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DECRETO N Del 23/04/2015

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DECRETO N. 3257 Del 23/04/2015

Identificativo Atto n. 274

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

RIGETTO DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) PRESENTATA DALLA DITTA SOLTER S.R.L. ,CON SEDE LEGALE IN VIA ROMA, 75 IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO (MI), AI SENSI DELL'ART. 29-TER DEL D.LGS 152/06 PER L'INSTALLAZIONE DI DISCARICA PER RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO DI CUI ALLA CATEGORIA 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL MEDESIMO DECRETO, DA REALIZZARSI IN VIA DELLE CAVE IN COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI).

L'atto si compone di ________ pagine di cui _______ pagine di allegati

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VISTI:

la l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ;

la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” ;

la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” ;

• il d.lgs 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

il d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare il d. lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento

il d.lgs 4 marzo 2014, n. 46 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 recante “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;

il r.r. 21 novembre 2011, n. 5 recante “ Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n.5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)”;

la d.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1990 avente per oggetto “Approvazione del Programma Regionale Di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche - (atto da trasmettere al Consiglio regionale)”;

la d.g.r. 7 ottobre 2014 - n. X/2461 recante “ Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”;

VISTA l'istanza e la relativa documentazione tecnica, presentate ai sensi del d.lgs 152/06 dalla ditta SOLTER S.r.l. per l’acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per un'installazione di discarica per rifiuti contenenti amianto (RCA) da ubicarsi in Comune di Busto Garolfo (MI), in via Delle Cave, pervenuta in data 10/07/14 (in atti reg. n. T1.2014.0032057 del 10/07/14), e successive integrazioni pervenute in data 11/11/2014 (in atti reg. n.

T1.2014.0054619 del 11/11/14), in esito alla richiesta di integrazione (in atti reg. n.

T1.2014.0036843del 07/08/14) ai sensi degli artt. 23, c. 4 e 29–ter, c. 4 del d.lgs 152/06;

ATTESO che il procedimento amministrativo è stato avviato, ai sensi della L. 241/90, con nota n.

T1.2014.0061419 del 19/12/14;

ATTESO che con la nota sopra richiamata è stata altresì indetta - ai sensi dell’art. 4, c. 3 della l.r. 5/10 - per il giorno 13/01/15, la Conferenza di Servizi istruttoria per il contestuale esame degli interessi coinvolti nei procedimenti amministrativi di Valutazione di Impatto Ambientale e di

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Autorizzazione Integrata Ambientale e per il coordinamento dei successivi titoli autorizzatori o approvativi, nonché la Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14 della l. 241/90;

PRESO ATTO che durante la Conferenza di Servizi di cui sopra la U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali ha evidenziato che: ”il nuovo PRGR di cui alla DGR 1990 del 20/06/14 al paragrafo 14.6.7 “Tutela della Popolazione” impone per le discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto una distanza minima di 500 metri calcolata dalla recinzione dell’impianto al confine dell’ambito residenziale comunale. Tale distanza è chiaramente da considerarsi come “minima”. Conferma che i criteri del PRGR sono immediatamente applicabili senza il recepimento da parte del PPGR. La U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali rileva che, come anche indicato dal Proponente a pag. 37 della Relazione Tecnica integrativa rev. Novembre 2014 (in atti reg. n. T1.2014.0054619 del 11/11/14), il progetto in oggetto non garantisce la distanza minima di 500 metri dall’ambito residenziale del Comune di Busto Garolfo come anche verificato e confermato dal Comune medesimo con nota del 09/01/15 in atti reg. n. T1.2015.0001297 del 12/01/15 (allegata al verbale). Per quanto sopra il mancato rispetto della distanza minima di 500 metri del progetto dall’ambito residenziale del Comune di Busto Garolfo costituisce motivo ostativo al rilascio dell’autorizzazione richiesta.”

PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi ha concordato nel rilevare, nella difformità rispetto alla sopracitata prescrizione di cui al Programma Regionale di Gestione Rifiuti [d.g.r.

1990/2014], la sussistenza di un motivo ostativo all’autorizzazione del progetto di discarica e pertanto ha proposto il rigetto delle istanze attivate dal Proponente, come previsto dal comma 6 dell’art 4 alla l.r. 5/10;

RILEVATO CHE, secondo quanto disposto dal comma 16 dell’art. 2 del r.r. n. 5/11, a seguito della proposta di rigetto, la U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali ha formalizzato in sede di Conferenza di Servizi il preavviso di rigetto dell’istanza ai sensi dell’art 10 – bis della l.

241/90;

ATTESO CHE con nota n. T1.2015.0003808 del 22/01/2015 la U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali, in riscontro alla richiesta della Ditta [in atti reg. n. T1.2015.0003419 del 21/01/15] di differimento del termine di 10 giorni per la presentazione delle osservazioni alla comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L.241/90, ha concesso un differimento sino al giorno 10/03/15 incluso, quale termine ultimo per la presentazione delle suddette osservazioni;

PRESO ATTO che in data 10/03/15 la Ditta ha presentato le proprie osservazioni al preavviso di rigetto, con nota in atti reg. n. T1.2015.0012219 del 10/03/15;

VALUTATE le osservazioni trasmesse dalla Ditta;

VERIFICATO in particolare che il perimetro dell'installazione IPPC indicato nella Tav. 8 (allegata alle osservazioni) quale “recinzione” correttamente include, oltre al mero bacino di discarica, le strutture, le opere e gli impianti connessi e necessari alla realizzazione/gestione della discarica quali:

• sponde del bacino di discarica;

• area tecnica a servizio della discarica che include strutture quali: accesso all'impianto, pesa automezzi, serbatoi stoccaggio percolato, box riconfezionamento RCA ammalorati, etc.;

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• strada perimetrale di discarica;

• canalina perimetrale per la raccolta delle acque meteoriche di ruscellamento del corpo discarica a recupero avvenuto;

• copertura finale di discarica (rif. Tav. 11 - 12a);

RILEVATO che il nuovo PRGR di cui alla DGR 1990 del 20/06/14 al paragrafo 14.6.7 “Tutela della Popolazione” impone per le discariche destinate a ricevere RCA una distanza minima di 500 metri tra impianto e ambito residenziale comunale, definendo tale distanza minima come

“spazio compreso tra la recinzione dell’impianto e il confine dell’ambito residenziale”;

RITENUTO che la distanza dall’ambito residenziale più prossimo debba essere misurata dalla recinzione dell'impianto e non dalla perimetrazione del solo bacino di discarica che di per sé non può costituire un impianto, anche perché privo di tutte le strutture, opere ed impianti necessari alla realizzazione/gestione del medesimo;

RILEVATO che la distanza tra la recinzione dell'impianto (di cui alla Tav. 8 allegata alle osservazioni) e l'ambito residenziale del Comune di Busto Garolfo risulta essere inferiore a 500 metri e che pertanto permangono:

• la difformità del progetto rispetto alla sopracitata prescrizione di cui al PRGR;

• il conseguente motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, rilevato in sede di Conferenza di Servizi nella seduta del 13/01/15 e oggetto di formale preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90;

RITENUTO pertanto di procedere al rigetto dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) presentata dalla Ditta SOLTER S.R.L., con sede legale in Via Roma, 75 in Comune di Paderno Dugnano (MI), ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs 152/06 per l'installazione di discarica per rifiuti contenenti amianto di cui alla categoria 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo decreto, da realizzarsi in Via Delle Cave in Comune di Busto Garolfo (MI);

RICHIAMATI gli artt. 29-quater e 29-decies del d.lgs 152/06, che prevedono la messa a disposizione del pubblico sia dell’autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni;

DATO ATTO che nel caso in specie l'autorità preposta agli adempimenti di cui alla premessa precedente è costituita presso l'Unità Organizzativa “Valutazione e Autorizzazioni Ambientali”

della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia;

VISTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Individuate dalla DGR n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al raggiungimento dell'obiettivo Ter.0903.258 “Mappatura e smaltimento dell'amianto” del PRS 2015;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. per le motivazioni riportate in premessa, il rigetto dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) presentata dalla Ditta SOLTER S.R.L., con sede legale in Via Roma, 75 in Comune di Paderno Dugnano (MI), ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs 152/06 per

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l'installazione di discarica per rifiuti contenenti amianto di cui alla categoria 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo decreto, da realizzarsi in Via Delle Cave in Comune di Busto Garolfo (MI);

2. di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata all’impresa, disponendo che l’efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento del medesimo;

3. di comunicare il presente decreto alla Città Metropolitana di Milano, ai Comuni di Busto Garolfo e Casorezzo, all'Arpa Dipartimento di Milano, all’ASL di Milano, all'ATO della Provincia di Milano ed alla Struttura VIA d i R e g i o n e L o m b a r d i a ;

4.

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito internet della DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile all’URL w w w . r eti.regione.lombardia.it nella sezione Rifiuti;

5. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso la Unità Organizzativa Valutazione e Autorizzazioni Ambientali della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, previsto dall’art. 29 del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, previsto dall’art. 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. .

Il Dirigente della Unità Organizzativa Valutazione e Autorizzazioni Ambientali

Dott. Dario Sciunnach

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