• Non ci sono risultati.

Determinazione Dirigenziale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Determinazione Dirigenziale"

Copied!
6
0
0

Testo completo

(1)

Municipio Roma XV

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CU/2605/2020 del 31/12/2020

NUMERO PROTOCOLLO CU/108824/2020 del 31/12/2020

Oggetto: Avvio della procedura di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31.12.2020 ai sensi dell’art. 181, comma 4 bis del D.L. n. 34/2020, convertito in L.

n. 77/2020, delle Linee Guida di cui all’Allegato A) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020 e della Deliberazione della Regione Lazio n. 1042 del 22 dicembre 2020

IL DIRETTORE

FRANCESCA ROMANA NICASTRO

Responsabile procedimento: giorgia scorza

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

FRANCESCA ROMANA NICASTRO

rif: 202000082582 Repertorio: CU /2605/2020 del 31/12/2020 Pagina 1 di 6

(2)

PREMESSO CHE

Con Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con L. n. 77/2020, il Governo ha dettato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

In particolare, l’art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, ha previsto che “Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’art. 16 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività”;

in attuazione di tale disposizione Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato, con Decreto del 25 novembre 2020, le Linee Guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n.

77/2020;

la Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta n. 1042 del 22 dicembre 2020, ha preso atto delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al Decreto del 25 novembre 2020 ed ha approvato le modalità operative ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020;

Il punto 2.1 della Deliberazione testè richiamata ha stabilito che “Il Comune provvede, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, all’avvio del procedimento di rinnovo, con le modalità previste dall’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, qualora ne ravvisi l’opportunità, comunica l’avvio del procedimento mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul suo sito istituzionale”

Con nota Prot. QH/608682 del 22.12.2020, acquisita con Prot. CU/107290 del 24.12.2020, l’Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro ha evidenziato alcuni “caveat e snodi organizzativi che sono dirimenti per il buon governo del procedimento” ed ha, contestualmente, invitato il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive a “diramare specifiche indicazioni alle strutture Municipali, coinvolte dal processo di rinnovo, nel chiaro intento di delineare linee comuni ed uniformi, nonché coordinate, per un intervento omogeneo su tutte le strutture territoriali”;

Conseguentemente, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, con nota Prot. QH/60996 del 22.12.2020, acquisita con Prot. CU/107518 del 28.12.2020, e QH/61901 del 24.12.2020, acquisita con Prot. CU/107567 del 28.12.2020, ha comunicato le modalità operative generali alle quali attenersi ai fini del rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza al 31.12.2020, specificando, in particolare, che entro il 31.12.2020 le Strutture Municipali devono procedere d’ufficio all’adozione di una Determinazione Dirigenziale per l’avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31.12.2020 e rientranti nella propria competenza;

CONSIDERATO CHE

In base a quanto previsto dall’art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, dalle Linee Guida di cui all’Allegato A) al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020, dalle modalità operative approvate dalla Regione Lazio con Determinazione n. 1042 del 22.12.2020, da intendersi integralmente richiamati e costituenti parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale, sono oggetto di rinnovo le concessioni di suolo pubblico aventi scadenza entro il 31.12.2020, che non siano già state riassegnate ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 Luglio 2012, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, relative a posteggi inseriti in mercati giornalieri e periodici, a posteggi isolati fuori mercato, in fiere e manifestazioni

rif: 202000082582 Repertorio: CU /2605/2020 del 31/12/2020 Pagina 2 di 6

(3)

analoghe, soggette a regime di concessione pluriennale, e le concessioni di suolo pubblico relative allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli;

Dette concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea;

il provvedimento di rinnovo della concessione è subordinato alla verifica del possesso, alla data del 31.12.2020:

• dei requisiti soggettivi di onorabilità e professionalità (ove richiesti) di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010;

• dell’iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per la quale è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo. Tale ultimo requisito può non essere posseduto alla data di avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività, identificate in:

a) Malattia certificata, comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31.12.2020;

b) Gravidanza e puerperio certificati, comunicati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31.12.2020;

c) Assistenza a figli minori con handicap gravi, come previsto dall’art. 33 della L. n. 104/1992 e dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001;

d) Successione mortis causa in corso di definizione.

L’interessato dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, con la quale specifica la causa di impedimento e si impegna ad effettuare l’iscrizione entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento di rinnovo.

Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l’attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Dal 1 luglio 2021 i competenti Uffici di Roma Capitale che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l’eventuale esito negativo determina l’automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito;

• Della sussistenza e della regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo.

Le richiamate concessioni sono rinnovate, alle prescritte condizioni, fino al 31.12.2032. Qualora, all’esito dei requisiti descritti, emergano irregolarità, si procede alla revoca della concessione.

Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020, relative a posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell’intesa sancita in sede di conferenza Unificata il 5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita. In tal caso le concessioni in scadenza il 31.12.2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci a partire dal 1 gennaio 2021 i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.

Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione di cui sopra, non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono attribuite agli operatori che non hanno conseguito la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, a condizione che i soggetti predetti siano comunque in possesso dei requisiti prescritti.

Qualora, all’esito delle procedure di riassegnazione, la concessione di posteggio sia stata assegnata ad un soggetto diverso dal precedente titolare si applica l’art. 181, comma 4 ter, del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020. A tal fine, per “operatori in possesso dei requisiti prescritti che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione” devono intendersi soltanto quegli operatori che non hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione oppure l’hanno presentata tardivamente o con modalità non ammesse.

In base alle Linee Guida Ministeriali, trattandosi di procedimenti relativi a concessioni già esistenti, non è necessario l’espletamento di procedure selettive purchè sia effettuata la verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti indicati dalle stesse.

rif: 202000082582 Repertorio: CU /2605/2020 del 31/12/2020 Pagina 3 di 6

(4)

Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:

a) Se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possedere nel massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;

b) Se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possedere nel massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

In base alle linee Guida Ministeriali, in ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus COVID-19, le Regioni e i Comuni possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di 6 mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l’attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative;

La Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 1042 del 22.12.2020 ha stabilito, al punto n. 3.1 dell’Allegato A, che “in considerazione del differimento dei termini procedimentali ordinari per un massimo di sei mesi, disposto dalle linee guida ministeriali in relazione all’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 e stante la scadenza ormai prossima delle concessioni e del termine ultimo per l’avvio dei procedimenti d’ufficio, è fissato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per la conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni; nelle more della conclusione delle procedure amministrative è comunque consentita all’interessato la prosecuzione dell’attività”;

Con la richiamata nota Prot. QH/60996 del 22.12.2020, acquisita con Prot. CU/107518 del 28.12.2020, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha ribadito che, in ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, Roma Capitale, nell’ambito del proprio ordinamento territoriale, può prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, consentendo agli operatori economici di proseguire l’attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative;

Attesa l’operatività, in subiecta materia, del Regolamento delle Attività Commerciali su Aree Pubbliche di cui alla D.A.C. 108/2020 e ss.mm.ii., del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico e del canone, comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U. di cui alla D.A.C. 91/2019, nonché di tutte le correlate normative di settore, sono escluse dal rinnovo le concessioni di occupazione di suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali che risultino in contrasto con le prescrizioni contenute nelle richiamate normative, con particolare riguardo al profilo della regolarità nei pagamenti del canone per l’occupazione di suolo pubblico ed alla conformità dell’occupazione;

visto l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

visto il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

visto l’art. 34 della D.A.C. n. 8/2013 e s.m.i. (Statuto di Roma Capitale);

visto l’art. 181, comma 4-bis del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020

visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 ed il relativo allegato A);

vista la D.G.R. n. 1042 del 22.12.2020;

visto il D.lgs. n. 114 del 1998;

vista la L.R. n. 22/2019;

vista la D.A.C. n. 108/2020 e s.m.i.;

vista la D.A.C. 91/2019;

vista la D.C.C. n. 10 del 08.02.1999 e s.m.i.;

vista la Direttiva Prot. QH/608682 del 22.12.2020, acquisita con Prot. CU/107290 del 24.12.2020;

vista la Nota Prot. QH/60996 del 22.12.2020, acquisita con Prot. CU/107518 del 28.12.2020;

vista la Nota Prot. QH/61901 del 24.12.2020, acquisita con Prot. CU/107567 del 28.12.2020;

vista la Determinazione Dirigenziale QH/1326/2020 del 29.12.2020 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;

vista la Nota Prot. QH/63127 del 30.12.2020, acquisita con Prot. CU/108578 del 31.12.2020

DETERMINA

rif: 202000082582 Repertorio: CU /2605/2020 del 31/12/2020 Pagina 4 di 6

(5)

Per i motivi espressi in narrativa, di

• Prendere atto di quanto disposto dall’art. 181, comma 4-bis, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, delle Linee Guida di cui all’Allegato A) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020, della D.G.R. n. 1042 del 22.12.2020, nonché della Direttiva Prot. QH/608682 del 22.12.2020, acquisita con Prot. CU/107290 del 24.12.2020, dell’Assessorato allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro e delle successive note Prot. QH/60996 del 22.12.2020, acquisita con Prot. CU/107518 del 28.12.2020 e Prot. QH/61901 del 24.12.2020, acquisita con Prot. CU/107567 del 28.12.2020, del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;

• Di avviare il procedimento di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico aventi scadenza entro il 31.12.2020, che non siano già state riassegnate ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 Luglio 2012, per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, relative a posteggi inseriti in mercati giornalieri e periodici, a posteggi isolati fuori mercato, in fiere e manifestazioni analoghe, soggette a regime di concessione pluriennale, e delle concessioni di suolo pubblico relative allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, nei limiti ed alle condizioni prescritte dai richiamati Provvedimenti;

• Di escludere dal procedimento di rinnovo le concessioni di occupazione di suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali che risultino in contrasto con le prescrizioni contenute nel Regolamento delle Attività Commerciali su Aree Pubbliche di cui alla D.A.C. 108/2020 e ss.mm.ii., del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico di cui alla D.A.C. 91/2019, nonché con tutte le correlate normative di settore, con particolare riguardo al profilo della regolarità nei pagamenti del canone per l’occupazione di suolo pubblico ed alla conformità dell’occupazione;

• Di prendere atto che, sulla scorta di quanto disposto dal punto n. 14 dell’Allegato A) alle Linee Guida del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020, La Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 1042 del 22.12.2020 ha stabilito, al punto n. 3.1 dell’Allegato A, che “in considerazione del differimento dei termini procedimentali ordinari per un massimo di sei mesi, disposto dalle linee guida ministeriali in relazione all’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 e stante la scadenza ormai prossima delle concessioni e del termine ultimo per l’avvio dei procedimenti d’ufficio, è fissato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per la conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni; nelle more della conclusione delle procedure amministrative è comunque consentita all’interessato la prosecuzione dell’attività” e che, in ossequio alle indicazioni contenute nella nota Prot. QH/60996 del 22.12.2020, acquisita con Prot. CU/107518 del 28.12.2020, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, con Determinazione Dirigenziale QH/1326/2020 del 29.12.2020 ha stabilito di “consentire, in ragione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus covid-19, il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per un periodo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, decorrenti dalla pubblicazione del presente Provvedimento, consentendo agli operatori economici di proseguire l’attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative”, ed ha successivamente confermato il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti al punto n. 2 della Nota Prot. QH/63127 del 30.12.2020, acquisita con Prot. CU/108578 del 31.12.2020;

• Di disporre la pubblicazione del presente Provvedimento sull’Albo Pretorio on-line di Roma Capitale e sul Sito Istituzionale del Municipio XV.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6-bis L.

241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 D.P.R. 62/2013.

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale può essere proposto ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL DIRETTORE

FRANCESCA ROMANA NICASTRO

rif: 202000082582 Repertorio: CU /2605/2020 del 31/12/2020 Pagina 5 di 6

(6)

Elenco Allegati

DESCRIZIONE 2020_10752.pdf

DECRETO_FIRMATO_E_PROTOCOLLATO_25nov2020.pdf

DD_1326_2020.pdf

check_82582.pdf

rif: 202000082582 Repertorio: CU /2605/2020 del 31/12/2020 Pagina 6 di 6

Riferimenti

Documenti correlati

Il Ministero dello Sviluppo economico, in coerenza con le linee guida approvate dalla Commissione (cfr. Commissione Europea, Guidance to Member States Recovery and Resilience

1853 del 31/10/2019 la Giunta Comunale ha approvato le linee guida per l’adozione di misure compensative per l’anno 2019, relative alla concessione di contributi a sostegno delle

− le linee guida adottate dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 25 novembre 2020 in ossequio alla predetta normativa, stabiliscono che i Comuni provvedono d’ufficio

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico graveranno sulle risorse rese disponibili con il decreto del Ministro dello sviluppo economico

2013 e secondo le linee guida definite con circolare del Ministero dello Sviluppo Econo- mico del 12 settembre 2013, sono stati predisposti anche il budget economico annuale e

che come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e secondo le linee guida definite con circolari del Ministero dello Sviluppo Economico

che come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e secondo le linee guida definite con circolari del Ministero dello Sviluppo Economico

che come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e secondo le linee guida definite con circolari del Ministero dello Sviluppo Economico