REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1003/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2013
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ( 1 ), in particolare l’articolo 72, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 62 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Au
torità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la deci
sione 2009/77/CE della Commissione ( 2 ), dispone che le entrate dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) siano costituite, oltre che dai con
tributi delle autorità pubbliche nazionali e da una sov
venzione dell’Unione, dalle commissioni pagate all’AE
SFEM nei casi previsti dalla normativa dell’Unione.
(2) Ai repertori di dati sulle negoziazioni, stabiliti nel
l’Unione europea, è imposta una commissione di regi
strazione che copre i costi sostenuti dall’AESFEM per il trattamento della domanda di registrazione. I costi soste
nuti per l’esame della domanda aumentano se il reperto
rio di dati sulle negoziazioni intende coprire almeno tre classi di derivati o offrire servizi accessori. Pertanto, la commissione di registrazione deve essere calcolata te
nendo conto di questi due criteri oggettivi.
(3) Si ritiene che la prestazione di servizi accessori e di ser
vizi di segnalazione per più di tre classi di derivati possa avere un impatto diretto sul fatturato futuro del reperto
rio di dati sulle negoziazioni. Pertanto, ai fini dell’impo
sizione della commissione di registrazione i repertori di dati sulle negoziazioni devono essere classificati in tre diverse categorie in funzione del fatturato totale atteso (alto, medio e basso), a cui si applica una commissione di registrazione diversa, a seconda che intendano fornire servizi accessori o servizi di segnalazione per più di tre classi di derivati, o entrambi.
(4) Se dopo la registrazione il repertorio di dati sulle nego
ziazioni inizia a prestare servizi accessori o a operare in più di tre classi di derivati, rientrando così in una cate
goria superiore in termini di fatturato totale atteso, il repertorio di dati sulle negoziazioni deve pagare la diffe
renza tra la commissione di registrazione inizialmente
pagata e la commissione di registrazione corrispondente alla nuova categoria di fatturato totale atteso nella quale rientra.
(5) Al fine di scoraggiare domande infondate, occorre che la commissione di registrazione non venga rimborsata se il richiedente ritira la domanda nel corso della procedura di registrazione o in caso di rifiuto della registrazione.
(6) Per garantire l’uso efficiente del bilancio dell’AESFEM e alleggerire allo stesso tempo l’onere finanziario a carico degli Stati membri e dell’Unione, è necessario assicurare che i repertori di dati sulle negoziazioni paghino almeno tutti i costi legati alla loro vigilanza. Le commissioni devono essere fissate ad un livello tale da evitare un accumulo significativo di disavanzi o di avanzi per le attività collegate ai repertori di dati sulle negoziazioni.
Se i disavanzi o gli avanzi significativi diventano ricor
renti, occorre che la Commissione riveda il livello delle commissioni e delle spese.
(7) Per assicurare una distribuzione equa e chiara delle com
missioni, che rifletta allo stesso tempo il carico ammini
strativo generato da ogni entità soggetta a vigilanza, la commissione di vigilanza deve essere calcolata sulla base del fatturato generato dalle attività di base del repertorio di dati sulle negoziazioni. Le commissioni di vigilanza a carico di un dato repertorio di dati sulle negoziazioni devono essere proporzionate alle attività di quest’ultimo rispetto al totale delle attività di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati e controllati in un determi
nato esercizio finanziario. Tuttavia, tenuto conto delle spese amministrative fisse per la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, occorre fissare una commis
sione minima di vigilanza.
(8) Poiché nell’anno in cui viene effettuata la registrazione sono disponibili solo pochi dati sull’attività del repertorio di dati sulle negoziazioni, occorre calcolare la prima commissione annuale di vigilanza sulla base della com
missione di registrazione e del carico di lavoro richiesto all’AESFEM in quell’anno per la vigilanza del repertorio di dati sulle negoziazioni in questione.
(9) I repertori di dati sulle negoziazioni sono entità relativa
mente nuove che prestano servizi finanziari nuovi, per
tanto non esiste ancora una misura affidabile del loro fatturato. Tuttavia, al fine della stima del fatturato dei repertori di dati sulle negoziazioni occorre prendere in considerazione vari indicatori, in particolare: le entrate finanziarie di base dei repertori generate dalla raccolta e dalla conservazione in modo centralizzato delle registra
zioni sui derivati, escluse le entrate derivanti dai servizi accessori; il numero delle negoziazioni segnalate per un certo periodo; il numero delle negoziazioni in essere alla ( 1 ) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
( 2 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
fine di ciascun periodo. Nel primo anno di attività del repertorio di dati sulle negoziazioni la commissione di vigilanza deve corrispondere al carico di lavoro richiesto all’AESFEM per la vigilanza dalla data di registrazione fino alla fine dell’anno, sulla base della commissione di registrazione determinata in base al livello del fatturato totale atteso.
(10) I repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 non inizieranno a fornire i servizi di segnalazione prima della fine del 2013 e probabilmente il loro livello di attività nel 2013 sarà quasi inesistente. Pertanto, occorre calcolare la commissione annuale di vigilanza per il 2014 sulla base del loro fatturato applicabile nel primo seme
stre del 2014.
(11) Dato che il settore dei repertori di dati sulle negoziazioni è agli albori e in ragione dei possibili sviluppi futuri, il metodo di calcolo del fatturato dei repertori deve essere rivisto, se necessario. Occorre che la Commissione valuti l’adeguatezza della metodologia di calcolo del fatturato prevista dal presente regolamento entro quattro anni dal
l’entrata in vigore del presente regolamento.
(12) Occorre stabilire disposizioni in materia di commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento nel
l’Unione europea ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, al fine di coprire le spese di riconoscimento e le spese amministrative annuali di vigilanza. Al riguardo, i costi sostenuti dall’AESFEM sono basati sulle spese necessarie relative al riconosci
mento dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, del predetto regolamento, alla conclusione di accordi di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo, per i casi in cui il repertorio di dati richiedente sia registrato ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 3, dello stesso regolamento, e alla vigilanza sui repertori di dati sulle negoziazioni rico
nosciuti. I costi collegati alla conclusione di accordi di cooperazione saranno ripartiti tra i repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti dello stesso paese terzo.
(13) Le funzioni di vigilanza esercitate dall’AESFEM nei ri
guardi dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi riconosciuti riguardano principalmente l’attuazione degli accordi di cooperazione, ivi compreso l’effettivo scambio di dati tra le autorità competenti. Occorre che il costo dell’esercizio di tali funzioni sia coperto da com
missioni di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti. Dato che tali costi saranno molto inferiori ai costi sostenuti dall’AESFEM per l’eser
cizio della vigilanza diretta dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell’Unione, è opportuno che la commissione di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti sia notevolmente inferiore alla commissione minima di vigilanza a carico dei reper
tori di dati sulle negoziazioni registrati soggetti alla vigi
lanza diretta dell’AESFEM.
(14) In vista di possibili sviluppi futuri, è opportuno che il metodo di calcolo del fatturato applicabile e il livello delle commissioni di registrazione, di riconoscimento e di vigilanza siano riveduti e aggiornati, se necessario.
(15) Le autorità nazionali competenti sostengono costi per lo svolgimento dei compiti loro assegnati ai sensi del rego
lamento (UE) n. 648/2012, in particolare a seguito di deleghe di compiti conformemente all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012. Occorre che le commis
sioni che l’AESFEM impone ai repertori di dati sulle ne
goziazioni coprano anche questi costi. Per evitare che le autorità competenti subiscano perdite o realizzino profitti svolgendo compiti loro delegati o prestando assistenza all’AESFEM, l’AESFEM rimborsa all’autorità nazionale competente solo i costi effettivamente sostenuti.
(16) Il presente regolamento costituisce la base su cui si fonda il diritto dell’AESFEM di imporre commissioni ai repertori di dati sulle negoziazioni. Per rendere immediatamente più efficace e più efficiente l’attività di vigilanza e di controllo del rispetto della normativa, occorre che il pre
sente regolamento entri in vigore il terzo giorno succes
sivo a quello della sua pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme relative alle commis
sioni che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) impone ai repertori di dati sulle negoziazioni per la registrazione, la vigilanza e il riconoscimento.
Articolo 2
Recupero totale dei costi di vigilanza
Le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni coprono:
a) tutti i costi legati alla registrazione e alla vigilanza esercitata dall’AESFEM sui repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, compresi i costi derivanti dal riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni;
b) tutti i costi per il rimborso delle autorità competenti che abbiano svolto compiti ai sensi del regolamento (UE) n.
648/2012, in particolare a seguito di deleghe di compiti conformemente all’articolo 74 del regolamento (UE) n.
648/2012.
Articolo 3 Fatturato applicabile
1. Il fatturato applicabile di un repertorio di dati sulle nego
ziazioni per un determinato esercizio finanziario (n) è la somma di un terzo di ciascuno dei seguenti elementi:
a) i proventi del repertorio di dati sulle negoziazioni generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati sulla base dei conti certificati dell’esercizio precedente (n-1) divisi per il totale dei proventi di tutti i repertori di dati sulle negozia
zioni registrati nell’esercizio precedente (n-1) generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo cen
tralizzato delle registrazioni sui derivati;
b) il numero delle negoziazioni segnalate al repertorio di dati sulle negoziazioni nell’esercizio precedente (n-1) diviso per il
numero totale delle negoziazioni segnalate nell’esercizio pre
cedente (n-1) a tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati;
c) il numero di negoziazioni segnalate in essere al 31 dicembre dell’esercizio precedente (n-1) diviso per il numero totale di negoziazioni segnalate in essere al 31 dicembre dell’esercizio precedente (n-1) di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati.
Il fatturato applicabile di un dato repertorio di dati sulle nego
ziazioni («RDi» nella formula che segue) di cui al primo comma è calcolato come segue:
1
3 Ü Proventi di base dell’RDi P Proventi di base di tutti gli RD þ 1
3 Ü Negoziazioni segnalate all’RDi P Negoziazioni segnalate a tutti gli RD þ 1
3 Ü Negoziazioni in essere nell’RDi P Negoziazioni in essere in tutti gli RD
2. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non ha svolto attività per l’intero esercizio (n-1), il fatturato applicabile è sti
mato secondo la formula di cui al paragrafo 1, estrapolando all’intero esercizio (n-1) i valori per il repertorio di dati sulle negoziazioni e per ciascuno degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 calcolati per il numero di mesi nei quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha svolto attività nell’eser
cizio (n-1).
Articolo 4
Adeguamento delle commissioni
1. Le commissioni a carico dei repertori di dati sulle nego
ziazioni sono fissate a un livello tale da evitare un accumulo significativo di disavanzi o di avanzi.
In caso di disavanzi o avanzi significativi ricorrenti, la Commis
sione rivede il livello delle commissioni.
2. Se le commissioni a carico dei repertori di dati sulle ne
goziazioni nell’esercizio (n) sono insufficienti per coprire il to
tale delle spese necessarie dell’AESFEM per la registrazione, la vigilanza e il riconoscimento dei repertori di dati sulle negozia
zioni, l’AESFEM nell’esercizio (n + 1) aumenta dell’importo ne
cessario la commissioni di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati durante l’intero esercizio (n) e an
cora registrati nell’esercizio (n + 1).
3. L’adeguamento delle commissioni a seguito di disavanzo, di cui al paragrafo 2, è calcolato per ciascun repertorio di dati sulle negoziazioni in proporzione al suo fatturato applicabile nell’esercizio (n).
CAPO II COMMISSIONI
Articolo 5 Tipo di commissioni
1. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell’Unione che chiedono la registrazione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, sono tenuti al pagamento dei seguenti tipi di commissioni:
a) la commissione di registrazione ai sensi dell’articolo 6;
b) la commissione annuale di vigilanza ai sensi dell’articolo 7.
2. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in paesi terzi che chiedono il riconoscimento ai sensi dell’articolo 77, para
grafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 sono tenuti al pa
gamento dei seguenti tipi di commissioni:
a) la commissione di riconoscimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1;
b) la commissione annuale di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 6
Commissione di registrazione
1. La commissione di registrazione a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni richiedenti è calcolata tenendo conto del carico di lavoro necessario per la valutazione e l’esame della domanda, nonché del fatturato totale atteso del repertorio di dati sulle negoziazioni, come specificato ai paragrafi da 2 a 6.
2. Ai fini del calcolo dell’importo della commissione di regi
strazione si tiene contro delle seguenti attività:
a) la prestazione da parte del repertorio di dati sulle negozia
zioni di servizi accessori, quali la conferma e il riscontro (matching) delle negoziazioni, l’amministrazione degli eventi creditizi, la conferma o la compressione del portafoglio;
b) la prestazione da parte del repertorio di dati sulle negozia
zioni di servizi di registrazione dei dati per tre o più classi di derivati.
3. Ai fini del paragrafo 2, si ritiene che il repertorio di dati sulle negoziazioni offra servizi accessori nelle seguenti situazio
ni:
a) quando presta direttamente servizi accessori;
b) quando un’entità appartenente allo stesso gruppo del reper
torio di dati sulle negoziazioni presta servizi accessori indi
retti;
c) quando i servizi accessori sono forniti da un’entità con la quale il repertorio di dati sulle negoziazioni ha concluso un accordo nel quadro della catena o della linea di attività di negoziazione o di post-negoziazione per cooperare alla pre
stazione di servizi.
4. Il repertorio di dati sulle negoziazioni che non svolge nessuna delle attività di cui al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso basso, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 45 000 EUR.
5. Il repertorio di dati sulle negoziazioni che svolge una delle due attività di cui al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso medio, è tenuto a pagare una com
missione di registrazione di 65 000 EUR.
6. Il repertorio di dati sulle negoziazioni che svolge entrambe le due attività di cui al paragrafo 2, e che pertanto si ritiene abbia un fatturato totale atteso alto, è tenuto a pagare una commissione di registrazione di 100 000 EUR.
7. In caso di cambiamento sostanziale dei servizi prestati, in conseguenza del quale il repertorio di dati sulle negoziazioni sia tenuto, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6, al pagamento di una commissione di registrazione più elevata della commissione di registrazione pagata inizialmente, il repertorio di dati sulle ne
goziazioni è tenuto a pagare la differenza fra la commissione di registrazione pagata inizialmente e la commissione di registra
zione più elevata applicabile a seguito del cambiamento sostan
ziale.
Articolo 7
Commissione annuale di vigilanza a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati
1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza.
2. La commissione annuale di vigilanza totale per un deter
minato esercizio finanziario viene calcolata come segue:
a) la base di calcolo della commissione annuale di vigilanza totale per un determinato esercizio finanziario (n) è rappre
sentata dalla stima della spesa relativa alla vigilanza dei re
pertori di dati sulle negoziazioni che figura nel bilancio dell’AESFEM per il detto esercizio stabilito e approvato ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) n. 1095/2010;
b) la commissione annuale di vigilanza totale per un determi
nato esercizio finanziario (n) è calcolata sottraendo i seguenti elementi dalla stima della spesa di cui alla lettera a):
i) il totale delle commissioni di registrazione pagate dai repertori di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 6 in un dato esercizio finanziario (n) e le commissioni di registrazione aggiuntive pagate in un dato esercizio fi
nanziario (n) dai repertori di dati sulle negoziazioni già registrati in caso di cambiamento sostanziale della loro registrazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7;
ii) il totale delle commissioni di riconoscimento pagate dai repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi ai sensi dell’articolo 8 in un dato esercizio finanziario (n);
iii) la commissione di vigilanza iniziale a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni in un dato esercizio finanziario (n), conformemente al paragrafo 4;
c) il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento della commissione annuale di vigilanza risultante dalla divisione della commissione annuale di vigilanza totale calcolata ai sensi della lettera b) tra tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nell’esercizio n-1 in proporzione alla quota del fatturato applicabile del repertorio sul totale dei fatturati applicabili di tutti i repertori di dati sulle nego
ziazioni registrati calcolati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e adeguati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3.
3. In nessun caso il repertorio di dati sulle negoziazioni può pagare una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000 EUR.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, nell’anno della registrazione il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al paga
mento di una commissione di vigilanza iniziale pari al valore più basso tra i seguenti:
a) la commissione di registrazione dovuta a norma dell’arti
colo 6;
b) la commissione di registrazione dovuta a norma dell’arti
colo 6, moltiplicata per il rapporto tra i giorni lavorativi a partire dalla data di registrazione fino alla fine dell’anno e 60 giorni lavorativi.
Questo calcolo è effettuato come segue:
Commissione di vigilanza dell’RD nell’esercizio 1 = Min (Commis
sione di registrazione dell’RD, Commissione di registrazione dell’RD * Coefficiente)
Coefficiente ¼ Giorni lavorativi di vigilanza nell’esercizio 1 60
Articolo 8
Commissione di riconoscimento a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi
1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni che presenta do
manda di riconoscimento è tenuto al pagamento di una com
missione calcolata come la somma dei seguenti elementi:
a) 20 000 EUR;
b) l’importo derivante dalla divisione di 35 000 EUR per il nu
mero totale dei repertori di dati sulle negoziazioni dello stesso paese terzo riconosciuti dall’AESFEM o che hanno presentato domanda di riconoscimento ma non sono stati ancora riconosciuti.
2. Il repertorio di dati sulle negoziazioni riconosciuto ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza di 5 000 EUR.
CAPO III
MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RIMBORSO Articolo 9
Modalità generali di pagamento
1. Le commissioni sono pagate in euro. Le modalità di pa
gamento sono specificate agli articoli 10, 11 e 12.
2. I ritardi di pagamento comportano una penalità giorna
liera pari allo 0,1 % dell’importo dovuto.
Articolo 10
Pagamento della commissione di registrazione 1. La commissione di registrazione di cui all’articolo 6 è pagata per intero all’atto della presentazione della domanda di registrazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni.
2. La commissione di registrazione non viene rimborsata se il repertorio di dati sulle negoziazioni ritira la domanda di regi
strazione prima che l’AESFEM abbia adottato la decisione mo
tivata di registrazione o di rifiuto della registrazione, o in caso di rifiuto della registrazione.
Articolo 11
Pagamento della commissione annuale di vigilanza 1. La commissione annuale di vigilanza di cui all’articolo 7 per un determinato esercizio finanziario è pagata in due rate.
La prima rata scade il 28 febbraio dell’esercizio in questione ed è pari a due terzi della commissione annuale di vigilanza stima
ta. Se il fatturato applicabile, calcolato conformemente all’arti
colo 3, non è ancora noto in quel momento, il calcolo si basa sull’ultimo fatturato applicabile ai sensi dell’articolo 3 disponi
bile.
La seconda rata scade il 31 agosto. L’importo della seconda rata è pari all’importo della commissione annuale di vigilanza calco
lata conformemente all’articolo 7 meno l’importo della prima rata.
2. L’AESFEM invia ai repertori di dati sulle negoziazioni le fatture relative alle rate almeno 30 giorni prima delle rispettive date di pagamento.
Articolo 12
Pagamento della commissione di riconoscimento 1. La commissione di riconoscimento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è pagata per intero all’atto della presentazione della domanda di riconoscimento da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni. Non è rimborsata.
2. Ogni volta che riceve una nuova domanda di riconosci
mento di un repertorio di dati sulle negoziazioni di un paese terzo, l’AESFEM ricalcola l’importo di cui all’articolo 8, para
grafo 1, lettera b).
L’AESFEM rimborsa in parti uguali ai repertori di dati sulle negoziazioni già riconosciuti dello stesso paese terzo la diffe
renza tra l’importo imposto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’importo risultante dal nuovo calcolo. La differenza è rimborsata mediante pagamento diretto o tramite la riduzione delle commissioni da pagare nell’anno successivo.
3. I repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti sono tenuti al pagamento della commissione annuale di vigilanza entro la fine di febbraio. L’AESFEM invia la fattura al repertorio di dati sulle negoziazioni riconosciuti almeno 30 giorni prima di tale data.
Articolo 13
Rimborso alle autorità competenti
1. Soltanto l’AESFEM impone ai repertori di dati sulle nego
ziazioni commissioni di registrazione, di vigilanza e di ricono
scimento.
2. L’AESFEM rimborsa alle autorità competenti i costi effet
tivamente sostenuti per lo svolgimento dei compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e, in particolare a seguito di delega di compiti ai sensi dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 14
Commissioni per il 2013
1. I repertori di dati sulle negoziazioni che presentano do
manda di registrazione nel 2013 sono tenuti al pagamento integrale della commissione di registrazione di cui all’articolo 6 entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento o alla data di presentazione della domanda di registrazione, se successiva.
2. I repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 sono tenuti nel 2013 al pagamento integrale di una commis
sione annuale di vigilanza iniziale calcolata conformemente al
l’articolo 7, paragrafo 4, entro 60 dall’entrata in vigore del presente regolamento o entro 30 giorni dall’adozione della de
cisione sulla registrazione, se successiva.
3. I repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi che presentano domanda di riconoscimento nel 2013 sono tenuti al pagamento integrale della commissione di riconoscimento di cui all’articolo 8, paragrafo 1, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento o alla data di presentazione della domanda, se successiva.
4. I repertori di dati sulle negoziazioni di paesi terzi ricono
sciuti nel 2013 sono tenuti nel 2013 al pagamento integrale di una commissione annuale di vigilanza calcolata conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento o entro 30 giorni dall’adozione della decisione sul riconoscimento, se successiva.
Articolo 15
Commissione annuale di vigilanza per il 2014 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 1. I repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 sono tenuti al pagamento nel 2014 di una commissione an
nuale di vigilanza calcolata conformemente all’articolo 7 sulla base del loro fatturato applicabile durante il periodo compreso fra il 1 o gennaio 2014 e il 30 giugno 2014, come previsto al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Ai fini del calcolo della commissione di vigilanza di cui all’articolo 7 per il 2014 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 il fatturato applicabile del re
pertorio di dati sulle negoziazioni è pari alla somma di un terzo di ciascuno dei seguenti elementi:
a) i proventi del repertorio di dati sulle negoziazioni generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati nel periodo dal 1 o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 divisi per il totale dei proventi di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni regi
strati nel periodo dal 1 o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati;
b) il numero delle negoziazioni segnalate al repertorio di dati sulle negoziazioni nel periodo dal 1 o gennaio 2014 al 30 giu
gno 2014 diviso per il numero totale delle negoziazioni segnalate nel periodo dal 1 o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 a tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati;
c) il numero delle negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2014 diviso per il numero totale delle negoziazioni registrate in essere al 30 giugno 2014 di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati.
3. La commissione annuale di vigilanza per il 2014 a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 è pagata in due rate.
La prima rata scade il 28 febbraio 2014 e corrisponde alla commissione di registrazione pagata dal repertorio di dati sulle negoziazioni nel 2013 ai sensi dell’articolo 6.
La seconda rata scade il 31 agosto. L’importo della seconda rata è pari all’importo della commissione annuale di vigilanza calco
lata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 meno l’importo della prima rata.
Nel caso in cui l’importo della prima rata pagata dal repertorio di dati sulle negoziazioni sia superiore all’importo della com
missione annuale di vigilanza calcolata conformemente ai para
grafi 1 e 2, l’AESFEM rimborsa al repertorio di dati sulle nego
ziazioni la differenza tra l’importo della prima rata pagata e l’importo della commissione annuale di vigilanza calcolato con
formemente ai paragrafi 1 e 2.
4. L’AESFEM invia le fatture relative alle rate della commis
sione annuale di vigilanza per il 2014 ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 almeno 30 giorni prima della data del pagamento.
5. Quando sono disponibili i conti 2014 sottoposti a revi
sione contabile, i repertori di dati sulle negoziazioni registrati nel 2013 comunicano all’AESFEM la variazione degli indicatori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 2, utilizzati per calcolare il fatturato applicabile a norma del paragrafo 2, dovuta alla differenza tra i dati definitivi e i dati provvisori utilizzati per il calcolo.
I repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a pagare la differenza fra la commissione annuale di vigilanza per il 2014 effettivamente pagata e la commissione annuale di vigilanza per il 2014 da pagare a seguito delle variazioni degli indicatori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 2, utilizzati per calcolare il fatturato applicabile ai sensi del paragrafo 2.
L’AESFEM invia la fattura relativa a eventuali pagamenti sup
plementari che il repertorio di dati sulle negoziazioni è tenuto a effettuare a seguito delle variazioni di uno qualsiasi degli indi
catori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 2, utilizzati per il calcolo del fatturato applicabile a norma del paragrafo 2, almeno 30 giorni prima delle rispettive date di pagamento.
Articolo 16 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno succes
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2013
Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO