentuale di sconto applicare finanche al 100% dell’importo della fattura.
Lo sconto in fattura presenta delle problematiche, ma in alcuni casi può rappresentare anche una indiscutibile opportunità. Per il contribuente questa rappresenta la modalità più comoda di usufruire del beneficio fiscale (in quanto potrà limitarsi a eseguire i lavori senza doversi preoccupare delle questioni finanziarie ad essi correlate), ma allo stesso tempo presenta il problema che il fornitore debba essere in grado di anticipare il costo dei lavori per poi recuperare queste somme solo successivamente, in sede di dichiarazione dei Redditi o cedendole ad un terzo: risulta evidente come questo, per molte aziende di ridotte dimensioni, possa risultare un problema di non facile soluzione, motivo per cui, è presumibile che l’accesso a questo modo di fruire dell’agevolazione sarà tendenzialmente più difficile in caso di interventi di ridotta entità e, pertanto, si porrà al di fuori dalla sfera di interesse della maggioranza dei fornitori.
Di contro, la possibilità di optare per uno sconto anche solo parziale dell’importo in fattura, può fare da calmiere a questa problematica e rappresentare un’opportunità per raggiungere
un punto di compromesso tra contribuente e fornitore, il quale potrebbe ad esempio, richiedere il pagamento di un ammontare che possa ricoprire anche solo parzialmente le spese, e il contribuente accettare di pagare un importo che potrà successivamente recuperare in dichiarazione dei redditi o cedere ad un terzo. Ovviamente affinché possa essere attuata tale modalità di fruizione del beneficio è indispensabile che vi sia l’accordo con il fornitore, il quale non è obbligato all’esecuzione dello sconto. Tale circostanza è ribadita dalla stessa Agenzia delle Entrate attraverso la risposta ad interpello n. 325, pubblicata il 9/9/2020. Nel documento in parola l’amministrazione finanziaria ha, infatti, puntualizzato che l’opzione dello sconto in fattura è esercitata “d’intesa con il fornitore”.
Lo sconto sul prezzo d’acquisto dovuto concesso dall’impresa venditrice potrà più facilmente trovare applicazione in caso di acquisto delle c.d. case antisismiche.
Si rappresenta, infine, che ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo, previsti dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), il contribuente deve richiedere il visto di conformità (rilasciato da dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e dai responsabili dei CAF) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Tale aggiuntivo adempimento potrebbe rappresentare un elemento ulteriore di rigidità a sfavore dell’opzione per la cessione del credito, ovvero per lo sconto in fattura.
12) Conclusione
In relazione alle diverse tipologie di interventi ammissibili nella seguente tabella si riportano i limiti di spesa e la detrazione spettante
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Tipologia di intervento N° unità edificio Importo massimo Detrazione spettante 110%
Isolamento termico edifici
unifamiliari ‐ 50.000 € 55.000 €
Isolamento termico
condominio per appartamento facente parte del condominio
da 2 a 8 40.000 € 44.000 €
più di 8 30.000 € 33.000 €
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale edifici unifamiliari
‐ 30.000 € 33.000 €
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominio per appartamento facente parte del condominio
Fino ad 8 20.000 € 22.0000 €
Più di 8 15.000 € 16.500 €
Altri interventi di
efficientamento energetico ‐
Limiti di spesa previsti per ciascun
intervento
‐
Sismabonus ‐ 96.000 ‐
Impianti fotovoltaici ‐ 48.000 € 52.800 €
Colonnine ricarica veicoli
elettrici ‐ 3.000 € 3.300€
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