Capitolo 9 (eccetto 9.3)
1. Richiesta di affidamento
2. Valutazione della richiesta di affidamento
3. Concessione del fido/ rifiuto
4. Erogazione del prestito/utilizzo
5. Monitoraggio e revisione periodica
6. Rimborso/contenzioso
✓ La concessione del fido è un accordo preliminare alla conclusione del contratto di prestito
✓ Le “condizioni del fido” riguardano le modalità attraverso cui il fido sarà utilizzato e sono sempre specificate così come il suo importo
✓Può essere utilizzato in diversi modi, tempi e forme tecniche, in una o più volte, con facoltà o meno di ripristino della
disponibilità e può dar origine ad un solo prestito o più contratti
✓ Si estingue per scadenza, recesso o revoca
✓ Non sussiste obbligo di utilizzo
Impegno della banca a mettere a disposizione del cliente una
somma di denaro (prestito per cassa) o ad assumere o
garantire per suo conto una obbligazione (prestito di firma)
✓ Necessita della definizione di criteri e indicatori adeguati all’analisi
✓Il primo approccio era fino a non molti anni fa quello più utilizzato dalle banche italiane e basato su un approccio per indici
✓Il secondo necessita di capacità previsionali e di analisi di mercato:
la consistenza patrimoniale diventa una valutazione complementare
✓In tutti i casi non si può prescindere da una visione complessiva delle condizioni in cui opera l’azienda (organizzazione, rete
distributiva, processi produttivi, condizioni macroeconomiche, ecc.)
Verifica la capacità di rimborso del richiedente, la compatibilità della richiesta con la politica dei prestiti della banca ed il grado di rischiosità dell’operazione
Criteri finalizzati
all’apprezzamento della consistenza patrimoniale
Criteri finalizzati
all’apprezzamento delle capacità reddituali e di generare flussi di
cassa, attuali e prospettiche
E’ necessaria in quanto sussiste una grande ASIMMETRIA INFORMATIVA tra banca e cliente.
Si differenzia in base a:
Caratteristiche della banca
Caratteristiche del richiedente
Caratteristiche del credito richiesto.
Analisi volta a fornire elementi di valutazione sulla capacità di rimborso del richiedente credito e sui rischi dell’operazione
Sono oggi molto diffusi modelli di valutazione basati su
punteggi (credit score models) che permettono una veloce
istruttoria di affidamento
1. Raccolta dati da fonti interne ed esterne, accertamento della validità e dell’esattezza dei dati comunicati dal cliente, loro integrazione
2. Analisi andamentale: rapporti con la banca, Centrale rischi, protesti, Centrale di allarme interbancaria, rating, banche dati informative
3. Analisi di tipo qualitativo (mercato in cui opera l’impresa, caratteristiche interne, politiche gestionali, ecc.)
4. Analisi di tipo quantitativo (su dati consuntivi e preventivi) per indici e per flussi
5. Relazione di fido
MONITORAGGIO
Continuo
Periodico
DELIBERA
• E’ stata istituita nel 1964 dal CICR e la sua gestione è affidata alla Banca d’Italia
• Molto utile in sistemi finanziari caratterizzati dal pluriaffidamento
• Tutte le banche sono tenute a segnalare per singolo nominativo affidato per più di 30.000 € l’importo del fido accordato distinto per forma tecnica, il relativo utilizzo, le garanzie ricevute e quelle
prestate, l’eventuale natura derivata dell’operazione
• Vanno altresì segnalati tutti i rapporti in sofferenza, indipenden- temente dal loro importo -> (min. 250 euro)
Sistema informativo che permette alle banche di ottenere
importanti notizie sugli affidamenti della propria clientela
(già affidata o richiedente credito) presso l’intero sistema
bancario nazionale
• La Banca d’Italia invia un flusso di ritorno alle banche per ogni nominativo per il quale abbiano fatto segnalazioni, contenente la situazione riassuntiva dei fidi accordati, degli utilizzi, di eventuali sconfinamenti nel sistema, delle garanzie e del numero di banche segnalanti (non quali)
• Le stesse informazioni possono essere ricevute da una banca che non ha effettuato la segnalazione ma che deve valutare una
richiesta di affidamento o che ha una giustificata motivazione
• Le banche ricevono anche un flusso statistico mensile ed un flusso trimestrale di dati aggregati utili a meglio calibrare la politica dei
prestiti
• La Centrale rischi è un utile strumento informativo anche per la Banca d’Italia.
Chiunque ha diritto di chiedere alla Banca d’Italia il proprio
report Centrale rischi dove sono dettagliati anche le banche
segnalanti e gli altri elementi di segnalazione
• Il meccanismo della Centrale rischi presenta alcuni limiti:
- non considera gli affidamenti di minore
- non considera gli affidamenti di intermediari finanziari non soggetti alla Vigilanza Bankitalia,
- non considera adeguatamente le interrelazioni di gruppo - non considera gli affidamenti all’estero, i finanziamenti ottenuti tramite emissione di strumenti finanziari
• Per ovviare ad alcuni di questi limiti la Centrale rischi ha
progressivamente accolto segnalazioni di alcuni intermediari non bancari, sono sorte diverse Centrali informative private ed è in cantiere l’istituzione di una Centrale rischi europea.
• Fido
• Prestito
• Erogazione
• Esposizione
• Esposizione ponderata per il rischio
• Sconfinamento
• Pluriaffidamento
• Revoca e recesso
• Cash flow
• Vuole accertare il grado di utilizzo ed il corretto uso dell’affidamento
• E’ svolto in modo continuo e periodico (PS: il monitoraggio
continuo facilita la raccolta dati utile per il monitoraggio periodico)
• E’ essenziale poiché la banca ha posizioni di rischio aperte
• E’ svolta sia a livello di sportello che da Organi centrali
• Prima si avvertono segnali di difficoltà del cliente più efficaci possono essere le iniziative da adottare
• Situazioni di attenzione sono: sconfinamenti, ritardi nei
pagamenti ai fornitori, insoluti negli incassi, rinnovi frequenti di effetti, operazioni anomale e non usuali, rigidità nell’utilizzo di affidamenti a breve, morosità
• L’informatica ha agevolato l’attività di monitoraggio.
Prestiti a clienti che mantengono la capacità di puntuale rimborso
PRESTITI VIVI
La banca stima non probabile il completo ed integrale adempimento del debitore (non si tiene conto di eventuali garanzie)
INADEMPIENZE PROBABILI
SOFFERENZE Esposizioni nei confronti di clienti che versano in stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente
https://www.bancaditalia.it/media/fact/2020/definizione- default/index.html
ESP. SCADUTE E SCONFINAMENTI
Posizioni scadute o il cui sconfinamento
perdura da più di 90 gg, non ricomprese nelle categorie successive e superiori al 5% dell’intera esposizione a 500€ (100€ se al dettaglio) e all’1%
dell’esposizione complessiva
• Esposizioni, performing o non performing, ove si siano avuti - modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali - rifinanziamento totale o parziale del debito
- clausole che permettono al debitore, ritenuto incapace di adempiere ai pagamenti a causa di difficoltà finanziarie, la variazione a sua discrezione di talune condizioni contrattuali
• Non è una ulteriore classe
Nei confronti dei clienti in difficoltà la banca deve prendere
decisioni circa la convenienza a continuare il rapporto e alle
eventuali azioni da intraprendere a tutela dei propri interessi
•Le banche dispongono di apposite strutture e procedure per la gestione del contenzioso
• Alcune attività sono spesso esternalizzate
• Con il “passaggio a contenzioso” la gestione del rapporto cessa di essere curata dalle filiali e dagli uffici fidi
• Il passaggio non è irreversibile
• La banca può anche astenersi da azioni legali per non pregiudicare ulteriormente la situazione di difficoltà (temporanea) del cliente o quando non se ne intravedano prospettive di recupero
• Oggi si cerca prima di definire con il cliente un congruo piano di rientro e di rafforzare le garanzie
• I piani di ristrutturazione sono molto complessi, comportano
l’intervento di consulenti esterni, coinvolgono in genere più banche (e anche altri finanziatori) e autorità pubbliche
• Strade alternative sono la trasformazione del credito in azioni, la cessione pro soluto e la costituzione di una “bad bank”
Le possibilità di recupero sono legate all’efficienza dell’azione esecutiva ed al valore del bene REALIPERSONALI
Le possibilità di recupero sono legate alla solvibilità del garante oltre cheall’efficienza dell’azione esecutiva
La concessione di garanzie limita, a parità di altre condizioni, l’ulteriore accesso al credito dell’impresa.
COVENANTS
Clausole vincolanti per l'impresa, pena il ritiro dei finanziamenti o la loro rinegozia- zione a condizioni meno favorevoli.✓ So definire un fido bancario e ne conosco la differenza con un prestito
✓ Ho compreso l’importanza della valutazione degli affidamenti e so discutere dei criteri che ne sono alla base
✓ So cosa sia l’istruttoria di credito e ne so descrivere le diverse fasi
✓ Conosco la Centrale dei rischi e ne so descrivere il funzionamento, vantaggi e svantaggi
✓ Ho compreso l’importanza del monitoraggio del rapporto di prestito e ne so descrivere le principali azioni
✓ Conosco i criteri di classificazione dei prestiti in funzione della loro qualità e so distinguerli tra performing e deteriorati
✓ Sono in grado di discutere delle caratteristiche, delle fasi e della criticità delle attività di contenzioso e recupero crediti
Ricevimento
- Al termine delle lezioni - Per appuntamentoQuesto materiale didattico è distribuito con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale