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Successione legittima: ultime sentenze

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Successione legittima: ultime sentenze

Autore: Redazione | 16/11/2021

Legittimazione all’esercizio di un diritto del de cuius; diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

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Successione legittima: qualità di erede

In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell’art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, nel caso in cui essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o il matrimonio – può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell’art. 452 c.c..

Tribunale Ancona, Civile, Sentenza 13 gennaio 2021 n. 30

Procedimento giudiziale per l’assunzione in caso di successione legittima nello stesso grado

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., l’art. 18, secondo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, nella parte in cui afferma che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado è preferito il più anziano», anziché prevedere che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso».

La correlazione posta dalla disposizione censurata dal Tribunale di Bolzano fra la regola del maggiorascato e l’esigenza obiettiva di mantenere indiviso il fondo è il frutto di una ormai superata concezione patriarcale della famiglia come entità bisognosa della formale investitura di un capo del gruppo parentale. La presunzione di idoneità del primogenito è irragionevole, perché non pregiudica soltanto l’interesse della persona discriminata, ma lo stesso istituto del maso e, dunque, la tutela oggettiva della res frugifera. Il criterio di preferenza per la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso, nel contesto attuale, appare, invece, perfettamente idoneo a chiudere la disciplina con una previsione flessibile e di respiro generale, che si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con i principi costituzionali, con le peculiarità dell’istituto del maso chiuso e con i principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di successione legittima e di divisione ereditaria. (Precedenti

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citati: sentenze n. 193 del 2017, n. 185 del 2015, n. 48 del 2015, n. 40 del 1957 e n. 505 del 1988).

La tutela accordata all’istituto del maso chiuso non giustifica qualsiasi deroga ai principi dell’ordinamento, ma soltanto quelle che siano funzionali alla conservazione dell’istituto, nelle sue essenziali finalità e specificità, e che non comportino la lesione di principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.

(Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2017, n. 173 del 2010, n. 340 del 1996, n.

40 del 1957 e n. 5 del 1957).

L’elenco di cui all’art. 3, primo comma, Cost. non deve ritenersi tassativo, esprimendo piuttosto il generale divieto di arbitrarie discriminazioni, confermato dal coordinamento ermeneutico con l’art. 21 CDFUE, che espressamente vieta, al paragrafo n. 1, qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l’altro, sull’età.

Corte Costituzionale, Sentenza 9 febbraio 2021 n. 15

Lesione della quota di legittima: onere della prova

Il legittimario che lamenti di essere stato leso nei diritti a lui riservati per legge da parte di atti dispositivi posti in essere dal de cuius sia inter vivos che mortis causa, può chiedere l’accertamento giudiziale della quota a lui riservata sul patrimonio relitto e la reintegrazione nella stessa in seguito a una operazione matematica di riunione c.d. fittizia degli atti dispositivi lesivi al patrimonio relitto, detratti i debiti ereditari. A tal fine, è onere dello stesso indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota legittima, allegando e comprovando ciascuno degli elementi necessari, ai sensi dell’art. 556 c.c., per la determinazione della quota disponibile. Tali oneri di deduzione, nondimeno, non implicano la necessità di precisare nella domanda l’entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima.

Tribunale Monza, Sezione 4, Civile, Sentenza 18 novembre 2020 n. 1563

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Il rapporto di parentela con il de cuius

In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il “de cuius”, quale titolo che, a norma dell’art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, ove essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o il matrimonio – può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell’art. 452 c.c.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Ordinanza 14 ottobre 2020 n.

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Successione legittima: quando può coesistere con quella testamentaria?

La successione legittima può coesistere con quella testamentaria nell’ipotesi in cui il de cuius non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, nel caso di testamento che, senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati.

Tribunale Savona, 01/08/2019, n.758

Successione legittima: diritto spettante al coniuge superstite

In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del “de cuius” in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato “ex lege”, sicché la sua concreta attribuzione, nell’ambito di una controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una espressa richiesta in tal senso.

Tuttavia, ove il giudice di primo grado abbia disposto la divisione della comunione ereditaria senza detrarre il valore capitale del menzionato diritto spettante al coniuge superstite (in aggiunta alla quota attribuita dagli artt.

581 e 582 c.c.) e questa statuizione implicita negativa sul punto non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, il riconoscimento del citato diritto

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di abitazione ad opera del giudice di appello è impedito dalle preclusioni processuali maturate e, in specie, dal giudicato interno formatosi al riguardo.

Cassazione civile sez. II, 26/03/2019, n.8400

Diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare

In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui, all’art.

540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall’asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall’art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del de cuius.

Tribunale Ancona sez. II, 14/10/2019, n.1712

Successione legittima e disposizioni a titolo universale

L'”institutio ex re certa”, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell’art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell’art. 588 c.c., non ricostituiscono l’unità.

Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell’istituito “ex re certa”, va inteso nel senso che l’acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.

Corte di Cassazione civile, sez. II, 3/07/2019, n. 17868

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Acquisto della qualità di erede

In tema di successioni “mortis causa”, ai fini dell’acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell’eredità che segue l’apertura della successione, essendo necessaria l’accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza.

Corte di Cassazione civile, 6/03/2018, n. 5247

Successione legittima: accettazione tacita dell’eredità

Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede “ab intestato”, ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il

“de cuius”, al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l’esistenza di tale rapporto, producendo l’atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all’eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l’eredità, circostanza che può ricavarsi dall’esercizio stesso dell’azione.

Cassazione civile sez. II, 19/03/2018, n.6745

Apertura della successione legittima e diritti del coniuge superstite

I diritti sull’abitazione adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti dall’art. 540, comma 2, c.c., spettano al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., essendo i detti diritti finalizzati a dare tutela, sul piano patrimoniale e su quello etico-sentimentale, al coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona.

Cassazione civile sez. II, 05/02/2018, n.2754

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L’apertura della successione legittima

In considerazione dell’autonomia e della diversità dell’azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione, il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all’apertura della successione legittima non comporta un giudicato implicito sulla insussistenza della lesione della quota di legittima, sicché ciascun coerede condividente, pur dopo la sentenza di divisione divenuta definitiva, può esperire l’azione di riduzione della donazione compiuta in vita dal

“de cuius” in favore di altro coerede dispensato dalla collazione, chiedendo la reintegrazione della quota di riserva e le conseguenti restituzioni.

Cassazione civile sez. VI, 11/01/2018, n.536

Principio dell’inscindibilità della procura dall’atto

Il principio di inscindibilità della procura dall’atto in calce o a margine del quale è stata conferita esclude possano sollevarsi dubbi sulla manifestazione della volontà della parte a proporre la querela di falso e attribuirne al procuratore speciale il relativo potere, in quanto l’atto di citazione sia esclusivamente diretto a proporre la querela di falso.

E la citazione introduttiva della causa sub iudice è finalizzata a promuovere il giudizio di querela di falso, seppure ai fini ultimi, fatti pure oggetto di domanda, di invalidare il testamento olografo e procedere all’apertura della successione legittima.

Tribunale Frosinone, 14/07/2017, n.950

Successione testamentaria e successione legittima

La successione legittima può coesistere con quella testamentaria nell’ipotesi in cui il “de cuius” non abbia disposto con il testamento della totalità del suo patrimonio ed in particolare, nel caso di testamento che, senza recare istituzione di erede, contenga soltanto attribuzione di legati.

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(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione di detto principio ed in mancanza di formale istituzione di erede, aveva qualificato come legatario il beneficiario “morits causa” di una specifica consistenza immobiliare, non rilevando, in senso contrario, che lo stesso fosse stato altresì onerato di partecipare alle spese funerarie del “de cuius” né, tantomeno, la mancata menzione, nel testamento, di altri soggetti o di altri beni, la cui inesistenza non era stata dimostrata).

Cassazione civile sez. II, 20/06/2017, n.15239

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