I docenti neoassunti dovranno essere in grado, da subito, di avere piena conoscenza delle misure previste nonché degli strumenti e delle metodologie per la Didattica Digitale Integrata (DDI), in modo da garantire la continuità didattica e il diritto allo studio in qualsiasi condizione.
Il DM 850/2015, del resto, prevede all’articolo 1, comma 4, che alle attività formative sia dedicato “un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio”, al fine di consentire, di anno in anno, di sopperire eventualmente alle necessità del sistema di istruzione con iniziative aggiuntive.
Plenaria iniziale 15 Dicembre 2020
online
Il percorso formativo (DM 850/2015)
Incontri propedeutici e di restituzione
finale
6 ORE
(online)
Laboratori formativi
12 ORE
(online)
Osservazione in classe
12 ore
(in presenza)
Formazione in piattaforma INDIRE
20 ORE (online) Totale ore
formazione50
Dicembre 2020: incontro propedeutico (plenaria organizzata dall’istituto capofila per la formazione di ambito) – 3 h
Maggio 2020: incontro di restituzione finale (plenaria
organizzata dall’istituto capofila per la formazione di
ambito) – 3 h
Attività formative online (valorizzando una didattica di tipo laboratoriale):
4 laboratori di 3 ore ciascuno in cui saranno
affrontate le tematiche previste.
Tematiche Laboratori formativi
(art. 8 D.M. 850/2015 e nota MIUR n. 28730 del 21/09/20 )
1. Iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza;
2. Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento;
3. Piano per la formazione dei docenti con riferimenti anche al nuovo curricolo di educazione civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, n.92;
4. Ordinanza ministeriale, in corso di predisposizione, in materia di valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (per gli insegnanti della scuola primaria);
5. Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di Internet, la protezione dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo
1. Competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding) per la digitalizzazione dei processi e degli strumenti di apprendimento;
2. Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di Internet, la protezione dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo
3. Inclusione sociale e dinamiche interculturali
4. Valutazione didattiche e valutazione di sistema
Fonti:
Costituzione della Repubblica
Testo Unico 297/94
D.P.R. 295/99
D.Lgs 165/2001
CCNL 2007-2009 (e successivi rinnovi)
Legge 107/2015
afferma che i “cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche, hanno il dovere di adempierle con
disciplina e onore”. La Costituzione non pre-condiziona
l’assolvimento di questo dovere alle situazioni concrete
in cui ci si trova a svolgere le funzioni pubbliche
medesime: è un dovere “tout court”
prescrive che nei pubblici uffici “siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione”. Buon
andamento dei pubblici uffici significa ricercare
l’efficacia e l’efficienza della “cosa pubblica”, in
relazione ai compiti assegnati, siano questi
amministrativo-burocratici, di insegnamento o altri
ancora.
sancisce che “i pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione”. In tal modo viene affermata la funzione servente al bene comune dei dipendenti
pubblici, così come viene introdotto il principio di
incompatibilità con altre attività lavorative.
Il diritto fondativo della funzione docente è tuttavia
costituito, dal c.1 dell’art. 33 della Carta Costituzionale, secondo cui “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.
Si tratta di un diritto non assoluto ma contemperato: “vero è che il professore è libero nella sua attività didattica, pur nei limiti derivanti dalla disciplina scolastica, dall’osservanza dei programmi e dal rispetto di certi principi fondamentali.”
Corte Cost. Sentenza n. 77 del 1964.
La funzione docente è «esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro
personalità» (art. 395).
«I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di
insegnamento e di apprendimento» (art. 16, c.3)
Conseguenze della privatizzazione del rapporto di lavoro del personale docente sono, tra le altre:
la parificazione, sotto il profilo normativo e tecnico operativo, del rapporto di lavoro dei docenti con il settore privatistico;
l’estensione al rapporto di lavoro delle disposizioni del
codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato
(es. Statuto dei lavoratori).
Impone la conclusione del contratto di lavoro individuale per atto scritto e ne stabilisce tassativamente i contenuti. Nel contratto sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro e data di cessazione per il personale a tempo determinato;
d) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g) sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell’attività lavorativa
►
Art. 12: I congedi parentali, regolati inoltre dalla L. 151 del 2001;
►
Art. 13: Ferie
►
Art. 14: Festività
►
Art. 15: Permessi retribuiti
►
Art. 16: Permessi brevi
►
Art. 17: Assenze per malattia
►
Art. 18: Aspettative varie
Art. 27 NUOVO CCNL- FUNZIONE DOCENTE
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal Sistema Nazionale di Istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel ptof della scuola.
2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti
Attività di insegnamento
›
(CCNL, art. 28)
Attività funzionali all’insegnamento
›
(CCNL art. 29)
Attività aggiuntive
›
(CCNL art. 30)
2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti
organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento
delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di
studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine
possono adottare le forme di flessibilità previste dal
Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa
delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge
n. 59 del 15 marzo 1997 e, in particolare, dell’articolo 4 dello
stesso Regolamento, tenendo conto della disciplina
contrattuale.
4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
› 5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di
insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno
aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. La prestazione lavorativa deve svolgersi in non meno di 5 giorni a settimana (fatto salvo il part-time)
1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici.
Nello specifico si tratta di tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2.Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie
Le attività di carattere collegiale sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener
conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio
d’Istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e
prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
5. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
› Sono prestate con il consenso dell’interessato.
› Possono essere di insegnamento o funzionali all’insegnamento.
› Sono compensate a parte secondo la Tabella 5 allegata al contratto
Altre attività interne alla scuola:
› Collaboratori del dirigente scolastico;
› Funzioni strumentali al PTOF.
28
libertà di insegnamento;
retribuzione;
assistenza e previdenza;
assentarsi per motivi legittimi;
mobilità territoriale e professionale;
sistemazione (in caso di esubero per chi è di ruolo);
elettorato attivo e passivo negli organi collegiali;
libertà sindacali;
diritto allo studio;
trattamento di quiescenza;
29
rispetto del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;
assunzione del servizio;
rispetto dell'orario di servizio;
rispetto degli ordini superiori;
segreto d'ufficio;
partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;
responsabilità civile, penale, amministrativa, disciplinare e patrimoniale;
giustificazione delle assenze;
incompatibilità con altri impieghi e con lezioni private;
rispetto dei programmi didattici;
adozione dei libri di testo;
rapporti con le famiglie degli alunni;
tenuta del registro personale;
rifiuto di doni o offerte da parte degli alunni o delle loro famiglie;
assolvimento di tutti gli obblighi legati al profilo professionale;
Sono un diritto irrinunciabile
32 giorni l’anno (30 nei primi 3 anni)
4 giorni di festività soppresse
Fruibili solo durante la sospensione delle lezioni, fatta eccezione per 6 giorni
durante l’anno, senza oneri per la scuola.
Per motivi non di salute
› Concorsi ed esami: 8 giorni
› Lutto: 3 giorni
› Matrimoni: 15 giorni
› Motivi personali o familiari: 3 giorni
Al personale di ruolo spetta l’intera retribuzione.
Permessi brevi: non più di metà dell’orario del giorno (max 2 ore) e fino
all’equivalenza dell’orario settimanale nell’anno. Sono da recuperare entro 60 gg
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Per motivi di salute
18 mesi nel triennio (altri 18 mesi per patologie gravi).
Retribuzione:
›
Intera per i primi 9 mesi;
›
90% per i successivi tre mesi;
›
50% per gli ulteriori sei mesi.
Il dovere di esclusività previsto a livello costituzionale va compreso con la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 3 del 10/1/1957, confermate (esclusività + incompatibilità) dall’art. 53 del D. Lgs
165/2001, e convalidate nel suo testo attuale dopo il D.
Lgs. 75/2017 (cosiddetta riforma Madia).
33
DLgs 297/94, art. 58:
› Divieto di lezioni private ad alunni della scuola; richiedere autorizzazione al dirigente scolastico per lezioni ad altri. Nessun alunno può essere
valutato da docenti che gli abbiano impartito lezioni private.
› Divieto di cumulo con altro impiego pubblico.
› Divieto di attività commerciale, industriale, professionale o di altro lavoro dipendente.
› Consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni.
«Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del DS, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio
all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio”.
Attività soggette ad autorizzazione: tutte quelle che sono caratterizzate da saltuarietà e non professionalità. Questi limiti valgono anche per il personale in part-time: la L. 662 del 23/12/96, articolo 1 comma 56
prevede che il personale part time con orario non superiore al 50%
rispetto a quello a tempo pieno può svolgere altra attività lavorativa subordinata, purché nei limiti sopra esaminati.
E’ istituita la Carta elettronica che permetterà l’utilizzazione di 500 euro per anno scolastico per docenti di ruolo, per l’acquisto di
strumenti di aggiornamento e formazione (libri, strumenti informatici, ingresso a musei, mostre, iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento).
Formazione obbligatoria ?
35
36
L’aggiornamento è «diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole
discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come
approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica».
(DLgs 297/94, art. 282)
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«La partecipazione ad attività di formazione e di
aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
(CCNL, art. 64)
L'art. 7, c. 4, del DLgs 165/01 attribuisce alla pubblica
amministrazione il sostanziale obbligo di curare la formazione e
l'aggiornamento dei propri dipendenti.
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L'art. 3 del DPR 23-8-1988, n. 395, ha introdotto uno speciale permesso di 150 ore annue per favorire il conseguimento di un titolo di studio. Il permesso è concesso dall'amministrazione ai
dipendenti che ne fanno richiesta, sulla base di regole stabilite a
livello di contrattazione decentrata.
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Educativa (propria della professione)
Penale (è sempre personale)
Civile (danni)
Amministrativa (patrimoniale)
Contabile (per chi tratta denaro)
Disciplinare (inadempienze)
40
Erogabili dal Dirigente Scolastico
Avvertimento scritto
Censura
Sospensione fino a dieci giorni
Erogabili dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’USR
Sospensione oltre dieci giorni fino a sei mesi
Sospensione per sei mesi e destinazione ad altro incarico diverso dall’insegnamento
licenziamento con preavviso;
licenziamento senza preavviso.
L. 107/2015, art. 1, commi 115-120 e 124
D.M. 850/2015
Nota applicativa MIUR 36167, del 5 novembre 2015
D.M. 797/2016 (PNFD)
Nota MIUR 28730, del 21 settembre 2020
► D.M. 850/2015, art. 4/1
Il periodo di formazione e di prova è finalizzato specificamente a verificare la
padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri:
a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di
competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.
Personale docente ed educativo:
al primo anno di servizio con incarico a tempo
indeterminato, anche se conferito con clausola risolutiva espressa;
che non abbia potuto completare il periodo di formazione e di prova negli anni precedenti;
che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;
che abbia ottenuto una valutazione negativa del primo
anno di formazione e di prova, non rinnovabile.
180 giorni di servizio scolastico, di cui almeno 120 gg di attività didattiche.
I 180 gg di servizio scolastico comprendono:
Periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche.
Esami e scrutini.
Ogni impegno di servizio.
Il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal
servizio per gravidanza.
I 120 gg di attività didattiche comprendono:
Giorni effettivi di insegnamento (attività di lezione, di recupero, di potenziamento).
Giorni impiegati presso la sede di servizio per:
Attività valutative.
Attività progettuali.
Attività formative.
Attività collegiali.
I 180 gg di servizio scolastico e, conseguentemente, i 120 gg di attività didattiche non comprendono:
Giorni di congedo ordinario: ferie e recupero festività.
Assenze per malattia.
Congedi parentali.
Permessi retribuiti.
Aspettativa a qualunque titolo fruita.
1.Riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e conseguente conferma in ruolo
2.Mancato riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze
professionali e conseguente provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. «Il provvedimento indicherà gli
elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo» (DM 850/2015, articolo 14, comma 3)
«In caso di valutazione negativa del periodo di
formazione e di prova, il personale docente effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non
rinnovabile»
(DM 850/2015, articolo 2, comma 2)
1.Riconoscimento dell’adeguatezza delle competenze professionali e conseguente conferma in ruolo