• Non ci sono risultati.

Anno 45 24 giugno 2014 N. 176Parte seconda - N. 149

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Anno 45 24 giugno 2014 N. 176Parte seconda - N. 149"

Copied!
144
0
0

Testo completo

(1)

Anno 45 24 giugno 2014 N. 176

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 118

Approvazione del Piano successorio della Comunità Montana Unione dei Comuni

dell’Appennino Cesenate

(2)

Approvazione del Piano successorio della Comunità Monta- na Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate

IL PRESIDENTE Visti:

- la legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21 recante “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatez- za” che stabilisce, all’articolo 6, il procedimento di delimitazione dagli ambiti territoriali ottimali finalizzati allo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei comu- ni obbligati nonché, ai successivi articoli 8 e 9, la disciplina per addivenire all’estinzione delle comunità montane attualmente esi- stenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna;

- l’art. 2 della L.R. 21/2012, il quale prevede che la comples- siva riorganizzazione delle funzioni amministrative che la citata legge persegue per l'intero sistema regionale e locale deve garan- tire, tra gli altri obiettivi, la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, pros- simità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse; l'attribuzione tendenziale ad un unico soggetto dell'intera funzione; l'avvio delle gestioni associate obbligatorie e l'adegua- mento delle forme associative tra Comuni;

- l’art. 3, comma 1, della L.R. 21/2012, a mente del quale la Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale e procede alla riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative in atto a tal fine, anche con l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia già in essere;

- l’art. 3, comma 3, della predetta legge, secondo cui in se- de di riordino territoriale e funzionale la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendone altresì priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi e regolamenti di settore;

- l’art. 9, comma 1, L.R. 21/2012 il quale prevede che, qua- lora, ad esito del procedimento di cui all'art. 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricom- prenda l'intero ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di comuni destinate a subentrarle. L'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamen- to degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa. Se a tale data il consiglio comu- nitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta.

Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d'atto si ha per effettuata;

- l’art. 9, comma 2, in combinato disposto all’art. 7 comma 12 della L.R. 21/2012 in ragione dei quali I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino terri- toriale li include, entro il termine previsto all'articolo 7, comma

stesse della proposta di piano successorio di cui all’art. 11 della L.R. 21/2012” e che “in caso di mancata elezione dei rappresen- tanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il quarto comma dell’art. 8”, il quale prevede che in via supple- tiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell’Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consi- glieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco. In caso di parità di cifre indi- viduali, prevale il consigliere più anziano di età;

Visti altresì gli articoli da 11 a 18 della legge regionale n. 21 del 2012 ed in particolare:

- l’art. 11, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Comunità montana predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di sin- goli Comuni, nelle funzioni, compiti, attività, dettagliatamente enumerate nel comma in parola;

- l’art. 11, comma 2, il quale, nell’individuare i contenuti del piano, prevede, fra l’altro, che lo stesso sia predisposto anche nel rispetto delle puntuali indicazioni contenute nel decreto di estin- zione della Comunità montana nonché il successivo comma 3 ai sensi del quale “il piano contiene altresì la ricognizione del per- sonale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria”;

- l’art. 11, comma 4, ai sensi del quale la proposta di piano successorio è trasmessa al Consiglio della Comunità montana per la presa d’atto, e contestualmente alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione nonché il successivo comma 5 che detta la disciplina nel caso in cui decorra inutilmente il termine per la predisposizio- ne del piano successorio da parte del Presidente della Comunità montana;

- l’art. 12 il quale prevede che il Consiglio comunitario nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione ai sensi dell'art. 9:

a) indica le operazioni che devono essere compiute per l'e- ventuale integrazione o modifica del piano di successione;

b) approva il rendiconto della gestione dell'esercizio finan- ziario in corso ove possibile ovvero, in attesa che vi provveda il consiglio dell'Unione subentrante, la giunta della Comunità mon- tana approva un verbale di chiusura dell'esercizio finanziario in corso, sentito l'organo di revisione contabile in carica;

c) verifica tra i residui attivi quali siano le somme non riscos- se a titolo di sanzione, da iscrivere a ruolo;

- l’art. 13, comma 1, ai sensi del quale i Presidenti delle Unioni, ricevuta la proposta di piano successorio, procedono sen- za indugio a convocare la seduta di insediamento dei rispettivi Consigli, iscrivendo altresì all’ordine del giorno l’approvazione del piano che regola la successione, nonché il successivo com- ma 2, ai sensi del quale le delibere di approvazione del piano successorio sono tempestivamente trasmesse al presidente del- la Giunta regionale;

- l’art. 14, comma 1, il quale disciplina gli effetti dell’estin-

(3)

della solidarietà attiva e passiva verso tutti i Comuni partecipanti all'ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell'instau- razione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati;

- l’art. 14, comma 2, secondo cui gli enti che succedono al- la Comunità montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale;

- l’art. 15, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione del piano suc- cessorio, provvede a dettare disposizioni per l’assegnazione delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta;

- l’art. 15, comma 2, il quale prevede espressamente che il decreto di approvazione del piano successorio costituisce titolo per la trascrizione, le volture catastali ed ogni altro adempimen- to derivante dalla successione;

- l’art. 16, comma 1 il quale prevede che il Comune già facen- te parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunità montana, e in particolare:

a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la Comunità montana originaria, de- rivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Comunità medesima;

b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e at- tività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato alla Comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;

c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione, nei casi ivi previsti;

- l’art. 16, comma 2, il quale prevede che sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e gli enti subentranti volti a regolare di- versamente i loro rapporti;

- l’art. 17, comma 1, ai sensi del quale “L’Unione di comu- ni montani esercita le competenza di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all’art.

44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in fa- vore dei territori montani”;

- l’art. 17, comma 2, ai sensi del quale le Unioni subentrate a Comunità montane soppresse sono considerate a tutti gli effetti Unioni di Comuni montani, cui si applica l'articolo 32 del decre- to legislativo n. 267 del 2000, indipendentemente dal numero dei Comuni montani che vi appartengono;

Considerato, per quanto attiene ai profili relativi al trasferi- mento del personale:

- l’art. 18, comma 1, il quale dispone che “Il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell’articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 31 del decreto legi- slativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e

applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le pro- cedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”;

- l’art. 18, comma 3, della legge regionale 21/2012 il qua- le dispone che “la Regione Emilia-Romagna avvia un confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori per definire i criteri per l’applicazione delle norme di cui al presen- te articolo e la promozione di misure per l’ottimale allocazione del personale [……]”;

- l’art. 31 del Dlgs 165/01 che reca “Fatte salve le disposizio- ni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro azien- de o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”;

Considerato inoltre che, con riferimento al trasferimento del personale della Comunità montana, il piano di successione e su- bentro è definito a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali di cui all’art.18 comma 3 e in coerenza con i criteri in- dividuati in quella sede;

Vista ancora:

- la deliberazione di Giunta regionale 18/3/2013 n. 286 ad oggetto “Approvazione del programma di riordino. Individua- zione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell’art. 6 della L.R. 21/2012” (pubblicata sul BURERT in data 25 marzo 2013) con la quale, all’esito del procedimento di cui all’art. 6, sono sta- ti definiti i predetti ambiti territoriali ottimali; ed in particolare l’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione, dal quale si evince che i Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto attualmente ricompresi nella Comunità Montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesena- te sono stati inclusi in due ambiti ottimali distinti ossia:

a) nell’Ambito Valle del Savio, con riguardo ai Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, uni- tamente ai Comuni di Cesena e Montiano;

b) nell’Ambito del Rubicone, con riguardo ai Comuni di Bor- ghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone unitamente ai Comuni di Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, San Mauro Pasco- li e Savignano sul Rubicone;

Tenuto conto peraltro che, con riguardo all’ambito del Ru- bicone, i suddetti Comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone unitamente al Comune di Gatteo hanno tra loro già co- stituito nell’anno 2005 l’Unione di Comuni del Rubicone;

Richiamato il proprio decreto n. 122 del 25 giugno 2013 il quale ha previsto:

- all’art. 1, l’estinzione della Comunità montana Unione dei

Comuni dell’Appennino cesenate. I comuni appartenuti alla Co-

munità montana estinta, distintamente in base agli ambiti ottimali

in cui il programma di riordino li ha inclusi, entro il termine pre-

visto dall’art. 9, comma 2, della L.R. 21 del 2012, salve eventuali

proroghe previste dalla legge regionale, dovranno costituire le

(4)

inclusi nell’ambito territoriale ottimale del Rubicone dovranno aderire all’Unione di Comuni del Rubicone, costituita tra i Co- muni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo insieme ai Comuni Cesenatico, Gambettola e Longiano;

- all’art. 2 che:

1. l’estinzione della Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate ha effetto dall’ultima data di insedia- mento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa;

2. l’insediamento degli organi delle nuove Unioni o l’ele- zione dei rappresentati dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione al- le Unioni stesse della proposta di piano successorio predisposta dal presidente della Comunità montana ai sensi dell’art.11 L.R.

21 del 2012;

3. le Unioni così costituite, fino ad eventuale diversa dispo- sizione di legge, continuano ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunità montana per i soli Comuni già ad essa aderenti;

4. allo stesso modo, le Unioni di comuni montani esercitano, ai sensi dell’art.17, comma 1, L.R. 21 del 2012 le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all’art.44, comma 2, della Costituzione e del- la normativa in favore dei territori montani;

- all’art. 3 che:

1. il termine assegnato ai Comuni per l’approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo delle nuove Unioni è quello previsto dall’art. 9 comma 2 della L.R. 21/2012, salve eventuali proroghe previste da legge regionale;

2. entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello Statuto dell’U- nione subentrante alla Comunità montana estinta i Consigli comunali procedono all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione secondo le modalità previste nel- lo statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell’Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, pre- via convalida. L’Unione comunica tempestivamente alla Regione l’avvenuto insediamento degli organi;

3. per i Comuni che non provvedano all’elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 2, in via supple- tiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell’Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consi- glieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individua- li, prevale il consigliere più anziano di età;

- all’art. 4 che:

1. entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente de- creto i presidenti delle comunità montane predispongono un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle specifiche funzioni ri- portate all’art. 11 L.R. 21/2012;

50% in proporzione alla superficie territoriale, ovvero sulla base di diversi criteri di riparto stabiliti dallo stesso piano successorio;

b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pen- dente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;

c) dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contri- buti già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall’Unione Europe- a - sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le somme direttamente agli enti suben- tranti (i quali, per tali risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana) in base ai seguenti criteri:

- i contributi statali e regionali di funzionamento in sulla ba- se di diversi criteri di riparto stabiliti dallo stesso piano successorio;

- i contributi in conto capitale assegnati e programmati in relazione all’ubicazione territoriale, ove sia possibile deter- minarla, dell’opera o del bene per i quali sono stati assegnati o concessi i contributi, e/o in relazione alla titolarità dell’in- tervento, individuata ai sensi della lettera d);

- i contributi in conto capitale già assegnati ma ancora non programmati in relazione ai medesimi criteri che ne han- no determinato l’assegnazione e la quantificazione a favore della Comunità montana soppressa;

d) dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contri- buti già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall’Unione Europea - sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, conce- dendo e liquidando le somme direttamente agli enti subentranti (i quali, per tali risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai com- piti già di competenza della Comunità montana);

e) individua gli enti che succedono alla soppressa comu- nità montana nell’attuazione degli interventi che insistono sul loro territorio e che sono oggetto di contributi settoriali asse- gnati e/o concessi dalla regione, disponendo che tali enti sono tenuti a dar seguito agli interventi - provvedendo ove occorra, all’aggiornamento degli atti di programmazione - e che, in caso di inadempimento, sono tenuti alla restituzione alla regione dei contributi ripartiti in base agli stessi criteri di cui alla lettera c);

individua altresì gli enti che succedono alla soppressa comunità montana nell’attuazione degli interventi finanziati direttamente dai comuni con un contributo della comunità montana;

f) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio degli enti subentranti, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma anco- ra non programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai comuni con un contributo della comunità montana;

g) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento;

individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già

redatti ed approvati, siano da appaltare a carico della gestione li-

quidatoria e quali a carico degli enti subentranti.

(5)

necessaria, dei singoli beni;

b) mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accol- lo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell’immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;

c) rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;

d) quote di partecipazione societaria e quote di partecipa- zione ai consorzi di gestione dei parchi regionali istituiti ai sensi della L.R. 6/2005, di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;

e) altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico pa- trimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;

f) oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;

g) attività e passività – ivi compresi, tra gli altri, i contribu- ti ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti dall’esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesi- mo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di colla- borazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio di dette funzioni.

4. Entro il termine 90 giorni la proposta di piano succes- sorio è trasmessa al Consiglio della Comunità montana per la presa d’atto, e, contestualmente, alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazio- ne alla Regione.

5. Il Consiglio comunitario, nell’ultima seduta utile prima dell’estinzione, procede altresì a:

a) indicare le operazioni che devono essere compiute per l’eventuale integrazione o modifica del piano di successione;

b) approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio fi- nanziario in corso;

c) verificare, tra i residui attivi quali siano le somme non ri- scosse a titolo di sanzione da iscrivere a ruolo;

d) trasmettere il piano per l’approvazione agli enti suben- tranti.

6. Le delibere di approvazione del piano successorio devo- no essere tempestivamente trasmesse al Presidente della Giunta;

7. Il piano successorio è quindi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che:

a) regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli en- ti subentranti;

b) costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;

quali, persistendo l’inadempimento, nomina un commissario ad acta che provvede a predisporre il piano.

- al comma 5 che:

1. la Regione, dopo avere espletato il confronto con le orga- nizzazioni sindacali, ai sensi del comma 3 dell’art. 18, della L.R.

21/2012, individua i criteri per l’assegnazione del personale della Comunità montana agli Enti che subentrano a questa nell’eser- cizio delle funzioni istituzionali;

2. la Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appenni- no cesenate, nel rispetto dei criteri di cui sopra:

a) predispone il piano di successione relativo al persona- le, contenente l’individuazione del personale della Comunità montana, dipendente a tempo indeterminato e determinato, ap- partenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale con altri contratti di lavo- ro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) avvia la procedura di informazione ed esame congiun- to del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 47, commi da 1 a 4, della legge 428/1990;

c) contiene la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria;

3. il piano è approvato e reso efficace con decreto del Pre- sidente della Giunta regionale;

4. il trasferimento del personale opera a far data dal primo giorno successivo alla soppressione della Comunità montana; il personale trasferito conserva i diritti, inerenti, il proprio rappor- to di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell’art. 2112 c.c.;

5. gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti colletti- vi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell’ente subentrante;

6. i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o au- tonomo in essere con la Comunità montana continuano con gli enti subentranti fino alla scadenza naturale del rispettivi contratti;

- al comma 6 che per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla stessa a carico della Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate sono posti a carico dei se- guenti soggetti:

1. Nuova Unione costituita tra i Comuni di Bagno di Ro- magna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, eventualmente unitamente ai Comuni di Cesena e Montiano, in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in rela- zione al territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, e in proporzione alla popolazio- ne dei predetti Comuni;

2. Unione dei Comuni comprendente i Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone in relazione agli accerta- menti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio dei suddetti Comuni e in proporzione alla popolazio- ne degli stessi;

Considerato che:

(6)

1. Consiglio Comunale del Comune di Bagno di Romagna, delibera n. 62 del 29/11/2013;

2. Consiglio Comunale del Comune di Cesena, delibera n. 78 del 12/12/2013;

3. Consiglio Comunale del Comune di Mercato Saraceno, delibera n. 69 del 14/11/2013;

4. Consiglio Comunale del Comune di Montiano, delibera n. 37 del 14/11/2013;

5. Consiglio Comunale del Comune di Sarsina, delibera n. 69 del 14/11/2013;

6. Consiglio Comunale del Comune di Verghereto, delibe- ra n. 64 del 28/11/2013;

- i comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone, unitamente ai Comuni Cesenatico, Gambettola e Longiano, han- no aderito all’Unione dei Comuni del Rubicone, già costituita tra i Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatte- o, che ha assunto la denominazione di Unione Rubicone e Mare, approvando il relativo statuto, con le delibere di seguito indicate:

1. Consiglio Comunale del Comune di Borghi n. 1 del 26 febbraio 2014;

2. Consiglio Comunale del Comune di Cesenatico n. 8 del 26 febbraio 2014;

3. Consiglio Comunale del Comune di Gambettola n. 9 del 28 febbraio 2014;

4. Consiglio Comunale del Comune di Gatteo n. 2 del 28 febbraio 2014;

5. Consiglio Comunale del Comune di Longiano n. 8 del 28 febbraio 2014;

6. Consiglio Comunale del Comune di Roncofreddo n. 9 del 25 febbraio 2014;

7. Consiglio Comunale del Comune di San Mauro Pascoli n. 9 del 26 febbraio 2014;

8. Consiglio Comunale del Comune di Savignano sul Rubi- cone n. 9 del 25 febbraio 2014;

9. Consiglio Comunale del Comune di Sogliano al Rubicone n. 11 del 28 febbraio 2014;

Considerato altresì che:

- il consiglio dell’Unione dei Comuni Valle del Savio si è insediato in data 31 marzo 2014;

- il consiglio dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare si è insediato in data 5 aprile 2014;

- pertanto la Comunità montana Unione dei Comuni dell’Ap- pennino cesenate si è estinta in data 5 aprile 2014, corrispondente alla data di insediamento del consiglio dell’Unione Rubicone e Mare;

Viste ed acquisite:

- la delibera della Giunta della Comunità montana Unio- ne dei Comuni dell’Appennino cesenate n. 90 del 19 dicembre 2013 “indirizzi in merito al piano di successione di cui all’art.

11, comma 1, della L.R. 21/2012 “Misure per assicurare il gover- no territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi

amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenzia- zione ed adeguatezza” art. 11 - Piano di successione a seguito dell’estinzione della Comunità montana - Presa d’atto;

- la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni

“Valle del Savio” n. 3 del 31 marzo 2014, recante approva- zione del piano successorio della Comunità montana Unione dei comuni dell’Appennino cesenate ai sensi dell’art. 11 della L.R. 21/2012;

- la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni “Ru- bicone e Mare” n. 29 del 21 maggio 2014, avente ad oggetto

“Piano successorio della Comunità montana Unione dei comu- ni dell’Appennino cesenate. Determinazioni”;

- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Sogliano al Rubicone n. 19 del 27 marzo 2014, recante “appro- vazione del piano di successione di cui all’art. 11 L.R. 21/2012.

Provvedimenti conseguenti;

- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Bagno di Romagna n. 30 del 7 aprile 2014 “legge regionale 21 di- cembre 2012, n. 12 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” art. 11 - Piano di successione a seguito dell’estinzione della Comunità montana Appennino ce- senate. Approvazione“;

- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Sarsina n. 19 del 10 aprile 2014 “legge regionale 21 dicembre 2012, n. 12 “Misure per assicurare il governo territoriale del- le funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” art. 11 - Piano di successione a seguito dell’estinzione della Comunità montana Appennino cesenate. Approvazione“;

- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Mercato Saraceno n. 21 del 10 aprile 2014 “legge regionale 21 di- cembre 2012, n. 12 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” art. 11 - Piano di successione a seguito dell’estinzione della Comunità montana Appennino ce- senate. Approvazione“;

- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Verghereto n. 25 del 5 maggio 2014 “legge regionale 21 dicembre 2012, n. 12 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, dif- ferenziazione ed adeguatezza” art. 11 - Piano di successione a seguito dell’estinzione della Comunità montana Appennino ce- senate. Approvazione“;

Vista ed acquisita altresì la deliberazione della Giunta della Comunità montana Unione di comuni dell’Appennino cesenate n. 23 del 4 aprile 2014, recante “Approvazione verbale di chiu- sura a seguito della estinzione dell’ente”;

Visto il protocollo d’intesa per la definizione delle proble- matiche del personale degli Enti interessati al riordino di cui alla L.R. 21 del 2012 sottoscritto dalla Regione Emilia-Roma- gna e da ANCI, UPI, UNCEM, Lega-Autonomie, FP CGIL, CILS FP, UIL FPL;

Visti e valutati i contenuti della relazione istruttoria in da-

(7)

- in base agli artt. 9 e 11 della legge regionale n. 21 del 2012, enti subentranti sono le Unioni di comuni costituite o partecipa- te dai Comuni già facenti parte della comunità montana estinta, le quali succedono nei rapporti giuridici attivi e passivi e nelle funzioni, nei compiti e nelle attività da essa già esercitate, ed i singoli comuni i quali subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità delle funzioni specificamente individua- ti nel piano successorio;

- in base al successivo art. 14, comma 2, della L.R. 21 del 2012, gli enti che succedono alla comunità montana estinta pos- sono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei pro- cedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull’assegnazione del personale;

- il piano successorio della Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate individua quali enti successori le Unioni di Comuni Valle del Savio e Rubicone Mare, le qua- li subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità delle funzioni, dei compiti e delle attività da essa già esercitate, nonché i singoli comuni i quali subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità delle funzioni specifi- camente individuati nel medesimo piano;

- conformemente a quanto previsto dal citato art. 14, com- ma 2, della l.r. n. 21 del 2012, ed al fine di garantire continuità e professionalità nell'erogazione dei servizi, il medesimo piano, al punto 13 “disposizioni rivolte a garantire la continuità nell’e- sercizio di funzioni e servizi associati nei comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone”, prevede che l’Unione dei comuni Valle del Savio, a fronte del trasferimento di tutto il personale della Comunità montana Unione dei Comuni dell’Ap- pennino cesenate nei propri organici, garantisca ai Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone, mediante l’utilizzo del personale trasferito, l’esercizio di alcune funzioni e servizi per i rispettivi territori, ivi dettagliatamente indicati;

Preso atto che, nella delibera n. 29 del 21 maggio 2014, la Giunta dell’Unione Rubicone e Mare ha rilevato alcune criticità nel piano successorio predisposto dal Presidente della Comunità Montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate, detta- gliatamente illustrate nella relazione istruttoria (all. B) in data 6 maggio 2014, elaborata dal Segretario dell’Ente congiuntamente ai Responsabili del Settore AA.GG. ed Economico Finanziario e del Settore Personale;

Ritenuto pertanto di potere condividere la necessità, eviden- ziata dalla Giunta dell’Unione Rubicone e Mare, che la soluzione organizzativa prefigurata dal piano successorio - la quale preve- de che le funzioni delegate dalla Regione Emilia-Romagna e le altre funzioni individuate dal piano vengano esercitate dall’Unio- ne Valle del Savio anche per conto dell’Unione Rubicone Mare - venga accompagnata dalla stipulazione di accordi per la rego- lazione dei rapporti organizzativi e economici, con i quali l'Ente titolare delle funzioni affida all'altro la gestione, definendone modalità e condizioni, anche per assicurare il coinvolgimento e la partecipazione nella gestione stessa dell'Ente titolare e/o dei Comuni il cui territorio è interessato alle funzioni ed ai servizi;

1. con riferimento al punto n. 1 (patrimonio mobiliare), i be- ni mobili ivi indicati sono assegnati ai Comuni di Sogliano al Rubicone, Borghi e Roncofreddo, facendo comunque salvi even- tuali diversi accordi che tali comuni assumeranno;

2. con riferimento al punto n. 2 (immobilizzazioni finanzia- rie), le partecipazioni azionarie e le immobilizzazioni finanziarie ivi indicate sono assegnate ai Comuni di Sogliano al Rubicone, Borghi e Roncofreddo, facendo comunque salvi eventuali diver- si accordi che tali comuni assumeranno;

Ritenuto di respingere l’osservazione di cui al punto n. 3 (gestione delle funzioni e servizi a favore dei Comuni di Bor- ghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone - valore relativo alla spesa di personale, quantificato per 10 anni in euro 496.209,00), poiché risulta che il dato indicato nel piano successorio corri- sponde a quello contenuto nel bilancio della Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate;

Ritenuta, in definitiva, la coerenza della predetta proposta di piano successorio con le norme della l.r. n. 21 del 2012 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 122 del 25 giu- gno 2013, e con i principi di efficienza, efficacia, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa;

Ritenuta altresì la coerenza della predetta proposta con il processo di devoluzione delle funzioni e competenze della sop- pressa Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate agli enti che le succedono;

Precisato che l’assegnazione da parte della Regione Emi- lia-Romagna alle Unioni dei comuni Valle del Savio e Rubicone e Mare delle risorse per l’esercizio delle funzioni e dei compi- ti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana estinta per tutti i comuni precedentemente aderenti ha luogo nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nei limiti delle risorse comun- que disponibili;

Considerato quindi necessario procedere a regolare la suc- cessione ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. 21 del 2012, conferendo efficacia, nei termini sopra indicati, alla proposta di piano successorio come integrato dal presente decreto;

Ritenuto pertanto necessario, in coerenza con quanto di- sposto nel proprio decreto n. 122 del 25 giugno 2013, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni e dei servi- zi, di dare efficacia, nei termini sopra indicati, all’allegato piano successorio dalla data di insediamento del Consiglio dell'Unio- ne dei comuni Rubicone e Mare, e dunque a far data dal 5 aprile 2014, superando la mancata approvazione del piano successo- rio da parte dei Comuni di Borghi e Roncofreddo, nonché da parte del Consiglio dell’Unione dei Comuni Rubicone e Mare;

Dato atto del parere allegato;

decreta:

Art. 1

Approvazione del piano successorio

1. Il piano successorio della Comunità montana Unione dei

Comuni dell’Appennino cesenate di cui al testo allegato al pre-

sente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale, è approvato

secondo quanto indicato in premessa, e produce effetti dal 5

(8)

Assegnazione di risorse

1. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, della L.R. n. 21 del 2012, il presente decreto di approvazione del piano successorio della Comunità montana Unione dei Comuni dell’Appennino cesenate

1. Il presente decreto viene pubblicato integralmente nel Bol- lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

I

l

P

resIdente

Vasco Errani

(9)

INDICE:

1. Introduzione

2. Procedura successoria: enti subentranti e criteri di riparto 3. Ricognizione compiti e attività

4. Risultanze contabili dell'ultimo bilancio di periodo approvato dalla Comunità Montana – Disposizioni per il subentro

5. Contributi statali e regionali di funzionamento – Disposizioni per il subentro 6. Ripartizione del patrimonio immobiliare

7. Ripartizione del patrimonio mobiliare 8. Ripartizione immobilizzazioni immateriali 9. Ripartizione gestione finanziaria

10. Ripartizione oneri per ammortamento mutui

11. Successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e contenzioso

12. Ricognizione del personale da trasferire e formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria

13. Disposizioni finali volte a garantire la continuità nell’esercizio di funzioni e servizi associati nei comuni di Borghi – Roncofreddo e Sogliano al Rubiconde

14. Tabelle riassuntive

(10)

1. INTRODUZIONE

Il sistema delle Regioni e degli Enti locali in questi ultimi anni è stato interessato da una lunga serie di riforme indotte dalla spinta della crisi economica e fortemente incentrate sull’esigenza della riduzione della spesa pubblica.

Il complesso panorama delle misure, volte al contenimento della spesa pubblica, vede interventi del legislatore orientati alla razionalizzazione e alla riorganizzazione dell’ordinamento degli enti locali.

Con la L.R. del 21 Dicembre 2012 n. 21, concernente “Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”, successivamente modificata e/o integrata con L.R. n. 2/2013, n. 9/2013, n. 23/2013, la Regione Emilia Romagna prevede una decisiva partecipazione delle Amministrazioni Comunali imponendo una rapida definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali e omogenei per area geografica per lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati ai sensi dell’articolo 14 commi 27-28, del D.L. 78/2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

I Comuni compresi nella Comunità Montana dell’Appennino Cesenate sono:

Comune di Bagno di Romagna, ab. al 31.12.2012 n. 6.102

Comune di Borghi, ab. al 31.12.2012 n. 2.743

Comune di Mercato Saraceno, ab. al 31.12.2012 n. 7.004

Comune di Roncofreddo, ab. al 31.12.2012 n. 3.397

Comune di Sarsina, ab. al 31.12.2012 n. 3.560

Comune di Sogliano al Rubicone; ab. al 31.12.2012 n. 3.276

Comune di Verghereto ab. al 31.12.2012 n. 1.917

Sulla base dei criteri stabiliti dalla L.R. 21/2012, in particolare all’art. 6, la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna con propria Deliberazione n. 286 del 18.03.2013 ha approvato il programma di riordino territoriale individuando gli ambiti territoriali ottimali intercomunali per l’esercizio delle funzioni e dei servizi comunali. I comuni compresi nella Comunità Montana dell’Appennino Cesenate sono stati inclusi in due ambiti ottimali distinti:

1. AMBITO VALLE DEL SAVIO, con riguardo ai Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, unitamente ai comuni di Cesena e Montiano;

2. AMBITO DEL RUBICONE, con riguardo ai Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone unitamente ai Comuni di Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone.

In conseguenza di ciò la Comunità Montana dell'Appennino Cesenate è stata dichiarata estinta con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 122 del 25.6.2013 .

I Comuni appartenuti alla Comunità montana estinta, distintamente in base agli ambiti ottimali in

cui il programma di riordino li ha inclusi, entro il termine previsto dall'art . 9 comma 2 della l.r. n .

21/2012, salve eventuali proroghe previste dalla legge regionale, dovranno costituire le nuovi

Unioni o aderire a quelle già esistenti. Nello specifico: i Comuni di Bagno di Romagna, Mercato

Saraceno, Sarsina e Verghereto, inclusi nell'ambito territoriale ottimale Valle del Savio dovranno

costituire una nuova Unione che potrà essere costituita unitamente ai Comuni di Cesena e

Montiano. I Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone inclusi nell'ambito territoriale

ottimale del Rubicone dovranno aderire all'Unione di Comuni del Rubicone , costituita tra i Comuni

(11)

di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo auspicabilmente insieme ai Comuni di Cesenatico, Gambettola e Longiano.

L'estinzione della Comunità montana dell'Appennino Cesenate ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni subentranti alla stessa.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Giunta della Comunità Montana dell’Appennino Cesenate, in relazione ai nuovi e futuri assetti istituzionali conseguenti alla riorganizzazione delle funzioni fondamentali prevista dalla normativa nazionale e regionale, ha fornito gli indirizzi al fine della predisposizione del piano per la successione dei rapporti attivi e passivi dell’Ente, e per la definizione dei necessari elementi di valutazione per il subentro delle nuove Unioni, o dei singoli Comuni interessati.

La definizione del Piano di successione è risultata particolarmente complessa ed articolata ed ha richiesto notevole tempo al fine di concertare e raggiungere la massima condivisione tra tutte le Amministrazioni interessate.

I contenuti essenziali del Piano di successione sono individuati nelle specifiche funzioni riportate all’art. 11 della L.R. 21/2012 s.m.i. e all’art. 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 122 del 25.6.2013:

a) funzioni in materia di agricoltura, difesa del suolo e forestazione;

b) esercizio associato di funzioni di Comuni di cui la Comunità montana risulta responsabile;

c) compiti e funzioni assegnate dai Comuni diverse dalle gestioni associate;

d) altri compiti, funzioni o attività non rientranti nei precedenti, esercitati dall'Ente a beneficio di Comuni o connessi a opere o a servizi realizzati nel territorio comunale a prevalente vantaggio della popolazione di uno o più Comuni;

e) compiti e funzioni che la Comunità montana ha volontariamente assunto per lo sviluppo delle comunità locali o per effetto di convenzioni, accordi, contratti con soggetti pubblici o privati.

Per ciascuna delle funzioni sopra elencate sono stabiliti distintamente i seguenti elementi:

1. la situazione patrimoniale, parte finanziaria e parte patrimoniale;

2. i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall'esercizio di funzioni, compiti e attività di cui al comma 1, o da eventuali atti di programmazione o relativi alla gestione di interventi e progetti realizzati con le risorse del fondo per la montagna o dell'Unione europea;

3. le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie o dagli atti che regolano gli affidamenti di funzioni;

4. i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio di funzioni, compiti e attività;

5. il personale, dipendente dalla Comunità montana, a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio delle funzioni;

6. il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio delle funzioni medesime;

7. il prospetto riassuntivo dei prestiti, ivi inclusi i mutui coperti dal contributo sviluppo e investimenti erogato dallo Stato, distinti per funzioni cui sono connessi.

Il piano include altresì la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di

dotazione organica provvisoria delle Unioni subentranti.

(12)

La proposta di piano successorio dovrà essere trasmessa al consiglio della Comunità montana per la

presa d'atto, e contestualmente alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per

quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla

Regione.

(13)

2. PROCEDURA SUCCESSORIA

Il presente documento contiene il piano finalizzato al definitivo scioglimento dell’Ente, per la disciplina dei rapporti successori, sulla base delle risorse umane e strumentali e delle funzioni e dei servizi svolti dalla Comunità Montana stessa, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli Enti locali presenti nell’Ambito della Comunità Montana.

Gli enti subentranti nei rapporti attivi e passivi della Comunità Montana dell’Appennino Cesenate, i quali succedono alla stessa anche nell’attuazione degli interventi territoriali oggetto di contributo, sono:

 Unione dei Comuni della Valle del Savio, costituita dal Comune di Bagno di Romagna, dal Comune di Cesena, dal Comune di Mercato Saraceno, dal Comune di Montiano, dal Comune di Sarsina e dal Comune di Verghereto – costituitasi il 24 gennaio 2014;

 costituenda Unione dei Comuni Rubicone Mare, costituita dal Comune di Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Savignano al Rubicone, Sogliano al Rubicone, che hanno già proceduto all’approvazione dello statuto e del relativo atto costitutivo.

 I Comuni espressamente individuati nel presente Piano di successione.

L’Unione dei Comuni “Valle del Savio” subentra generalmente nei rapporti attivi e passivi, funzioni, compiti e attività della soppressa Comunità Montana dell’Appennino Cesenate, salvo diversa ed espressa disposizione contenuta nel presente Piano.

I criteri di riparto fra gli enti subentranti relativamente al patrimonio e alle risultanze contabili dell’ultimo bilancio di periodo approvato dalla Comunità Montana, sono stati definiti sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta della Comunità Montana con la deliberazione n. 90 del 19.12.2013

Il presente piano dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall’Unione Europea - sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le somme direttamente agli enti subentranti (i quali, per tali risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana) in base ai seguenti criteri:

• i contributi statali e regionali di funzionamento in proporzione alla popolazione degli enti subentranti, ovvero sulla base di diversi criteri di riparto stabiliti dallo stesso piano successorio;

• i contributi in conto capitale assegnati e programmati in relazione all’ubicazione territoriale, ove sia possibile determinarla, dell’opera o del bene per i quali sono stati assegnati o concessi i contributi, e/o in relazione alla titolarità dell’intervento, individuata ai sensi della lettera d);

• i contributi in conto capitale già assegnati ma ancora non programmati in relazione ai medesimi criteri che ne hanno determinato l’assegnazione e la quantificazione a favore della Comunità montana soppressa.

Gli enti a cui vengono attribuiti i contributi sopra elencati sono tenuti agli adempimenti ed ai

compiti già di competenza della Comunità Montana, nonché all’attuazione degli interventi che

insistono sul loro territorio e che sono oggetto dei contributi stessi.

(14)

3. RICOGNIZIONE COMPITI E ATTIVITÀ

In questa fase ricognitiva e valutativa si procede ad individuare per ogni funzione identificata di cui all’art. 11 c. 1 del L.R. 21/2012 gli elementi e le attività oggetto della successione.

a) FUNZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, DIFESA DEL SUOLO E FORESTAZIONE

Nelle pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate inerenti tali materie, anche per effetto delle disposizioni finali di cui al punto 11 del presente Piano successorio, volte a garantire la continuità nell’esercizio di funzioni e servizi associati nei comuni di Borghi – Roncofreddo e Sogliano al Rubicone, subentra l’Unione dei Comuni Valle del Savio.

Le tabelle che seguono individuano i compiti e le attività legati alle funzioni che includono l’erogazione di servizi per l’esercizio dell’attività agricola, la programmazione di interventi per favorire la crescita e lo sviluppo territoriale, l’insieme delle misure dirette alla conservazione o all'accrescimento del patrimonio forestale.

FUNZIONE / COMPITO

/ATTIVITA’

L.R. 15/97 DELEGA DI FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTRA

DESCRIZIONE • D.Lgs 99/04 rilascio di certificazioni attestanti la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale per i benefici di cui:

 D.P.R. 320/2001 ex L. 10/77 art. 9

 Legge 604/54 Piccola Proprietà Contadina

 D.P.R. 131/86 art. 2 ex L. 36/77

• Reg. CE 179/08 e Reg. CE 555/08 riconversione e ristrutturazione vigneti di cui:

 attestati di estirpazione, impianto e reimpianto di vigneti

 trasferimento diritto di reimpianto

 lotta alle fitopatie

• L.R. 2/04 Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico di cui:

 predisposizione bandi pubblici

 graduatorie

 istruttorie tecniche

 collaudi

 liquidazioni

 rendicontazione alla Regione

• D.Lgs 102/04 Fondo di Solidarietà Nazionale di cui:

 richiesta declaratoria

 accoglimento domande

 emissione notifiche di concessione

 liquidazioni

 rendicontazione alla Regione

(15)

• L.R. 4/09 disciplina dell’Agriturismo – controlli e sanzioni

 P.S.R. 2007/2013 Assi 1, 2, 3, 4 - Reg. CE 1698/05 di cui

 Programmazione PRIP

 Tavolo Verde

• Reg. CE 1257/99 mis. 2h) ex Reg. CEE 2080/92 misure forestali nel settore agricolo

 Conferma impegni

A – ATTIVITA’

B – PASSIVITA’ • L.R. 2/04 Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico - assegnazione Regione Emilia Romagna con Determinazione n. 13620 del 25/10/2013 – Euro 38.305,66

B 1 • D.Lgs 102/04 Fondo di Solidarietà Nazionale – assegnazione Regione Emilia Romagna con Determinazione n. 13903 del 05/11/2012 – Euro 896.584,46 - – danni da eccesso di neve 2012 C – PRATICHE DA

CONCLUDERE

DERIVANTI DA ATTI CHE REGOLANO L’

AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE

L.R. 2/04 Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico

CONTRAENTE OGGETTO DEL CONTRATTO

TERMINE IMPORTO TOTALE

IMPORTO LIQUIDATO

IMPORTO DA LIQUIDARE NERI SILVIA L.R. 2/2004 ART.

11 PICCOLE OPERE ED ATTIVITA’ DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO

13/11/2014 7.500,00 0,00 7.500,00

AVERARDI MASSIMO

L.R. 2/2004 ART.

11 PICCOLE OPERE ED ATTIVITA’ DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO

16/09/2014 7.500,00 0,00 7.500,00

PETRINI FLAVIANO

L.R. 2/2004 ART.

11 PICCOLE OPERE ED ATTIVITA’ DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO

25/11/2014 7.500,00 0,00 7.500,00

CANALI GIOVANNI

L.R. 2/2004 ART.

11 PICCOLE OPERE ED ATTIVITA’ DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO

CHIUSO 7.500,00 7.500,00 0,00

BUCCI QUINTO

L.R. 2/2004 ART.

11 PICCOLE OPERE ED ATTIVITA’ DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO

23/10/2014 4.575,96 0,00 4.575,96

CASANOVA

MAURO L.R. 2/2004 ART.

11 PICCOLE OPERE ED ATTIVITA’ DI

NON DEFINITO (proroga termine di

3.729,70 0,00 3.729,70

(16)

RIASSETTO

IDROGEOLOGICO cantierabilità)

38.305,66 7.500,00 30.805,66

D .Lgs 102/04 Fondo di Solidarietà Nazionale – danni da eccesso di neve 2012 CONTRAENTE OGGETTO DEL

CONTRATTO

TERMINE IMPORTO TOTALE

IMPORTO LIQUIDATO

IMPORTO DA LIQUIDARE CALICCHIO

DOMENICO D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 59.108,24 0,00 59.108,24

MENZA

PIETRO D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 23.567,31 0,00 23.567,31

LE DELIZE DEL FRANTOIO DI PAGANELLI PAOLO

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 3.899,69 0,00 3.899,69

CLOROFILLA SOC. AGR.

COOP.

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 7.944,68 0,00 7.944,68

PETTINARI ALESSANDRO

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 173.383,81 0,00 173.383,81

MOSCONI MARIA

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 9.732,27 0,00 9.732,27

GIANNINI EDGARDO

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 136.075,51 0,00 136.075,51

AZ. AGRITUR. I QUATTRO COLLI DI FIUZZI R.

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 10.684,06 0,00 10.684,06

RIGONI MASSIMO

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 9.277,21 0,00 9.277,21

MASI

ANTONIO D-Lgs.

102/2004 12/02/2015 5.699,02 0,00 5.699,02

(17)

RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012 SARAGONI

SEVERINO

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 6.749,46 0,00 6.749,46

AZ. AGR. IL NOCETO DI SEVERI R.

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 7.930,61 0,00 7.930,61

SOC. AGR.

BAGNOLO DI DOMENICONI P.

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 38.688,78 0,00 38.688,78

BARTOLINI GIAMPIERO

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 2.952,89 0,00 2.952,89

SOC. AGR.

BARONIO BRUNO

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 90.699,62 0,00 90.699,62

TREZZA

GIOVANNA D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 2.995,07 0,00 2.995,07

BARTOLUCCI ROBERTO

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 18.119,24 0,00 18.119,24

SOC. AGR.

LANZI

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 67.180,01 0,00 67.180,01

MULAROI DIANA

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 3.079,44 0,00 3.079,44

SOC. AGR.

MONTETIFFI

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 35.369,41 0,00 35.369,41

(18)

IL PIANO SR.

SOC. AGR. D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 134.177,04 0,00 134.177,04

AVERARDI MASSIMO E C.

SS

D-Lgs.

102/2004 RIPRISTINO DANNI DA ECCESSO DI NEVE 2012

12/02/2015 49.351,04 0,00 49.351,04

857.915,68 0,00 857.915,68

D - BENI E RISORSE STRUMENTALI

ACQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

E - CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E DI COLLABORAZIONE

COORDINATA E CONTINUATIVA,

STIPULATI IN VIA ESCLUSIVA, E IN

CORSO, PER L'ESERCIZIO DI

DETTE FUNZIONI F - PERSONALE DIPENDENTE

DESTINATO IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE

p.a. Paolo Battistini

G - PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI PRESTITI - INCLUSI I MUTUI COPERTI DAL CONTRIBUTO SVILUPPO E INVESTIMENTI EROGATO

DALLO STATO –

CONNESSI ALLA

FUNZIONE

(19)

H – ENTE SUBENTRANTE NELLA TITOLARITA’

Unione dei comuni Valle del Savio

FUNZIONE / COMPITO /ATTIVITA’

- Programmazione e sviluppo del territorio - Concessione fabbricato – Rifugio Castellaccio DESCRIZIONE Preso atto,

della “Convenzione tra la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Forlì Cesena per la gestione e la tutela dei bani silvo-pastorali della Provincia di Forlì Cesena appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Emilia Romagna” Rep. Provinciale n.3276 del 24.05.2005 ed il verbale di consegna del 10.10.2006 rep. n.0021;

della delibera di Giunta Provinciale prot. n.2752 adottata in data 17.01.2006 “Gestione dei beni silvo – pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Emilia Romagna – Procedure di gestione”;

della determina provinciale n. 97743 del 06.11.2007 di approvazione del bando per l’assegnazione del fabbricato denominato “Castellaccio” in Comune di Sarsina.

Tenuto conto che questo ente ha partecipato al citato bando, e che rilevate le finalità ha ricevuto in concessione il fabbricato in questione per utilizzarlo come bivacco a servizio della rete escursionistica S.Vicinio.

Il fabbricato Castellaccio è in località Careste Montalto foglio catastale n.12 particella 39 di circa mq. 36.

La convenzione di concessione a titolo non oneroso del fabbricato è stata sottoscritta in data 11.12.2009 e registrata al rep. 27220 della Provincia, con validità anni 9.

Il concessionario da convenzione è tenuto ad eseguire a propria cura e spese le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Al bene è stato eseguito un intervento di manutenzione straordinaria come previsto nell’atto concessorio mediante contributo regionale derivante dal PSR e dal Comune di Sarsina.

A – ATTIVITA’ Concessione a titolo gratuito sottoscritta con la Provincia di FC in data 11.12.2009 validità anni 9

€ 36.764,37 PSR 07/13 – Agrea Regione Emilia Romagna (Rendicontati)

€ 7.488,90 Comune di Sarsina (Rendicontati)

B – PASSIVITA’ Polizza assicurativa inserita nella scheda delle Assicurazioni dell’Ente

C - OPERAZIONI DA COMPIERE DERIVANTI DA PREVISIONI STATUTARIE O DA ATTI CHE REGOLANO L’ AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE

D - BENI E RISORSE

(20)

STRUMENTALI ACQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE E - CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, STIPULATI IN VIA ESCLUSIVA, E IN CORSO, PER L'ESERCIZIO DI DETTE FUNZIONI F - PERSONALE DIPENDENTE DESTINATO IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE

Mirta Barchi Fabio Fabbri G - PROSPETTO RIASSUNTIVO

DEI PRESTITI - INCLUSI I MUTUI COPERTI DAL CONTRIBUTO SVILUPPO E INVESTIMENTI EROGATO DALLO STATO – CONNESSI ALLA FUNZIONE H – ENTE SUBENTRANTE NELLA TITOLARITA’

Unione dei Comuni Valle del Savio

FUNZIONE / COMPITO /ATTIVITA’

- Programmazione e sviluppo del territorio - Concessione fabbricato – Rifugio Nasseto - Gestione e custodia immobile

DESCRIZIONE Preso atto,

della “Convenzione tra la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Forlì Cesena per la gestione e la tutela dei bani silvo-pastorali della Provincia di Forlì Cesena appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Emilia Romagna” Rep. Provinciale n.3276 del 24.05.2005 ed il verbale di consegna del 10.10.2006 rep. n.0021;

della delibera di Giunta Provinciale prot. n.2752 adottata in data 17.01.2006 “Gestione dei beni silvo – pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Emilia Romagna – Procedure di gestione”.

Tenuto conto che questo ente ha formalmente richiesto in concessione il fabbricato denominato “Nasseto” per utilizzarlo come bivacco a servizio della rete escursionistica.

Il fabbricato “Nasseto” localizzato nel Comune di Bagno di Romagna contraddistinto al foglio catastale n.186 part. 43.

La convenzione di concessione a titolo non oneroso del fabbricato è stata sottoscritta in data 03.07.2008 e registrata al rep. 27107 della Provincia, con validità anni 9.

Il concessionario da convenzione è obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di recupero del fabbricato per adibirlo a rifugio escursionistico entro 3 anni dalla sottoscrizione della convenzione.

Al bene oggetto di convenzione è stato eseguito un intervento di

recupero, con la creazione di un bivacco escursionistico, il

(21)

consolidamento dei resti degli altri fabbricati un tempo presenti ed il recupero dell’abbeverata e sorgente a servizio dell’area pascolava e di particolare rilievo naturalistico. Le opere sono state realizzate con fondi del PSR e Montagna.

A – ATTIVITA’ Concessione a titolo gratuito sottoscritta con la Provincia di FC in data 03.07.2008 validità anni 9

B – PASSIVITA’ Polizza assicurativa inserita nella scheda delle Assicurazioni dell’Ente

C - OPERAZIONI DA COMPIERE DERIVANTI DA PREVISIONI STATUTARIE O DA ATTI CHE REGOLANO L’ AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE

D - BENI E RISORSE STRUMENTALI ACQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE E - CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, STIPULATI IN VIA ESCLUSIVA, E IN CORSO, PER L'ESERCIZIO DI DETTE FUNZIONI F - PERSONALE DIPENDENTE DESTINATO IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE

Mirta Barchi Fabio Fabbri G - PROSPETTO RIASSUNTIVO

DEI PRESTITI - INCLUSI I MUTUI COPERTI DAL CONTRIBUTO SVILUPPO E INVESTIMENTI EROGATO DALLO STATO – CONNESSI ALLA FUNZIONE H – ENTE SUBENTRANTE NELLA TITOLARITA’

Unione dei Comuni Valle del Savio

FUNZIONE / COMPITO

/ATTIVITA’ VINCOLO IDROGEOLOGICO

DESCRIZIONE Procedure amministrative e tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico (autorizzazioni, comunicazioni d’inizio attività, diffide ecc.)

A – ATTIVITA’

B –PASSIVITA’ Contratto del 18/07/2011 repertorio 553 con scadenza al 30/06/2014

con il geologo Dott. Claudio Michelacci con sede in Santa Sofia Via

(22)

della Repubblica n. 2 (C.F. MCHCLD60S20I310P). Il contratto, per il servizio relativo alle istruttorie tecniche delle pratiche di vincolo idrogeologico, prevede il pagamento in rate posticipate bimestrali, con un impegno finanziario per il periodo 01/01/2014-30/06/2014 dell’importo di EURO 10.700,00 (IVA compresa)

B.1 rapporti in corso Contratto del 18/07/2011 repertorio 553 con scadenza al 30/06/2014 con il geologo Dott. Claudio Michelacci con sede in Santa Sofia Via della Repubblica n. 2 (C.F. MCHCLD60S20I310P). Il contratto, per il servizio relativo alle istruttorie tecniche delle pratiche di vincolo idrogeologico, prevede il pagamento in rate posticipate bimestrali, con un impegno finanziario per il periodo 01/01/2014-30/06/2014 dell’importo di EURO 10.700,00 (IVA compresa)

C – PRATICHE DA CONCLUDERE

DERIVANTI DA ATTI CHE REGOLANO L’

AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE

2001

1 Biordi Gilberto Sogliano al R. Ponte Uso

2 Caminati Stefano Verghereto

Poggio di Nasseto 3 Grotti Giorgio Sogliano al R.

S. Maria Riopetra 4 Casadei Teresa Sogliano al R. Montetiffi 5

Ferrari Augusta e Renzi

Agostino Sogliano al R. Montetiffi

6 Arrigoni Enrico Bagno di R. Monteguidi

7 Mazzone Natale Gavino Roncofreddo Cà Nuova 8 Macaluso Leonardo Sogliano al R. Raggione

9 Spighi Italo Bagno di R. Corbaia

10 Antonioli Stefano Borghi Gorolo

2002

1 Bocchini Fabio Sogliano al R. Montefrizzolo 2 Cocchiarelli Rocco Sogliano al R.

S. Maria Riopetra 3 Macaluso Leonardo Sogliano al R. Cà Raggione

4 Arrigoni Enrico Bagno di R. Casetta

5 Regione Emilia-Romagna Sogliano al R.

Savignano di Rigo 6

Bugli Eleonora - Venturi

Agostino Sogliano al R. Bagnolo

7 Gennari Enrico - Righi Roberta Borghi Canfurlo 2003

1 Agostini Giacomo Sogliano al R.

Campo Corbolo 2 Caminati Stefano e Silvano Verghereto Nasseto 3

Taverna Loredana - Menghi

Silvano Sogliano al R. Cà Onofri

4 Macaluso Leonardo Sogliano al R. Cà Raggione 5 Macaluso Leonardo Sogliano al R. Cà Raggione 6 Cavalli Paolo - Sartori Adele Borghi Masrola

7 Reggiani Luana Borghi Medrina

8 Mura Marcello Sogliano al R.

Villa del

Monte

9 Macaluso Leonardo Sogliano al R. Cà Fanne

Riferimenti

Documenti correlati

di stabilire che, a modifica di quanto previsto nel pro- gramma in allegato 1 (lett. 1255 del 06/09/2010, alle attività connesse alla progettazione, direzione e sicurezza dei

Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Presidente della Provincia neo eletto e dei candidati alla medesima carica

13 del 24 febbraio 2014 e dall’Ordinanza 18 del 7 marzo 2014 e di € 4.350.000,00 per il contributo alle Diocesi, a parzia- le copertura delle spese sostenute per la realizzazione

Progetto: Interventi di messa in sicurezza della Città di Modena mediante la realizzazione dell’ultimo tratto del Canale Diversivo Martiniana dall’attraversamento della Ferrovia

- la Regione agevolerà la realizzazione del progetto, sele- zionato e approvato secondo quanto previsto dal bando, con un contributo massimo del 50% del valore delle spese

di stabilire che, sulla base delle indicazioni di programmazione contenute nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla data di pubblicazione

Asse III, Atti- vità III.1.2.: Approvazione modalità e criteri per la concessione di contributi a sostegno di progetti innovativi finalizzati al ri- sparmio energetico e

42/2004 e s.m.i., il progetto definitivo/esecutivo, dovrà essere inviato in quadrupla copia, al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del