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Pagamento con efficacia estintiva: ultime sentenze

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Pagamento con efficacia estintiva:

ultime sentenze

Autore: Redazione | 03/03/2022

La comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva e l’onere del creditore di provare la diversa imputazione.

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Eccezione di pagamento

L’eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.

Cassazione civile sez. lav., 24/12/2021, n.41474

Cosa deve provare il creditore?

Se il creditore agisce in giudizio per il pagamento di un suo credito, l’onere probatorio su di lui incombente riguarda solo il rapporto o il titolo dal quale deriva il suo diritto, ma non anche il mancato pagamento, poiché quest’ultimo integra un fatto estintivo la cui prova incombe invece sul debitore che l’eccepisca.

Pertanto se venga dimostrato dal debitore l’avvenuto pagamento avente efficacia estintiva, l’onere della prova torna a gravare nuovamente sul creditore, che controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l’onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all’onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l’onere del creditore acquista la sua ragione d’essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo.

Corte appello Venezia sez. III, 22/12/2021, n.3088

Divergente imputazione del pagamento del debito

Il creditore che agisce per il pagamento deve provare solo il titolo del suo diritto e non anche il mancato pagamento, giacché l’avvenuto pagamento è circostanza estintiva dell’obbligazione, la cui prova incombe sul debitore.

L’onere della prova torna invece a gravare sul creditore quando di fronte ad un pagamento avente efficacia estintiva, egli controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore solvente, fermo restando che in caso di crediti di natura omogenea la facoltà del debitore di

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indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.

Tribunale Castrovillari sez. lav., 21/10/2021, n.1668

Effetti della comprovata esistenza di un pagamento

In tema di obbligazioni e contratti, soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l’onere della prova verrà nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico.

Tribunale Palermo sez. III, 27/07/2021, n.3169

Credito diverso da quello indicato dal debitore

Deve evidenziarsi come l’onere della prova gravi sul creditore il quale, in presenza della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, controdeduce che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore; resta ferma la facoltà per il debitore, in caso di crediti di natura omogenea, di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento, dovendo tuttavia rilevarsi come tale facoltà debba essere esercitata e si consumi all’atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione è giuridicamente inefficace.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 05/02/2021, n.1520

Intervenuto pagamento, imputazione ed onere probatorio

Se l’onere della prova in capo al creditore in ordine alla diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva,

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diversamente accade quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di cambiali o assegni, che per loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare e quindi l’astrattezza della causa. In detto ultimo contesto, infatti, viene nuovamente ribaltato l’onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, ove il fatto estintivo sia contestato dal creditore.

Tribunale Potenza sez. I, 27/11/2020, n.903

Crediti, pagamento e oneri probatori

Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito deve unicamente fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il suo diritto, e non anche provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. Solo di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore nel caso in cui controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.

Ne deriva che l’onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta un prius logico rispetto all’onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l’onere del creditore acquista la sua ragion d’essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente e completa del fatto estintivo.

Tribunale Napoli sez. VI, 19/05/2020, n.3526

Cosa deve provare il creditore?

Il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto e non anche il mancato pagamento. Quest’ultimo integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore. L’onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore.

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, n.2276

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Pluralità di debiti, imputazione dei pagamenti ed onere della prova gravante sul creditore

In riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 1193 e 2697 cod. civ. ove il convenuto eccepisca il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto all’attore una somma idonea alla sua estinzione, l’attore, il quale contro-deduca che l’eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio, ha l’onere di provare l’esistenza di tale altro suo credito, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per l’allegata diversa imputazione.

Sicché, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale contro-deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.

Tribunale Piacenza, 21/01/2020, n.34

A chi spetta l’onere della prova del pagamento del debito?

In tema di onere della prova del pagamento di un debito, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, tale onere grava sul creditore che controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso: con la conseguenza che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l’onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore

Cassazione civile sez. lav., 07/01/2020, n.115

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Pagamento con efficacia estintiva

In caso di esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso. L’onere del convenuto di provare il fatto estintivo, infatti, rappresenta un prius logico rispetto all’onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l’onere del creditore acquista la sua ragione d’essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo. Deriva da quanto precede, pertanto, che l’onere della prova in capo al creditore in ordine alla diversa imputazione del pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, così da ribaltare nuovamente l’onere, probatorio in capo al debitore.

Cassazione civile sez. II, 20/06/2019, n.16605

Il creditore deve provare il mancato pagamento?

Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. Ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico.

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, n.19039

Obbligazioni pecuniarie, imputazione di pagamento ed onere probatorio

Se è vero che il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca, è altresì vero che

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l’onere della prova, tuttavia, torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore.

Corte appello Milano sez. III, 07/05/2019, n.1987

Come provare l’avvenuto pagamento?

Il mero decreto autorizzativo del pagamento dei canoni di locazione insoluti non costituisce prova dell’avvenuto pagamento da parte del Ministero, della quale lo stesso resta onerato: soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito), l’onere della prova grava nuovamente sul creditore, che può controdedurre che il pagamento provato è da imputarsi ad un credito diverso o più risalente nel tempo e non a quello oggetto di causa.

Corte appello Bari sez. III, 18/04/2019, n.876

Quando l’onere probatorio grava in capo al debitore

In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso; ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l’onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.

Corte appello L’Aquila, 11/02/2019, n.268

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Mancato pagamento di un credito specifico per prestazioni professionali

Se un avvocato agisce contro il cliente per il pagamento di un determinato credito, riferito a ben determinate prestazioni, e il cliente eccepisce di avere pagato nel corso del tempo una somma di molto maggiore rispetto a quella richiesta, riferita indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l’onere del debitore di dimostrare l’efficacia estintiva del pagamento non può ritenersi assolto in base al rilievo che l’avvocato non abbia specificamente contestato la ricezione della somma, ma si sia limitato a dedurre l’incongruenza fra l’importo oggetto della domanda e quello oggetto di eccezione.

Cassazione civile sez. II, 09/11/2018, n.28779

Pagamento con assegno o cambiale: su chi grava l’onere della prova del fatto estintivo?

In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.

Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l’onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.

Cassazione civile sez. VI, 06/11/2017, n.26275

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Creditore che agisce per il pagamento di un suo credito: onere della prova

Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico.

Tribunale Bari sez. II, 06/02/2017, n.648

L’efficacia estintiva di un rapporto giuridico

L’eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (nella specie, mediante le scritture contabili esibite e la consulenza tecnica d’ufficio disposta in ordine a quest’ultime), ancorché la questione non sia stata proposta dal convenuto ai sensi dell’art. 180, comma 2, cod. proc. civ., nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche di cui al d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005.

Cassazione civile sez. III, 14/07/2015, n.14654

Il creditore deve provare che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso o più antico

Il creditore che agisce per il pagamento del suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento. Il pagamento – infatti – integra un fatto estintivo, la

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cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito) l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso o più antico.

Cassazione civile sez. III, 31/10/2014, n.23174

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