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NUOVO CCNL DISTRIBUZIONE MERCI, LOGISTICA E SERVIZI PRIVATI (CONFLAVORO PMI CONFSAL) TABELLE RETRIBUTIVE

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(1)

Contrattuale

NUOVO CCNL DISTRIBUZIONE MERCI,

LOGISTICA E SERVIZI PRIVATI (CONFLAVORO PMI – CONFSAL) – TABELLE RETRIBUTIVE

• Accordo del 23 luglio 2015

In data 23 luglio 2015, tra CONFLAVORO PMI, FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, con l’assistenza della CONFSAL, è stato stipulato l’accordo per la definizione del CCNL per i dipendenti dalle imprese del settore distribuzione merci, logistica e servizi privati.

Di seguito si riportano le tabelle retributive definite dalle Parti, rinviando ad un successivo Aggiornamento AP l’illustrazione dei principali istituti contrattuali.

DECORRENZA E DURATA

Il contratto decorre dal 1° agosto 2015 e scade il 31 luglio 2018 sia per

la parte economica che per quella normativa.

(2)

SFERA APPLICATIVA

Si conviene che il CCNL trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle aziende del settore, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse, esercenti le seguenti attività:

• consegna e/o immagazzinamento di merci, prodotti alimentari e non, pacchi;

• ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali;

• servizi industriali;

• servizi affini e complementari connessi;

• servizi accessori;

• lettura contatori;

• distribuzione e recapito dei servizi e delle merci.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

I lavoratori sono classificati secondo i livelli e le qualifiche di seguito riportati.

Livelli e qualifiche

Quadri

Lavoratori che svolgono le seguenti mansioni:

• impiegati tecnici e amministrativi con mansioni direttive con facoltà di decisione e autonomia d’iniziativa, con discrezionalità di poteri, anche se limitate a determinati servizi d’adeguata importanza;

• lavoratori con compiti richiedenti una professionalità necessaria per il coordinamento e controllo di unità organizzative di fondamentale interesse e d’alta specializzazione comportanti decisioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi d’impresa, in applicazione di tecniche specialistiche o gestionali molto complesse, nell’ambito di direttive generali impartite dai dirigenti

Impiegati tecnici e amministrativi con mansioni direttive con facoltà di decisione e autonomia d’iniziativa, con discrezionalità di poteri, anche se limitate a determinati servizi d’adeguata importanza. A titolo esemplificativo si tratta di: responsabile del servizio amministrazione, responsabile del servizio commerciale, responsabile del servizio organizzazione di produzione, responsabile del servizio ricerche, responsabile del servizio elaborazione dati, coordinatore e/o analista EDP

Impiegati tecnici e amministrativi aventi mansioni di concetto, ispettori

3° super

Impiegati tecnici e amministrativi con mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale, lavoratori che operano su terminali e/o elaboratori con conoscenza delle procedure anche complesse, conducenti di autocarri, ripartitori addetti esclusivamente alla ripartizione per il recapito, capisquadra nelle aziende con oltre 200 dipendenti, conducenti di autotreni o autocarri o autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri con portata superiore a 20 quintali muniti di gru, primi conducenti addetti ai trasporti eccezionali, gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di portata maggiore di 20 tonnellate, conduzione di macchina operatrici particolarmente complesse, con esperienza operativa sui vari tipi di terreno e operatore gru portainer di banchina polivalente per mezzi di traslazione e sollevamento con responsabilità della manutenzione ordinaria dei mezzi, tecnico specialista in una o più specializzazioni (elettrotecnica, elettronica, meccanica, impiantistica) che esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativa alla costruzione e modifica di impianti e macchinari e i cui interventi risultino risolutivi, operatore di quadri sinottici complessi per l’introduzione, la manipolazione e la riconsegna delle merci nei silos granari portuali, tecnico frigorista responsabile della sala macchine e del funzionamento e manutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo, motoristi e/o collaudatori, capi operai

(3)

Autisti conducenti di autotreni o autoarticolati di portata inferiore a 80 q.li, conducenti di motobarche, conducenti di natanti azionati da propulsione meccanica, trattoristi – capisquadra normalmente addetti a traslochi di mobilio ed ai trasporti eccezionali, addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru a ponte cabinate, conducenti di carrelli elevatori di portata superiore a 30 quintali, lavoratori provetti che svolgono funzioni di muratori, falegnami, idraulici, elettricisti, saldatori elettrici o autogeni, meccanici, esecuzione di qualsiasi lavoro complesso, su indicazioni, schizzi di massima, per l’imballaggio di attrezzature, macchine o loro parti, provvedendo alla costruzione delle casse o gabbie, imballatori, conducenti di autocarri con portata superiore ai 30 q.li e fino a 20 q.li se muniti di gru, operai specializzati d’officina, macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative all’impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalla vigenti leggi, conducenti con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari, lavoratori adibiti a condurre più mezzi meccanici tali da richiedere patenti o impegno tecnico di notevole livello con responsabilità della manutenzione ordinaria e anche altri mezzi di traslazione e movimento compreso carrelli porta containers, attività di operatore di piattaforma aerea, operazioni di magazzino con l’utilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica delle merci, meccanici aggiustatori provetti di bilance automatiche, bilancisti addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali, preposti alla conduzione di nastri trasportatori dei silos che compiono lavori ed operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità e piccole riparazioni, operatori di pompe di azionamento di torrette e conduttori di pompe di aspirazione di silos, pesatore pubblico con apposita patente, deckman, capisquadra di magazzino e ribalta che coordinino più di tre operai

Lavoratori che operano su terminali e/o elaboratori con la semplice immissione di dati e abbiano una conoscenza generica delle procedure (es. addetti al terminale), stenodattilografi, addetti a mansioni semplici di segreteria, addetti al controllo documenti contabili relativi al movimento del materiale, addetti al controllo fatture, operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico, scarico, spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci), operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute, gruisti, conduttori di gru a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci, lavoratori che, esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall’azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito, preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura, facchino specializzato, conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li, operai qualificati (muratori, elettricisti, falegnami, idraulici, meccanici), bilancisti addetti alle bilance automatiche, addetti alla conduzione di nastri trasportatori, personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti, aiuto macchinisti frigoristi, trattoristi, carrellisti, attività di manovratori sui raccordi ferroviari insistenti su aree geografiche intersecanti sedi stradali interpedonali, altri capisquadra, impiegati tecnikci e amministrativi (dattilografi, centralinisti telefonici, addetti a mansioni di scrittura e copia, ripartitori fattorini addetti promiscuamente alla ripartizione per il recapito e a prestazioni di fattorini, conducenti di motofurgoni targati o di automezzi, esclusi conducenti di autocarri)

Fattorini titolari di giro con almeno 2 anni di anzianità di servizio

Conducenti di motocarri non targati, letturisti e fattorini titolari di giro con anzianità di servizio inferiore a 2 anni che provvedono anche ad ordinare gli oggetti loro affidati per il recapito, addetti ai ritiri della corrispondenza presso la clientela anche mediante l’uso di motoveicoli

Lavoratori che svolgono lavori di manovalanza e pulizia

MINIMI RETRIBUTIVI

Si sottolinea che la normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

• paga base nazionale conglobata;

• terzi elementi;

(4)

• scatti di anzianità maturati;

• premialità produttiva;

• altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.

Gli importi della paga base conglobata da valere a partire dal 1° agosto 2015 risultano i seguenti:

Livello Paga base conglobata

Quadri* 2.000,00

1° 1.980,00

2° 1.800,00

3° 1.520,00

3°J 1.480,00

4° 1.450,00

5° 1.350,00

6° 1.300,00

7° 1.160,00

(*) Ai lavoratori con la qualifica di quadri spetta un’indennità di funzione pari ad euro 30,00 mensili.

Retribuzione di primo ingresso

Le Parti hanno convenuto, in via sperimentale per la durata del CCNL, con riferimento ai livelli 3°, 3°J, 4°, 5° e 6°, la possibilità per il datore di lavoro,

• nell’ipotesi di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di profili professionali inquadrabili nei suddetti livelli,

• qualora lo stesso non abbia alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato o abbia svolto mansioni previste in tali livelli per un periodo inferiore ai 2 anni nell’ultimo quadriennio,

di corrispondere per i primi due anni una “retribuzione di primo ingresso” ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento.

Gli importi della retribuzione di primo ingresso da valere dal 1° agosto 2015 risultano i seguenti:

Livello Retribuzione di primo ingresso

1° anno 2° anno

3° 1.380,00 1.450,00

3°J 1.350,00 1.400,00

4° 1.300,00 1.380,00

5° 1.220,00 1.300,00

6° 1.220,00 1.220,00

Retribuzione per aziende di nuova costituzione

Riguardo le aziende di nuova costituzione o in fase di nuovo avvio di una attività e

per un massimo di 2 anni, è ammessa la possibilità di corrispondere ai dipendenti una

retribuzione ridotta rispetto ai valori stabiliti in via generale.

(5)

In merito al ricorso alla predetta riduzione retributiva le aziende devono darne comunicazione preventiva scritta all’Organizzazione sindacale territoriale o aziendale e alla CONFLAVORO mediante raccomandata A/R.

Inoltre, l’azienda perde il diritto allo start up qualora provveda al licenziamento del personale entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di accordo per giustificato motivo oggettivo.

Gli importi della paga base conglobata da valere a partire dal 1° agosto 2015 risultano i seguenti:

Livello Paga base conglobata

Quadri* 1.890,00

1° 1.880,00

2° 1.720,00

3° 1.450,00

3°J 1.410,00

4° 1.380,00

5° 1.280,00

6° 1.230,00

7° 1.100,00

(*) Ai lavoratori con la qualifica di quadri spetta un’indennità di funzione pari ad euro 30,00 mensili.

ASSORBIMENTI

A seguito di aumenti nelle suddette tabelle, qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente concesso aumenti di merito ovvero questi derivino da scatti di anzianità, tali aumenti non sono riassorbibili.

Inoltre, è stabilita la non riassorbibilità degli aumenti riconosciuti unilateralmente e collettivamente dal datore di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del CCNL.

Nel caso in cui gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di anzianità, ovvero non siano stati erogati in base a contratti collettivi stipulati a livello aziendale, in presenza di un aumento delle tabelle, tali incrementi possono essere riassorbiti in tutto o in parte solo se è espressamente previsto da eventuali accordi sindacali ovvero all’atto della loro concessione.

SCATTI DI ANZIANITÀ

L’anzianità di servizio decorre dal giorno di assunzione, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato instaurato. Per i contratti a termine prorogati con sospensioni di lavoro inferiori a 180 giorni di calendario la decorrenza dell’anzianità è prevista dal giorno del primo contratto di assunzione.

Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell’anzianità espressamente fissati per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.

Si precisa, altresì, che le norme contrattuali concernenti l’anzianità di servizio non si

riferiscono, comunque, al TFR regolamentato specificatamente dal CCNL e dalle

previsioni legislative.

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Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di provenienza.

Gli aumenti periodici degli scatti di anzianità (massimo di 5 scatti triennali) sono pari all’1,5% della retribuzione mensile e decorrono dal primo giorno del mese successivo rispetto al compimento del 3° anno di anzianità di servizio.

TREDICESIMA

La tredicesima mensilità, di importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari, è corrisposta in coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno.

Ai fini del computo della 13.ma ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all’atto della corresponsione. Nel caso d’inizio o cessazione del rapporto lavorativo durante il corso dell’anno, al lavoratore spettano tanti dodicesimi della 13.ma per quanti sono i mesi di servizio prestati.

Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore la 13ma limitatamente all’aliquota corrispondente all’80% della retribuzione.

Previo apposito accordo con le OO.SS. può essere definita la possibilità di erogazione della 13.ma in busta paga mensilmente.

PREMIO DI PRODUTTIVITÀ

In coincidenza con il periodo di ferie e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno, è prevista la corresponsione di un premio di produzione, il cui importo è stabilito in proporzione al maggior impegno dei lavoratori in azienda.

Tale premio non potrà comunque essere superiore al 100% della retribuzione lorda mensile applicata e comunque con soglia minima del 50%.

A tal fine, a livello aziendale, si dovrà prevedere un premio di produzione, nel quale potranno essere presi a riferimento parametri nei quali si potranno utilizzare la presenza, l’attività produttiva, l’efficienza, i provvedimenti disciplinari e la puntualità.

Inoltre sarà consentito considerare per il montante economico anche gli istituti contrattuali della banca ore, dei ROL, delle ex festività, le festività e il Santo Patrono.

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