• Non ci sono risultati.

Condizioni per i pagamenti tramite carte di debito virtuali

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Condizioni per i pagamenti tramite carte di debito virtuali"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Solarisbank.com

Condizioni per i pagamenti tramite carte di debito virtuali

Per i pagamenti abilitati da Solarisbank AG (di seguito denominata la “Banca”) per mezzo di una o più carte di debito virtuali (di seguito deno- minate "Carte virtuali"), si applicano le seguenti condizioni speciali, a integrazione delle Condizioni generali della Banca nonché delle Condizioni per i pagamenti con addebito diretto mediante il sistema di addebito diretto SEPA Core, delle Condizioni per l’online banking, delle Condizioni per le carte di debito (in caso di rilascio di una carta di debito) e qualsiasi ulteriori temini e condizioni dei relativi partner. Le presenti condizioni speciali nonché tutte le altre condizioni possono essere consultate, salvate in formato leggibile e stampate dal sito https://www.solari- sbank.com/de/informazioni-clienti/.

I. Richieste relative a operazioni di pagamento

(1) Le Carte virtuali rilasciate dalla Banca sono carte di debito for- nite al cliente esclusivamente in forma virtuale su un dispositivo mobile, da utilizzare tramite una app partner. L’uso di Google Pay, Apple Pay o servizi analoghi è subordinato all'accettazione di ulte- riori condizioni d’uso specifiche, accessibili tramite li link https://www.solarisbank.com/de/informazioni-clienti/.

(2) Il cliente può utilizzare le Carte virtuali per pagamenti su tutti i terminali POS con accettazione VISA contactless in Italia e all’estero, a condizione che sia stato attivato il pagamento mobile tramite Google Pay, Apple Pay o servizi analoghi. Inoltre, le Carte virtuali possono essere utilizzate per acquisti online. A tal fine, le informazioni sulle Carte virtuali (n. carta di debito, data di sca- denza e codice di controllo) necessarie per tale forma di paga- mento possono essere richiamate dal cliente nella app partner.

Inoltre, il pagamento per acquisti online è possibile anche con me- todi in app o altri metodi di pagamento messi a disposizione da Google Pay, Apple Pay o fornitori analoghi, a condizione che tale servizio sia supportato dagli esercenti convenzionati. Gli esercenti convenzionati si possono riconoscere dai simboli di accettazione della VISA, così come Google Pay, Apple Pay o dai relativi sistemi di pagamento.

(3) Dato che non è necessario inserire un numero di identifica- zione personale (codice PIN), questo non viene fornito al cliente per l’uso delle Carte virtuali.

(4) Ogni Carta virtuale è associata a un conto specifico della carta del cliente. Al conto della carta si applicano le condizioni disponi- bili al link https://www.solarisbank.com/de/informazioni-clienti/

II – Clausole relative alle funzioni della carta 1. Autorizzazione dei pagamenti da parte del cliente

(1) In caso di utilizzo delle Carte virtuali su terminali POS, ogni operazione di pagamento deve essere autorizzata mediante carat- teristiche biometriche (scansione dell’impronta digitale o ricono- scimento facciale) o un codice di sblocco del dispositivo (pas- sword) (elementi di autenticazione), tranne il caso di deroga am- messa in via eccezionale a causa del tipo di pagamento, ad es. per piccoli importi.

(2) In caso di utilizzo delle Carte virtuali per acquisti online, il cliente, previa consultazione dell’esercente convenzionato, può in via eccezionale derogare alla necessità di sottoscrivere una rice- vuta, limitandosi invece a fornire il numero della carta di debito.

(3) Negli acquisti online, l'autenticazione del cliente può avvenire anche utilizzando su richiesta gli elementi di autenticazione del

cliente concordati separatamente. Gli elementi di autenticazione sono

- elementi di conoscenza (qualcosa che il cliente conosce, ad es.

una password online);

- elementi di possesso (un oggetto posseduto dal cliente, ad es.

un dispositivo mobile per generare e ricevere un numero di transazione usa-e-getta (TAN) come prova del possesso) o - elementi di inerenza (una caratteristica che contraddistingue

il cliente, ad es. l’impronta digitale).

(4) Con l’uso delle Carte virtuali su terminali POS o negli acquisti online in conformità ai paragrafi dal n. 1 al 3 con lo sblocco di cui al paragrafo 1 o 3 (se richiesto), il cliente esprime il suo consenso (l'autorizzazione) al completamento del pagamento. Dopo aver espresso il consenso, il cliente non può annullare il pagamento.

2. Blocco di una somma di denaro disponibile

(1) La Banca ha il diritto di bloccare una somma di denaro disponi- bile entro il massimale (cfr. punto II.5) se

- l’operazione di pagamento è stata avviata dal beneficiario del pagamento e

- anche il cliente acconsente al blocco della somma di denaro esatta.

(2) Fermo restando ogni altro diritto riconosciuto per legge o con- trattualmente, la Banca svincola l’importo esatto senza indugio (unverzüglich) dopo aver ricevuto comunicazione dell'esatto am- montare del pagamento ovvero dopo aver ricevuto l’ordine di pa- gamento.

3. Rigetto di pagamenti tramite carta da parte della Banca (1) La banca ha il diritto di respingere il pagamento tramite carta se

- il cliente non si è identificato con gli elementi di autenticazione illustrati al punto II.1, paragrafi 1 e 3,

- non è stato rispettato il massimale di cui al punto II.5 oppure - la Carta virtuale corrispondente è bloccata.

(2) Il cliente ne riceve comunicazione tramite il dispositivo su cui sono state utilizzate le Carte virtuali, durante il processo di paga- mento per un acquisto online oppure tramite la app partner in uso.

(3) La Banca si riserva altresì il diritto di respingere pagamenti an- che quando il rigetto è giustificato da ragioni oggettive (ad es. l’uso delle Carte virtuali per il gioco d'azzardo in casino, anche online).

4. Periodo di esecuzione

Il processo di pagamento è avviato dal beneficiario. Al ricevimento dell’ordine di pagamento da parte della Banca, quest’ultima è te- nuta a verificare che la somma in questione sia ricevuta dal forni- tore dei servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro il

(2)

Solarisbank.com

limite di tempo indicato nell’"Elenco dei costi e servizi”. L’ "Elenco dei costi e servizi” può essere consultato, salvato in formato leggi- bile e stampato dal sito https://www.solarisbank.com/de/informa- zioni-clienti/.

5. Massimale

(1) Il cliente può utilizzare la Carta virtuale solo entro il saldo at- tivo disponibile sul conto della carta cui è associato.

(2) Al cliente è concesso un importo massimo giornaliero/mensile, che non dipende dal saldo attivo esistente sul conto della carta cui è associato. Il cliente può verificare la somma massima disponibile per l’operazione in qualsiasi momento, all’interno della app part- ner.

(3) Anche se il cliente non rientra nel massimale, la Banca ha il di- ritto di esigere il rimborso delle spese derivanti dall’uso delle Carte virtuali. L’autorizzazione di singole operazioni non com- porta né l'erogazione di credito né un incremento di un credito concesso in precedenza, tuttavia è concessa nell'attesa che il saldo delle operazioni sia garantito nel momento in cui diventa esigibile.

(4) Qualora la registrazione delle operazioni superi il saldo del conto disponibile o un fido concesso in precedenza, la contabiliz- zazione porta a uno scoperto tollerato. In caso di scoperto tolle- rato, non maturano interessi passivi.

III – Obbligo di diligenza del cliente e obblighi di collaborazione 6.1 Protezione degli elementi di autenticazione per le operazioni di pagamento

Il cliente è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere da ogni accesso non autorizzato i propri elementi di autenticazione per le operazioni di pagamento, concordati con la Banca (cfr. punto II.1, par. (1) e (3)). In caso contrario sussiste il ri- schio che gli elementi di autenticazione per le operazioni di paga- mento possano essere esposti a un abuso o altro uso non autoriz- zato.

Al fine di proteggere i singoli elementi di autenticazione, il cliente deve prestare particolare attenzione a quanto segue:

(a) elementi di conoscenza, come la password, devono essere mantenuti segreti; in particolare

- non possono essere comunicati verbalmente (ad es. tele- fonicamente o di persona);

- non possono essere trasmessi per iscritto al di fuori dell’operazione di pagamento (ad es. per e-mail o tramite servizi di messaggistica);

- non possono essere conservati elettronicamente in modo non sicuro (ad es. salvataggio della password come testo in chiaro sul dispositivo mobile) né

- possono essere registrati su un dispositivo o memorizzati come trascrizione con un dispositivo che funge anche da elemento posseduto (ad es. dispositivo mobile) o mezzo per controllare l'elemento di inerenza (ad es. dispositivo mobile con applicazione per il pagamento o il sensore di lettura dell’impronta digitale).

(b) Gli elementi di possesso, come un dispositivo mobile, devono essere protetti da ogni abuso, in particolare

- occorre impedire che persone non autorizzate possano accedervi (ad es. telefono cellulare);

- occorre impedire che altre persone possano utilizzare l'applicazione per i pagamenti (ad es. app partner) sul di- spositivo mobile (ad es. telefono cellulare);

- l’applicazione per le operazioni di pagamento (ad es. app partner) sul dispositivo mobile del cliente deve essere di- sattivata prima che il cliente cessi di possedere il suo di- spositivo mobile (ad es. perché venduto o altrimenti ce- duto) e

- le prove del possesso (ad es. SMS inviato al numero di cel- lulare con password uniche) non devono essere cedute verbalmente (ad es. telefonicamente) o per iscritto (ad es.

per e-mail o tramite servizi di messaggistica) al di fuori dei processi di pagamento online.

(c) Gli elementi di inerenza, come l’impronta digitale del cliente, possono essere utilizzati esclusivamente come elemento di autenticazione su un dispositivo mobile del cliente per opera- zioni di pagamento, a condizione che sullo stesso non siano salvati elementi di inerenza di altre persone. Se sul dispositivo mobile utilizzato per le operazioni di pagamento sono memo- rizzati gli elementi di inerenza di altre persone, per le opera- zioni di pagamento online occorre utilizzare l'elemento noto trasmesso dalla Banca (ad es. password online) anziché l’ele- mento di inerenza salvato sul dispositivo mobile.

6.2 Obblighi di controllo per operazioni di pagamento online Qualora, in caso di operazioni di pagamento, al cliente vengano co- municati gli estremi dell’operazione di pagamento (ad es. nome dell’esercente convenzionato e ammontare dell’operazione), il cliente è tenuto a verificare la correttezza di tali dati.

6.3 Obblighi di comunicazione e denuncia del cliente

(1) Qualora il cliente giunga a conoscenza di un abuso delle sue Carte virtuali, occorre comunicarlo immediatamente alla Banca per predisporre il blocco delle Carte virtuali. Il cliente è altresì te- nuto a denunciare immediatamente ogni abuso alla polizia.

(2) Il cliente deve comunicare alla Banca senza indugio (unver- züglich) qualsiasi operazione non autorizzata o errata non appena viene individuata.

(3) Il cliente può sbloccare le Carte virtuali se il motivo del loro blocco è venuto meno.

7. Obbligo di pagamento del cliente

La Banca si impegna a saldare i crediti immediatamente esigibili degli esercenti convenzionati, nei confronti del cliente, a seguito dell’uso delle Carte virtuali. Il cliente, a sua volta, è tenuto a rim- borsare alla Banca detti importi.

Le contestazioni e gli altri reclami del cliente derivanti dal rap- porto contrattuale con un esercente convenzionato con cui sono state utilizzate le Carte virtuali devono essere esposti diretta- mente a quell’esercente convenzionato.

8. Conversione di valuta estera

(1) Fatto salvo quanto diversamente concordato con il cliente (ad es. in virtù di diverse condizioni), qualora il cliente utilizzi le Carte virtuali per operazioni non denominate in euro, il conto della carta associato sarà comunque addebitato in euro.

(2) Fatto salvo quanto diversamente concordato con il cliente (ad es. in virtù di diverse condizioni), il tasso di cambio di riferimento

(3)

Solarisbank.com

per le operazioni in valuta estera è determinato sulla base dell’”Elenco dei costi e servizi” della Banca (cfr. punto II.4).

(3) Qualsiasi variazione del tasso di cambio di riferimento indicato nelle regole di conversione in conformità al punto II.8, par. 2 ha ef- ficacia immediata, senza preventiva comunicazione al cliente.

9. Commissioni

(1) Le commissioni dovute dal cliente alla Banca sono stabilite sulla base dell’”Elenco dei costi e servizi” della Banca (cfr. punto II.4).

(2) Le variazioni delle commissioni devono essere proposte al cliente per iscritto almeno due mesi prima della loro entrata in vi- gore. Qualora il cliente abbia concordato un mezzo elettronico per le comunicazioni con la Banca nell'ambito del rapporto commer- ciale, le variazioni possono essere proposte anche con questo mezzo. Il cliente può accettare o rifiutare le variazioni prima della data di entrata in vigore proposta. Qualora il cliente ometta di co- municare la sua accettazione o il rifiuto prima della data proposta per l’entrata in vigore delle variazioni, vale la presunzione di con- senso del cliente. La proposta da parte della Banca deve contenere un riferimento specifico a tale consenso tacito.

(3) Il cliente, informato delle variazioni delle commissioni, può re- cedere dal rapporto senza preavviso né alcun costo, prima della data proposta per l’entrata in vigore delle variazioni. La proposta da parte della Banca deve contenere un riferimento specifico a tale diritto di recesso.

(4) In caso di commissioni e variazioni alle stesse in relazione a pa- gamenti da parte di clienti che non sono consumatori, si applica quanto previsto dall'articolo 12 delle Condizioni generali della Banca.

10. Diritto del cliente al rimborso, alla revisione e al risarcimento 10.1 Rimborso in caso di operazione non autorizzata

Nel caso di un’operazione non autorizzata, effettuata mediante l’uso della Carta virtuale con un esercente convenzionato, la Banca non vanta alcun diritto nei confronti del cliente per il rim- borso delle proprie spese. La Banca è tenuta a rimborsare al cliente l’intera somma, senza indugio (unverzüglich). Qualora l’im- porto sia stato addebitato su un conto, la Banca è tenuta a ripristi- narne il saldo che il conto avrebbe presentato se l’operazione non autorizzata non avesse avuto luogo. Conformemente all’”Elenco dei costi e servizi" (cfr. punto II.4), tale obbligazione deve essere eseguita entro la fine del giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca è stata informata dell’operazione non autorizzata o ne è altrimenti giunta a conoscenza. Qualora la Banca abbia infor- mato per iscritto l'autorità competente di avere fondato motivo di sospettare una condotta fraudolenta da parte del cliente, deve esaminare senza indugio (unverzüglich) la sua obbligazione di cui alla frase 2 e adempiere all’obbligazione nel momento in cui il so- spetto di truffa non sia confermato.

10.2 Diritti in caso di mancata esecuzione ovvero esecuzione scorretta o tardiva di un’operazione autorizzata

(1) In caso di mancata o scorretta esecuzione di un’operazione au- torizzata mediante l’uso della Carta virtuale con un esercente con- venzionato, il cliente può pretendere dalla Banca l’immediato rim- borso dell’intero importo dell’operazione laddove l’operazione

non abbia avuto luogo o sia stata eseguita in modo scorretto. Qua- lora l’importo sia stato addebitato sul conto di una carta associato, la Banca è tenuta a ripristinarne il saldo che il conto avrebbe pre- sentato se l’operazione non andata a buon fine o scorretta non avesse avuto luogo.

(2) A integrazione di quanto previsto dal par. 1, il cliente può esi- gere dalla Banca il rimborso di commissioni o interessi che gli sono stati addebitati dal suo conto della carta associato, in relazione all’operazione autorizzata che non è andata a buon fine o è stata eseguita in modo scorretto.

(3) Qualora l’importo del pagamento venga ricevuto dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario dopo la scadenza del pe- riodo di esecuzione previsto dal punto II.4 (in ritardo), il beneficia- rio può domandare al suo fornitore di servizi di pagamento di ac- creditare l’importo in questione sul suo conto come se il paga- mento tramite carta fosse stato eseguito correttamente.

(4) Qualora un’operazione autorizzata non sia andata a buon fine ovvero sia stata eseguita in modo scorretto, la Banca, su richiesta del cliente, è tenuta a indagare sull’operazione e riferirgli su quanto riscontrato.

10.3 Diritti di risarcimento del cliente a seguito di operazioni non autorizzate ovvero di mancata o scorretta esecuzione di opera- zioni autorizzate

Nel caso di un’operazione non autorizzata o della mancata o scor- retta esecuzione di un’operazione autorizzata, il cliente può esi- gere dalla Banca il risarcimento dei danni non rientranti nei punti II.10.1 e II.10.2. Questo non vale qualora la Banca non sia re- sponsabile dell’inadempimento. In tale contesto, la Banca ri- sponde delle obbligazioni assunte da un intermediario incaricato, come se fossero state assunte dalla Banca stessa, tranne il caso in cui la responsabilità sia riconducibile prevalentemente a un inter- mediario indicato dal cliente. In caso di utilizzo della Carta virtuale in un Paese al di fuori dell'Italia e dello Spazio Economico Europeo, la responsabilità della Banca per la colpa di un soggetto coinvolto nell'esecuzione dell’operazione di pagamento è limitata alla dili- gente selezione di tale soggetto e impartizione di istruzioni al me- desimo. Qualora il cliente abbia contribuito all’insorgenza di un danno per colpa, per determinare l’entità del danno imputabile alla Banca e al cliente si applicherà il principio del concorso di colpa. La responsabilità in virtù del presente paragrafo è limitata a € 12.500 a operazione. Detta limitazione della responsabilità non si applica:

- per operazioni non autorizzate dal cliente mediante l’uso delle Carte virtuali

- in caso di dolo o colpa grave da parte della Banca - a rischi assunti dalla Banca in modo specifico e

- a pregiudizi di un interesse subiti dal cliente qualora sia un consumatore.

10.4 Periodo per l'esercizio delle pretese di cui ai punti da II.10.1 a II.10.3

Le pretese nei confronti della Banca di cui ai punti da II.10.1 a II.10.3 sono escluse qualora il cliente non abbia comunicato alla Banca, al più tardi entro 13 mesi dalla data di addebito dell’opera- zione, che un’operazione non è stata autorizzata o completata, ov- vero è stata eseguita tardivamente o in modo scorretto. Il termine di 13 mesi per la comunicazione decorre solo a condizione che la

(4)

Solarisbank.com

Banca abbia comunicato al cliente la contabilizzazione dell’adde- bito a seguito dell’operazione, con i mezzi pattuiti, al più tardi en- tro un mese dalla contabilizzazione di quell'addebito; in caso con- trario la decorrenza di tale termine sarà determinata dalla data di tale comunicazione. Le pretese nascenti da responsabilità di cui al punto II.10.3 possono essere avanzate dal cliente anche dopo il termine del periodo previsto per la comunicazione, di cui alla 1 frase, qualora il cliente non abbia potuto rispettare la scadenza per ragioni al di fuori del suo controllo.

10.5 Diritto di rimborso in caso di operazione non autorizzata in assenza di uno specifico importo e periodo per l'esercizio del di- ritto

(1) Il cliente può esigere il rimborso dell’intero importo dell’opera- zione senza indugio (unverzüglich - rimborso tempestivo) qualora abbia autorizzato un’operazione con un esercente convenzionato in un modo tale per cui

- l’importo esatto non era specificato nell'autorizzazione e - il processo di pagamento supera l’importo che il cliente

avrebbe potuto prevedere, dato il suo precedente comporta- mento di spesa, il contenuto del contratto della carta e le cir- costanze nel caso di specie; non possono essere tenuti in con- siderazione motivi legati all'eventuale conversione di valuta qualora come base sia stato utilizzato il tasso di cambio di rife- rimento concordato.

(2) Il cliente è tenuto a illustrare le circostanze su cui si fonda la ri- chiesta di rimborso rivolta alla Banca.

(3) Il diritto di rimborso è escluso qualora non venga esercitato nei confronti della Banca entro otto settimane dalla data in cui l’ope- razione è stata addebitata sul conto della carta associato.

10.6 Esclusione della responsabilità e opposizione

Sono escluse le pretese del cliente nei confronti della Banca di cui ai punti da II.10.1 a II.10.5 qualora le circostanze su cui si fonda una pretesa

- derivino da un evento inconsueto o imprevedibile su cui la Banca non ha alcuna influenza e le cui conseguenze non si sa- rebbero potute evitare nonostante la ragionevole diligenza applicata (dovuta diligenza) ovvero

- vengano create dalla Società a seguito di un obbligo di legge.

11. Responsabilità del cliente per operazioni non autorizzate 11.1 Responsabilità del cliente fino alla comunicazione di blocco (1) Qualora le Carte virtuali o le informazioni sulle stesse necessa- rie per le operazioni di pagamento in acquisti online siano oggetto di un abuso e questo porti a operazioni non autorizzate mediante l’uso delle Carte virtuali con un esercente convenzionato, il cliente risponde esclusivamente dei danni provocati fino al momento della comunicazione di blocco, qualora abbia violato le proprie ob- bligazioni intenzionalmente (vorsätzlich) o per colpa grave (grob fahrlässig).

(2) Il cliente non è tenuto a rispondere in conformità al para- grafo 1, qualora non abbia potuto riscontrare l’abuso della Carta virtuale o delle relative informazioni necessarie per le operazioni di pagamento in acquisti online, prima del verificarsi di un accesso non autorizzato.

(3) Qualora il cliente non sia un consumatore ovvero una Carta vir- tuale o le relative informazioni necessarie per le operazioni di pa- gamento in acquisti online siano utilizzate in un Paese al di fuori dell’Italia e dello Spazio Economico Europeo, il cliente dovrà farsi carico del danno di cui al par. 1, derivante da un’operazione non autorizzata, nel caso in cui abbia violato le proprie obbligazioni na- scenti dalle presenti clausole per colpa (fahrlässig). Qualora la Banca abbia contribuito al verificarsi del danno per via di un suo inadempimento, è tenuta a rispondere del danno sorto in misura corrispondente al suo concorso di colpa.

(4) Qualora vengano eseguite operazioni non autorizzate prima della comunicazione di blocco e qualora il cliente abbia tenuto una condotta fraudolenta, ovvero intenzionalmente (vorsätzlich) o per colpa grave (grob fahrlässig), abbia violato propri obblighi di dili- genza previsti dalle presenti condizioni, il cliente deve farsi carico dell’intero ammontare del danno derivante. La colpa grave (grobe Fahrlässigkeit) da parte del cliente è presunta in particolare qua- lora il cliente, per colpa (schuldhaft), abbia omesso di comunicare alla Banca la perdita, il furto o l’abuso dell’operazione senza indu- gio (unverzüglich) dopo esserne giunto a conoscenza.

(5) La responsabilità per danni cagionati entro il periodo in cui si applica li limite alle operazioni è circoscritta in ogni caso al saldo attivo sul conto della carta associato alla Carta virtuale in que- stione.

(6) Il cliente non è tenuto a risarcire il danno di cui ai parr. 1, 3 e 4 qualora non sia stato in grado di inviare la comunicazione di blocco poiché la Banca non disponeva di modalità sicure di accettazione della comunicazione di blocco.

(7) In deroga ai parr. 1 e 3, il cliente non è tenuto al risarcimento del danno qualora la Banca non abbia richiesto al cliente di fornire un’autenticazione forte in conformità all’art. 1 (24) della Legge te- desca in materia di vigilanza sui servizi di pagamento (Za- hlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG) ovvero qualora il beneficiario o il suo fornitore dei servizi di pagamento non abbia accettato tale autorizzazione forte del cliente nonostante la Banca fosse obbli- gata a fornire un'autenticazione forte del cliente ai sensi dell'art. 55 ZAG. L'autenticazione forte del cliente richiede in par- ticolare l’uso di due elementi di autenticazione distinti, da sce- gliere fra le categorie degli elementi noti (ad es. password), degli elementi posseduti (ad es. un dispositivo mobile) o degli elementi di inerenza (una caratteristica che contraddistingue il cliente, ad es. l’impronta digitale del cliente).

(8) I paragrafi 2 e dal 5 al 7 non si applicano qualora il cliente abbia agito dolosamente.

11.2 Responsabilità del cliente dopo la comunicazione di blocco Qualora l’abuso o qualsiasi altro uso non autorizzato delle Carte virtuali o delle relative informazioni, necessarie per operazioni di pagamento in acquisti online da parte del cliente o di un rappre- sentante autorizzato, sia stato segnalato alla Banca, il cliente non è tenuto a risarcirla per alcun danno sorto dopo la comunicazione di blocco a seguito di operazioni mediante uso delle Carte virtuali o delle relative informazioni necessarie per operazioni di paga- mento in acquisti online. Qualora il cliente agisca dolosamente deve rispondere altresì di qualsiasi danno sorto dopo la comunica- zione di blocco.

(5)

Solarisbank.com

12. Diritto di recesso del cliente

Il cliente può recedere dal contratto della carta in qualsiasi mo- mento, senza alcun preavviso.

13. Diritto di recesso della Banca

(1) La Banca può recedere dal contratto della carta con un congruo periodo di preavviso di almeno due mesi. La Banca è tenuta a rece- dere dal contratto con un periodo di preavviso più lungo qualora questo sia necessario tenuto conto degli interessi legittimi del cliente.

(2) La Banca può risolvere il contratto della carta con effetto im- mediato in presenza di una giusta causa (wichtiger Grund) che renda irragionevole per la Banca il mantenimento del contratto della carta, anche dopo un’accurata valutazione degli interessi le- gittimi del cliente.

14. Effetti dello scioglimento del contratto

(1) Dalla data di efficacia dello scioglimento del contratto confor- memente ai punti II.12 o II.13, il diritto d’uso del cliente su tutte le Carte virtuali cessa e non è più possibile utilizzarle.

(2) L’eventuale saldo positivo rimanente sul conto associato alla Carta virtuale in questione al momento dello scioglimento del con- tratto deve essere rimborsato al cliente alla fine del periodo con- tabile, purché il saldo positivo non sia bloccato da un’operazione già autorizzata. Il rimborso deve avvenire entro 20 giorni lavora- tivi bancari su un conto corrente bancario che il cliente è tenuto a indicare.

15. Blocco di Carte virtuali

(1) La Banca può bloccare le Carte virtuali

- se ha il diritto di risolvere il contratto della carta per giusta causa (wichtiger Grund),

- se il blocco è giustificato da motivi essenziali legati alla sicu- rezza della Carta virtuale in questione ovvero

- se sussiste il sospetto di uso non autorizzato o fraudolento della Carta virtuale in oggetto.

(2) La Banca è tenuta a informare il cliente del blocco, specifican- done in motivi, possibilmente prima o almeno subito dopo il blocco. La Banca sbloccherà la Carta virtuale in questione, su ri- chiesta del cliente, qualora vengano meno i motivi del blocco. An- che in tal caso la Banca è tenuta a informarne il cliente senza indu- gio (unverzüglich).

Riferimenti

Documenti correlati

Le possibilità di utilizzo della Carta (pagamenti online, prelievo di contanti in Svizzera e all’estero, pagamenti senza contatto, mobile payment, ecc.) sono stabilite dalla

INTEGRA elettrica CVP0673QV 60x60 Vetrata antieffrazione bianco A1000164 Finestra per tetti piani.. INTEGRA elettrica CVP0673QV 60x90 Vetrata antieffrazione bianco A1000165 Finestra

Se la società che ha salvato sulla Carta di Debito una applicazione ag- giuntiva generata dalla società consente al titolare della Carta di proteggere l'accesso a questa

1 Se la valuta di transazione non corrisponde alla valuta del conto, per i prelevamenti di contanti presso i bancomat di CS e presso i punti di distribuzione di altri

Come i diversi reparti di un‘azienda possono trarre vantaggio dalle carte virtuali La carta di credito virtuale: un sistema versatile con un enorme potenziale di crescita

L’Esercente si impegna pertanto a garantire la possibilità al personale incaricato della Società – ivi compresi eventuali collaboratori e/o consulenti esterni - di accedere,

 Se Agilent fornisce servizi di installazione e formazione, gli utenti dello strumento devono essere presenti durante l'installazione e la formazione al fine di non

Prelievo denaro su circuito BANCOMAT®: è il servizio in forza del quale la Banca (“Emittente”), attraverso il rilascio di una Carta, consente al Titolare di effettuare prelievi